RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 Maggio 2005 - 11 Maggio 2005 , n. 51

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'11 maggio 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 22 del 1-6-2005)


Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il suo
domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma, per la dichiarazione
della illeggittimita' costituzionale della legge della Regione
Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (B.U.R. n. 19 del 7 marzo 2005),
Disposizioni in materia di energia.

Art. 3.
Vi sono richiamate funzioni previste e regolate negli articoli
successivi, alcuni dei quali, come si vedra' in seguito, risultano
costituzionalmente illegittimi.
Nelle parti corrispondenti, pertanto, andra' dichiarata la
illegittimita' costituzionale anche dell'art.3.
Art. 11.
Su richiesta dell'interessato (comma 4) «con il provvedimento di
autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere dichiarata la pubblica
utilita' dei lavori e delle opere ed apposto, laddove non esistente,
il vincolo preordinato all'esproprio».
L'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 387/2003 dispone che le opere,
una volta autorizzate ai sensi dell'art. 3, sono di pubblica utilita'
ed indifferibili ed urgenti.
Questo principio, attinente agli effetti degli atti del
procedimento espropriativo ed ai suoi tempi di svolgimento, ha natura
fondamentale.
Le regioni, pertanto, non possono derogarvi.
L'espropriazione, inoltre, non rientra nella legislazione
regionale perche', trattandosi di potere che incide sul diritto di
proprieta', la sua disciplina fa parte nell'ordinamento civile (art.
117, secondo comma, lett. l) Cost.), tanto piu' quando si tratta di
opere incidente su di una rete di interesse nazionale.
Art. 26.
Nell'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004 sono previsti
accordi delle regioni e degli enti locali con i soggetti proponenti
per la determinazione delle misure di compensazione e riequilibrio
ambientale.
E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, d.lgs. n. 387/2003,
secondo il quale (comma 6) l'autorizzazione per gli impianti di
produzione da fonti rinnovabili non puo' essere subordinata ne'
prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle
province.
L'obiettivo di questo principio e la natura degli interessi che
tutela ne dimostrano il carattere fondamentale che riveste ai fini
dell'art. 117, terzo comma, Cost.
L'art. 26 della legge regionale consente alla regione di
promuovere accordi tra i soggetti che intendono svolgere le attivita'
di cui agli articoli 11, 13, 14 e 16 per l'individuazione di misure
di compensazione e di equilibrio ambientale per le quali e'
disciplinato un programma a apposito nei commi successivi.
L'art. 13, che a questo fine richiama anche l'art. 11, assoggetta
ad autorizzazione unica anche gli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili.
L'art. 26, pertanto, viola il principio fondamentale richiamato.
Insieme ad esso anche l'art. 13 che ne integra la disciplina.
Art.27, commi 1 e 2, ed art. 28, comma 1.
Nell'art. 27 e' disciplinato il diritto di accesso ai servizi
energetici.
E' questo uno dei diritti civili e sociali per i quali i livelli
essenziali delle prestazioni vanno determinati dallo Stato (art. 119,
secondo comma, lett. m).
L'intervento regionale, pertanto, e' consentito solo dopo la
determinazione intervenuta attraverso la legge statale.
Attribuendo alla regione la competenza a fissare la qualita' dei
servizi energetici e le modalita' adeguate ai bisogni la regione ha
determinato i livelli essenziali.
Se ne ha una conferma nel fatto che il diritto a disporre di
servizi energetici di qualita' e con modalita' adeguate ai bisogni
presuppone che l'interesse sottostante abbia gia' trovato
riconoscimento in una norma giuridica.
La norma non puo' essere che quella costituzionale gia'
richiamata, integrata dalle determinazione ad opera della legge
statale, alla quale la norma regionale impugnata viene a sostituirsi.
Il secondo comma dell'art. 27 completa l'intervento regionale.
La stima delle esigenze di fornitura connesse alle prospettive di
