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RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 marzo 2010, n. 50 |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 30 marzo 2010 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 17 del 28-04-2010)
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Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici domicilia per legge in Roma, in via dei Portoghesi n. 12,
contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente in carica pro
tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1, recante «Norme in materia di
energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale d.lgs.
n. 152 del 3 aprile 2006 L.R. n. 9/2007», pubblicata nel B.U.R. n. 2
del 19 gennaio 2010, ed in particolare degli articoli 7 e 8 e
dell'Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale (PIEAR),
nei limiti indicati nel presente ricorso.
La legge regionale in epigrafe reca norme in materia di energia
ed approva il Piano di indirizzo energetico ambientale, che ne
costituisce parte integrante, e ne disciplina gli effetti
conseguenti. La legge detta, inoltre, ulteriori norme in materia
ambientale, che modificano la 1.r. n. 47/1998, contenente la
disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la
tutela dell'ambiente, recano disposizioni concernenti l'energia
nucleare.
Ritenendo che la legge in questione e, in particolare, gli artt.
7 e 8 e l'Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale
(PIEAR) si pongano in contrasto con la Costituzione, il Consiglio dei
ministri, nella seduta del 4 febbraio 2010, ne ha deliberato
l'impugnazione dinanzi a codesta ecc.ma Corte. Impugnazione che viene
proposta con il presente ricorso per i seguenti
M o t i v i
I - In relazione all'art. 7, comma 1, lettera c), punto 25, della
l.r. in epigrafe: Violazione dell'art. 117, Cost., sotto vari
profili.
L'art. 7, comma 1, lettere c) e d), della l.r. in questione - al
fine di garantire «opportune forme di coordinamento» tra i
procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione unica, per
la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per gli interventi di
modifica, potenziamento, rifacimento e riattivazione degli impianti
predetti, nonche' per le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi
con quanto stabilito dalla legge regionale n. 47/1998 sulla
valutazione d'impatto ambientale (VIA) - modifica gli allegati A e B
di quest'ultima legge, in relazione ad alcune tipologie di progetti
che devono essere sottoposti alla VIA.
In particolare con le disposizioni di cui alla lettera c) vengono
menzionati all'allegato A della citata 1.r. n. 47/1998, «25. Progetti
relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento con potenza installata superiore ad 1 MW.
Soglia in aree naturali protette 0,5 MW».
Tale previsione contrasta con quanto stabilito dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), nel testo
attualmente in vigore, che, all'Allegato III alla Parte I,
punto c-bis), prevede la necessita' di VIA senza alcuna previsione di
soglie minime di potenza installata, per la tipologia degli «Impianti
eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel
quale e' prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante
del Ministero per i beni e le attivita' culturali.».
Pertanto, mentre la legge regionale consente la realizzazione, in
assenza di VIA, di impianti al di sotto delle soglie stabilite, la
normativa statale di riferimento sopra citata, non facendo
riferimento ad alcuna soglia, comporta l'obbligatorieta' di
sottoporre alle relative procedure in materia di VIA tutti gli
interventi e quindi anche quelli al di sotto delle soglie recate
dalla legge regionale in questione.
La norma regionale, quindi, dettando disposizioni in contrasto
con la normativa nazionale vigente, di derivazione comunitaria, viola
gli standard minimi e uniformi di tutela dell'ambiente, in violazione
sia dell'art. 117, comma 1 Cost., che obbliga il legislatore
regionale al il rispetto dei vincoli comunitari, sia dell'art. 117,
comma 2, lett. s), Cost., ai sensi del quale spetta allo Stato la
legislazione esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema».
II. - In relazione all'art. 8 della 1.r. in epigrafe: II.1.
Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. d), e), h), s),
nonche' dell'art. 120, primo comma, della Costituzione e dei principi
di sussidiarieta', leale collaborazione e ragionevolezza.
L'art. 8, della 1.r. Basilicata n. 1/2010 stabilisce quanto
segue: «In ossequio ai principi di sussidiarieta', ragionevolezza e
leale collaborazione, in mancanza di intesa tra lo Stato e la Regione
Basilicata, nel territorio lucano non possono essere installati
impianti di produzione di energia nucleare, di fabbricazione di
combustibile nucleare, di stoccaggio di combustibile irraggiato e dei
rifiuti radioattivi, ne' depositi di materiali e rifiuti radioattivi»
Dunque la norma citata vieta, in linea generale e «in mancanza di
intesa tra lo Stato e la Regione», l'installazione nel territorio
regionale:
a) di impianti di produzione di energia nucleare;
b) di impianti di fabbricazione di combustibile nucleare;
c) di impianti di stoccaggio del combustibile irraggiato e
dei rifiuti radioattivi;
d) di depositi di materiali e rifiuti radioattivi.
Come la giurisprudenza di codesta Corte ha precisato in varie
occasioni, con riguardo ai depositi di rifiuti e materiali
radioattivi, l'intervento del legislatore regionale volto a vietarne
o limitarne la presenza sul territorio regionale viola la competenza
esclusiva attribuita allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.,
nonche' il vincolo generale imposto alle Regioni dall'art. 120, primo
comma, Cost., che vieta ogni misura atta a ostacolare la libera
circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni (sentt. 29
gennaio 2005, n. 62; 28 giugno 2006, n. 247, relativa anche allo
stoccaggio di materiali nucleari).
A tale riguardo, e piu' in generale, con riferimento al deposito
e allo stoccaggio di rifiuti pericolosi (v. anche sentt. 21 aprile
2005, n. 161; 23 gennaio 2009, n. 10), codesta Corte ha precisato che
«alle regioni e' sempre interdetto adottare misure di ogni genere
capaci di ostacolare in qualsiasi modo la libera circolazione delle
persone e delle cose tra le regioni, e una normativa che precluda il
transito e la presenza, anche provvisoria, di materiali nucleari e'
precisamente una misura fra quelle che alle Regioni sono vietate
dalla Costituzione. La comprensibile spinta, spesso presente a
livello locale, ad ostacolare insediamenti che gravino il rispettivo
territorio degli oneri connessi, non puo' tradursi in un impedimento
insormontabile alla realizzazione di impianti necessari per una
corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio di
interessi di rilievo ultraregionale.». Occorre, infatti, «tener conto
della eventuale irregolare distribuzione nel territorio delle
attivita' che producono tali rifiuti, nonche', nel caso dello
smaltimento di rifiuti radioattivi, della necessita' di trovare siti
particolarmente idonei per conformazione del terreno e possibilita'
di collocamento in sicurezza dei rifiuti medesimi» (sent. n. 62/2005,
cit.).
L'orientamento suddetto, inoltre, si fonda sulla constatazione
che la disciplina ambientale, investendo l'ambiente nel suo
complesso, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le
Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro
competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare
o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato
(sent. 14 novembre 2007, n. 378) e interventi preclusivi come quello
in esame non possono giustificarsi nemmeno invocando la competenza
regionale concorrente in materia di salute pubblica, protezione
civile e tutela del territorio (v. ancora sent. n. 62/2005, cit.).
Dunque, con riferimento al deposito di materiali e rifiuti
radioattivi, la legge impugnata non fa che riprodurre una situazione
di illegittimita' gia' censurata in passato da codesta Corte con
riguardo a leggi di altre Regioni che disciplinavano la medesima
fattispecie e tanto basterebbe a giustificare l'accoglimento del
ricorso sul punto.
Ne' la legittimita' della disposizione in esame potrebbe essere
affermata considerando che la preclusione in esame e' condizionata
all'assenza di intese con lo Stato sulla localizzazione dei depositi.
In primo luogo perche', nella giurisprudenza citata, codesta Corte ha
gia' espressamente precisato che i principi sopra richiamati operano
anche in caso di ostacolo anche temporaneo alla circolazione o al
deposito dei materiali e rifiuti in questione; in secondo luogo
perche' l'evidente esigenza unitaria sottostante alla tutela
ambientale, affermata nelle suddette pronunce, fonda in modo pieno ed
esclusivo la competenza statale in materia, senza che, per consentire
l'esercizio delle suddette attivita', sia necessaria alcuna intesa
con la Regione interessata.
