Ricorso n. 50 del 23 maggio 2011 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 maggio 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 32 del 27.7.2011)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, giusta delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 5 maggio 2011, ricorrente;
Contro la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, intimata, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 5, 6, 7, 8 e 9, dell'art. 5, anche in riferimento
alla nota informativa di cui all'art. 10, secondo comma, della legge Regione Campania 15 marzo 2011 n. 5, pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 16 marzo 2011, recante «Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011-2013» per violazione degli artt. 81, quarto comma, 117, secondo comma, lett. e), e terzo comma Cost.
F a t t o
Con legge n. 5 del 15 marzo 2011 la Regione Campania ha approvato il Bilancio di revisione per l'anno 2011 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2011-2013.
Tale legge si espone a vizi di illegittimita' costituzionale nelle parti e per le ragioni che si illustrano con i seguenti motivi;
D i r i t t o
1) Violazione dell'art. 81, quarto comma Cost.
L'art. 1 ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 dispone che la copertura finanziaria delle somme iscritte alle UPB 1.82.277, 1.1.15, 7.28.64, 6.23.57, 4.15.38 ammontanti ad euro 660.000.000,00 nonche' l'iscrizione della somma complessiva di euro 189.000.000,00, come da allegato A della legge di bilancio 2011, e' effettuata utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.
Tuttavia, si rappresenta che non e' stata ancora certificata l'effettiva disponibilita' con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2010, cosi' come sancito dall'art. 44, comma 3, della legge di contabilita' regionale n. 7/2002.
Per tale ragione lo stanziamento della somma di cui trattasi risulta priva della necessaria copertura finanziaria, in violazione dell'art. 81, quarto comma Cost., e dei principi generali sul sistema contabile dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), e terzo comma Cost.
Inoltre, come e' evidenziato nella relazione approvata dal Consiglio dei ministri con la propria delibera di impugnazione del 5 maggio 2011, il finanziamento del fondo per il pagamento dei residui perenti, di cui al comma 6, e' pari ad euro 300.000.000,00. A fronte di tale stanziamento, l'ammontare dei residui perenti al 31 dicembre 2008, ultimo dato ufficiale disponibile, e' stato pari a circa 3.700.000.000,00 di euro.
Occorre sottolineare che non appare improntata a criteri di prudenzialita' la dotazione del fondo residui perenti la cui consistenza dovrebbe essere tale da garantire un margine di copertura pari al 70% degli stessi, cosi' come sostenuto dalla Corte dei conti in Sezione delle autonomie (delibera n. 14/AUT/2006) per una sufficiente garanzia di assolvimento delle obbligazioni assunte.
2) Violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo comma lett. e) e terzo comma Cost.
L'art. 5 della legge regionale n. 5/2011 autorizza il ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2011, entro il limite di euro 58.450.000,00 per la realizzazione di investimenti e per partecipare a societa' che svolgano attivita' strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione.
Tale norma e' censurabile perche', non prevedendo il dettaglio dei capitoli e delle unita' previsionali di base (UPB), non consente di verificare se la somma derivante dal ricorso al mercato finanziario sia utilizzata effettivamente per finanziare spese di
investimento, in conformita' con quanto stabilito dall'art. 3, commi da 16 a 21-bis della legge n. 350/2008, convertito nella legge n. 133/2008, che costituiscono norme di principio di coordinamento della finanza pubblica a cui le regioni devono attenersi.
Riguardo poi al pagamento degli oneri di ammortamento in conto interessi e in conto capitale derivanti dalle operazioni di indebitamento gia' realizzate dalla regione, si rileva che gli stessi non sono quantificati e non vengono neanche indicate le correlate UPB di copertura finanziaria, sia riguardo al bilancio di previsione annuale 2011 che al bilancio pluriennale 2011-2013.
Cosi' disponendo il legislatore regionale viola l'art. 81, comma 4, della Costituzione, per la mancata copertura finanziaria, nonche' l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione in materia di sistema tributario e contabile.
3) Violazione dell'art. 81, quarto comma Cost.
Come si evince dalla nota informativa allegata al bilancio sotto la lettera g), ai sensi del'art. 62, comma 8, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'art. 10 della 1.r. impugnata, la regione ha assunto oneri ed impegni finanziari relativi a strumenti finanziari, anche derivati, per un ammontare stimato per l'esercizio 2011, in complessivi euro 260.000.000,00 di cui 200mln di euro da indebitamento a tasso fisso e 60mln di euro per indebitamento a tasso variabile.
Poiche' la nota informativa non indica le relative UPB di pertinenza, si deve ritenere che tale spesa sia priva di copertura finanziaria in violazione dell'art. 81, quarto comma Cost., ai sensi del quale ogni legge che importa nuovi e maggiori spese deve indicare
i mezzi per farvi fronte.
Per questi motivi il Presidente del Consiglio dei ministri propone il presente ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti.
P. Q. M.
Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimi l'art. 1, commi 5, 6, 7, 8 e 9 e l'art. 5, anche in riferimento alla nota informativa di cui all'art. 10, secondo comma, della legge Regione Campania n. 5 del 15 marzo 2011 pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 16 marzo 2011, recante «Bilancio di previsione della Regione Campania per l'ano 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011-2013» per violazione degli artt. 81, quarto comma, 117, secondo comma lett. e) e terzo comma Cost.».
Unitamente all'originale notificato del presente ricorso, si depositano:
1) copia della legge regionale impugnata;
2) copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 5 maggio 2011, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa.
Roma, addi' 11 maggio 2011
L'avvocato dello Stato: Guida