Ricorso n. 52 del 31 dicembre 2007 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 dicembre 2007 , n. 52
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 31 dicembre 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 4 del 23-1-2008)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, con sede in Potenza, per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento della legge regionale del 22 ottobre 2007, n. 17 (pubbl. in B.U.R. n. 50 del 26 ottobre 2007) recante "Modifiche e integrazioni alla l.r 12 febbraio 1990, n. 3 di approvazione dei Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta", con specifico riguardo all'art. 1 di tale legge, per contrasto con gli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lett. s) e 118, terzo comma, 120 Cost., e a cio' a seguito ed in forza della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale assunta nella seduta dell'11 dicembre 2007. Nel B.U.R. n. 50 del 26 ottobre 2007 risulta pubblicata la epigrafata legge della Regione Basilicata n. 17/2007, con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla precedente l.r. 12 febbraio 1990, n. 3, in tema di Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta, in particolare aggiungendo al comma 4 dell'art. 6 di tale precedente legge un ulteriore comma 5 del seguente tenore: "Nelle aree classificate di basso valore paesaggistico, gli interventi di trasformazione a regime ordinario (Modalita' C), nelle more della formazione dei Piani Paesistici Esecutivi d'Ambito, sono ammessi nei seguenti casi: a) siano conformi allo strumento urbanistico regionale, ovvero non comportino variante allo stesso secondo le procedure definite, ovvero non comportino variante allo stesso secondo le procedure definite dalla l.r. 7 agosto 1996, n. 37; b) in variante allo strumento urbanistico generale, adottando le procedure della Conferenza di Localizzazione di cui all'art. 27 della l.r. 11 agosto 1999, n. 23, a condizione che siano riferiti ad interventi pubblici di interesse pubblico, siano compatibili con eventuali prescrizioni progettuali delle Schede d'Ambito e siano motivati da oggettive ragioni d'urgenza valutate in sede di Conferenza di Localizzazione". Avverso la legge n. 17/2007, con specifico riguardo all'art. 1, in quanto ritenuto contrastante col vigente riparto costituzionale (art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.) delle competenze in materia di legislazione esclusiva nonche' di altri principi desumibili dalla vigente Costituzione (quale la tutela del paesaggio e la leale collaborazione), il Presidente del Consiglio dei ministri, con il presente atto, ricorre ai sensi dell'art. 127, primo comma, Cost. e dell'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131) a codesta ecc.ma Corte costituzionale per chiedere la declaratoria di illegittimita' costituzionale, e quindi l'annullamento, della epigrafata legge regionale, con specifico riguardo al disposto dell'art. 1; e cio' sulla base delle seguenti motivazioni e considerazioni. La legge che si impugna detta disposizioni in materia di interventi di trasformazione del territorio da effettuarsi a regime ordinario, secondo quanto previsto dall'art. 4 della l.r. n. 3 del 1990, nelle aree classificate di basso valore paesaggistico, ai sensi del gia' citato art. 4 della l.r. n. 3/1990. E' da rilevare che gli interventi in questione interessano aree sottoposte a tutela per il loro interesse paesaggistico. Cio' posto, occorre rammentare che lo Stato, per quel che riguarda la tutela del paesaggio, ha potesta' legislativa esclusiva, ex art. 117 cit., secondo comma, lett. s), ed in esercizio di detta potesta' ha dettato, con il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito Codice), regole specifiche per la verifica di compatibilita' tra la pianificazione paesaggistica regionale, ove esistente, ed i principi, cui detta pianificazione si sarebbe dovuta informare, al momento fissati all'art. 143 del Codice. Poiche' la Regione Basilicata al momento dell'entrata in vigore della novella al Codice (disposta, per quel che riguarda il paesaggio, con il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157) era dotata di uno strumento di pianificazione territoriale regionale con considerazione dei valori paesaggistici, redatto secondo le procedure dettate con la l.r. n. 3/1990, avrebbe dovuto provvedere, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 156 del Codice, a verificare la rispondenza di detta pianificazione alle previsioni dell'art. 143 del Codice stesso. Solo a seguito di tale verifica, e solo qualora essa fosse stata effettuata d'intesa con il Ministero, sarebbe stato possibile per la regione, negli ambiti individuati d'accordo con il Ministero medesimo, prevedere procedure autorizzatorie semplificate, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 143 del Codice. Viceversa, la regione non solo non ha provveduto alla verifica della propria pianificazione, ai sensi dell'art. 156 del Codice, ma ha disposto, con l'art. 1 della legge n. 17/2007 qui impugnata, procedure autorizzatorie semplificate, in aree vincolate, nella sostanza stabilendo la ammissibilita' di interventi di trasformazione del territorio a condizione che essi siano conformi al solo strumento urbanistico o addirittura in variante allo strumento urbanistico purche' "riferiti ad interventi pubblici di interesse pubblico" (v. art. 6, comma 5, lett. b, l.r. n. 1990, come introdotto dall'art. 1, l.r. n. 17/2007). Il che equivale ad ammettere, sia pure in aree vincolate ma "classtficate di basso valore paesaggistico" (v. art. 6, comma 4, principio, l.r. n. 3/1990), la equivalenza fra l'interesse pubblico preordinato alla tutela del paesaggio e l'interesse pubblico finalizzato al governo del territorio. Alla luce di quanto esposto sembrano sussistere diversi profili di illegittimita' della disposizione richiamata, sia in rapporto al principio di leale collaborazione nei rapporti fra Stato e regioni (principio espressamente enunciato all'art. 120, secondo comma, Cost., con riguardo all'esercizio da parte dello Stato, di poteri sostitutivi in caso di inerzia delle regioni, ma avente valenza generale), sia in rapporto all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (che attribuisce potesta' legislativa esclusiva allo Stato in materia di tutela del paesaggio, ed in attuazione del quale e' stata dettata la disciplina del Codice ed in particolare gli artt. 156 e 143, disattesi dalla disposizione regionale qui impugnata), sia in rapporto alla gerarchia sussistente, secondo Costituzione, fra la tutela del paesaggio ed il governo del territorio (per la chiara enunciazione della tutela del paesaggio quale valore primario ed assoluto, sovraordinato, fra l'altro, anche al governo del territorio, v. la recentissima sentenza di codesta Corte costituzionale n. 367 del 24 ottobre - 7 novembre 2007).
P. Q. M. Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e quindi annullare l'art. 1 della legge della Regione Basilicata del 26 ottobre 2007, n. 17. Si depositeranno, con l'originale notificato del presente corso: 1) Estratto della deliberazione del C.d.m. dell' 11 dicembre 2007; 2) Copia della legge regionale impugnata. Roma, addi' 13 dicembre 2007 L'Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino