Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 31 maggio 2011 (della Provincia autonoma di Trento). 

(GU n. 33 del 3.8.2011)

    Ricorso della,  provincia  autonoma  di  Trento  in  persona  del Presidente della  Giunta  provinciale  pro  tempore  Lorenzo  Dellai, autorizzato con deliberazione  della  Giunta  provinciale  20  maggio 2011, n. 1081, rappresentata  e  difesa,  come  da  procura  speciale rep.n. 27533 del 23 maggio 2011, rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale  rogante  della  Provincia,  dall'avv.  Nicolo'  Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento,  dal  prof.  avv. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi  di  Roma,  con domicilio eletto in Roma presso lo studio  dell'avv.  Manzi,  in  via Confalonieri, n.5;
    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   per   la dichiarazione   di   illegittimita'   costituzionale   del    decreto legislativo  3  marzo  2011,  n.  28  (Attuazione   della   direttiva 2009/28/CE  sulla   promozione   dell'uso   dell'energia   da   fonti rinnovabili,  recante  modifica  e   successiva   abrogazione   delle direttive  2001/77/CE  e  2003/30/CE),  pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2011, n. 71, in relazione:
        all'art. 5, comma 1, e all'art. 6, commi 9 e 11, nelle  parti in cui si riferiscono alla Provincia autonoma di Trento, nonche' agli artt. 5 e 6 se ed in quanto alla stessa riferibili  per  effetto  dei predetti richiami;
        all'art. 15, comma 3 e primo periodo del comma 4, nelle parti in cui si riferiscono alla Provincia autonoma di Trento; 
    Per violazione:
        dell'articolo 4, n. 3); dell'articolo 8, nn. 1), 3), 4),  5), 6), 13), 16), 17), 19), 21), 22), 24), 29); dell'articolo 9, nn. 9) e 10); dell'articolo 16; del titolo vi, in particolare  degli  articoli 80, comma 1,  e  81,  comma  2;  del  decreto  del  presidente  della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unificato delle leggi  sullo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige);
        dell'articolo 117,  commi  3  e  5,  della  Costituzione,  in combinato disposto con l'articolo 10 della  legge  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3;
        delle norme di  attuazione  dello  Statuto  speciale,  ed  in particolare del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; del d.P.R.  22  marzo 1974, n. 381; del d.P.R. 1º novembre 1973,  n.  690;  del  d.P.R.  26 marzo 1977, n. 235; del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526;
        del d.  lgs.  16  marzo  1992,  n.  266,  ed  in  particolare dell'articolo 2.

                                Fatto

    La Provincia autonoma di Trento ha potesta' legislativa  primaria in materia di "urbanistica" e di "tutela del paesaggio" (art. 8, n. 5 e n. 6 dello Statuto).
    Inoltre, gia' prima del 2001 - sulla base delle sole attribuzioni statutarie indicate in epigrafe - alle Province  autonome  era  stata riconosciuta competenza in  materia  di  energia,  mediante  apposite norme di attuazione dello Statuto: in particolare, l'articolo 01  del d.P.R. n. 235 del 1977, Norme di attuazione  dello  statuto  speciale per la regione Trentino - Alto Adige  in  materia  di  energia  (come modificato dal d. lgs. n. 463 del 1999), ha trasferito alle  Province autonome le funzioni in materia di energia esercitate dallo Stato sia direttamente mediante gli organi centrali e periferici,  sia  per  il tramite  di  enti  e  istituti  pubblici  a  carattere  nazionale   o sovraprovinciale (comma 1). E lo  stesso  articolo  01  ha  precisato (comma 2) che le funzioni relative alla materia "energia"  concernono le  attivita'  di  ricerca,  produzione,  stoccaggio,  conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia.     
In conseguenza del trasferimento l'art. 15 d.P.R. n. 235/1977  ha disposto - e tuttora dispone - che "non si applicano  nel  territorio delle province di Trento  e  di  Bolzano  le  disposizioni  di  legge incompatibili con quanto disposto dal presente  decreto".  Realizzato oltre due decenni prima della riforma  del  Titolo  V  della  seconda parte della  Costituzione,  in  relazione  alla  realizzazione  degli impianti di produzione di energia, tale riconoscimento di  competenza si fondava  soprattutto,  oltre  che  sulle  gia'  citate  competenze primarie in materia di urbanistica e  di  tutela  del  paesaggio,  su quelle concorrenti in materia di utilizzazione delle acque  pubbliche e di igiene e sanita'. Accanto al gia' citato d.P.R. 26  marzo  1977, n. 235 , altre norme di attuazione regolano  il  riparto  di  materie previsto dallo Statuto. Tra queste rilevano  qui  in  particolare  il d.P.R. n. 381/1974, Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in  materia  di  urbanistica  ed  opere pubbliche, il d.P.R. n. 115/1973, Norme di attuazione  dello  statuto speciale  per  la  regione  Trentino  -  Alto  Adige  in  materia  di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei  beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione, ed il d.P.R. n. 690/1973, Norme di attuazione dello statuto speciale per  la  regione Trentino  -  Alto  Adige  concernente  tutela  e  conservazione   del patrimonio storico, artistico e popolare).
