Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria  il 5  marzo  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
(GU n. 17 del 26.04.2012 )  
 
 
 
     Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso  i  cui
Uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato; 
    Contro la Regione Sardegna, in persona del Presidente pro-tempore
della Giunta regionale; 
    Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale in  parte
qua della legge regionale 22 dicembre 2011, n.  27,  pubblicata,  nel
Bollettino Ufficiale Regione Sardegna n. 38 del 29  dicembre  2011  e
recante il titolo «Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15
(Istituzione di  un  fondo  per  l'integrazione  del  trattamento  di
quiescenza, di previdenza e di assistenza  del  personale  dipendente
dall'Amministrazione regionale)». 
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 febbraio 2012,  come  da
estratto del verbale, che si deposita. 
    La legge in esame presenta i seguenti profili  di  illegittimita'
costituzionale. 
    1.  Gli  articoli  4,  comma  2,  e  7,  comma   5,   introducono
disposizioni in materia di fondo per l'integrazione  del  trattamento
di quiescenza, di previdenza e assistenza  del  personale  dipendente
dall'amministrazione regionale in contrasto con la vigente  normativa
statale e, pertanto, violano l'articolo 81, comma 4, e  gli  articoli
117, comma 2, lett. e), 117, comma 3, della Costituzione. 
    Si premette che con la legge in esame la Regione Sardegna intende
apportare delle modifiche alla legge  regionale  n.  15/1965  recante
"Istituzione di  un  fondo  per  l'integrazione  del  trattamento  di
quiescenza, di previdenza e di assistenza  del  personale  dipendente
dall'Amministrazione regionale". 
    La legge regionale in esame prevede la modifica delle regole  del
Fondo pensionistico integrativo per i  dipendenti  regionali  (FITQ),
istituito dalla legge  regionale  n.  15  del  1965.  Tale  fondo  e'
preesistente  alla  definizione  della  disciplina   organica   della
previdenza complementare, di cui al d.lgs.  n.  124  del  1993,  come
modificato dal d.lgs. n. 252 del 2005  e,  quindi,  e'  sottoposto  a
regole sostanzialmente differenti rispetto a quelle previste  per  la
previdenza complementare. 
    Detta  legge  regionale,  nel   ridefinire   il   Fondo,   opera,
all'articolo 2, una sostanziale distinzione  tra  il  personale  gia'
iscritto al FITQ e quello non iscritto al fondo,  nonche'  assunto  a
decorrere dal   gennaio  2012.  Infatti,  si  prevede  che  per  i
neoassunti e i non iscritti si applichi la  disciplina  generale  del
d.lgs. n. 124 del 1993. 
    Tuttavia, la legge regionale  e'  censurabile  in  quanto  eccede
dalla competenza legislativa concorrente in  materia  di  "previdenza
complementare ed integrativa",  prevista  per  le  regioni  ordinarie
dall'art. 117, comma 3, Cost., ed estesa ex art. 10 della l. cost. n.
3 del 2011, quale forma di autonomia piu' ampia alla regione Sardegna
alla quale e' riconosciuta al riguardo, dall'articolo  5  lettera  b)
dello statuto speciale di autonomia di cui alla legge  costituzionale
n. 3/1948, competenza integrativo-attuativa. 
    La  legge  regionale,  inoltre,  viola  la  competenza  esclusiva
statale in materia di "previdenza sociale" di cui  all'articolo  117,
comma 2, lettera o) della carta Costituzionale. 
    In particolare tale  legge  presenta  profili  di  illegittimita'
costituzionale in ordine alle seguenti disposizioni: 
        1)  L'articolo  4,  comma  2,  prevede  l'erogazione  di   un
contributo specifico da parte della  regione  per  il  raggiungimento
dell'equilibrio finanziario determinato  dall'entrata  a  regime  del
sistema contributivo di cui all'articolo 3, comma 1. Per la copertura
dei predetti oneri,  si  fa  rinvio  a  successivi  provvedimenti  da
assumere con legge  finanziaria  (art.  16,  comma  2).  La  predetta
modalita' di copertura, riferita ad una  spesa  collegata  a  diritti
soggettivi  in   capo   a   soggetti   beneficiari   di   prestazioni
pensionistiche  integrative,  non  tiene  conto  dei  principi  della
vigente normativa contabile (articolo 17 della legge n. 196 del 2009)
che, in attuazione dell'art. 81 della Costituzione, prevede che  ogni
legge che comporti nuovi o maggiori oneri (e cio'  assume  ovviamente
una maggiore rilevanza per provvedimenti come quello  in  esame,  che
determinano diritti soggettivi in capo ai beneficiari), deve indicare
espressamente le previsioni di spesa per ciascun anno, definendo  una
specifica  clausola  di  salvaguardia  per  la  compensazione   delle
eventuali eccedenze di spesa rispetto  alle  previsioni.  Inoltre,  i
principi della citata normativa contabile impongono la necessita'  di
individuare, sulla base di  una  dettagliata  relazione  tecnica,  la
puntuale copertura degli oneri di regime, non potendosi in alcun caso
prevedere il rinvio a successive disposizioni ai fini della copertura
finanziaria. 
    Pertanto, la disposizione si pone in contrasto con l'articolo 81,
comma 4, della Costituzione; 
        2) L'articolo 7, comma 5,  che  prevede  la  possibilita'  di
liquidazione  in  capitale   delle   prestazioni,   con   conseguente
applicazione di un piu' favorevole regime di imposizione  fiscale  e'
suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica,
in termini di minori entrate fiscali, in violazione della materia del
sistema tributario e contabile dello Stato di cui  all'articolo  117,
comma 2, lettera e) Cost., nonche'  del  principio  di  coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario di  cui  all'articolo
117, comma 3 Cost. Inoltre, il rinvio al regolamento di gestione,  in
assenza  di  qualsiasi  criterio  direttivo  stabilito  dalla   legge
regionale, non e' sufficiente a chiarire che la predetta liquidazione
in capitale non possa essere  effettuata  per  intero.  Pertanto,  la
disposizione si pone in contrasto con l'articolo  11,  comma  3,  del
d.lgs.  n.  252/2005,   il   quale   prevede   che   le   prestazioni
pensionistiche integrative possono essere erogate in capitale fino ad
un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato; 
        3) Infine, va rilevato che il  complesso  delle  disposizioni
recate dalla legge regionale, pur modificando in termini  restrittivi
la previgente normativa della legge regionale n.  15  del  1965,  non
tiene  alcun  conto  delle  inderogabili  e   urgenti   esigenze   di
contenimento della  spesa  pensionistica,  conseguenti  agli  impegni
internazionali del nostro Paese, assunti in sede di  Unione  Europea,
nonche' delle richieste  esplicitamente  formulate  all'Italia  dagli
organismi economici a livello internazionale. 
 
  
                               P.Q.M. 
  
     Si chiede che  sia  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
degli articoli 4, comma 2, e 7, comma 5, della legge regionale  della
Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
Regione Sardegna n. 38 del 29  dicembre  2011  e  recante  il  titolo
«Riforma della legge regionale 5 maggio 1965 (Istituzione di un fondo
per l'integrazione del trattamento di quiscenza, di previdenza  e  di
assistenza del personale dipendente dell'Amministrazione regionale)»;
con ogni consequenziale statuizione. 
          Roma, addi' 24 febbraio 2012 
  
                  L'Avvocato dello Stato: Tamiozzo 
  
 

 

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