RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 aprile 2006 , n. 51
Ricorso  per  questione di leggittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  l'11  aprile  2006  (del  Commissario dello Stato per la
Regione siciliana)
 
(GU n. 19 del 10-5-2006) 
 
 
    L'Assemblea  Regionale siciliana, nella seduta del 25 marzo 2006,
ha  approvato  il  disegno  di  legge n. 1098 - 704 - 809, dal titolo
"Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal
regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie",
pervenuto  a  questo  Commissariato  dello  Stato, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 28 dello Statuto Speciale, il successivo 28 marzo.
    Il  disegno  di  legge  approvato  costituisce  la  risposta  del
legislatore alla grave situazione di precarieta' occupazionale in cui
versano  decine  di  migliaia  di  lavoratori  in  servizio presso le
amministrazioni  pubbliche  dell'Isola,  consentendone la progressiva
fuoriuscita   dal  bacino  del  precariato  mediante  la  stipula  di
contratti di lavoro a tempo determinato.
    Durante  l'iter  parlamentare che ne ha preceduto l'approvazione,
nel   corpo   originario   del   provvedimento  sono  stati  inseriti
emendamenti  riguardanti  disposizioni  varie,  tra  le quali una da'
adito  a  censure  di incostituzionalita' per violazione dell'art. 97
della Costituzione.
    L'art.  20  infatti prevede che: "Le procedure di rendicontazione
amministrativa  e  dei  relativi  controlli  afferenti le gestioni di
spesa  delegata anteriori all'entrata in vigore della legge regionale
26  marzo  2002,  n. 2,  si  intendono  espletate, fatte salve quelle
derivanti  dalle  osservazioni  gia'  mosse  in sede di controllo che
devono concludersi entro il 31 dicembre 2006".
    Nella  sostanza,  la  norma  costituisce una sorta di rinuncia da
parte dell'amministrazione a verificare non solo la regolarita' della
gestione  di  spesa  dei  funzionari  delegati  ma soprattutto se gli
stessi abbiano o meno presentato il rendiconto.
    I  chiarimenti  forniti dai competenti uffici regionali, ai sensi
dell'art.   3   del   d.P.R.  n. 488/1969,  non  risolvono  le  gravi
perplessita'   derivanti   dalla  lettera  della  norma  poiche'  non
dimostrano  che  sia  stato  possibile  verificare  che  l'obbligo di
rendicontazione sia stato correttamente assolto da tutti i funzionari
tenuti a provvedervi.
    Il   problema,   invero,   piu'  che  dalla  sussistenza  o  meno
dell'obbligo   del  controllo  sulla  rendicontazione,  che  potrebbe
ritenersi  attinente  al profilo del controllo in senso tecnico della
spesa  e  sul  quale  il  legislatore  regionale  puo', sulla base di
particolari  problematiche organizzative, disporre difformemente alle
disposizioni   di   contabilita'   generale,  sorge  sul  conseguente
sostanziale  esonero  dall'obbligo di esibizione della documentazione
giustificativa  delle spese effettuate da parte di tutti i funzionari
delegati.
    Il  controllo  sull'attivita'  di  chi abbia maneggio di pubblico
denaro  e'  uno  strumento  di garanzia e correttezza delle pubbliche
gestioni  a  tutela  dell'interesse  oggettivo  della  regolarita' di
gestioni   finanziarie   e  patrimoniali,  con  palesi  caratteri  di
necessarieta' ed inderogabilita'.
    Incombe  infatti su chiunque abbia la materiale disponibilita' di
fondi  pubblici,  erogabili  per  la spesa di sua competenza, dare la
dimostrazione  dell'utilizzazione  delle somme prelevate e della loro
effettiva destinazione e finalita' istituzionale.
    La  norma,  inoltre,  potrebbe  configurare  un  eventuale  danno
all'erario   regionale   connesso   alla   mancata  presentazione  di
documentazione  giustificativa, comprovante l'effettiva utilizzazione
dei   fondi   assegnati  per  finalita'  istituzionali,  risolvendosi
ipoteticamente    nell'uso    di    risorse   pubbliche   per   spese
arbitrariamente  disposte  per  fini  diversi, esonerando altresi' il
funzionario delegato dall'obbligo di ripianare il danno prodotto.

        
      
                              P. Q. M.
    E  con  riserva  di  presentazione  di  memorie  illustrative nei
termini  di  legge,  il  sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace,
Commissario  dello  Stato  per  la Regione Siciliana, visto l'art. 28
dello  Statuto  Speciale, con il presente atto, impugna l'art. 20 del
ddl.  1098  - 704 - 809 dal titolo "Misure per la stabilizzazione del
personale  precario  proveniente  dal  regime  transitorio dei lavori
socialmente  utili.  Disposizioni  varie" approvato dall'A.R.S. il 25
marzo 2006, per violazione dell'art. 97 della Costituzione.
        Palermo, addi' 31 marzo 2006
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: Alberto Di Pace

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