    Infine, sul piano generale l'articolo 2,  comma  1,  del  decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, regola - come e'  ben  noto  -  il rapporto  tra  atti  legislativi  statali   e   leggi   regionali   e provinciali, escludendo l'applicabilita' diretta di norme legislative statali  nelle  materie  provinciali  e  la  possibilita'  che   atti sublegislativi statali intervengano nelle stesse materie. 
    Nel territorio provinciale la materia e' fittamente  disciplinata dagli atti emanati in attuazione del quadro statutario, consistenti - a parte il Piano generale per l'utilizzazione delle  acque  pubbliche emanato d'intesa tra lo  Stato  e  la  Provincia  autonoma  ai  sensi dell'art. 14, comma 3, dello Statuto (ed in  concreto  approvato  con d.P.R. 15 febbraio 2006) - nella  legislazione  provinciale  e  negli atti emanati in base ad essa.
    Cosi', nella materia rilevano  le  previsioni  e  le  indicazioni contenute in particolare  nel  Piano  urbanistico  provinciale  (1.p. 5/2008),  nel  Piano  energetico  provinciale  (deliberazione  Giunta provinciale n. 2438 del 3 ottobre 2003) ed in  generale  negli  altri
strumenti di pianificazione e programmazione  provinciale  o  locale, che riguardano anche fonti energetiche rinnovabili.
    Per quanto attiene  in  particolare  gli  aspetti  urbanistici  e paesaggistici, rilevano le previsioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del  territorio),  e della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del  nuovo piano urbanistico provinciale).
    Nell'esercizio delle proprie competenze primarie in tali materie, e in coerenza con la clausola di salvaguardia contenuta nell'art.  19 d.lgs. n. 387/2003 (recante  Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno  dell'elettricita'"),  la Provincia ha dato attuazione diretta all'articolo 6  della  direttiva mediante la legge provinciale n. 20 del 2005.
    Precisamente, l'articolo 29 ha introdotto nella legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (recante Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977,  n.  235.  Istituzione dell'azienda   speciale   provinciale   per   l'energia,   disciplina dell'utilizzo dell'energia  elettrica  spettante  alla  Provincia  ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino -  Alto Adige, criteri per la  redazione  del  piano  della  distribuzione  e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980,  n.  38  e  13
luglio 1995, n. 7) l'art.  1-bis  3,  intitolato  appunto  Attuazione dell'articolo 6 della direttiva 2001/77/CE relativa  alla  promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel mercato interno dell'elettricita'.
    Tale  disposizione  regola  per  il  territorio  provinciale   le procedure  amministrative  applicabili   alla   realizzazione   degli impianti per la  produzione  di  elettricita'  da  fonti  energetiche rinnovabili.
    L'articolo 117, comma terzo,  della  Costituzione  ha  attribuito alle Regioni ordinarie competenza legislativa concorrente in  materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale  dell'energia"  e tale  norma,  nella  misura  in  cui  sia  ampliativa  dell'autonomia spettante in materia  di  energia  alla  Provincia  in  virtu'  dello Statuto speciale, si applica anche ad essa in  base  all'articolo  10 legge cost. 3/2001 (in questo senso v. la sent. 383/2005 della  Corte costituzionale).
    La recente sent. 165/2011 di codesta Corte ha precisato  che,  in materia di energia, "la Provincia autonoma  puo'...  rivendicare  una competenza legislativa concorrente identica a quella delle Regioni ad autonomia ordinaria... ed anche una  competenza  amministrativa  piu' ampia - in quanto fondata sui principi dell'art. 118 Cost. - rispetto a quella ad essa spettante sulla sola base  del  d.P.R.  n.  235  del 1977".
    Tenendo fermo  questo  principio  per  la  materia  "energia"  in generale, e' da sottolineare che la realizzazione degli  impianti  di produzione comprende - accanto a quelle collegate  allo  scopo  della produzione  dell'energia  -  specifiche  ed  autonome   problematiche relative alle materie dell'urbanistica e della tutela del  paesaggio, che sono connesse ma  non  possono  certo  essere  "assorbite"  nella materia dell'energia.
    In tali materie la Provincia autonoma di Trento gode per espressa attribuzione statutaria di competenza legislativa primaria. 
    La  speciale  autonomia  provinciale,  con  riferimento  a   tali profili, e' del resto ribadita dallo stesso d.lgs. n. 28/2011, di cui sono qui impugnate alcune singole disposizioni. Dispone infatti  tale decreto, all'art. 45, che  "sono  fatte  salve  le  competenze  delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento  e  di Bolzano,  che  provvedono  alle  finalita'   del   presente   decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione":  cosi'  presupponendo  che  in  relazione  alla localizzazione ed alla realizzazione degli impianti di produzione  di energia - in questo caso da fonti rinnovabili -  siano  rilevanti  le specifiche  assegnazioni  di  materia  contenute  negli  gli  Statuti speciali.
    Non si tratta del resto di una novita', dal  momento  che  uguale clausola di salvaguardia e' contenuta - come detto - nell'art. 19 del d. lgs. n. 387/2003.
    In  materia  di  promozione  dell'uso   dell'energia   da   fonti rinnovabili e',  appunto,  ora  intervenuto  il  d.lgs.  n.  28/2001, recante  Attuazione  della  direttiva  2009/28/CE  sulla   promozione dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
    Tale decreto contiene la  clausola  di  salvaguardia  che  si  e' appena  citata;  tuttavia,  in  diverse  disposizioni  esso   include espressamente nella disciplina le Province  autonome.  Si  tratta  in primo luogo, degli articoli 5 e 6, facenti parte del Capo  I,  Titolo
II   (Autorizzazioni   e    procedure    amministrative),    dedicati rispettivamente alla Autorizzazione Unica, (art. 5) ed alla Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti  alimentati da energia rinnovabile (art. 6).
    Il comma 1 dell'art. 5 dispone che, "fatto salvo quanto  previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l'esercizio degli impianti  di produzione di energia elettrica alimentati da fonti  rinnovabili,  le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione  e all'esercizio degli impianti, nonche' le modifiche sostanziali  degli impianti  stessi,  sono  soggetti  all'autorizzazione  unica  di  cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal presente articolo, secondo le modalita' procedimentali
e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387  del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del  medesimo articolo 12, nonche' dalle  relative  disposizioni  delle  Regioni  e delle Province autonome".
    Quest'ultimo riferimento sembra implicare che il comma 1  intende applicarsi  anche  in  provincia  di  Trento,  e  che   dunque   esso presupponga che siano applicabili in provincia  anche  il  d.lgs.  n. 387/2003 e le linee guida adottate con d.m. 10.9.2010 (si ricorda qui che la Provincia autonoma di Trento ha impugnato tali linee guida con un conflitto di attribuzione attualmente pendente  avanti  a  codesta Corte).
    Inoltre, il riferimento  alla  Provincia  nel  comma  1  potrebbe indurre a ritenere applicabili ad essa anche  le  altre  disposizioni contenute nell'art. 5, quali in particolare il comma 3,  che  rimette ad un d.m. il compito di  individuare,  "per  ciascuna  tipologia  di
impianto e di fonte, gli interventi  di  modifica  sostanziale  degli impianti  da  assoggettare  ad   autorizzazione   unica",   e   detta disposizioni  dettagliate  transitorie  in  attesa  di  tale  decreto ministeriale.
    Dal canto suo, l'art. 6, comma 1, dispone che "per l'attivita' di costruzione  ed  esercizio  degli  impianti   alimentati   da   fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11  e  12  delle  linee  guida...  si applica  la  procedura  abilitativa  semplificata  di  cui  ai  commi seguenti". Ed il comma 9 stabilisce poi che "le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della  procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza  nominale  fino  ad  1  MW elettrico,  definendo  altresi'  i  casi  in  cui,  essendo  previste autorizzazioni  ambientali  o   paesaggistiche   di   competenza   di amministrazioni diverse dal Comune, la  realizzazione  e  l'esercizio dell'impianto   e   delle   opere    connesse    sono    assoggettate all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5". Inoltre,  lo  stesso comma dispone che "le Regioni e le Province autonome  stabiliscono... le modalita' e gli strumenti con i quali i  Comuni  trasmettono  alle stesse  Regioni  e  Province  autonome  le  informazioni  sui  titoli abilitativi rilasciati".
    Il  comma  11  aggiunge  che  "la  comunicazione  relativa   alle attivita' in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida... continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e  modalita', agli impianti ivi previsti", e che "le Regioni e le Province autonome
possono estendere il regime della comunicazione di cui al  precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti  rinnovabili  con potenza nominale fino a 50 kW, nonche' agli impianti fotovoltaici  di qualsivoglia potenza da realizzare  sugli  edifici,  fatta  salva  la disciplina in materia di  valutazione  di  impatto  ambientale  e  di tutela delle risorse idriche".
    Anche i commi 9 e 11, menzionando le Province autonome,  sembrano presupporre la diretta applicabilita' delle norme contenute nell'art. 6 e di quelle del d.m. 10 settembre  2010,  che  sono  richiamate.  I commi da 2 a 8 dell'art. regolano  poi  in  dettaglio  la  "procedura abilitativa semplificata".
    Accanto agli  articoli  5  e  6,  il  cui  contenuto  si  e'  ora descritto, per quanto interessa la presente controversia,  viene  qui in riievo anche l'art. 15, facente parte Titolo  III,  dedicato  alla Informazione e formazione.
    Tale  articolo  disciplina  i  Sistemi  di  qualificazione  degli installatori, ed il comma 3 dispone che "entro il 31  dicembre  2012, le Regioni e le Province  autonome,  nel  rispetto  dell'allegato  4, attivano un programma di formazione per gli installatori di  impianti a fonti rinnovabili o procedono al  riconoscimento  di  fornitori  di formazione,  dandone  comunicazione  al  Ministero   dello   sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". Il comma 4  aggiunge  che,  "allo  scopo  di  favorire  la coerenza con i criteri  di  cui  all'allegato  4  e  l'omogeneita'  a livello nazionale, ovvero nel caso in cui le Regioni  e  le  Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre  2012,  l'ENEA  mette  a disposizione programmi di formazione per il  rilascio  dell'attestato di formazione".
    Tali norme, dunque,  si  rivolgono  espressamente  alle  Province autonome, sancendo un dovere di attivare un programma  di  formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili.
    E' qui da ricordare  che  le  Province  autonome  hanno  potesta' primaria in materia di "formazione professionale"  (art.  8,  n.  29, Statuto) e che, codesta Corte ha gia' avuto modo di accertare che "in materia di istruzione e formazione professionale l'art. 117 Cost. non prevede una forma di autonomia piu' ampia di quella configurata dagli artt. 8 e 9  dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige" (sentt. 328/2010 e 213/2009).
    Ad avviso della ricorrente Provincia autonoma di Trento, le norme sopra  illustrate  sono  illegittime  e   lesive   delle   competenze costituzionali e statutarie della Provincia di Trento per le seguenti ragioni di

                               Diritto

    1)  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  5,  comma   1,   e dell'art. 6, commi 9 e 11, nella parte in cui menzionano la Provincia autonoma di Trento, nonche' degli altri commi degli artt. 5 e 6 se ed in  quanto  riferibili  alla  Provincia  per  effetto  dei   predetti richiami. In subordine: illegittimita'  costituzionale  delle  stesse norme anche ove la sola materia di riferimento fosse l'energia, nella parte in cui vincolano la Provincia di Trento al rispetto  di  regole non costituenti principi fondamentali della materia.
    Come visto, l'art. 5 e l'art. 6 d.lgs.  n.  28/2011  si  occupano delle procedure relative alla autorizzazione  per  la  costruzione  e l'esercizio  degli  impianti  di  produzione  di  energia   elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
    Va considerato che tali procedure, pur finalizzate  a  consentire la messa in opera di impianti di produzione di energia mediante fonti rinnovabili, hanno in realta' lo scopo fondamentale di assicurare che tale realizzazione non avvenga con sacrificio di valori antagonisti e non meno  fondamentali,  legati  al  governo  del  territorio  ed  in particolare alla tutela del  paesaggio.  Puo'  sembrare  paradossale, infatti, ma e'  realta'  innegabile  che  proprio  gli  impianti  che utilizzano determinate energie  rinnovabili  -  quali  l'irradiamento solare, o il vento - per il loro  carattere  necessariamente  diffuso sul territorio ne mettono  a  rischio  i  valori  tipici  piu'  degli impianti tradizionali, suscettibili di  essere  "concentrati"  in  un unico punto opportunamente scelto.
    In altre parole, l'autorizzazione alla costruzione di un impianto di produzione di energia non implica ne' soltanto ne'  principalmente considerazioni attinenti al fabbisogno di energia  (se  si  trattasse solo di questo,  infatti,  ogni  autorizzazione  dovrebbe  darsi  per
scontata), ma deve comportare anche e soprattutto  la  considerazione degli interessi pubblici ad un ordinato sviluppo  del  territorio  ed alla tutela del paesaggio, interessi particolarmente  "sensibili"  in provincia di Trento.
    Ancora in altre parole, le  decisioni  da  assumere  appartengono alla materia dell'urbanistica e della tutela del paesaggio ancor piu' - o quanto meno alla pari - di quanto appartengano alla materia della "produzione  di  energia",  e  tali  materie  non   possono   affatto considerarsi "assorbite"  in  quella  dell'energia  in  nome  di  una ipotetica "prevalenza": perche' la ragione specifica del procedimento di  verifica,  al  contrario,  consiste  proprio  nel  verificare  la compatibilita'  tra  il  bisogno  di  produzione  di  energia  ed   i fondamentali valori della tutela del territorio e del paesaggio.
    Del resto, come gia'  accennato  nella  parte  in  Fatto,  se  si ritenesse diversamente,  risulterebbe  oscuro  il  significato  delle clausole di salvaguardia contenute nell'art. 19 d.lgs. n. 387/2003  e nell'art. 45 d. lgs. n. 28/2011.
    Tali clausole  di  salvaguardia  appaiono  invece  specificamente rivolte a far salve, nell'intreccio delle materie  interessate  dalla disciplina, le specifiche  competenze  costituzionali  delle  Regioni speciali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
    Premesso cio', gli artt. 5 e 6 risultano illegittimi in quanto  - attraverso la menzione delle  Province  autonome  nei  diversi  commi indicati in narrativa - la Provincia e' assoggettata  alle  norme  in essi contenute, a quelle di cui al d.lgs. n. 387/2003  e  alle  linee guida adottate con d.m. 10.9.2010.
    Ne' varrebbe obiettare che all'art. 12 d.lgs. n. 387/2003 codesta Corte  ha  avuto  occasione  di  riconoscere  natura   di   principio fondamentale, dato che come tale esso non e' destinato a vincolare la Provincia in materie di potesta' primaria; ed infatti,  la  Provincia ha provveduto a dare autonoma attuazione all'art. 6  della  direttiva 2001/77/CE, con la legge gia'  citata,  che  da  tempo  pacificamente vige.
    Come esposto, la disciplina impugnata incide in materie in cui la ricorrente Provincia gode di potesta' primaria. In subordine, per  la denegata ipotesi che dovesse ritenersi che  essa  incide  nella  sola materia concorrente della produzione  di  energia,  la  Provincia  di Trento fa valere che  il  vincolo  da  essa  posto  sarebbe  comunque illegittimo in relazione a  regole  che  non  costituiscono  principi fondamentali della materia.
    Cio' varrebbe per tutte le norme contenute negli artt. 5  e  6  o richiamate da essi, diverse dall'art. 12 d.lgs. n. 387/2003. 
    La loro applicazione alla Provincia sarebbe  lesiva  anche  nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la  materia  di  riferimento sia l'energia: infatti, anche nelle materie concorrenti e non solo in quelle di competenza provinciale primaria esiste il  divieto  per  lo Stato di adottare norme di dettaglio, il  divieto  di  adottare  atti sublegislativi  ed  il  divieto   di   dettare   norme   direttamente applicabili.
    Ora, come visto, sia l'art. 5, comma 1, sia l'art. 6, commi  9  e 11, implicano la diretta applicabilita' alla Provincia di  Trento  di norme dettagliate. In particolare, l'art. 5, comma 1,  assoggetta  la Provincia alla diretta applicazione delle "modalita'  procedimentali" e delle "condizioni"  fissate  dalle  linee  guida  di  cui  al  d.m. 10.9.2010 e anche l'art. 6 richiama tali linee guida (comma 1 e comma 11). Tale decreto ha contenuto dettagliato, come  emerge  soprattutto dall'esame della Parte II, Regime giuridico delle  autorizzazioni,  e della Parte III,  Procedimento  unico,  che  contengono  norme  molto minute, non suscettibili di svolgimento  da  parte  della  Provincia.
Anche la Parte IV, Inserimento degli impianti  nel  paesaggio  e  sul territorio norme dettagliate e, per di piu', e' ancora piu'  evidente l'attinenza  di  queste  norme  con  la   "tutela  del  paesaggio"   e l'"urbanistica" (come si vedra' meglio nel punto 2).
