Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 agosto 2016 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(GU n. 42 del 2016-10-19)

 

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Provincia di Bolzano in persona del suo Presidente p.t., per la declaratoria della illegittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 2, 3, comma 2 e 4, comma 4, della legge della Provincia di Bolzano n. 14 del 20 giugno 2016, pubblicata nel Supplemento n. 8 del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 21 giugno 2016, n. 25/I-II, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 2016.

 

Fatto

 

In data 21 giugno 2016 e' stata pubblicata, sul Supplemento n. 8 al n. 25/I-II del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, la legge della Provincia di Bolzano n. 14 del 20 giugno 2016, recante «modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione». Svariate disposizioni contenute nella detta legge, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccedono dalle competenze provinciali e sono violative di previsioni statutarie e costituzionali e illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; si deve pertanto procedere con il presente atto alla loro impugnazione, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale in parte qua, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di

 

Diritto

 

1. Sotto l'apparenza di una semplice integrazione di talune leggi provinciali in materia di istruzione, con la legge che oggi si impugna la Provincia di Bolzano ha inteso in realta' introdurre, come si vedra', sostanziali e sistematiche innovazioni alla regolamentazione della materia della istruzione pubblica nella provincia.

 

1.1 E, invero, per quanto qui interessa, con l'art. 1 della legge n. 14/2016 il legislatore provinciale, introducendo Modifiche della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante «Autonomia delle scuole», con il comma 2 ha aggiunto, dopo l'art. 13 della detta legge provinciale n. 12/2000, l'art. 13-bis (Valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche), che cosi' espressamente dispone: «1. La valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche si orienta agli obiettivi e all'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa nonche' al profilo professionale dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche. Essa comprende la valutazione del servizio in anno di prova, la valutazione del servizio annuale e la valutazione del servizio globale, che viene effettuata un'unica volta nell'arco dell'incarico dirigenziale. 2. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione sono da considerare i seguenti ambiti: a) competenze gestionali ed organizzative; b) competenze nell'ambito della gestione e dello sviluppo del personale; c) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli alunni e delle alunne; d) promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunita' scolastica e dei rapporti con il contesto sociale e territoriale; e) processi e misure di miglioramento conseguenti alla valutazione interna ed esterna. 3. L'intendente scolastica o l'intendente scolastico competente provvede alla valutazione del servizio sulla base di una proposta di valutazione elaborata da un'ispettrice scolastica o da un ispettore scolastico ovvero da un team di valutazione. A tal fine trovano applicazione le seguenti disposizioni: a) la valutazione del servizio in anno di prova si riferisce al primo anno di lavoro e riguarda tutti gli ambiti di cui al comma 2. La proposta di valutazione viene elaborata da un team di valutazione composto da due ispettrici scolastiche o ispettori scolastici; per le scuole delle localita' ladine il team di valutazione e' composto da un'ispettrice scolastica o un ispettore scolastico e da una o un dirigente dell'Intendenza scolastica ladina; b) la valutazione del servizio annuale e' una valutazione in itinere; la proposta di valutazione viene elaborata da un'ispettrice scolastica o da un ispettore scolastico; c) la valutazione del servizio globale viene effettuata una volta nell'arco dell'incarico dirigenziale e concerne tutti gli ambiti di cui al comma 2. La proposta di valutazione viene elaborata da un team di valutazione composto da due ispettrici scolastiche o da due ispettori scolastici. 4. Su richiesta della dirigente scolastica o del dirigente scolastico l'intendente scolastica o l'intendente scolastico competente puo' approvare anche una forma di valutazione alternativa per la valutazione del servizio annuale e globale. 5. Le singole Intendenze scolastiche definiscono, con riferimento alle loro diverse realta', gli indicatori e i dettagli operativi per la valutazione del servizio. 6. Con contratto collettivo provinciale vengono definiti l'ammontare del fondo per l'assegnazione della retribuzione di risultato e i criteri di assegnazione.».

 

1.2. Con il successivo comma 2 dell'art. 3, nell'introdurre Modifiche della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, recante «Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione», la legge n. 14/2016 ha aggiunto, dopo l'art. 1-quinquies della legge da ultimo citata, gli articoli 1-sexies, 1-septies e 1-octies. Per quanto qui interessa, l'art. 1-septies (Valutazione delle competenze) cosi' recita: «1. Le istituzioni scolastiche possono sviluppare, fino alla conclusione del secondo biennio del secondo ciclo di istruzione e formazione, una propria modalita' di valutazione delle competenze. La Giunta provinciale definisce i rispettivi criteri e modalita'. 2. Inoltre, sulla base di un'impostazione didattica che comprende anche una modalita' di valutazione di cui al comma 1, possono essere formate classi o gruppi che differiscono dall'anno di corso e che possono essere composte da alunne e alunni di eta' diversa. 3. Sulla base della modalita' di valutazione di cui al comma 1, l'istituzione scolastica puo' scegliere di sostituire la valutazione in cifre e di decidere l'ammissione o non ammissione alla classe successiva delle alunne e degli alunni esclusivamente al termine del triennio o dei bienni previsti dalle indicazioni provinciali. 4. Nel caso di trasferimento ad altra scuola, il consiglio di classe della scuola di provenienza indica l'anno di corso in cui inserire l'alunna o l'alunno. Sono comunque da osservare le disposizioni per l'esame conclusivo del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione.

 

1.3. Infine, con il comma 4 dell'art. 4, la L.P. n. 14/2016, nel modificare la legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante «Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante», ha aggiunto all'art. 12 della stessa, dopo il comma 6, due ulteriori commi: «6-bis. Qualora non dovesse essere possibile occupare tutti i posti di cui al comma 5 con la predetta procedura di selezione, le istituzioni scolastiche possono bandire la procedura selettiva anche per persone esterne alla categoria professionale del personale docente. In tali casi l'incarico alla medesima persona non puo' superare la durata complessiva di 36 mesi e non e' rinnovabile. 6-ter. In alternativa all'assegnazione dei posti di cui al comma 6-bis i posti rimanenti possono essere assegnati mediante contratti con cooperative sociali o strutture simili. In questi casi i rispettivi importi vengono assegnati tramite il finanziamento scolastico al bilancio dell'istituzione scolastica per il finanziamento degli incarichi.».

Le disposizioni sopra riprodotte, come si va qui di seguito ad illustrare, sono sotto piu' profili violative delle previsioni dello Statuto e invasive della competenza statale; sono pertanto costituzionalmente illegittime, e tali devono essere dichiarate alla luce dei seguenti motivi in punto di diritto.

 

2.1. Va premesso che l'art. 9, primo comma, n. 2, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) conferisce alle province autonome la competenza ad emanare norme legislative in materia di «istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica)».

Tale potesta' normativa, tuttavia, deve sottostare ai limiti indicati dall'art. 9 stesso (1) , che si identificano con quelli previsti dai precedenti articoli 4 (2) e 5 (3) dello Statuto.

 

2.2. Successive norme - di attuazione dello Statuto di autonomia in materia di ordinamento scolastico - sono quindi intervenute a dare esecuzione alla previsione statutaria, tutte confermando pienamente i limiti dei poteri della provincia: cosi', il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano), come integrato e modificato dal successivo decreto legislativo 24 luglio 1996 n. 434 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano), e dal decreto legislativo 19 novembre 2003, n. 345 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano), che, nel disciplinare le attribuzioni amministrative della provincia in materia (art. 1) significativamente rinvia ai limiti indicati dall'art. 16 dello Statuto (4) , nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 301 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di iscrizione nelle scuole con lingua di insegnamento diversa dalla madre lingua dell'alunno); il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano); il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati in Provincia di Bolzano).

 

2.3. La normativa statale - ai cui principi generali la norma provinciale deve attenersi, come visto, in forza della previsione degli articoli 4, 5 e 9 dello Statuto sopra menzionati -, oltre nelle disposizioni che in prosieguo si andranno precisando, e' infine oggi posta principalmente dalla legge n. 107/2015, che ha introdotto la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti».

Specularmente rispetto alla normativa statutaria, la legge n. 107 contiene doverose, specifiche clausole di salvaguardia per le autonomie speciali, clausole volte a contemperare armonicamente le competenze statali, regionali e provinciali.

Per quanto qui direttamente interessa, per la Provincia di Bolzano occorre fare riferimento ai commi 186-191 e 211 dell' art. 1.

Il comma 191 dispone, cosi', che «sono fatte salve le potesta' attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle rispettive norme di attuazione, nonche' ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La Provincia autonoma di Bolzano provvede all'adeguamento del proprio ordinamento nel rispetto dei principi desumibili dalla presente legge»; il comma 211 prevede infine che «le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione».

 

2.4. Riassuntivamente, dunque, dopo l'entrata in vigore della ampia riforma dell'istruzione introdotta con la legge n. 107/2015, le norme provinciali ben possono regolare la materia (in forza della espressa attribuzione di competenza legislativa contenuta nella previsione statutaria di cui all'art. 9), e possono anche prevalere sulla normativa statale per cosi' dire «ordinaria» (che, si e' visto, per essere applicabile deve essere «compatibile» con la norma regionale o provinciale: art. 211 della legge n. 107/2015); ma non e', quest'ultimo, un principio generale e assoluto, poiche' sono esse stesse a loro volta vincolate al rispetto non solo della Costituzione, dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica (art. 4 dello Statuto), ma anche dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 5 dello Statuto).

Una violazione dei detti principi costituirebbe dunque indubitabilmente una violazione degli articoli 4, 5 e 9 dello Statuto di autonomia.

Cio' e' proprio quanto avviene, nel caso di specie, nelle tre norme che si sono richiamate al principio della presente esposizione, che si pongono in contrasto con i principi generali della materia, gia' previgenti o introdotti dalla su richiamata legge di riforma, principi che evidentemente non possono non avere uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale - pur con salvezza delle peculiarita' delle varie realta' locali costituzionalmente tutelate.

Le stesse, pertanto, eccedendo dalle competenze attribuite alla provincia, devono essere dichiarate incostituzionali sulla scorta delle piu' puntuali considerazioni che seguono.

 

3.1. Come visto al n. 1.1. che precede, l'art. 1, comma 2, della L.P. n. 14/2016, nel modificare la L.P. n. 12/2000 in materia di autonomia delle scuole, ha introdotto nel corpo di detta legge l'art. 13-bis (Valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche).

Il nuovo articolo prevede, al comma 1, un sistema di valutazione dei dirigenti scolastici composto di tre fasi (valutazione del servizio in anno di prova; valutazione del servizio annuale; la valutazione del servizio globale).

Il comma 3 individua nell'ispettore scolastico ovvero in un team di due ispettori i soggetti competenti a formulare la proposta di valutazione del dirigente scolastico, fermo restando il ricorso al team nella valutazione del servizio nell'anno di prova e nella valutazione del servizio globale.

Con specifico riferimento al servizio annuale e al servizio globale, il comma 4 del nuovo art. 13-bis, prevede inoltre la possibilita' che il dirigente scolastico sia valutato attraverso una forma di valutazione «alternativa», che puo' essere approvata dall'intendente scolastico, su richiesta del medesimo dirigente scolastico.

Le disposizioni provinciali cosi' introdotte sono tuttavia in evidente contrasto con i principi fondamentali in materia di istruzione contenuti nella normativa statale, e sono pertanto incostituzionali.

