RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 Maggio 2005 - 4 Maggio 2005 , n. 50

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 4 maggio 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 21 del 25-5-2005)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in
Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato;

Nei confronti della Regione Veneto in persona del presidente
della giunta regionale p.t., per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale della l.r. n. 8 del 25.92.2005 pubblicata sul BUR
n. 23 del 1° marzo 2005 recante: «Disposizioni di riordino e
semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in
materia di edilizia residenziale pubblica, viabilita', mobilita',
urbanistica ed edilizia».
La legge, che reca disposizioni di modifica a precedenti
normative in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilita',
mobilita', urbanistica ed edilizia, presenta i seguenti aspetti di
illegittimita' costituzionale:
1) La norma contenuta nell'articolo 14 disciplina il
procedimento di autorizzazione all'installazione, modifica ed
adeguamento degli impianti di telefonia mobile prevedendo che, per
l'autorizzazione di detti impianti, il richiedente debba aggiungere
al provvedimento orevisto dall'art. 87 del «Codice delle
comunicazioni elettroniche» (d.lgs. n. 259/2003) anche l'ulteriore
rilascio del permesso di costruire ai sensi degli artt. 10 e 3 del
d.P.R. n. 380/2001 (T.U. sull'edilizia). Tale disposizione, quindi,
determinato un aggravio delle procedure per l'istallazione dei citati
impianti fissi di telefonia mobile, si pone in contrasto con i
principi fondamentali in materia di «ordinamento della comunicazione»
in violazione dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione. Infatti,
debbano considerarsi principi fondamentali della materia della
comunicazione le norme contenute nell'articolo 41 della legge delega
n. 166/2002 e nell'art. 4 dello stesso Codice della comunicazione,
che promuovono la semplificazione e la tempestivita' dei procedimenti
autorizzatori, considerato anche che la disciplina della
comunicazione ha assorbito a tutti gli effetti la (precedente)
disciplina edilizia interferente sulla materia (art. 3, comma 1,
lett. E1 del T.U. sull'edilizia). I principi di semplificazione e
celerita' dei provvedimenti autorizzatori di cui all'art. 87 del
Codice delle comunicazioni quindi debbano essere assurti a principi
fondamentali della materia, come tali vincolanti la potesta'
legislativa regionale in materia di comunicazioni.
2) L'art. 25, modificando la l.r. n. 30/2004, dispone la
proroga dei servizi di trasporto pubblico locale «aggiuntivi» (quelli
che i singoli enti locali possono istituire con i medesimi
concessionari di trasporti pubblici c.d. «minimi») fino alla data di
scadenza dei contratti di servizio di questi ultimi: tale scadenza -
in virtu' del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 3 della
l.r. n. 30/2004 qui modificata - risulta cosi' possibile fino al 31
dicembre 2006, sebbene il limite attualmente disposto dalla normativa
statale di recepimento di principi comunitari sia quello del 31
dicembre 2005. La data del 31 dicembre 2005 e' prevista quale termine
ultimo di proroga, sia per i servizi ferroviari (art. 11, comma 3,
legge n. 166/2002) che per i servizi automobilistici (art. 23, comma
3-bis del decreto legge n. 355/2003, convertito nella legge 27
febbraio 2004, n. 47). Va evidenziato che il termine massimo del 31
dicembre 2006, previsto per le concessioni rilasciata con procedure
diversa dall'evidenza pubblica, dall'art. 113, comma 15-bis del
d.lgs. n. 267/2000, e' consentito solo nel caso in cui le
disposizioni previste per gli specifici settori non stabiliscano un
congruo periodo di transizione. Nel caso in esame, essendo tale
periodo di transizione, come sopra esposto, previsto dalla normativa
di settore ed essendo stata affermata la competenza esclusione dello
Stato nel dettare le norme contenute nell'art. 113 del TUEL
(decisione della Corte ctostituzionale n. 272 del 27 luglio 2004), la
previsione di una proroga al 31 dicembre 2006, presenta problemi di
legittimita' costituzionale. Infatti, tale disposizione si pone in
contrasto con l'articolo 117, comma 1 della Costituzione, in quanto
e' suscettibile di alterare il regime di libero mercato della
prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi comunitari in
materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, derivanti
dagli articoli 49 e seguenti del Trattato CEE, e viola al competenza
esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui al
medesimo articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione. Il
Governo ha impugnato, per lo stesso motivo, la stessa legge
n. 30/2004 della Regione Veneto.



P. Q. M.
Si ritiene di sollevare la questione di legittimita'
costituzionale della legge regionale in esame, ai sensi dell'articolo
127 della Costituzione.
Sara' depositata per estratto: 1) delibera del Consiglio dei
ministri del 25 aprile 2005; 2) rapporto sulla legge.
L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo

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