N. 51 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 giugno 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 16 giugno 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 30 del 30-7-2003)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (delibera Consiglio dei
ministri in data 29 Maggio 2003).

Contro Regione Toscana in persona del Presidente della giunta in
carica pro tempore nel giudizio per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale della l.r. n. 19 del 4 aprile 2003
concernente «Disposizioni in materia di tutela della fascia costiera
e di inquinamento delle acque. Modifica alla legge regionale 1°
dicembre 1998 n. 88» pubblicata in BUR n. 17 del 9 aprile 2003.
Con la legge regionale in epigrafe, recante disposizioni in
materia di tutela della fascia costiera e di inquinamento delle
acque, la Regione Toscana ha modificato l'art. 20, comma 2, della
pregressa l.r. n. 88 del 1998 nel senso di attribuire alle province
compiti in materia di tutela delle fasce costiere e di inquinamento
delle acque. In particolare risultano attribuite alle province le
autorizzazioni relative all'immissione in mare di taluni materiali,
previste dall'art. 35 del d.lgs. n. 152/1999, in cio' violando la
sfera di competenza statale.
Cio' premesso in fatto, avverso la legge regionale indicata in
epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intervenuta
delibera del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e
difeso con il presente atto promuove questione di legittimita'
costituzionale, a norma dell'art. 127 della Costituzione per i
seguenti

M o t i v i

Violazione e falsa applicazione dell'art. 117, comma 2, lettera
S, della Costituzione, nel testo modificato dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
La Regione Toscana, modificando la propria norma concernente le
funzioni attribuite alle province in ordine alle competenze relative
all'inquinamento delle acque, stabilisce che le autorizzazioni
relative all'immissione in mare di taluni materiali, previste
dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 152/1999, siano
attribuite alle province.
In particolare con l'art. 1, comma 2, lettera a), numeri 1 e 2,
vengono attribuite alle province alcune autorizzazioni, di cui al
citato art. 35 del d.lgs. n. 152/1999, che, pero' non sembrano
rientrare tra quelle riconosciute alla competenza regionale.
La recente legge n. 179/2002, recante «Disposizioni in campo
ambientale», individua, all'articolo 21, nella regione l'autorita'
competente per l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni in
parola, quando le immissioni in mare siano finalizzate al
ripascimento e provengano da casse di colmata, vashe di raccolta o
comunque da strutture poste in ambito costiero, osservando specifiche
procedure in caso di impiego di materiali provenienti dai fondali
marini.
E' quindi evidente come le norme regionali impugnate attribuendo
alle province le funzioni relative alle autorizzazioni all'immersione
in mare da generiche strutture ubicate in ambito costiero, peraltro
anche relativamente a ulteriori materiali, quali gli inerti,
geologici inorganici e manufatti, appaiano andare oltre quanto il
sopracitato articolo 21 della legge n. 179/2002 riconosce alle
regioni in ordine alla competenza al rilascio delle previste
autorizzazioni.
Le funzioni relative alla concessione di autorizzazioni di
immersione in mare di materiali, anche da navi o aereomobili,
infatti, sono oggi esercitate dal Ministero dell'ambiente.
Le norme regionali impugnate sembrano quindi costituire
un'elusione al sistema delle autorizzazioni delineato dalla normativa
statale che riserva alla competenza dello stesso Ministero i connessi
adempimenti, lasciando, come detto, alle regioni la competenza sulle
autorizzazioni relative ad opere di ripascimento.
La lettura sistematica delle disposizioni statali contenute negli
articoli 79 e 80 decreto legislativo n. 112/1998, nell'articolo 35
del d.lgs. n. 152/1999 e nell'articolo 21 della legge n. 179/2002,
depone nel senso .che debba essere lo Stato a valutare,
unitariamente, se le concessioni relative alle autorizzazioni di
immersioni in mare siano suscettibili di incidere sull' ambiente
marino.
Le norme regionali impugnate, quindi, appaiono invasive della
competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema, di cui all'articolo 117, comma 2 lettera s) della
Costituzione, stante, nel caso in esame, l'evidenziata necessita' di
individuare standard uniformi di tutela.

P. Q. M.
Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che la Corte
cotituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia
dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge regionale in
epigrafe.
Si produce delibera C.M. in data 29 maggio 2003.
Roma, addi' 5 giugno 2003
L'Avvocato dello Stato: Anna Lidia Caputi Iambrenghi

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