La disposizione censurata, peraltro, subordina all'intesa
predetta anche l'installazione di impianti di produzione di energia
nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare e di stoccaggio
del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi.
Sul punto la legge regionale pone un evidente ostacolo alla
realizzazione della strategia energetica nazionale, con particolare
riferimento alla scelta di riattivare nel Paese la produzione di
energia nucleare.
Al riguardo occorre ricordare che l'art. 7 del decreto-legge n.
112/2008, convertito in legge n.133/2008 ha demandato al Governo la
definizione della strategia energetica nazionale, perseguendo, tra
l'altro, l'obiettivo della realizzazione sul territorio nazionale di
impianti di produzione di energia nucleare (comma 1, lettera d).
Inoltre con l'art. 25 della legge n. 99/2009 e' stata conferita
al Governo la delega ad emanare, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata Stato Regioni ed autonomie locali, uno o piu'
decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina
della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di
produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di
fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio
del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' dei
sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti
radioattivi e per la definizione delle misure compensative da
corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni
interessate.
Il ritorno al nucleare assume una rilevanza strategica
particolare sotto tre profili: il cambiamento climatico, la sicurezza
dell'approvvigionamento e la competitivita' del sistema produttivo.
Si tratta, all'evidenza, di questioni che travalicano in modo
consistente i meri interessi territoriali e locali, e che traggono
origine anche da esigenze globali internazionali, che non possono che
trovare risposta in soluzioni complessivamente definite a livello
nazionale.
Attraverso la nuova politica energetica e ambientale, approvata
dal Consiglio europeo a marzo 2008, 1'UE si e' impegnata a mettere in
opera l'iniziativa «20-20-20»: ridurre di almeno il 20 le emissioni
di gas a effetto serra, aumentare la parte delle energie rinnovabili
al 20 e migliorare l'efficacia energetica del 20, entro il 2020.
Inoltre, gli esperti del gruppo di lavoro intergovernativo delle
Nazioni Unite IPCC sono giunti alla conclusione che le emissioni di
CO2, in particolare quelle derivanti dalla produzione di energia
elettrica, che rappresentano la quota preponderante, devono essere
dimezzate per riportare ad un livello tollerabile le conseguenze del
cambiamento climatico di origine antropica. E' stato stimato che, a
fronte dell'emissione totale di 10 miliardi di tonn/anno di CO2 dal
sistema mondiale di produzione di energia elettrica, l'energia
nucleare prodotta nel mondo evita l'emissione di circa 2 miliardi di
tonn/anno. L'energia nucleare si presenta, quindi, come l'unica fonte
capace di rispondere al requisito fondamentale di fornire
elettricita' su vasta scala, permettendo al tempo stesso il rispetto
delle limitazioni delle emissioni di gas serra.
La sua adozione puo' quindi dirsi funzionale ad esigenze, non
soltanto di carattere ambientale, ma anche connesse ad obblighi dello
Stato in ambito comunitario ed internazionale.
Per quanto attiene alla sicurezza dell'approvvigionamento, che
incide sulla competitivita' delle imprese e sul benessere dei popoli,
e' ormai chiaro, in base agli accadimenti, anche recenti, la maggiore
esposizione degli Stati e delle comunita' nazionali alle instabilita'
e ai rischi geopolitici dei mercati internazionali, che presentano
serie incognite sia dal punto di vista della continuita' delle
forniture che da quello della volatilita' delle quotazioni dei
combustibili fossili (una buona risposta in tal senso viene
dall'uranio, la cui origine prescinde dai Paesi al momento piu'
esposti a simili turbamenti politici ed il cui costo concorre solo
per il 5 circa al prezzo di produzione del Kwh). Peraltro occorre
ricordare che il Consiglio d'Europa, riunitosi il 15 e 16 ottobre
2008, ha indicato come priorita' per I'UE la sicurezza
dell'approvvigionamento, chiedendo che si accelerino i lavori
relativi. In materia di competitivita' occorre salvaguardare il
sistema produttivo nazionale, la cui capacita' di difesa e di
concorrere sui mercati internazionali e' minacciata da prezzi e
tariffe dell'energia generalmente piu' elevati nel confronto europeo
e internazionale (i prezzi dell'elettricita' e del gas per le imprese
in Italia sono superiori di un terzo ai prezzi dei maggiori paesi
dell'UE), senza tener conto del fatto che la bolletta energetica
italiana ha pesato, nel 2008, per 55 miliardi di curo, e rende
negativa la bilancia commerciale dello Stato italiano.