 

3.2. Il contrasto puo' ravvisarsi, in primo luogo, con la previsione contenuta nell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nell'istituire in via generale la qualifica dirigenziale nell'ambito delle istituzioni scolastiche periferiche, la detta disposizione, dopo aver chiarito - in armonia con le generali previsioni in materia di dirigenza pubblica - che i dirigenti scolastici «rispondono, agli effetti dell'art. 21, in ordine ai risultati» conseguiti, la norma dispone che gli stessi «sono valutati tenuto conto della specificita' delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa».

E' dunque evidente la difformita' della norma introdotta con la disposizione provinciale che si impugna con i principi generali di valutazione di tutti i dirigenti scolastici contenuti nella norma statale con riferimento alla composizione del nucleo di valutazione e le modalita' e criteri di operativita' dello stesso.

3.3. La legge provinciale si pone poi in contrasto:

- con i principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80, «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione», e in particolare con il procedimento di valutazione previsto dall'art. 6 - che fa specifica applicazione dei principi posti dalla norma che si e' richiamata al numero che precede - e con il comma 3 (richiamato anche dall'art. 7, contenente Disposizioni particolari per la Regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano);

- con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» (si vedano in particolare gli articoli 3, 7, 13 e 14);

- con la recentissima «Direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 giugno 2016, n. 25 sulla valutazione dirigenti scolastici», cd. «direttiva Giannini», ed in particolare gli articoli 4 (Valutazione dei dirigenti), 8 (Procedimento della valutazione) e 9 (Nuclei di valutazione) - dai quali la norma qui impugnata si discosta in modo sostanziale - che si inserisce in un piu' generale disegno sistematico (con richiamo, oltre che alla norma fondamentale costituita dall'art. 25 su richiamato, anche alla legge n. 107/2015 su cui v. piu' approfonditamente infra).

 

3.4. La disposizione in esame contrasta infine, ora, anche con i principi in materia di valutazione dei dirigenti scolastici contenuti nell'art. 1, commi 93 e 94 dalla citata legge n. 107/2015, che si inseriscono nel sistema sin qui delineato prevedendo che «la valutazione dei dirigenti scolastici e' effettuata ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di auto valutazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei seguenti criteri generali: a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale; b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali; c) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunita' professionale e sociale; d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di auto valutazione, valutazione e rendicontazione sociale; e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunita' scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole» (comma 93).

«Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici e' composto secondo le disposizioni dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e puo' essere articolato con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione. La valutazione e' coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale ed e' connessa alla retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale di cui all'art. 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' rideterminata, nell'ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018, in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno. Gli incarichi per le funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono conferiti in base alla procedura pubblica di cui all'art. 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che renda conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonche' i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa» (comma 94).

 

3.5. Dalla piana lettura delle norme fin qui richiamate appare dunque evidente come l'art. 1, comma 2, della legge n. 14/2016 pone criteri e modalita' di valutazione dei dirigenti scolastici e disposizioni procedimentali (specie quanto all'individuazione dei soggetti che le valutazioni andranno a compiere) che differiscono in modo sostanziale da quelle previste dalla legislazione statale per tutti i dirigenti a livello nazionale. E tutto cio', tra l'altro, appare potenzialmente suscettibile di influire sull'esito della valutazione e sulla successiva assegnazione dell'indennita' di risultato, con inaccettabili disparita' di trattamento.

La norma provinciale contrasta pertanto con i principi fondamentali in materia di istruzione contenuti nella legislazione statale fin qui citata (art. 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80; decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; Direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 giugno 2016, n. 25; art. 1, commi 93 e 94 dalla legge n. 107/2015), eccedendo dalla competenza attribuita alla Provincia di Bolzano dall'art. 9, n. 2 dello Statuto e, per quanto possa occorrere, dalle altre norme di attuazione statutarie citate al n. 2.2., e viola dunque lo Statuto stesso e le menzionate norme di attuazione, nonche', in ragione dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, l'art. 117, terzo comma, Cost.

Essa inoltre, stabilendo modalita' di valutazione dei dirigenti scolastici diverse da quelle previste nel rimanente territorio nazionale, viola il principio di parita' di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione.

