Ricorso n. 51 del 26 agosto 2008 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 agosto 2008 , n. 51
Depositato in cancelleria il 26 agosto 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 43 del 15-10-2008)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - giusta delibera del Consiglio dei ministri 1 agosto 2008 - rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilia; Contro la Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, volto alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Molise 19 giugno 2008, n. 16, artt. 5, 12 e 11, pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione 16 giugno 2008, n. 13 recante «Disciplina del settore fieristico» per violazione dell'art. 117, commi 1 e 2, lett. a) Cost. in ragione della violazione di principi comunitari, come piu' specificatamente illustrato infra. 1. - Bollettino ufficiale della Regione Molise 16 giugno 2008, n. 13 e' apparsa la legge r. 10 giugno 2008, n. 16, che reca la «Disciplina del settore fieristico». Con detto provvedimento legislativo, composto da 13 articoli, la Regione Molise, in attuazione alla normativa comunitaria e nazionale, prevede un riassetto normativo della materia fieristica, allo scopo di favorire le produzioni regionali, lo sviluppo del commercio nonche' le relazioni nazionali e internazionali (art. 1). Al riguardo, viene definito cosa si intende per manifestazioni fieristiche e vengono elencate le varie tipologie: fiere generali rappresentative di piu' settori merceologici, con vendita al pubblico di prodotti; fiere specializzate, limitate a uno o piu' settori merceologici omogenei; mostre mercato, dirette anche alla vendita di beni e servizi. Vengono, inoltre, individuate le manifestazioni escluse dalla normativa fieristica (esposizioni permanenti, vendite di beni esposti nei locali di produzione, feste locali, manifestazioni nelle quali prevale lo scopo artistico e culturale su quello economico etc. - artt. 2 e 3). L'art. 4, stabilisce la qualifica delle manifestazioni fieristiche come sopra individuate. In particolare, la qualifica di fiera di rilevanza nazionale ed internazionale viene attribuita dalla giunta regionale, mentre la qualifica di fiera di rilevanza locale viene attribuita dal comune dove si svolge. L'art. 5 disciplina il procedimento di autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali, mentre l'art. 6 prevede l'istituzione di un calendario ufficiale regionale da pubblicare sul B.U.R.M. nel quale vengono iscritti tutti gli eventi che si terranno nell'anno successivo (artt. 5 e 6 ). La regione svolge, poi, attivita' promozionali al fine di valorizzare le produzioni agricole, artigianali ed industriali sui mercati nazionali ed esteri, attraverso programmi pluriennali e annuali. Si impegna, inoltre, a partecipare alle iniziative di coordinamento e ad eventuali intese con le altre regioni, per una disciplina omogenea in materia (artt. 7 e 9). Tra gli atti attuativi della giunta regionale, vengono previste le modalita' per la creazione di un sistema omogeneo di controllo, vengono stabiliti i requisiti di idoneita' e di adeguatezza delle sedi fieristiche per lo svolgimento delle fiere, etc. (art.8.) La regione, inoltre, sostiene ed eventualmente partecipa alla costituzione di enti fieristici nella forma di societa' di capitali. Il progetto di costituzione viene presentato alla giunta regionale e puo' prevedere apporti finanziari da parte di enti pubblici e soggetti privati (art. 10). E' previsto, infine, un fondo per le manifestazioni fieristiche, costituito con legge di bilancio (art. 11) e vengono fissate le misure sanzionatorie in caso di violazione delle disposizioni dettate dal testo, il cui accertamento e' demandato al comune del luogo in cui si svolge la manifestazione (art. 12). Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della legge in rassegna e' prevista la norma finanziaria (art. 13). 2. - Come si puo' vedere da questo rapido e sommario excursus, con la legge in esame la regione disciplina compiutamente le iniziative del settore fieristico che si svolgano sul territorio molisano, ma nel far questo eccede per alcuni aspetti dalle proprie competenze, prestando il fianco a censure d'ordine costituzionale in ragione della violazione di norme comunitarie. La legge, invero, e' censurabile per i seguenti motivi. 2.1. - L'art. 5 subordina lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, di rilevanza nazionale ed internazionale, ad una autorizzazione amministrativa necessaria per soggetti nazionali e comunitari (oltre che per soggetti extracomunitari, ma la loro posizione non riguarda questa causa), rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente, previa domanda da presentare entro i termini e con le modalita' previste in apposito provvedimento amministrativo della giunta. Il successivo art. 12 dispone, poi, che in caso di manifestazione fieristica svolta in mancanza dell'autorizzazione prevista o con modalita' diverse da quelle autorizzate, il sindaco assuma i provvedimenti atti ad impedire l'apertura o a disporre la chiusura della manifestazione; e' prevista altresi' una sanzione amministrativa pecuniaria, con le modalita' di accertamento e riscossione indicate nei comma 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo. Il sistema, conseguentemente, nelle varie disposizioni in cui si articola, e' illegittimo perche' e' in contrasto con l'art. 16, comma 2, lett. b) della direttiva 2006/123/CE, il quale fa espresso divieto della previsione di un obbligo per l'operatore di munirsi un'autorizzazione dalle autorita' competenti in tali fattispecie. Al riguardo, e' d'uopo notare che la Corte di Giustizia della Comunita' europea, ai puliti 26 e 27 della sentenza del 15 gennaio 2002, resa nella causa C-439/99, ha disposto l'incompatibilita' con il diritto comunitario di disposizioni contenute in leggi regionali italiane in materia di disciplina del settore fieristico, che infatti sono state successivamente abrogate (cfr. l.r. n. 43/1980 della Regione Emilia Romagna; l.p. n. 35/1978 della Provincia di Trento; l.r. n. 36/1988 della Regione Veneto). Secondo la giurisprudenza costante, infatti, una normativa nazionale che subordini al rilascio di un'autorizzazione amministrativa l'esercizio di talune prestazioni di servizi nel territorio nazionale da parte di una impresa avente sede in un altro Stato membro, costituisce restrizione alla libera circolazione dei servizi, ai sensi dell'art. 59 (vigente art. 49) del Trattato CE. Per tali ragioni, le disposizioni sopra viste si pongono in contrasto con l'art. 117, primo comma (rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario) e 2 lett. a) (rapporti dello Stato con l'unione europea) della Costituzione. 2.2. - L'art. 11 della legge istituisce il fondo regionale per le manifestazioni fieristiche, prevedendo, al comma 3 , una quota del fondo riservata a favore di esse. Tale disposizione comporta un aiuto di stato, senza la necessaria previsione della preventiva notifica alla Commissione europea per l'assenso, ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato CE. Anche in cio', la norma risulta in contrasto con la normativa comunitaria succitata e quindi viola, anche sotto questo profilo, l'art. 117, primo comma (e 2 lett. a).
P. Q. M. Tutto quanto sopra premesso e considerato, poiche' la legge eccede i limiti di competenza assegnati alla regione, il Presidente del Consiglio dei ministri conclude perche' l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge della regione Molise 19 giugno 2008, n. 16, artt. 5, 12 e 11, pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione 16 giugno 2008, n. 13 recante «Disciplina del settore fieristico» in relazione agli artt. 117, commi 1 e 2, lett. a) Cost. per violazione di principi comunitari, come sopra illustrato. Roma, addi' 7 agosto 2008 Il vice Avvocato generale dello Stato: Gaetano Zotta