Sul piano piu' strettamente giuridico, le assolute peculiarita' e
le potenzialita' tipiche dell'energia nucleare, tutte espressive di
interessi unitari e non frazionabili, chiamano in causa le competenze
legislative, anche esclusive, dello Stato sotto diversi profili, la
cui prevalenza rispetto alla materia concorrente della «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» ben puo' essere
presa in considerazione, secondo un'impostazione alla quale codesta
Corte ha acceduto anche di recente in altre fattispecie (sent. n. 88
del 2009).
Vengono, in primo luogo, in rilievo le indiscutibili implicazioni
connesse con la produzione di tale tipo di energia in termini di
ordine pubblico e di sicurezza (sulla quale si segnala la recente
sentenza n. 18/2009 di codesta Corte, con cui, riferendo la sicurezza
del traffico aereo all'ambito di competenza di cui all'art. 117,
secondo comma, lett. h, Cost., si e' notevolmente allargato il
perimetro della materia in questione, rispetto all'impostazione
contenuta nella precedente giurisprudenza costituzionale).
Ancora, le norme dirette ad assicurare la c.d. «sicurezza
nucleare» sono riconducibili anche alla materia «sicurezza dello
Stato», riservata dalla lett. d) art. 117 Cost. alla legislazione
esclusiva statale.
Non vanno, inoltre, dimenticate, le esigenze di tutela
dell'ambiente sottese alla disciplina della localizzazione di
impianti nucleari, nonche', ovviamente, dei sistemi per lo stoccaggio
e il deposito dei rifiuti radioattivi. Cio' che evidenzia la
riconducibilita' delle norme impugnate ad un'ulteriore materia di
competenza esclusiva statale, e cioe' la «tutela dell'ambiente [e]
dell'ecosistema» di cui alla lett. s) del secondo comma dell'art. 117
Cost.
Concorre, infine, con le materie di competenza legislativa
esclusiva statale sin qui indicate anche la materia della
concorrenza, quanto meno con riferimento all'allocazione di impianti
di produzione di energia nucleare ed agli impianti connessi alla
stessa, trattandosi di attivita' imprenditoriali esercitate in regime
di mercato, nelle quali il potere del legislatore statale di dettare
disposizioni in materia si giustifica anche in relazione alla
necessita' di garantire in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale, fermi restando i profili di sicurezza e ambientali sopra
richiamati, il reperimento delle risorse per l'esercizio della
predetta attivita' anche in termini di aree ove installare gli
impianti.
In base alle considerazioni che precedono, la materia concernente
la localizzazione degli impianti di produzione di energia nucleare,
nonche' di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi, nonche' quella relativa ai depositi di materiali e
rifiuti radioattivi nella misura in cui fanno parte del ciclo di
produzione dell'energia nucleare, rientra, evidentemente, a vario
titolo nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi
delle disposizioni costituzionali sopra richiamate.
Pertanto le disposizioni della legge regionale impugnata che
precludono l'installazione degli impianti in questione sono
illegittime per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere d),
e), h), s).
In base a considerazioni analoghe a quelle mosse dalla
giurisprudenza di codesta Corte richiamata in relazione al transito e
alla presenza di materiali nucleari provenienti da altri territori,
si profila, altresi', anche in relazione alla preclusione di tali
attivita' disposta dalla legge in questione, la violazione dell'art.
120, primo comma, Cost.