La norma deve pertanto essere dichiarata incostituzionale.

 

4.1. La seconda disposizione della cui costituzionalita' si dubita e', come accennato in precedenza, l'art. 3, comma 2 della L.P. n. 14/2016. Con detta norma e' stato aggiunto alla L.P. n. 5/2008, tra gli altri, l'art. 1-septies, riguardante la valutazione del rendimento scolastico degli studenti.

Secondo quanto previsto dal legislatore provinciale:

- a ciascuna istituzione scolastica e' rimessa la possibilita' di sviluppare proprie modalita' di valutazione delle competenze degli studenti fino al primo biennio della scuola secondaria di secondo grado (comma 1);

- sulla base di tali modalita' possono essere formate classi o gruppi di alunni che prescindono dall'anno di corso e dall'eta' degli studenti (comma 2);

- e' poi prevista la facolta' di decidere se sostituire la valutazione in cifre con altre modalita' non meglio specificate e di decidere l'ammissione o non ammissione alla classe successiva esclusivamente al termine del triennio o dei bienni previsti dalle indicazioni provinciali (comma 3).

Anche l'articolo in esame e' in contrasto con le norme statutarie e successive disposizioni di attuazione, nonche' con le norme statali di principio che si andranno ad illustrare.

 

4.2. Va qui richiamato, per brevita', quanto gia' esposto ai nn. 2.1. e seguenti, con riferimento in primo luogo agli artt. 4, 5 e 9 dello Statuto di autonomia. Tali concetti trovano piena applicazione anche con riferimento alla seconda disposizione che qui si censura.

Nella materia della istruzione primaria e secondaria il legislatore provinciale e', per vero, tenuto a rispettare - tra gli altri - i principi stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 5 dello Statuto): una violazione degli stessi sostanzia dunque una violazione delle norme statutarie di rango costituzionale.

4.3. Orbene, l'art. 3, comma 2 della L.P. n. 14/2016, nella parte in cui aggiunge alla L.P. n. 5/2008 il menzionato art. 1-septies, introduce una disciplina riguardante la valutazione del rendimento scolastico degli studenti che si discosta nettamente dalla legislazione statale di settore, la quale, invece, prevede:

- la valutazione periodica ed annuale degli alunni mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi;

- la formazione di giudizi sul livello di maturazione raggiunto;

- l'ammissione annuale alla classe successiva.

 

4.4. La norma provinciale contrasta in particolare, in primo luogo, con le disposizioni riguardanti la valutazione del rendimento scolastico degli studenti, contenute nell'art. 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 («Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'»), secondo il quale, «1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. 1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonche' la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. 3-bis. Il comma 4 dell'art. 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituto dal seguente: «4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi». 4. Il comma 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato. 5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si provvede al coordinamento delle nonne vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilita' degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalita' applicative del presente articolo».

E' di evidenza palmare la totale diversita' dei criteri di valutazione previsti dalla legge provinciale.

 

4.5. Le disposizioni in esame contrastano altresi' con i principi contenuti:

- nel decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, Regolamento che coordina le norme gia' vigenti e introduce ulteriori modalita' applicative ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, di cui al numero che precede (v., in particolare, gli articoli 2, 4 e 12, norma, quest'ultima, che fa salve le competenze della Provincia di Bolzano nei termini e limiti previsti dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione, che, come visto, riconoscono la competenza statale quanto alla individuazione dei principi fondamentali, comuni agli studenti di tutta la Repubblica);

- negli articoli 146 comma 2 (5) , 179 comma 2 (6) , e 185 commi 3 e 4 (7) del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».

 

4.6. La norma provinciale in esame contrasta, infine, altresi' con i principi della delega di cui all'art. 1, comma 180 della legge n. 107/2015 contenuti nel successivo comma 181, alla lettera i), ove, tra i principi e criteri direttivi cui il legislatore delegato deve uniformarsi, e' testualmente previsto l'«adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonche' degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso: 1) la revisione delle modalita' di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalita' di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo; 2) la revisione delle modalita' di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89».

 

4.7. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, anche l'art. 3, comma 2 della L.P. n. 14/2016, nell'aggiungere il menzionato art. 1-septies alla L.P. n. 5/2008, incorre in una palese violazione dei principi posti dalla legislazione statale in materia (art. 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; art. 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge n. 107/2015).

Esso e' dunque viziato di incostituzionalita' per invasione della competenza legislativa statale, eccedendo dalla competenza attribuita alla Provincia di Bolzano dall'art. 9, n. 2 dello Statuto e, per quanto possa occorrere, dalle altre norme di attuazione statutarie citate al n. 2.2. che precede, violando le medesime, nonche', in ragione dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, l'art. 117, terzo comma, Cost.

Comportando, inoltre, una palese disparita' di trattamento tra gli alunni della medesima provincia (in quanto studenti in Istituti diversi) e con quelli del restante territorio nazionale (in quanto determina la difficolta' di comparazione degli esiti degli studenti tra scuola e scuola e, nel caso di trasferimento ad istituzione di altra provincia o regione, rende difficoltosa altresi' la individuazione della classe di riferimento per l'iscrizione degli studenti), e' disposizione resa in violazione del principio di eguaglianza e parita' di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione.

 

5.1. Non sfugge, da ultimo, a censura anche l'art. 4, comma 4, della L.P. n. 14/2016, che, modificando la L.P. 12 dicembre 1996, n. 24 (Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante), con l'aggiunta dei commi 6-bis e 6-ter all'art. 12, introduce la possibilita' di conferire incarichi non superiori a 36 mesi e non rinnovabili, attraverso procedure di selezione effettuate a livello di singole scuole, anche a personale esterno alla categoria professionale del personale docente (comma 6-bis), ovvero a cooperative sociali o strutture consimili (comma 6-ter).

 

5.2. Va anche qui richiamato, per brevita', quanto gia' esposto ai nn. 2.1. e seguenti, con riferimento in primo luogo agli artt. 4, 5 e 9 dello Statuto di autonomia. Tali concetti trovano piena applicazione anche con riferimento alla terza delle disposizioni della legge provinciale che qui si censura.

Nella materia della istruzione primaria e secondaria il legislatore provinciale e', per vero, tenuto a rispettare - tra gli altri - i principi stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 5 dello Statuto): una violazione degli stessi sostanzia dunque una violazione delle norme statutarie di rango costituzionale.

 

5.3. La procedura prevista dalla legge provinciale e' evidentemente incompatibile con la normativa statale che disciplina le procedure di reclutamento del personale a tempo determinato.

In primo luogo, secondo le leggi dello Stato, detto personale deve essere assunto tra il personale docente che abbia conseguito l'abilitazione all'insegnamento, ovvero che abbia comunque un titolo di studio che consente l'iscrizione nelle graduatorie d'istituto.

Inoltre la legislazione statale prevede per un verso che il servizio svolto da personale non docente non puo' essere in alcun modo valutato come servizio d'insegnamento e per altro verso che le cooperative sociali non possono procedere alla stipula di contratti per la categoria del personale docente.

I detti principi sono in particolare contenuti nelle seguenti norme, con le quali la previsione regionale contrasta:

- la legge 3 maggio 1999, n. 124, «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico» (in particolare, v. l'art. 4);

- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 giugno 2007, n. 131, Regolamento per l'attuazione e l'esecuzione delle previsioni della legge n. 124/1999;

- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 ottobre 2010, n. 249, disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (secondo la previsione dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (8) )»;

- da ultimo, l'art. 1, commi 107 (che impone che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto possa avvenire «esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione») e 131 (a mente del quale «i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi») della gia' piu' volte richiamata legge 13 luglio 2015, n. 107.

