RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 Maggio 2005 - 16 Maggio 2005 , n. 52

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 16 maggio 2005 (dal Presidente del Consiglio dei
ministri)

(GU n. 22 del 1-6-2005)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - giusta
delibera del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005 - rappresentato e
difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui
sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
Contro la Regione Marche, in persona del presidente della giunta
regionale pro tempore, volto alla dichiarazione di illegittimita'
costituzionale della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005,
n. 11 - intera legge e comunque, in particolare, artt. 1, 2, comma 1
e correlato art. 5, nonche' art. 2, comma 2 e 7 - pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione 10 marzo 2005, n. 2, recante
«Interventi per la promozione di prassi socialmente responsabili, per
la certificazione dei sistemi di qualita', del rispetto
dell'ambiente, della sicurezza e dell'etica di amministrazioni
pubbliche locali e loro enti e consorzi, di organizzazioni non
lucrative d'utilita' sociale (ONLUS) e delle piccole e medie imprese
artigiane» in relazione all'art. 117, comma 2, lett. e) e 1) Cost.
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche 10 marzo 2005,
n. 25, e' apparsa la legge 23 febbraio 2005, n. 11, che reca
«Interventi per la promozione di prassi socialmente responsabili, per
la certificazione dei sistemi di qualita', del rispetto
dell'ambiente, della sicurezza e dell'etica di amministrazioni
pubbliche locali e loro enti consorzi, di organizzazioni non
lucrative d'utilita' sociale (ONLUS) e delle piccole e medie imprese
marchigiane».
Tali finalita' di promozione e sostegno sono perseguite dalla
Regione fondamentalmente tramite due strumenti: da un lato, mediante
azioni d'informazione e sensibilizzazione; dall'altro, in maniera
piu' incisiva, attraverso la concessione di incentivi finanziari,
contributi e agevolazioni ai soggetti iscritti ad un albo
appositamente istituito dalla Regione medesima. Per l'iscrizione a
detto, e' necessario che i soggetti abbiano adottato prassi
socialmente responsabili, cosi' come indicato dal Libro Verde della
Comunita' europea. L'iscrizione all'albo (le cui modalita' e criteri
saranno stabiliti dalla giunta regionale) costituisce titolo di
priorita' per la concessione degli incentivi e dei contributi
(artt. 4 e 5).
Inoltre la Regione concede, con modalita' che saranno determinate
dalla giunta regionale, aiuti finanziari ai soggetti iscritti
all'albo che intendano aderire ed attuare processi di certificazione
di carattere internazionale, comunitario e nazionale, attinenti la
qualita', la parita' di trattamento e non discriminazione, il
rispetto ambientale, la sicurezza, la responsabilita' sociale e la
corretta gestione delle risorse umane.
La legge specifica, inoltre, che i contributi e le agevolazioni
da essa previsti sono «Concessi nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato» (art. 9) e che la Regione
assume, quali indicatori per l'adesione agli obiettivi di sviluppo
sostenibile, «i sistemi di gestione della qualita', dell'ambiente,
della sicurezza dei lavoratori, della responsabilita' sociale e
dell'etica, approvati dall'unione europea, dallo Stato italiano,
dall'International labour organization e dall'Ente nazionale di
unificazione attestati dagli organismi preposti».
La legge presenta profili d'illegittimita' costituzionale non
solo in relazione ad alcune disposizioni, ma anche rispetto
all'intero testo. Da un lato, infatti, i vari articoli sono
strettamente connessi tra loro talche' il venir meno dell'uno,
comporta necessariamente la caducazione di quello connesso),
dall'altro la legge ha contenuto specifico ed omogeneo,
caratteristiche queste che legittimano, come piu' volte affermato
dall'ecc.ma Corte costituzionale, l'impugnativa dell'intera legge
regionale (da ultimo, sent. n. 438 del 2002.
La legge viene, pertanto, censurata sia, piu' specificamente, in
relazione agli artt. 1, 2, 5, 6 e 7, sia con riferimento all'intero
testo.
1. - Gli artt. 1; 2, comma 1, e correlato art. 5, nel
disciplinare la materia della responsabilita' sociale delle imprese e
della relativa certificazione, nonche' nel prevedere priorita' per la
concessione di contributi finanziari e agevolazioni alle imprese di
cui sopra, esulano dalla competenza regionale, in quanto
interferiscono con la materia del regime d'impresa regolato dal
codice civile, ponendosi in tal modo in contrasto con l'art. 117,
comma 2, lett. l), della Costituzione, che riserva alla competenza
legislativa dello Stato la materia dell'«ordinamento civile».
2. - Il combinato disposto degli artt. 2, comma 2, e 7 affidano
ad «organismi abilitati di parte terza» la verifica del rispetto, da
parte delle amministrazioni pubbliche, delle ONLUS e delle imprese
marchigiane, dei requisiti dello sviluppo di prassi socialmente
responsabili, nonche' di certificazioni di prodotto e di servizio.
L'art. 6, a sua volta, prevede aiuti finanziari che coprono una parte
dei costi di certificazione, nonche', con atto di giunta, le
modalita' e i criteri per l'erogazione di tali contributi.
Gli uni e l'altro, dunque, incidono nella materia della tutela
della concorrenza, riservata allo Stato dall'art. 117, comma 2,
lett. e) della Costituzione.



P. Q. M.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, si confida che
l'ecc.ma Corte costituzionale vorra' dichiarare l'illegittimita'
costituzionale dell'intera legge Regione Marche 23 febbraio 2005,
n. 11 - e comunque, in particolare, artt. 1, 2, comma 1 e correlato
art. 5, nonche' art. 2, comma 2 e 7 - pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione 10 marzo 2005, n. 2.
Roma, addi' 6 maggio 2005
Avvocato dello Stato: Gaetano Zotta

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