II.2. - In subordine: violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
In subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la
materia oggetto delle disposizioni del citato art. 8 della 1.r.
rientri, con riguardo all'installazione di impianti di produzione di
energia nucleare e alle attivita' connesse, nella materia di
legislazione concorrente afferente la produzione, il trasporto e la
distribuzione nazionale dell'energia, ovvero il governo del
territorio (ma quest'ultima materia e', a nostro avviso, fuori
questione, esorbitando dai suoi limiti l'inibizione sul territorio
regionale di una attivita' produttiva), la normativa impugnata, nel
vietare le attivita' suddette in assenza di intesa tra Stato e
Regione, ovvero nel subordinare il loro esercizio all'intesa in
questione, dovrebbe considerarsi illegittima per violazione dell'art.
117, terzo comma, Cost., in quanto la previsione dell'intesa,
riguardando una scelta di carattere generale, in ipotesi applicabile
a tutte le regioni, atterrebbe comunque alla potesta' legislativa
concorrente di determinare i principi fondamentali della materia.
Inoltre non puo' ritenersi che la potesta' legislativa concorrente
della Regione possa spingersi ad imporre un'intesa allo Stato, per di
piu' vietando, in mancanza della stessa, l'esercizio di un'attivita'
produttiva cosi' importante.
Per inciso si noti che, con il ricordato art. 25 della legge n.
99/2009, il legislatore statale ha delegato il Governo ad emanare
disposizioni per la localizzazione nel territorio nazionale di
impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di
fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio
del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' dei
sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti
radioattivi e per la definizione delle misure compensative da
corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni
interessate.
Secondo la ricostruzione ipotizzata nel presente motivo di
ricorso, la normativa statale in questione, ed la conseguente
legislazione delegata, dovrebbero considerarsi esercitate appunto ai
sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.
Pertanto la normativa regionale impugnata dovrebbe considerarsi
illegittima, per un verso, anche per violazione dei principi
fondamentali gia' emanati dal legislatore; per un altro verso
perche', esorbitando dai limiti del potere legislativo concorrente
della Regione, ha invaso la sfera di competenza del legislatore
statale, nella parte in cui la stessa non e' stata esercitata.
II.2 - In via ulteriormente subordinata: Violazione degli artt. 118 e
120 Cost., nonche' dei principi di sussidiarieta', leale
collaborazione e ragionevolezza.
Per altro verso, sempre ove si ritenesse che l'art. 8 della legge
regionale impugnata sia stato adottato in un ambito materiale
riservato alla legislazione concorrente, escluso che, come si e'
detto, lo strumento dell'intesa possa essere invocato per
condizionare allo stesso l'esercizio di attivita' la cui disciplina
forma anche oggetto di principi fondamentali dettati dal legislatore
statale, occorre rilevare che tale strumento e' stato preso in
considerazione dalla giurisprudenza di codesta Corte nell'ipotesi in
cui, in considerazione delle esigenze di disciplina unitaria della
materia, il legislatore statale abbia esercitato la "chiamata in
sussidiarieta'" delle funzioni amministrative connesse al settore
regolato con legge statale, in applicazione dell'art. 118 Cost., come
strumento idoneo a garantire quell'attivita' concertativa di livello
orizzontale, volta a salvaguardare la parita' tra Stato e Regioni
nell'esercizio delle suddette funzioni (v. sent. n. 303 del 2003 e,
nello specifico settore dell'energia, sent. n. 383/2005).
In effetti dai principi della citata delega legislativa,
attualmente in esercizio da parte del Governo, puo' desumersi
l'attribuzione allo Stato di numerose funzioni amministrative
connesse alla localizzazione degli impianti nucleari, sia pure con la
partecipazione delle altre istituzioni territoriali e locali.
Ma anche ove tale scelta legislativa dovesse considerarsi, non
gia' espressione dell'esercizio della competenza legislativa
esclusiva del legislatore statale, bensi' espressione di «chiamata in
sussidiarieta'» di dette funzioni, e anche ove si considerasse la
normativa regionale impugnata come volta a disciplinare attivita'
amministrative (il che e' assai dubbio), e' evidente che, anche sulla
base dei principi affermati dalla citata giurisprudenza della Corte,
l'intesa in questione dovrebbe essere disciplinata dal legislatore
statale, nel momento in cui attrae a se' quelle competenze e non
certo dal legislatore regionale.
