N. 50 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 giugno 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 7 giugno 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 30 del 30-7-2003)

Ricorso del Presidente del consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' per legge
domiciliato contro la Regione Emilia Romagna, in persona del
Presidente della giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma della legge
regionale della Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2003 pubblicata sul
B.U.R. n. 45 del 31 marzo 2003 in base alla deliberazione 16 maggio
2003 del Consiglio dei ministri che unitamente al presente ricorso
verra' depositata.

La legge regionale sopraindicata contiene «Disposizioni in
materia di dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per
l'anno 2003».
In particolare l'art. 3 prevede la copertura dei posti vacanti
nelle strutture della giunta e del consiglio regionale.
L'art. 4 prevede che le Aziende sanitarie e l'Agenzia per la
prevenzione e l'ambiente (ARPA) procedano ad assunzioni di personale.
Tali previsioni sono riferite all'anno 2003, stante l'art. 1, che
dispone la validita' della legge regionale fino al 31 dicembre 2003.
Tali norme eccedono la competenza regionale e si pongono in
contrasto con l'art. 117, terzo comma della Costituzione, che indica
la materia del «coordinamento della finanza pubblica» tra quelle a
legislazione concorrente non indicando, altresi', la tipologia del
personale da reclutare nell'anno 2003 e rimandando genericamente alla
determinazione del fabbisogno annuale di personale ed alla
rideterminazione delle dotazioni organiche.
Al riguardo rileva l'art. 34, comma 11 della legge n. 289/2002
(Finanziaria 2003) che prevede l'emanazione di decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, nei quali verranno fissati i criteri e i
limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003.
Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di
mobilita', devono essere contenute entro il limite percentuale nella
stessa disposizione indicata (50% delle cessazioni dal servizio
dell'anno 2002), tenuto conto della dimensione demografica, dei
profili professionali del personale da assumere, della essenzialita'
dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale
sulle entrate correnti.
Pertanto, le amministrazioni regionali, gli enti locali e gli
enti del servizio sanitario nazionale possono procedere ad assunzioni
del 2003 entro il predetto limite percentuale.
Le disposizioni della finanziaria sono da considerarsi inserite
nel piu' ampio contesto delle linee di politica di riduzione della
spesa pubblica definita nei documenti di programmazione e di bilancio
nazionale, e la loro lesione lede anche il principio di leale
collaborazione tra Stato e regioni, stante i tavoli di concentrazione
che sono in atto presso la Conferenza Stato-regioni per stabilire i
limiti e i criteri del d.d. P.C.m.

P. Q. M.
Si chiede che voglia codesta Corte ecc.ma dichiarare la
illegittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge n. 4/2003
della Regione Emilia Romagna.
Sara' depositato estratto della delibera del Consiglio dei
ministri 16 maggio 2003.
Roma, addi' 22 maggio 2003
L'Avvocato dello Stato: Aldo Linguiti

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