Ricorso n. 50 del 26 agosto 2008 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 agosto 2008 , n. 50
Depositato in cancelleria il 26 agosto 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 42 del 8-10-2008)
Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri - giusta delibera del Consiglio dei ministri 25 luglio 2008 - rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 domicilia; Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, volto alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale la legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16, artt. 19, comma 2 e 73, comma 3, pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione 18 giugno 2008, n. 6, recante «Disciplina dell'attivita' edilizia» per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e) e l) della Costituzione. 1. - Sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria 18 giugno 2008, n. 6, e' apparsa la legge r. 6 giugno 2008, n. 16, che reca la «Disciplina dell'attivita' edilizia». Con la legge in rassegna, composta da 89 articoli, la Regione Liguria detta disposizioni in materia di edilizia per recepire e dare attuazione al T.U. delle disposizioni legislative in materia, approvato con d.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche. Piu' in particolare, la regione disciplina l'attivita' edilizia con riferimento alle tipologie degli interventi edilizi (Titolo Il, artt. 6-19), ai titoli abilitativi e alle procedure per il relativo conseguimento (Titolo III, artt. 20-39); stabilisce le sanzioni amministrative per gli abusi edilizi (Titolo IV, artt. 40-66); stabilisce i parametri urbanistico-edilizi (Parte II, Titolo I, artt. 67-83); detta norme per garantire l'uniformita' e il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali. La legge in esame, inoltre, promuove la sostenibilita' energetico-ambientale nella relazione delle opere edilizie pubbliche e private, nel rispetto dell'ordinamento comunitario. 2. - La legge regionale n. 16 del 18 maggio 2008, presenta profili di illegittimita' costituzionale, relativamente alle disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 2, relativo alla realizzazione dei parcheggi privati; e nell'articolo 73, comma 3, concernente la «superficie asservita». La disposizione di cui all'articolo 19, comma 2, in particolare, nel prevedere la realizzazione di parcheggi privati negli edifici di nuova costruzione aventi destinazione residenziale, stabilisce la «formalizzazione dell'atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialita' del parcheggio rispetto all'unita' Immobiliare», disponendone la trascrizione nei registri immobiliari. Cosi' disponendo, pero', la norma regionale introduce un'ipotesi di trascrizione nei registri immobiliari non prevista dalla legislazione statale, alla cui competenza e' riservata la disciplina della pubblicita' immobiliare. Infatti, gli atti di asservimento in questione non sono inclusi nell'elenco degli atti soggetti a trascrizione di cui agli artt. 2643 e 2645 del codice civile e la legge n. 122/1989, recante disposizioni in materia di parcheggi, pur prevedendo all'articolo 9 il vincolo pertinenziale tra parcheggi ed immobili, non dispone nulla in merito alla trascrivibilita' del predetto vincolo. Si fa presente che il d.lgs. n. 374/1990, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale» prevede per tutti gli atti di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri immobiliari, l'assolvimento dell'imposta ipotecaria. Ne consegue l'assolvimento dell'imposta ipotecaria anche per l'ipotesi di trascrizione in commento, pur non prevista dalla norma statale, con conseguente introduzione di una nuova fattispecie imponibile, anch'essa non disciplinata dalla norma statale. L'articolo 19, comma 2, dunque, violando le disposizioni statali suddette in materia di pubblicita' degli immobili e di pagamento dell'imposta ipotecaria, si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e) e l) della Costituzione in materia, rispettivamente, di sistema tributario e di ordinamento civile. 3. - L'articolo 73, comma 3, a sua volta, concernente la «superficie asservita» alle nuove costruzioni, nel prevedere che la civica amministrazione puo' disporre nel regolamento edilizio l'obbligo di subordinare il rilascio del titolo abitativo al preventivo asservimento dei terreni a favore del comune, mediante atto regolarmente trascritto nei registri immobiliari, introduce, analogamente al predetto articolo 19, un'ipotesi di trascrizione nei registri immobiliari non prevista dalla normativa statale. Anche questa norma, dunque, violando la normativa statale sopra identificata, si pone in contrasto con l'art. 117, seconda comma, lett. e) e l) della Costituzione.
P. Q. M. Tutto quanto sopra premesso e considerato, poiche' la legge eccede i limiti di competenza assegnati alla regione, il Presidente del Consiglio dei ministri conclude perche' l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16, artt. 19, comma 2 e 73, comma 3, pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione 18 giugno 2008, n. 6, recante «Disciplina dell'attivita' edilizia» per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e) e l) della Costituzione. Roma, addi' 7 agosto 2008 Il vice Avvocato generale dello Stato: Gaetano Zotta