5.4. E' dunque evidente, anche in questo caso, che la previsione provinciale in esame, che, con formulazione generica e non sufficientemente dettagliata, prevede la possibilita' di conferire incarichi a tempo determinato a personale esterno alla categoria professionale del personale docente, contrasta con i principi fondamentali in materia di istruzione contenuti nella legislazione statale citata (legge 3 maggio 1999, n. 124; decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 giugno 2007, n. 131; art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 ottobre 2010, n. 249; art. 1, commi 107 e 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107).

L'art. 4, comma 4 della L.P. n. 14/2016 eccede dunque dalla competenza attribuita alla Provincia di Bolzano dall'art. 9, n. 2 dello Statuto e, per quanto possa occorrere, dalle altre norme di attuazione statutarie citate al n. 2.2. che precede, violando lo Statuto stesso e le menzionate norme di attuazione, nonche', in ragione dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, l'art. 117, terzo comma, Cost.

Esso inoltre, viola l'art. 97, terzo comma, Cost., che sancisce il principio secondo il quale «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge», principio costituzionale cui anche la legislazione regionale e provinciale deve attenersi.

Conclusivamente, le disposizioni contenute negli articoli 1, comma 2, 3, comma, 2 e 4, comma 4, della legge della Provincia di Bolzano n. 14 del 20 giugno 2016, pubblicata nel Supplemento n. 8 del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 21 giugno 2016, n. 25/I-II, sono viziate, e devono pertanto essere dichiarate incostituzionali per violazione, rispettivamente, quanto alle prime due, dell'art. 9, n. 2 dello Statuto e delle norme di attuazione dello Statuto, degli articoli 117, terzo comma, e 3 della Costituzione; quanto alla terza, dell'art. 9, n. 2 dello Statuto e delle norme di attuazione dello Statuto, degli articoli 117, terzo comma, e 97 della Costituzione.

 

(1) Art. 9 St.: «Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5: ... 2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);...» (enfasi aggiunta).

(2) Secondo quanto previsto dall'art. 4 St., la regione ha la potesta' di emanare norme legislative «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» (enfasi aggiunta).

(3) Art. 5: «La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie...» (enfasi aggiunta).

(4) Art. 16, comma 1: «Nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia puo' emanare norme legislative, le relative potesta' amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia» (enfasi aggiunta).

(5) Art. 146 Abolizione esami di riparazione e di seconda sessione : «1. Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione. 2. Gli alunni che per assenze determinate da malattia da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione, alla classe successiva».

(6) Art. 179 Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione: «1. Sono aboliti nella scuola media esami di riparazione e quelli di seconda sessione. 2. Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o piu' discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva».

(7) Art. 185 Esame di licenza e commissione esaminatrice: ...3. La Commissione esaminatrice dell'esame di licenza e' composta di tutti i docenti delle terze classi della scuola che insegnino le materie di cui al primo comma: nonche' i docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di handicap: il presidente della commissione e' nominato dal provveditore agli studi, il quale lo sceglie dalle categorie di personale indicate dal regolamento. 4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno: conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi. 5. Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non abbia la idoneita' alla terza classe della scuola media, ha facolta', a giudizio della commissione, di iscriversi alla terza classe».

(8) L. 24 dicembre 2007, n. 244: «2. 416. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarita' alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1983, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento puo' essere comunque adottato, e' definita la disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale e dell'attivita' procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. E' comunque fatta salva la validita' delle graduatorie di cui all' art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2016, n. 296. Sono abrogati l'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227».

 

P.Q.M.

 

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, gli articoli 1, comma 2; 3, comma 2; 4, comma 4, della legge della Provincia di Bolzano n. 14 del 20 giugno 2016, pubblicata nel Supplemento n. 8 del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 21 giugno 2016, n. 25/I-II, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 2016.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016;

2. copia della legge regionale impugnata;

3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali.

Con ogni salvezza.

 

Roma, 12 agosto 2016

Avvocato dello Stato: Salvatorelli

 

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