Ricorso n. 51 del 18 dicembre 2007 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 dicembre 2007 , n. 51
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 dicembre 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 4 del 23-1-2008)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, con sede in Bolzano per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento della legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9 (pubbl. in B.U.R. n. 43 del 23 ottobre 2007) recante "Modifiche delle leggi provinciali in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia, di associazioni agrarie nonche' di raccolta dei funghi", con specifico riguardo agli artt. 3, comma 3; 5, comma 3; 13; 16; 21, comma 1 e 22 di tale legge, per contrasto con gli artt. 117, primo comma nonche' secondo comma, lett. s) e lett. t) della Costituzione nonche' con le direttive comunitarie contenenti le normative di riferimento e a cio' a seguito ed in forza della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge provinciale assunta nella seduta 29 novembre 2007. Con la legge provinciale n. 9 del 12 ottobre 2007 (pubblicata nel B.U.R. n. 43 del 23 ottobre 2007), composta da 45 articoli, la Provincia autonoma di Bolzano ha introdotto nuove norme a modifica di precedenti leggi provinciali in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia, di associazioni agrarie nonche' di raccolta dei funghi. Il Capo I modifica la l.p. n. 14 del 1987, recante norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, allo scopo di adeguare la normativa vigente alla direttiva 79/409/CEE, di cui si da' attuazione attraverso la stessa legge. In particolare si dettano disposizioni per l'attuazione dell'art. 9 della su richiamata direttiva e per la disciplina dell'attivita' venatoria nelle zone facenti parte della rete ecologica europea. Si disciplinano, inoltre, le misure sanzionatorie penali in caso di violazione delle disposizioni di tale capo, richiamando le stesse disposte dall'art. 30 della legge quadro n. 152/1997. Il Capo II modifica la l.p. n. 2 del 1959 in materia di riordino delle associazioni agrarie per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni. Si tratta di modifiche inerenti gli aspetti organizzativi delle associazioni in questione: si inseriscono disposizioni concernenti le procedure di approvazione ed i contenuti degli statuti, il loro funzionamento e le modalita' per procedere al distacco delle quote di compartecipazione. Il Capo III apporta modifiche alla l.p. n. 18 del 1991 recante la disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali. In particolare si prevede la possibilita' di vietare la raccolta di funghi in zone delimitate con provvedimento della Giunta provinciale; si disciplina la raccolta e si sostituisce all'autorizzazione rilasciata dal sindaco, prevista dalla precedente normativa provinciale, la denuncia per la raccolta dei funghi. Si prevede, inoltre, che la vigilanza sull'osservanza della legge spetti al Corpo forestale provinciale e al personale della Ripartizione provinciale natura e paesaggio. Le disposizioni di cui allo stesso Capo indicano in dettaglio le sanzioni pecuniarie ed amministrative nel caso di violazione dei contenuti del provvedimento legislativo de quo. Il Capo IV contiene disposizioni transitorie relative all'applicazione degli articoli del Capo I e provvede ad abrogare alcune norme delle l.p. nn. 14 del 1987 e 18 del 1991. Si decreta, infine, l'urgenza del provvedimento che e' entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino regionale. Cosi' delineato, in sintesi, il contenuto della legge provinciale n. 9/2007, un esame piu' dettagliato di tale provvedimento evidenzia svariati profili di illegittimita' per contrasto con l'attuale assetto costituzionale delle competenze legislative nonche' con altre disposizioni che, per la loro diretta derivazione comunitaria ovvero di attuazione di normativa di origine comunitaria costituiscono, com'e' noto, limite alla potesta' legislativa regionale e/o provinciale, anche di natura primaria ed esclusiva (com'e', a termini di statuto speciale, art. 8, primo comma, punti nn. 15 e 16 d.P.R. n. 670/1972, la maggior parte delle materie trattate nella legge provinciale in questione). In particolare, vanno posti in evidenza i profili di illegittimita' costituzionale concernenti alcune disposizioni del Capo I della legge aventi ad oggetto la disciplina della fauna selvatica e dell'esercizio della caccia. Infatti, nonostante la Provincia, ai sensi dell'art. 8, primo comma, punti nn. 15 e 16, del d.P.R. 670/1972 recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, abbia una potesta' legislativa primaria in materia di caccia e di parchi per la protezione della flora e della fauna, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, confermata nella recente pronuncia n. 378/2007, la potesta' di disciplinare l'ambiente nella sua interezza e' stata affidata in via esclusiva allo Stato, dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, il quale, come e' noto, parla di "ambiente" (ponendovi accanto la parola "ecosistema") in termini generali e onnicomprensivi. Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entita' organica, dettare cioe' delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto. Inoltre, la disciplina unitaria del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle regioni o dalle province autonome, in materie di competenza propria, ed in riferimento ad altri interessi. Cio' comporta che la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l'ambiente nel suo complesso, e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza, come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza 380/2007. Pertanto, nelle materie oggetto di disciplina della legge in esame il legislatore provinciale, nell'esercizio della propria competenza legislativa piena, e' sottoposto al rispetto degli standards minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale, ex art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., oltre che al rispetto della normativa comunitaria di riferimento (direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE, 99/22/CEE) secondo quanto disposto dall'art. 8, primo comma, dello statuto speciale e dall'art. 117, primo comma, della Costituzione. Sulla base di queste premesse appaiono censurabili, perche' invasive della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione ed in violazione dei vincoli posti al legislatore provinciale dal suindicato art. 8, primo comma, dello Statuto, le seguenti disposizioni di legge in esame: gli artt. 3, comma 3; 5, comma 3; 13; 16; 21, comma 1. Passando poi ad esaminare piu' dettagliatamente, le richiamate disposizioni va specificamente rilevato: A) L'art. 3, comma 3, del provvedimento in questione contrasta con l'art. 9 della direttiva 79/409/CEE in quanto non risulta richiesta l'indicazione della tipologia di deroga da attivare e le ragioni ad essa sottostanti, prevista invece nella normativa comunitaria su richiamata e, pertanto, viola il vincolo del rispetto del diritto comunitario, di cui all'art. 8, comma 1 dello statuto e art. 117, primo comma, della Costituzione. B) L'art. 13 si pone in contrasto con alcune disposizioni del d.lgs. n. 73/2005 di attuazione della direttiva 1999/22/CEE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. In particolare l'art. 13, comma 1, disciplina il campo di applicazione delle disposizioni concernenti i giardini zoologici in maniera differente rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del suddetto decreto violando gli standards uniformi di tutela di competenza esclusiva statale, ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Infatti, le clausole di esclusione di applicabilita' del decreto legislativo risultano ineludibilmente poste dall'art. 2, comma 2, del decreto stesso, senza che alle amministrazioni regionali o provinciali, ancorche' dotate di attribuzione legislativa esclusiva, sia dato poterle derogare in peius, cosi' come da ultimo ribadito dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 380/2007. Il comma 2, nella misura in cui attribuisce all'Osservatorio faunistico provinciale il compito di individuare i requisiti strutturali ed organizzativi per l'apertura di un giardino zoologico, contrasta con quanto stabilito dall'art. 3 del decreto legislativo attuativo della norma comunitaria che detta in maniera dettagliata i requisiti strutturali ed organizzativi per l'apertura di un giardino zoologico. Si tratta di requisiti minimi volti a realizzare misure idonee di conservazione e, quindi, rientranti nella competenza, legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Inoltre, tale disposizione contrasta con gli artt. 4, comma 2, lettera b) e 5 del d.lgs n. 73/2005 che prescrivono la competenza esclusiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, sia in ordine ai motivi e alle condizioni per la chiusura dei giardini zoologici sia in relazione al successivo trasferimento degli animali. Il comma 3 dell'art. 13 si pone in violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 73/2005 sotto diversi profili. In primo luogo, prevede che l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di parchi faunistici e alla detenzione in essi di esemplari vivi di fauna selvatica e' rilasciata con decreto dell'assessore provinciale competente, sentito il parere dell'Osservatorio faunistico provinciale. Cosi' disponendo, la legge regionale interviene su una materia disciplinata a livello statale dal d.lgs. n. 73 del 2005, "Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini, zoologici", il quale, invece, all'articolo 4 prevede che la licenza per l'apertura del giardino zoologico e' rilasciata con "decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza unificata". L'Istituzione dei giardini zoologici e' finalizzata a soddisfare esigenze, quali la conservazione della biodiversita', la protezione della fauna selvatica e la salvaguardia della diversita' biologica, che non escludono la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali e dell'ecosistema di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La prescritta autorizzazione provinciale, pertanto, si pone come sostitutiva della disciplina statale cosi' da poterne pregiudicare gli obiettivi che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme, sull'intero territorio nazionale. In secondo luogo, tale disposizione, nella misura in cui riconosce all'Osservatorio faunistico provinciale una funzione ispettiva