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N. 52 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 marzo 2010. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 30 marzo 2010 (della Regione Toscana).
(GU n. 16 del 21-4-2010) |
Ricorso della Regione Toscana, in persona del Presidente pro
tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 316
del 15 marzo 2010, rappresentato e difeso, per mandato in calce al
presente atto, dall' Avv. Lucia Bora dell'Avvocatura della Regione
Toscana, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Italia n. 102,
presso lo studio dell'avv. Giovanni Pasquale Mosca.
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per
la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e
2 del decreto-legge 5 marzo 2010 n. 29 «Interpretazione autentica di
disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di
attuazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo
2010.
L'art. 1 impugnato contiene l'interpretazione autentica degli
artt. 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968 n. 108, stabilendo che il
rispetto dei termini orari di' presentazione delle liste si considera
assolto quando, entro gli stessi, i delegati muniti della prescritta
documentazione abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale; la
presenza puo' essere provata con ogni mezzo idoneo.
Le firme poi si considerano valide anche se l' autenticazione non
risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'art. 21 comma
2 del d.P.R. n. 445 del 2000, purche' i dati siano desumibili da
altri elementi presenti nella documentazione prodotta, fermo restando
che le irregolarita' meramente formali - quali la mancanza o la non
leggibilita' del timbro dell'autorita' autenticante, dell'indicazione
del luogo di autenticazione, nonche' dell'indicazione dell'autorita'
autenticante se autorizzata - non inficiano la regolarita'
dell'autenticazione stessa.
La norma prosegue poi stabilendo che le decisioni di ammissione
di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'ufficio
centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili
dallo stesso ufficio e che contro le decisioni di eliminazione di
liste di candidati o di singoli candidati puo' essere presentato
ricorso all'Ufficio centrale regionale entro ventiquattro ore dalla
comunicazione solo dai delegati della lista cui si riferisce la
decisione.
Le disposizioni suddette si applicano anche ai procedimenti
elettorali regionali in corso alla data di entrata in vigore del
decreto-legge, con prevista riapertura dei termini per la
presentazione delle liste.
L'art. 2 stabilisce poi che nelle consultazioni per il rinnovo
degli organi regionali fissate per il 28 e 29 marzo 2010,
l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse
deve avvenire a cura dei sindaci non oltre il sesto giorno
antecedente la data della votazione.
Si ritiene che le richiamate disposizioni non trovino
applicazione nel territorio di quelle Regioni che, come la Regione
Toscana, siano dotate di leggi elettorali che disciplinano il
procedimento elettorale regionale: in tal senso si e' pronunciata la
prima giurisprudenza amministrativa, successiva alla pubblicazione
del D.L. in esame (Tar Lazio Sezione II bis Ordinanza n. 1120 del
2010).
Se cosi' e', la Regione Toscana non avrebbe interesse alcuno a
proporre il presente ricorso che, conseguentemente, sarebbe
inammissibile.
Tuttavia, poiche' la suddetta interpretazione non e' ancora
unanime, la Regione Toscana propone il presente ricorso per l'ipotesi
in cui la normativa venga ritenuta applicabile anche alle Regioni
dotate di legge elettorale regionale. In tale caso infatti gli
articoli 1 e 2 del decreto legge n. 29 del 2010 sarebbe lesivo delle
competenze regionali per i seguenti motivi di
D i r i t t o
1) Illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 per violazione
dell'art. 122 primo comma Cost.
La legge costituzionale n. 1 del 1999 ha modificato l'art. 122
primo comma Cost. disponendo: «Il sistema di elezione e i casi di
ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente e degli altri
componenti della Giunta regionale nonche' dei consiglieri regionali
sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce
anche la durata degli organi elettivi».
Per evitare il vuoto normativo, il primo comma dell'art. 5 della
stessa legge costituzionale n. 1 del 1999 ha previsto che «fino alla
data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove
leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'art. 122 della
Costituzione ... l'elezione del Presidente della Giunta regionale e'
contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si
effettua con le modalita' previste dalle disposizioni di legge
ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali».
Dal combinato disposto delle citate disposizioni si evince che la
disciplina del procedimento elettorale regionale e' affidata alla
potesta' legislativa concorrente delle regioni, con la conseguenza
che in materia si applicano le leggi regionali emanate nel rispetto
dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale; fino
all'emanazione delle leggi regionali, la disciplina transitoria
risulta costituita, da una parte dalle disposizioni di rango
costituzionale sulla forma di governo regionale, dall'altra dalla
normativa di legge statale ordinaria ( legge n. 108 del 1968; legge
n. 43 del 1995) sul sistema di elezione e sul procedimento
elettorale.
Il superamento della disciplina transitoria posta dell'art. 5
della legge costituzionale n. 1 del 1999 avviene con l'entrata in
vigore della legge regionale emanata, come detto, nel rispetto dei
principi posti dal legislatore statale, secondo la regola della
potesta' legislativa concorrente.
Lo Stato ha fissato i principi fondamentali della materia con la
legge n. 164 del 2004; da parte sua la Regione Toscana ha approvato
il nuovo Statuto e con le leggi regionali n.25 del 2004 (Norme per
l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta
regionale) e n. 74 del 2004 ha esercitato appieno le proprie
competenze in materia elettorale ponendo una normativa che, per
quanto concerne il sistema di voto ed il procedimento elettorale, e'
completa, autosufficiente e, quindi, completamente sostitutiva delle
leggi statali che, ormai, disciplinano le elezioni regionali solo in
via suppletiva.