sviluppo delle attivita' della comunita' incide nella stessa materia
prevedendo anche un'offerta energetica differenziata, attraverso la
quale da un lato si consente di articolare i livelli essenziali e
dall'altro non si prevede nessuna verifica di compatibilita' con la
produzione nazionale e nessun coordinamento con le esigenze
energetiche della altre regioni.
La Ricorrente da' l'impressione di ignorare che l'aumento di
consumi sistematici, quali sarebbero quelli ai quali darebbero luogo
le norme richiamate, possono comportare squilibri non assorbibili
dalle capacita' produttive nazionali, che non possono essere lasciati
alla iniziativa di singole regioni. E' questo uno dei casi in cui,
anche a voler ammettere una qualche potesta' legislativa regionale,
sarebbe indispensabile quanto meno una intesa con lo Stato, il solo
competente alla valutazione delle esigenze che si estendono
all'intero territorio.
Se la norma fosse costituzionalmente legittima, un potere
corrispondente andrebbe riconosciuto a tutte le regioni con la
conseguenza che in ognuna di esse potrebbero essere applicate
condizioni diverse sia nell'approvvigionamento che nella
distribuzione, eliminando quel carattere di unitarieta' che e' tipico
dei sistemi a rete e, come tale, ineliminabile.
Risulta, pertanto, violato il principio fissato nell'art. l,
comma 2, lett. c) della legge 23 marzo 2004, n. 239, secondo il quale
l'attivita' di distribuzione di energia elettrica e' attribuita in
concessione che, essendo nazionale, (art. 1, comma 8, lett a), 1) e'
rilasciata dallo Stato per l'intero territorio nazionale in
conformita' agli appositi indirizzi che, avendo validita' generale,
non consentono quella offerta energetica differenziata prevista dalla
norma regionale.
Art. 28, commi 1, 3, 4 e 5.
Il comma 1 dell'art. 28 continua nella stessa linea normativa.
Dopo aver ribadito che l'approvvigionamento e la distribuzione
dell'energia costituiscono servizi di interesse generale, vale a dire
estesi a tutti il territorio e per questo di interesse nazionale,
sono state previste speciali modalita' di svolgimento al fine di
garantire la realizzazione del diritto di cui all'art. 27.
Nel comma 3, per assicurare l'attuazione di quanto previsto
nell'art. 27, sono previsti appositi contratti di servizio.
Questi contratti o opereranno al di fuori del rapporto di
concessione, violando il principio gia' richiamato, o opereranno
all'interno di essa, violando il principio della concessione statale,
che deve avere effetti uniformi su tutto il territorio nazionale.
I commi successivi rendono ancora piu' evidente la violazione di
quei principi.
Nel quarto comma le differenziazioni son individuate nella
qualita', modi e tempi di erogazione, durata con la possibilita' per
le amministrazioni competenti di provvedere alla erogazione diretta
del servizio.
La conformita' alla legge, richiamata nell'ultima parte della
norma, non sottrae quest'ultima alla illegittimita' costituzionale.
La norma, infatti, costituisce in capo alle amministrazioni
competenti il diritto di procedere alla erogazione, richiamando la
legge solo per la costituzione di un apposito organismo.
Ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. h) della legge n. 481/1995
e', inoltre, l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas competente
a definire i livelli di qualita' riferiti alla singola prestazione
garantita all'utente.
Sono violati, pertanto, i principi fondamentali, appena
richiamati, insieme al principio della concessione unica in ogni
singolo comune.
Art. 29 ed art. 32.
Vi si consente alle amministrazioni competenti di richiede
convenzioni o disciplinari «eccedenti alle concessioni» (primo
comma). In caso di mancata stipula «dei contratti di servizio di cui
al comma 1» nel termine congruo, stabilito dall'amministrazione
competente, il concessionario dovra' esercitare il servizio secondo
le indicazioni dell'amministrazione stessa.
Anche in questo caso e' violato il principio fondamentale della
concessione statale con effetti uniformi su tuto il territorio
nazionale che comporta che non possono essere previste condizioni
differenziate regione per regione.
Di conseguenza, e per la stessa ragione, e' costituzionalmente
illegittimo l'art. 32.
Art. 30.
Nel primo comma e' consentito dal 1° gennaio 2006 ad ogni cliente
finale domestico di energia elettrica nel territorio regionale di
acquisire, a sua richiesta, la qualifica di cliente idoneo ai sensi
del d.lgs. n. 79/1999.
La data di acquisizione della qualifica di cliente idoneo da
parte del cliente finale domestico e' stata fissata dall'art. 14,
comma 5-quinquies del d.lgs. n. 79/1999 e non per scelta dello Stato
perche' previsto dall'art. 21 della Direttiva n. 2003/54 CE.
La norma regionale, pertanto, e' costituzionalmente illegittima
ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. per non essersi attenuta
ad un principio fondamentale, ma anche ai sensi del primo comma dello
stesso art. 117 perche' in contrasto con una norma comunitaria.
Nei commi 3 e 4 sono disciplinati i contratti tra produttori e
clienti idonei.
Fissando le modalita' della prestazione del servizio queste norme
incidono sulla struttura del mercato e sul suo carattere
concorrenziale, violando cosi' il secondo comma, lett. e) Cost.
Art. 33.
Ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. m) della legge n. 481/1995
l'Autorita' per l'energia ed il gas e' competente a valutare i
reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai
consumatori singoli o associati.
La previsione di una Autorita' di regolazione e la determinazione
delle sue competenze costituisce, a tutta evidenza, un principio
fondamentale.
Anche in questo caso la soluzione normativa era imposta dalla
Direttiva comunitaria gia' richiamata che attribuisce all'autorita'
di regolamentazione la competenza a decidere sui reclami contro il
gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione.
La norma regionale e' pertanto costituzionalmente illegittima per
violazione del primo e del terzo comma dell'art. 117 Cost. Risulta
violato anche il secondo comma, lett. e) perche', prevedendo tutele
diverse su base regionale, compartimentalizza il mercato che, per
definizione, non puo' essere che unico ed uniforme.
Art. 38.
Vi e' prevista una autorizzazione in sanatoria per le linee e gli
impianti elettrici gia' realizzati, rilasciata dalla Giunta «ove
ravvisi un interesse pubblico rilevante alla permanenza
dell'intervento». La norma e' di applicazione generale e non
distingue tra impianti che fanno parte della rete nazionale e quelli
di interesse soltanto locale.
Viola, pertanto, il principio fondamentale enunciato
nell'art. 1-sexies, comma 1, che attribuisce la competenza al
rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di
elettrodotti alle amministrazioni statali competenti.
Art. 42.
Secondo quanto dispone il primo comma, dal momento dell'entrata
in vigore della legge regionale cessano di avere applicazione nella
regione Toscana le disposizioni del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1177.
L'art. 113 di quest'ultimo testo normativo e' stato richiamato
nell'art. 96 del d.lgs. n. 259/2003. Dopo aver disposto nel primo
comma che nessuna conduttura di energia elettrica, a qualunque uso
destinata, puo' essere costruita, modificata o spostata senza il
nulla osta del Ministero, nel terzo comma e' precisato che il nulla
osta e' necessario qualunque sia la classe delle linee elettriche nei
casi di urgenza previsti nell'art. 113 del r.d. n. 1177/1933.
Lo scopo della norma e' quello di evitare che le innovazioni
della rete elettrica possano pregiudicare il corretto funzionamento
degli impianti di comunicazione elettronica.
E' evidente la sua natura di principio fondamentale, che risulta
violato dall'art. 42 che ha dichiarato inapplicabile l'intero d.lgs.
n. 1177/1933 senza distinguere tra le norme che costituiscono
principi fondamentali e le altre.



P. Q. M.
Si conclude perche' siano dichiarati costituzionalmente
illegittimi gli articoli 3, 11, 13, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 38 e
42 della legge regionale della Toscana n. 39 del 2005.
Roma, addi' 3 maggio 2005.
Il vice Avvocato generale dello Stato: Glauco Nori

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