    Ancora, hanno contenuto dettagliato e non  sono  suscettibili  di ulteriore svolgimento le norme transitorie di cui all'art.  5,  comma 3,  e  le  norme  contenute  nell'art.  6,  commi  da  2  a  11,  che risulterebbero in ipotesi applicabili alla Provincia  in  virtu'  dei riferimenti ad essa di cui all'art. 5, co. 1, e all'art. 6, commi 9 e 11. Infine, ha contenuto dettagliato la disciplina  rimessa  al  d.m. previsto nell'art. 5, comma 3.
    Sono dettagliate, in particolare, anche le  norme  contenute  nel secondo e terzo periodo dell'art. 6,  comma  9.  Il  secondo  periodo interferisce - con norma dettagliata e direttamente applicabile - nei rapporti fra Provincia e comuni nella  materia  dell'urbanistica.  Il terzo periodo lede, con norma dettagliata e direttamente  applicabile le competenze provinciali in materia di finanza locale  (artt.  80  e 81, comma 2, St.) e, riguardando il  procedimento  (che  non  e'  una materia autonoma),  lede  le  competenze  provinciali  nelle  materie sostanziali toccate dal procedimento (sulle quali v. sopra).
    Gli artt. 5 e 6, dunque, violano le norme  statutarie  richiamate in epigrafe e, in particolare, l'art. 8, n. 5 e n. 6, dello  Statuto. In via subordinata, violano l'art. 117, comma 3,  Cost.  (applicabile ex art. 10 legge  cost.  3/2001),  la'  dove  prevede  la  competenza
concorrente in materia di energia.
    Gli artt. 5 e 6 violano anche l'art. 2  d.lgs.  n.  266/1992,  in quanto pretendono di dettare norme  direttamente  applicabili  (o  di richiamare norme direttamente applicabili) alla Provincia di  Trento, in materie provinciali: e cio' anche  nella  denegata  e  subordinata ipotesi in cui si  neghi  che  le  materie  di  riferimento  sono  il paesaggio e  l'urbanistica  e  si  ritenga  "prevalente"  la  materia energia.
    2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 5  e  dell'art.  6  in quanto pretendono  di  assoggettare  la  Provincia  ad  atti  statali sublegislativi
    Un ulteriore motivo di illegittimita' colpisce gli artt. 5  e  6, nelle parti in cui richiamano e pretendo di applicare alla  Provincia atti normativi sublegislativi, cioe' le "linee guida" di cui all'art. 12, comma 10, d.lgs. n. 387/2003 (art. 5, comma 1, e art. 6, commi  1 e 11 e, indirettamente, comma 9) ed il d.m. di cui all'art. 5,  comma 3, d.lgs. n. 28/2011.
    In primo luogo, come anticipato, in relazione alle linee guida e' ancora piu' evidente il rilievo preminente delle materie  "paesaggio" e "urbanistica".
    Secondo l'art. 12, comma 10, d.lgs. n. 387/2003, le  linee  guida "sono volte, in particolare, ad assicurare  un  corretto  inserimento degli impianti, con specifico  riguardo  agli  impianti  eolici,  nel paesaggio" e, "in attuazione di tali linee guida, le regioni  possono procedere  alla  indicazione  di  aree  e  siti   non   idonei   alla installazione di specifiche tipologie di impianti" (enfasi aggiunta).
Dunque, appare testualmente evidente che l'oggetto delle linee  guida attiene in modo prevalente alla materia "tutela  del  paesaggio",  di competenza primaria provinciale.
    Poiche' le linee guida sono seguite da atti di  "programmazione", con cui  si  individuano  territorialmente  i  siti  non  idonei,  e' chiamata  in  causa  anche  la  materia  dell'urbanistica,  pure   di competenza primaria provinciale.
    Il  d.m.  10  settembre  2010  e'  dunque  un  atto   di   natura sostanzialmente normativa, che illegittimamente interviene in materia di competenza provinciale.
    Della competenza provinciale si e' detto ora. Che  si  tratti  di atto normativo e' non meno evidente. Infatti, l'esame  del  contenuto dell'atto rivela subito che si tratta  di  una  disciplina  generale, astratta  ed  innovativa.  La   stessa   previsione   della   diretta applicabilita' in caso di mancato adeguamento  (art.  12,  comma  10, d.lgs. n. 387/2003 e punto 18.4 delle linee guida)  e  la  previsione dell'entrata in vigore dopo 15 gg. dalla pubblicazione (art.  1  d.m. 10 settembre 2010) confermano la natura normativa e non  di  atto  di indirizzo. Si pensi anche al titolo della parte  prima  (Disposizioni generali) e del punto 1 (Principi generali  inerenti  l'attivita'  di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili).
