Ricorso n. 50 del 6 aprile 2006 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 aprile 2006 , n. 50
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 aprile 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 18 del 3-5-2006)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha per legge domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro Regione Lazio, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale e conseguente annullamento, della legge regionale del Lazio del 23 gennaio 2006 n. 2 (Pubbl. in B.U.R. n. 3 del 30 gennaio 2006) recante "Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del d.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288", con specifico riguardo agli artt. 7, secondo comma, 8, terzo comma, 9, 13, primo comma, lett. b); e 14, terzo comma, di detta legge regionale, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. nonche' con la normativa statale di principio relativa alla materia della tutela della salute; e cio' a seguito e in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 23 febbraio 2006. Nel B.U.R. n. 3/2006 della Regione Lazio e' stata pubblicata la legge regionale n. 2 del 23 gennaio 2006. Con tale provvedimento legislativo la Regione Lazio detta norme relative all'ordinamento e all'organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, non trasformati in Fondazioni (IRCCS). Tali Istituti costituiscono parte integrante del sistema sanitario nazionale e regionale, nel cui ambito svolgono, secondo indicatori di eccellenza, funzioni di alta specialita' relative alla ricerca biomedica, alle prestazioni assistenziali e alla formazione, e si configurano quali enti pubblici a rilevanza nazionale dipendenti dalla regione. L'ordinamento degli Istituti e', in particolare, fondato sul principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e attuazione, nonche' di salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili all'attivita' di ricerca e alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale. Sono organi degli Istituti: il consiglio di indirizzo e verifica: composto da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente nominato dal presidente della regione, sentito il Ministro della salute; uno nominato dal Ministro della salute; tre nominati dal presidente della regione. Il CIV determina gli indirizzi e gli obiettivi dell'attivita' dell'Istituto su base annuale e pluriennale e verifica la corrispondenza agli stessi delle attivita' svolte e dei risultati raggiunti. In caso di risultato negativo, il CIV riferisce al presidente della regione proponendogli le misure da adottare. Il CIV dura in carica per un periodo massimo di cinque anni; il direttore generale, nominato dal presidente della regione, ha la responsabilita' della gestione complessiva dell'Istituto, assicurando la coerenza degli atti di gestione con gli indirizzi e con i programmi stabiliti dal CIV, nonche' con la programmazione nazionale e regionale in materia di ricerca e di assistenza sanitaria. Il direttore generale e' coadiuvato nella sua attivita' dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo, che provvede a nominare; il collegio sindacale: vigila sull'attivita' dell'Istituto e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, controlla l'amministrazione sotto il profilo economico, accerta la regolare tenuta della contabilita' ed effettua periodiche verifiche di cassa. Nominato dal direttore generale, il collegio sindacale e' composto da cinque membri, di cui tre designati dal presidente della regione, uno dal Ministro della salute e uno dalla Conferenza permanente regione - autonomie locali, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero tra i funzionari dei Ministero dell'economia e delle finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali; il direttore scientifico: nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione, promuove e coordina l'attivita' di ricerca scientifica dell'Istituto. Fanno parte degli Istituti anche il Comitato tecnico-scientifico e il Comitato etico. Il primo e' un organismo con funzioni consultive e di supporto all'attivita' clinica e di ricerca dell'istituto; il secondo valuta i programmi di sperimentazione scientifica e terapeutica avviati nell'Istituto. Cio' premesso, poiche' alcune disposizioni della legge regionale in questione sembrano eccedere dalla competenza normativa (concorrente con quella dello Stato ex art. 117, terzo comma, Cost.) della Regione Lazio in materia di tutela della salute, il Presidente del Consiglio dei ministri, a cio' autorizzato in forza della sopra citata deliberazione del C.d.m., propone col presente atto ricorso, ex art. 127, primo comma, Cost., a codesta ecc.ma Corte, fondato sulle seguenti motivazioni. E' opportuno premettere che la materia oggetto della legge regionale in questione e' stata esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 270 del 2005. In tale pronuncia la Corte ha chiarito che, pur non potendosi ricondurre la normativa relativa agli IRCCS alla potesta' legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., non potendo tali Istituti essere considerati enti nazionali (bensi' enti a mera "rilevanza nazionale"), tuttavia l'esigenza di garantire un'adeguata uniformita' al sistema e la tutela di alcuni interessi unitari esistenti in materia giustifica l'attrazione in capo allo Stato, in via di' sussidiarieta', di funzioni che sono di competenza delle regioni, non potendosi dubitare che la previsione e la disciplina degli enti pubblici operanti nelle materie della tutela della salute e della ricerca scientifica siano, sotto il profilo organizzativo, di competenza regionale e debbano, pertanto, essere oggetto della corrispondente potesta' legislativa. Peraltro, sempre secondo la Corte, l'"attrazione per sussidiarieta" in capo allo Stato esige, "al fine di evitare un improprio svuotamento delle... prescrizioni costituzionali, ... la previsione di adeguate forme di coinvolgimento delle regioni interessate, secondo i moduli di leale collaborazione piu' volte indicati come ineliminabili" dalla stessa Corte (cfr., fra le altre, le sentt. nn. 6/2004 e 303/2003). Lo Stato, dunque, e' legittimamente intervenuto in materia di IRCCS, avocando a se' certi poteri (con la legge n. 3/2003 e con il d.lgs. n. 288/2003), ma al contempo affiancando ad essi la previsione di una necessaria intesa con le regioni, come risulta chiaramente dall'art. 5 del d.lgs. n. 288/2003 nella parte in cui e' rimessa ad un atto di intesa, da raggiungere in sede di Conferenza Stato-regioni, la determinazione delle "modalita' di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni". Intesa che, in attuazione dell'art. 5 teste' citato, e' stata raggiunta con l'accordo Stato-regioni del 1° luglio 2004. Di talche' si ritiene che nella materia degli IRCCS (non trasformati in Fondazioni) la potesta' legislativa regionale debba rispettare i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti nel d.lgs. n. 288/2003 e nel relativo Atto d'intesa, che del primo costituisce parte integrante, profilandosi altrimenti - come accade nella fattispecie - la violazione, per un verso, dell'art. 117, terzo comma, Cost. e, per altro verso, del principio della leale collaborazione istituzionale desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 117 e 118, primo comma, Cost. In particolare, la legge regionale in oggetto i summenzionati profili di illegittimita' costituzionale in ordine alle seguenti disposizioni: l'art. 7, secondo comma, nella parte in cui prevede l'incompatibilita' dell'incarico di direttore scientifico dell'IRCCS regionale con l'incarico di direzione di struttura all'interno dell'Istituto e con qualsiasi altro incarico di direzione, si pone in contrasto con l'art. 11, terzo comma, del d.lgs. n. 288/2003 e con il relativo art. 3, quinto comma, dell'Atto di intesa, i quali, nel disciplinare la natura dell'incarico del suddetto soggetto fanno riferimento al suo indispensabile carattere esclusivo con l'Istituto, senza peraltro vietare che il direttore scientifico possa ricoprire altri incarichi all'interno dell'IRCCS medesimo, dal momento che essi non intaccano l'esclusivita' del rapporto con l'ente, ma semmai lo rafforzano. Peraltro, il potere di nomina di tale soggetto spetta allo Stato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 288/2003 e, conseguentemente, anche le eventuali incompatibilita', che non possono pertanto essere attribuite alla competenza regionale. Al riguardo, si segnala, tra l'altro, che il Consiglio di Stato (Sez. I, parere n. 3744 del 15 novembre 2005) ha ritenuto che il carattere esclusivo del rapporto di lavoro del direttore scientifico degli IRCCS determini unicamente l'incompatibilita' del suddetto incarico rispetto allo svolgimento di attivita' di natura assistenziale-ospedaliera ovvero universitaria, svolte all'esterno dell'Istituto. l'art. 8, terzo comma, nello statuire che il direttore sanitario e il direttore amministrativo cessino dall'incarico al compimento del settantesimo anno di eta', si pone in contrasto con l'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 268/2003 che prevede, invece, che le funzioni dei suddetti soggetti abbiano termine al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'; l'art. 9, nel prevedere che il comitato tecnico-scientifico dell'Istituto "... e' presieduto dal direttore scientifico ed e' composto da altri dieci membri, nominati dal consiglio, di cui due esperti esterni e gli altri cosi' individuati: a) quattro tra i responsabili di dipartimento o i dirigenti di struttura complessa; b) due, di cui uno eletto, tra il personale medico dirigente; c) uno eletto tra il personale sanitario dirigente; d) uno eletto tra il personale delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali...", si pone in contrasto con l'art. 15 dello schema-tipo di regolamento di organizzazione e funzionamento degli IRCCS allegato all'Atto di intesa, il quale prevede una diversa composizione del suddetto comitato, statuendo che lo stesso "... e' presieduto dal direttore scientifico... ed e' composto da altri otto membri, scelti dal comitato di indirizzo e verifica in numero di quattro tra i responsabili di dipartimento, di uno tra il personale medico dirigente, di uno tra il personale delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali e da due esperti esterni"; l'art. 13, primo comma, lett. b) e l'art. 14, terzo comma (relativo agli Istituti gia' riconosciuti, per i quali e' in corso il procedimento di conferma del carattere scientifico), nell'attribuire alla Giunta regionale il controllo sulle attivita' di ricerca degli IRCCS, si pongono in contrasto con l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 288/2003, il quale, non censurato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 270/1995, prevedendo che l'attivita' dl ricerca degli Istituti sia coerente con il programma di ricerca sanitaria nazionale di cui all'art. 12-bis del d.lgs. n. 502/1992, sottopone la stessa alle valutazioni del Ministero della salute.
P. Q. M. Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e quindi annullare gli artt. 7, secondo comma, 8, terzo comma, 9, 13, primo comma, lett. b) e 14, terzo comma, della legge regionale del Lazio 23 gennaio 2006, n. 2, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. e le norme di principio statali contenute nel d.lgs. n. 288/2003 e conseguente atto di intesa 1° luglio 2004. Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso: 1) Estratto della deliberazione del C.d.m. del 23 febbraio 2004; 2) Copia della legge regione Lazio n. 2/2006. Roma, addi' 16 marzo 2006 L'Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino