N. 50 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 maggio 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 6 maggio 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 25 del 30-6-2004)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' per legge
domiciliato;

Contro la Regione Veneto in persona del Presidente della giunta
regionale pro tempore per dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 3 della legge regionale del Veneto n. 4 del
27 febbraio 2004 pubblicata sul B.U.R. n. 24 del 2 marzo 2004 in base
alla deliberazione 29 aprile 2004 del Consiglio dei ministri che
unitamente al presente ricorso verra' depositata.
La legge regionale sopraindicata contiene norme per la
trasparenza dell'attivita' amministrativa regionale.
In particolare l'art. 3 prevede che il dipendente regionale
condannato, per reati contro la pubblica amministrazione, con
sentenza di primo grado sia immediatamente trasferito ad altra sede o
ad altro incarico.
Tale norma invade l'ambito di legislazione esclusiva statale in
tema di «ordinamento civile e penale» di cui all'art. 117, comma 2,
lettera I) della Costituzionale.
Ed infatti la materia e' disciplinata dalla legge statale
n. 97/2001 che ha ad oggetto il rapporto tra procedimento penale e
procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni.
La legge prevede che solo per taluni reati contro la pubblica
amministrazione (e non per tutti come invece puo' essere intesa la
legge regionale che viene denunciata) e' disposto, nel caso di rinvio
a giudizio il trasferimento ad altro ufficio, e, nel caso di condanna
non definitiva, la sospensione dal servizio.
L'art. 3 della legge regionale invece, quand'anche applicabile ai
soli reati contro la pubblica amministrazione diversi da quelli
previsti nella legge statale n. 97/2001 - come la Regione Veneto ha
fatto conoscere - finisce con l'introdurre ulteriori effetti
sanzionatori conseguenti a fatti reato e quindi con il ledere
l'ambito di attribuzioni esclusive dello Stato.


P. Q. M.
Si chiede che voglia codesta Corte ecc.ma dichiarare la
illeggittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione
Veneto n. 4 del 27 febbraio 2004.
Sara' depositato:
1) estratto della delibera del Consiglio dei ministri 29
aprile 2004;
2) rapporto sulla legge del Dipartimento affari regionali.
Roma, addi' 27 aprile 2004
Avvocato dello stato: Aldo Linguitti

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