    Anche il d.m. di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs.  n.  28/2011  ha contenuto generale, astratto e innovativo,  per  cui  va  considerato normativo. Si tratta di una disciplina  integrativa  della  legge  e, infatti, l'art. 5 detta disposizioni transitorie in attesa della  sua
emanazione.
    A conferma dei criteri ora  esposti,  si  consideri  che  codesta Corte costituzionale piu' volte ha  applicato  criteri  "sostanziali" per identificare la natura degli atti statali: di recente v., in modo chiaro, la sent. 278/2010, punto 16, e la sent. 274/2010, punto  4.2.
Si puo' quindi ritenere acquisito che le norme censurate  del  d.lgs. n. 28/2011, richiamando le linee guida  ed  il  d.m.,  pretendono  di vincolare la potesta' legislativa provinciale in materie  di  propria pacifica competenza ad atti statali di natura regolamentare.
    Ora, occorre ricordare che l'articolo 2,  comma  1,  del  decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello  statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra  atti legislativi  statali  leggi  regionali  e  provinciali,  nonche'   la
potesta' statale di indirizzo  e  coordinamento)  prevede  che  nelle materie di competenza provinciale la stessa legislazione statale  non operi direttamente, ma che la legislazione provinciale  debba  essere adeguata ai principi  e  norme  costituenti  limiti  ai  sensi  degli articoli 4 e 5  dello  Statuto  speciale  e  recati  dai  nuovi  atti legislativi  dello  Stato  entro   i   sei   mesi   successivi   alla pubblicazione di questi ultimi nella Gazzetta Ufficiale  o  nel  piu' ampio temine da essi stabilito.
    E' dunque evidente che la potesta'  legislativa  della  Provincia puo' essere condizionata dallo Stato solo con atti legislativi, e non con atti di normazione secondaria.
    Questo principio e' del resto stato  ribadito  piu'  volte  dalla giurisprudenza costituzionale. Si veda ad  esempio,  di  recente,  la sent. 209/2009 nella quale  la  Corte,  premesso  che  "si  versa  in materie di competenza  primaria  delle  Province  autonome  (edilizia sovvenzionata, assistenza e beneficenza pubblica)",  ha  riconosciuto che di conseguenza "ogni intervento limitativo dello  Stato  in  tali ambiti deve essere stabilito con legge, sia nell'ipotesi  in  cui  si ritenga che l'intervento assicuri la garanzia dei livelli  minimi  di tutela dei diritti sociali, secondo la giurisprudenza di questa Corte prima  richiamata,  sia  in  via  generale,  in  forza  del  disposto dell'art. 2 del d.lgs. n. 266  del  1992,  norma  di  attuazione  che regola i rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale", dal momento che "tale norma consente allo Stato di  porre  in  essere interventi limitativi di competenze delle Province autonome solo  con legge". La stessa sentenza ricorda che "in  tal  senso  e'  anche  la giurisprudenza di questa Corte (ex  plurimis,  sentenza  n.  267  del 2003)".
    In effetti, gia' nella sent. 267/2003 la Corte aveva statuito che dall'art. 2 d.lgs. n. 266/1992 "si desume agevolmente  che  l'obbligo di adeguamento a carico della legislazione  delle  province  autonome puo' derivare soltanto da una norma statale avente rango legislativo, e non, invece, da norma  di  rango  secondario":  ed  anche  in  tale occasione codesta Corte ricordava di avere "piu' volte affermato"  la stessa regola, e si riferiva ancora alle "sentenze n. 84 del  2001  e n. 371 del 2001".
    Ad  abundantiam,  puo'  essere  qui  ricordata  anche  la   sent. 145/2005, che ha dichiarato l'illegittimita'  dell'art.  10 legge  n. 4/2004,  "nella  parte  in  cui  non  esclude  le  Province  autonome dall'ambito territoriale dell'emanando regolamento",  osservando  che "la potesta' regolamentare dello Stato non puo' essere esercitata  in relazione a materie  che  appartengono  alla  competenza  legislativa della Provincia autonoma di Trento".
    Del resto,  il  divieto  di  regolamenti  statali  nelle  materie regionali - e dunque piu' ancora di vincoli  imposti  da  regolamenti statali - vale anche per le Regioni ordinarie, e  valeva  gia'  prima della sua codificazione espressa ad opera della  legge  cost.  3/2001
(v. l'art. 117, co. 6, Cost.).