diretta ad accertare la presenza del presupposti, contrasta con l'art. 6 del d.lgs. n. 73/2005 che riconosce tale ruolo in capo al Ministero dell'ambiente che puo' avvalersi del Corpo forestale dello Stato, dei medici veterinari, di zoologi e di esperti nel settore. Sono ugualmente censurabili i commi quarto e sesto del provvedimento in esame in quanto in contrasto con le disposizioni del d.lgs. n. 73/2005 su richiamate, concernenti le procedure di modifica delle licenze ed i compiti di sorveglianza e controllo attribuiti al Corpo forestale provinciale e non al Ministero dell'ambiente, di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 73/2005. Il comma 5, prevedendo la sostituzione della licenza alla dichiarazione di idoneita' per le specie appartenenti alle famiglie dei canidi, mustelidi, felidi, cervidi e bovidi, limitatamente ai giardini zoologici, si pone in contrasto con l'art. 4, comma 3, del decreto che stabilisce una generale sostituzione della licenza alla dichiarazione di idoneita'. C) Quanto all'art. 5, comma 3, particolarmente nella parte in cui si prevede che l'Assessore provinciale competente in materia di caccia, su proposta dell'Osservatorio faunistico provinciale, possa estendere il divieto di prelievo anche ad altre specie di fauna selvatica di cui all'art. 4 nonche' disporre ulteriori limitazioni o divieti in merito ai mezzi e ai periodi di caccia, valgono considerazioni analoghe; e cioe' che la disciplina dettata dalla provincia viene a porsi in contrasto con disposizioni di origine comunitaria, e segnatamente quelle recate nel d.P.R. n. 357/1997, di attuazione della direttiva 92/43/CEE, nonche' con il riparto di competenze legislative stabilito nel vigente assetto costituzionale, alla stregua del quale la materia della caccia, nella misura in cui impinge nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, appartiene in primo luogo alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s). Nella formulazione della norma in questione va rilevata in special modo l'assenza di una clausola di adeguamento automatico a quanto disposto, ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1 , comma 1226, con d.m. 17 ottobre 2007. Invero se da un lato puo' esser vero che tale decreto non fosse ancor noto ufficialmente all'atto della emanazione della legge provinciale qui impugnata, e' comunque vero e incontestabile che era gia' in vigore e gia' nota la citata disposizione della legge finanziaria 2007, che stabilisce che le regioni e le province autonome debbono provvedere agli adempimenti previsti dal d.P.R. n. 357/1997, sopra richiamato, sulla base di criteri minimi ed uniformi definiti dal Ministero dell'ambiente (e la ragione di tale uniformita' e' di tutta evidenza, trattandosi qui di competenza rientrante nella competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), il che, anche per rispetto del principio di lealta' nei rapporti tra le Autonomie locali e lo Stato), avrebbe dovuto indurre la provincia autonoma quanto meno ad astenersi, per l'intanto, dall'emanare la disciplina in questione. D) L'art. 21, comma 1, contrasta con quanto stabilito dall'art. 19, comma 2, della legge n. 157/1992 in relazione sia alle condizioni che consentono gli abbattimenti (per la normativa statale, si tratta di importanti e motivate ragioni connesse alle consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche e non legate alla semplice produzione di danni alle colture agrarie e al bosco, come disposto invece dalle legge in esame), sia alla competenza esclusiva dell'INFS (Istituto Nazionale Fauna Selvatica) a rendere il parere in ordine alla necessita' di porre in essere un piano di controllo di una certa specie nonche' a verificare preliminarmente l'inefficacia dei metodi ecologici di contenimento. La norma provinciale, invece, nel primo punto, si limita ad indicare i danni al bosco e alle colture agrarie, nel secondo punto, il provvedimento provinciale attribuisce le funzioni di prescrivere i piani di abbattimento all'assessore provinciale. Con cio', la disposizione viene ad invadere la competenza esclusiva statale in materia di ambiente ed ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. E) L'art. 22, infine, presenta rilievi di illegittimita' costituzionale, in quanto, disciplinando fattispecie penali, non si limita, ad un semplice rinvio alle norme statali in materia di caccia previste nell'art. 33 della legge n. 157/1992, ma le introduce nel proprio ordinamento con la norma esaminata. In tal modo viene ad invadere la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera b), Cost., ed eccede dalla competenza legislativa provinciale, di cui all'art. 8, primo comma, dello statuto speciale che non riconosce alla provincia l'esercizio della potesta' legislativa in tale ambito materiale.
P. Q. M. Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e quindi annullare gli artt. 3, comma 3; 5, comma 3; 13; 16; 21, comma 1 e 22 della legge della Provincia autonoma di Bolzano del 12 ottobre 2007, n. 9. Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso: 1) Estratto della deliberazione del C.d.m. del 29 novembre 2007; 2) Copia della legge regionale impugnata. Roma, addi' 6 dicembre 2007 L'Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino