Ricorso n. 52 del 26 agosto 2008 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 agosto 2008 , n. 52
Depositato in cancelleria il 26 agosto 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 43 del 15-10-2008)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera d) della legge della Regione Piemonte n. 18 del 25 giugno 2008, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del 3 luglio 2008, n. 27, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 1° agosto 2008. F a t t o In data 3 luglio 2008 e' stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte la legge regionale n. 18 del 25 giugno 2008 con la quale sono stati disciplinati «interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale». Con tale normazione la regione ha inteso predisporre un sistema integrato di interventi «nel quadro degli obiettivi di promozione culturale, scientifica, sociale ed economica della collettivita' piemontese» al fine di «valorizzare lo sviluppo ... della piccola imprenditoria editoriale, quale componente del patrimonio culturale e linguistico piemontese». Nell'ottica del perseguimento di tale disegno, con la norma citata in epigrafe, la legge regionale ha previsto la «riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) al 2,25% a partire dall'anno 2009». Detta disposizione eccede le competenze regionali ed e' pertanto invasiva della competenza statale, in contrasto con il dettato costituzionale; la stessa viene pertanto impugnata con il presente atto affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di D i r i t t o 1. - Pacifico appare, anzitutto, che l'IRAP sia tributo statale e non proprio della regione nel senso di cui al vigente art. 119 della Costituzione, con la conseguenza che la relativa disciplina rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione e che quindi e' precluso alle regioni integrare detta disciplina se non nei limiti stabiliti dalla legislazione statale (Corte cost. 2/2006; 24/2004). Come codesta Corte ha insegnato, infatti, e' tributo proprio regionale non gia' quello istituito con legge statale, ancorche' la regolamentazione del suo gettito e della sua riscossione siano attribuite in tutto o in parte alla regione, ma solo quello istituito con legge regionale (Corte cost. 38/2004). 2. - Orbene, nella specie, la normativa statale che istitui' l'IRAP e' stata parzialmente modificata dalla legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) che, all'art. 1, comma 50, lettera h), dispone, a decorrere dal 2008, la riduzione dell'aliquota base IRAP di cui al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 16, comma 1 dal 4,25% al 3,9%. Il successivo comma 3 del medesimo art. 16 prevede, altresi', la facolta', da parte delle regioni, di variare detta aliquota base nei limiti dell'1%. L'innovazione normativa conferisce, dunque, alle regioni, una limitata potesta' di variazione dell'aliquota imponibile. Tale essendo lo stato della normativa statale interposta, la norma regionale impugnata, riducendo l'aliquota al 2,25%, si e' indubbiamente posta in contrasto con essa, eccedendo dai limiti minimi di aliquota cui essa, aveva facolta' di giungere e violando quindi la disposizione di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che prevede la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, precludendo alle regioni ogni integrazione della relativa disciplina «se non nei limiti stabiliti dalla legislazione statale» (Corte cost. 2/2006). 3. - Ne' potrebbe opporsi che la stessa legge finanziaria 2008 sopra citata prevede, all'art. 43, che l'IRAP, a partire dal 2009, assuma la natura di tributo proprio della regione, da istituirsi con legge regionale. Tale previsione e', infatti, allo stato, un puro futuribile mentre la norma impugnata e' attuale. A tutto voler concedere, comunque, il citato art. 43 della citata legge finanziaria 2008 dopo aver enunciato la previsione di cui sopra, cosi' prosegue: «Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilita' e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilita' dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonche' introdurre speciali agevolazioni». Cio' significa che la determinazione della forchetta nell'ambito della quale le regioni potranno individuare l'aliquota dell'IRAP rimarra', in ogni caso, anche dopo l'istituzione dell'IRAP con legge regionale, di competenza della legge statale, ad evidenti fini di uniformita' tendenziali di trattamento a livello nazionale e di coordinamento del sistema tributario e della finanza pubblica. Il che e' quanto dire che anche nella denegata ipotesi che l'IRAP potesse attualmente considerarsi tributo proprio della regione - il che si contesta -, la riduzione della relativa aliquota al di sotto della soglia minima consentita dalla legge statale violerebbe il principio fondamentale di coordinamento del sistema tributario di cui agli artt. 117, terzo comma e 119 Costituzione. Conclusivamente, la norma impugnata appare costituzionalmente illegittima e tale dovra' essere dichiarata, con conseguente annullamento, in quanto invasiva delle competenze statali per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) o, in subordine, dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 119 della Costituzione, come piu' precisamente specificato nell'esposizione che precede.
P. Q. M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'art. 8, comma 1, lettera d) della legge della Regione Piemonte n. 18 del 25 giugno 2008, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del 3 luglio 2008 n. 27, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 1° agosto 2008, per i motivi illustrati nel presente ricorso. Con l'originale notificato del presente ricorso si depositeranno: 1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 8 settembre 2006; 2. copia della legge regionale impugnata. Con ogni salvezza. Roma, addi' 12 agosto 2008 Il vice Avvocato generale: Ignazio Francesco Caramazza