In particolare, come sopra rilevato, gli aspetti disciplinati nel
recente D.L. n. 29 del 2010 riguardano: i termini per la
presentazione delle liste, l'autenticazione delle firme, le decisioni
dell'Ufficio centrale regionale.
Ebbene tali aspetti sono gia' compiutamente normati dalla
legislazione regionale.
In particolare, l'art. 3 della L.R. n. 74 del 2004 disciplina le
modalita' di presentazione delle liste dei candidati; l'art. 12 della
L.R. n. 25 del 2004 e l'art. 4 della L.R. n. 74 del 2004 disciplinano
le modalita' ed i termini della presentazione delle candidature alla
carica di Presidente della Giunta regionale; i successivi artt. 5 e 6
disciplinano le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e
dell'ufficio centrale regionale, compresi i termini e le modalita'
per l'opposizione a quest'ultimo; infine l'art. 7 disciplina le
operazioni di stampa dei manifesti e delle schede elettorali.
L'applicabilita' della legge elettorale regionale rispetto a
quella statale e' stata confermata da codesta ecc.ma Corte
costituzionale.
Nella sentenza n. 196 del 2003 e' affermato che il procedimento
di elezione del Consiglio e' divenuto ormai di competenza concorrente
della Regione ai sensi del nuovo art. 122, primo comma, Cost.,
sicche' non puo' essere contestato che la strutturazione di un
sistema elettorale regionale permette alle Regioni di intervenire sul
procedimento.
Le impugnate disposizioni, ove ritenute applicabili,
interferirebbero con le suddette leggi regionali, modificandole in
violazione dell'art. 122 primo comma Cost. Conseguentemente il
legislatore nazionale non puo' intervenire in un ambito materiale
ormai affidato al legislatore regionale dall'art. 122 Cost. e
concretamente disciplinato dalla legge regionale.
2) Illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 per ulteriore
violazione dell'art. 122 primo comma Cost.
Potrebbe essere eccepito che le disposizioni impugnate dettino
principi fondamentali della materia, con conseguente applicabilita',
per tale motivo, anche alle Regioni che hanno formato la materia
stessa, stante la potesta' legislativa concorrente prevista dall'art.
122 primo comma Cost.
La tesi pero' non appare fondata perche' le disposizioni
impugnate sono norme autoapplicative, puntuali e di dettaglio che
riaprono i termini di presentazione delle liste, che dettano le
modalita' per l' autenticazione delle firme, dunque prive di quei
caratteri di astrattezza e generalita' che devono caratterizzare i
principi fondamentali; ne' si tratta di disposizioni che esprimono
scelte fondamentali.
Pertanto quindi non si puo' ritenere che gli articoli impugnati
siano espressione di principi idonei a limitare il legislatore
regionale in materia elettorale, con riferimento alle elezioni
regionali.
I principi della materia, inoltre, devono essere ragionevoli,
mentre nel caso in esame non ricorre tale requisito. Infatti, come e'
stato osservato, considerare assolto l'obbligo di presentazione delle
liste per il solo fatto che i delegati muniti della prescritta
documentazione siano nei locali entro l'orario stabilito e' un fatto
giuridicamente privo di significato, perche' entrare in un locale non
vuol dire avere la documentazione; si puo' entrare con una busta che
in realta' e' vuota.
Dunque la norma in parola contiene una vera e propria sanatoria
che e' finalizzata ad ammettere chi non ha rispettato la legge.
Ma questa sanatoria non puo' essere considerata un principio
della materia.
Parimenti non e' ragionevole sostenere l' irrilevanza sostanziale
della verifica dell'autorita' autenticante, perche' cio' significa
ammettere tutte le firme, senza alcun controllo.
La ravvisata irragionevolezza e' dunque ulteriore conferma
dell'assenza, nelle norme in esame, del carattere di principio
fondamentale della materia.
Gli eccepiti vizi non possono ritenersi superati dal fatto che il
decreto legge qualifica le norme impugnate quali disposizioni di
interpretazione autentica.
Tale qualificazione, infatti, non corrisponde alla reale sostanza
del contenuto delle norme impugnate. E' noto che la legge
interpretativa spiega quale, tra piu' interpretazioni astrattamente
possibili, sia quella da scegliere, in base alla «ratio iuris»;
evidentemente essa non ha alcun carattere innovativo.
Nel caso in esame, invece, si introduce una riapertura di termini
altrimenti scaduti, si stabiliscono nuove modalita' in base alle
quali ritenere autenticate le firme e quindi si tratta di nuove
disposizioni che incidono in una materia regionale, in violazione
all'art. 122 primo comma Cost. Tale violazione, in ogni caso,
sussiste anche nel caso in cui le norme fossero ritenute realmente
interpretative. Infatti, poiche' l'art. 122 primo comma Cost.
attribuisce alla potesta' legislativa regionale la disciplina del
procedimento elettorale regionale, il legislatore nazionale non puo'
intervenire neppure con norme interpretative in tale ambito
materiale, perche' anche tali norme sono espressione della potesta'
legislativa che nella materia elettorale delle Regioni e' ammessa
solo nei limiti dei principi fondamentali della materia e tale
carattere, come sopra rilevato, non e' ravvisabile negli articoli 1 e
2 in oggetto.
P. Q. M.
Si confida che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimita'
costituzionale degli articoli articoli 1 e 2 del decreto legge 5
marzo 2010 n. 29 «Interpretazione autentica di disposizioni del
procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione», per i
motivi indicati nel presente ricorso.
Firenze - Roma, addi' 29 marzo 2010
Avv. Bora
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