    Sempre  nella  sent.   267/2003   la   Corte   rileva   che   "la giurisprudenza di questa Corte, in diverse occasioni, ha  avuto  modo di evidenziare come  -  gia'  sotto  la  vigenza  del  vecchio  testo dell'art. 117 della Costituzione  -  lo  Stato  non  potesse  imporre vincoli alle Regioni nelle  materie  di  propria  competenza  se  non mediante  una  legge,  e  non,  invece,  per   mezzo   di   un   atto regolamentare". Le Regioni, "infatti, non sono soggette, in linea  di principio, alla disciplina  dettata  con  i  regolamenti  governativi (sentenza n. 507 del 2000; nello stesso senso,  si  vedano  anche  le sentenze n. 250 del 1996 e n. 482 del 1995)".
    Risulta dunque evidente dalle considerazioni sopra esposte che il d.m. 10 settembre 2010, in quanto atto sostanzialmente regolamentare, e' a priori fonte inidonea a condizionare l'attivita' della Provincia autonoma di Trento in materia provinciale, e lo stesso deve dirsi per il d.m. di cui all'art. 5, comma 3.
    Gli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 28/2011, in quanto richiamano le  linee guida ed il d.m. sugli interventi di modifica sostanziale, ledono  le competenze provinciali sopra individuate e violano l'art. 2 d.lgs. n. 266/1992; e tale conclusione resterebbe ferma anche qualora l'oggetto di tali atti fosse ricondotto,  in  denegata  ipotesi,  alla  materia energia, dato che il regime di cui all'art. 2 d.lgs.  n.  266/1992  e l'esclusione dei regolamenti statali vale per anche  per  le  materie concorrenti.
    3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 15  comma  3  e  primo periodo del comma 4
    Come  sopra  esposto,  l'art.  15   disciplina   i   Sistemi   di qualificazione degli installatori.
    Il comma 3 ed  il  comma  4,  primo  periodo,  contraddicendo  la clausola di salvaguardia di cui all'art. 45  d.lgs.  n.  28/2011,  si rivolgono espressamente alle Province autonome, sancendo  un  obbligo di attivazione di un programma di formazione per gli installatori  di impianti  a  fonti  rinnovabili  o  di   riconoscere   fornitori   di formazione.    
Come gia' ricordato in Fatto, le Province autonome hanno potesta' primaria in materia di "formazione professionale"  (art.  8,  n.  29, Statuto) e, secondo  codesta  Corte,  "in  materia  di  istruzione  e formazione professionale l'art. 117 Cost. non prevede  una  forma  di autonomia piu' ampia di quella configurata dagli artt. 8  e  9  dello statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige"  (sentt.  328/2010  e 213/2009).
    Dunque, l'art. 15, comma 3 detta norme  direttamente  applicabili in materia di competenza provinciale, prevedendo doveri in capo  alla Provincia.
    E' qui palese la violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 266/1992.
    Il carattere palese di tale violazione fa si' che  solo  scrupolo difensivo induca a notare che si tratta anche di  norme  dettagliate, meno che mai ammissibili in materia di competenza primaria,  se  pure non vi fosse l'art. 2 appena citato. Inoltre, anche l'allegato 4 - al cui rispetto il comma 3 vincola le Province -  detta  una  disciplina iperdettagliata in relazione ai programmi di formazione.
    Quanto al comma 4, primo periodo, esso ribadisce il dovere  delle  Province di attivare il programma o  di  riconoscere  i  formatori  e quello di rispettare l'allegato 4 e, per di piu', prevede  un  potere sostitutivo dell'Enea, al di fuori dei casi in cui tale  potere  puo' essere legittimamente esercitato in relazione alla Provincia  (v.  il d.P.R. n. 526/1987).
    In sintesi, entrambe le norme, dunque, violano l'art. 8,  n.  29, dello Statuto, l'art. 2 d.lgs. n.  266/1992  e  l'art.  8  d.P.R.  n. 526/1987.

                                P.Q.M.

    Voglia  codesta,  ecc.ma  Corte  costituzionale   accogliere   il ricorso,  dichiarando  l'illegittimita'  costituzionale  del  decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  nelle  parti  e  sotto  i  profili esposti nel presente ricorso.

        Padova-Trento-Roma, addi' 26 maggio 2011

                Prof.avv. Falcon - Pedrazzoli - Manzi 

 

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