Sotto tale profilo, pertanto, la normativa impugnata dovrebbe
considerarsi assunta in violazione dell'art. 118 Cost. e dei principi
affermati da codesta Corte in applicazione dello stesso.
Inoltre, come precisato sempre dalla giurisprudenza
costituzionale (v. sent. n. 383/2005 cit.), «L'esigenza che il
conseguimento di queste intese sia non solo ricercato in termini
effettivamente ispirati alla reciproca leale collaborazione, ma anche
agevolato per evitare situazioni di stallo, potra' certamente
ispirare l'opportuna individuazione, sul piano legislativo, di
procedure parzialmente innovative volte a favorire l'adozione
dell'atto finale nei casi in cui siano insorte difficolta' a
conseguire l'intesa».
Fermo restando che la Regione non avrebbe avuto in alcun caso il
potere di disciplinare l'intesa in questione, la norma che la prevede
risulta illegittima anche in quanto, invadendo la competenza
legislatore statale, inibisce a quest'ultimo la possibilita' di
prevedere adeguati strumenti del tipo in discorso, anche di carattere
sostitutivo, e percio' viola ulteriormente l'art. 118, l'art. 120
Cost., nonche' i principi di sussidiarieta', leale collaborazione e
ragionevolezza.
II.4. - Violazione dell'art. 41 Cost.
L'art. 8 della regionale impugnata, infine, nel vietare
immotivatamente la produzione di energia nucleare, la fabbricazione
del combustibile, il suo stoccaggio e quello dei rifiuti in un'intera
regione, incide sulla liberta' di concorrenza degli operatori del
settore, sottraendo agli stessi la possibilita' di allocare una
centrale e di produrre energia nel luogo ritenuto piu' idoneo, pur
nel rispetto di parametri stabiliti dalle norme e dalle autorita'
pertinenti. Peraltro, la norma regionale limita la liberta'
d'iniziativa economica per motivi, ossia la mancata intesa con lo
Stato, che non hanno niente a che vedere con i limiti di cui all'art.
41 Cost.
Lo stesso, pertanto, deve ritenersi assunto anche in violazione
di tale disposizione costituzionale.
III - In relazione all'Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico
Ambientale (PIEAR) Allegato alla 1.r. Basilicata n. 1/2010:
Violazione dell'art. 117, Cost., sotto vari profili.
Infine, nell'Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico
Ambientale (PIEAR), che, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge
regionale impugnata ne costituisce parte integrante, vengono posti,
ai punti 2.1.2.1, 2.2.2. e 2.2.3.1, vincoli aprioristici alla
realizzazione di determinati impianti nelle aree Natura 2000, laddove
il preventivo esperimento della Valutazione d'incidenza di cui
all'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 («Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della
fauna selvatiche»), potrebbe, eventualmente, consentire la tipologia
di intervento in esame.
Anche in questo caso quindi si evidenzia un contrasto con la
normativa nazionale vigente di derivazione comunitaria, in violazione
degli standard minimi e uniformi di tutela dell'ambiente, e quindi in
violazione sia dell'art. 117, comma 1 Cost., che impone al
legislatore regionale il rispetto dei vincoli comunitari, sia con
l'art. 117 comma 2, lett. s), Cost., ai sensi del quale lo Stato ha
legislazione esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema».
P.Q.M.
Si chiede pertanto che, in accoglimento del presente ricorso,
codesta ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimita'
costituzionale delle norme impugnate della legge regionale 19 gennaio
2010, n. 1, recante «Norme in materia di energia e piano di indirizzo
energetico ambientale regionale n. 152 del 3 aprile 2006 l.r. n.
9/2007», pubblicata nel B.U.R. n. 2 del 19 gennaio 2010, ed in
particolare degli artt. 7 e 8 e dell'Appendice A al Piano di
Indirizzo Energetico Ambientale (PIEAR), nei limiti indicati nel
presente ricorso.
Roma, addi' 20 marzo 2010
L'Avvocato dello Stato: Danilo Del Gaizo
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