RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 aprile 2006 , n. 52
Ricorso  per  questione  di  legittmita' costituzionale depositato in
cancelleria  l'11  aprile  2006  (del  Commissario dello Stato per la
Regione siciliana)
 
 
(GU n. 19 del 10-5-2006) 
  
 
    L'Assemblea  Regionale siciliana, nella seduta del 25 marzo 2006,
ha  approvato il disegno di legge n. 1037 dal titolo "Istituzione del
Dipartimento  regionale  per  l'architettura  e l'arte contemporanea.
Disposizioni varie", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai
sensi  e  per  gli  effetti  dell'art. 28  dello Statuto Speciale, il
successivo 28 marzo.
    Il  provvedimento legislativo, oltre a prevedere l'istituzione di
un   nuovo   Dipartimento   regionale  per  l'architettura  e  l'arte
contemporanea  e  a  disciplinarne gli ambiti di competenza, contiene
varie  disposizioni  attinenti al settore dei beni culturali, nonche'
misure organizzative dell'Assessorato regionale preposto al ramo.
    In  particolare, la norma contenuta nell'art. 5, che testualmente
si  riporta, da' adito a censure per violazione degli articoli 3 e 97
della Costituzione;
    "Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2000 n. 10:
        1  -  Alla  fine  del  comma  1  dell'articolo  6 della legge
regionale  15  maggio  2000,  n. 10, e' aggiunto il seguente periodo:
"Nella  terza  fascia  della  dirigenza  sono  inquadrati  altresi' i
vincitori dei concorsi pubblici per dirigenti, di cui all'articolo 5,
comma 3, a far data dalla effettiva immissione in servizio. Il rinvio
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, contenuto all'articolo
1,  comma  2,  della  legge  regionale  15  maggio  2000,  n. 10,  si
interpreta  nel senso che trova applicazione il comma 2 dell'articolo
25  del  decreto  legislativo  medesimo  rimanendo  salvi gli effetti
prodotti  fino  alla  data della sua abrogazione. Per le finalita' di
cui  al  presente  comma  e' autorizzata, per l'esercizio finanziario
2006,  la  spesa  di 600 migliaia di euro, U.P.B. 4.2.1.5.3, capitolo
215704,   accantonamento   1001,   del  bilancio  della  Regione  per
l'esercizio finanziario medesimo.
    Per  gli esercizi finanziari successivi, la spesa valutata in 600
migliaia  di  euro,  trova  riscontro  nel bilancio pluriennale della
Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2 accantonamento 1001.""
    Preliminarmente,   va  rilevato  che  la  disposizione  censurata
riproduce  sostanzialmente  l'articolo  19,  comma  8 del ddl. 1084 e
l'articolo 10, comma 2 del ddl. 1095 - stralcio XIII entrambi oggetto
di impugnativa, rispettivamente in data 14 dicembre 2005 e 27 gennaio
2006,  per  violazione  dei  medesimi  parametri costituzionali prima
citati e le cui motivazioni si intendono integralmente richiamare.
    Beneficiari  della  norma  appaiono  i vincitori dei concorsi per
titoli,  banditi  nel  2000  dall'Assessorato  dei  BB.CC. secondo la
normativa  previgente  alla l.r. n. 10 del 2000 per dirigenti tecnico
biblioteconomo,  bibliotecario,  archivista, archeologo, antropologo,
chimico,   etnolinguista,   fisico,  storico  dell'arte,  paleografo,
naturalista ecc.
    I   vincitori   dei   suddetti  concorsi  per  titoli  a  seguito
dell'espletamento  delle procedure di selezione, conclusesi nel 2003,
e quindi dopo l'entrata in vigore della cennata l.r. n. 10/2000, sono
stati  inquadrati  nella  categoria D corrispondente all'VIII livello
retributivo, espressamente richiamato nei bandi di concorso.
    Adesso  il  legislatore,  con  la  disposizione che si ritiene di
dovere  impugnare,  intende  procedere al reinquadramento dei cennati
dipendenti nella terza fascia dirigenziale di cui all'art. 6, comma 1
l.r.   n. 10/2000,   facendo  ricorso,  attraverso  l'interpretazione
autentica  del  suddetto  primo comma, all'art. 25, secondo comma del
decreto  legislativo  n. 29/1993  ora  abrogato, al fine di conferire
efficacia retroattiva ai benefici previsti.
    Giova  ricordare in proposito che in detta fascia dirigenziale ad
esaurimento  e'  stato  inquadrato,  nella fase di prima applicazione
della legge di riforma della dirigenza e dei rapporti di impiego e di
lavoro  alle  dipendenze della regione, il personale con qualifica di
dirigente  amministrativo  e  tecnico  -  ai  sensi  della  normativa
previgente  - che era gia' in servizio alla data di entrata in vigore
della legge stessa, cioe' nel maggio del 2000.
    La  previsione  in  questione  era  motivata  dalla  volonta'  di
valorizzare   la   professionalita'  dei  dipendenti,  acquisita  nel
concreto svolgimento delle attivita' lavorative in una prospettiva di
avanzamento  e  di  riqualificazione  del personale direttivo gia' in
servizio  da tempo, da concretizzarsi con l'ammissione a concorsi per
l'accesso alla seconda fascia dirigenziale.
    Orbene, gli attuali destinatari della norma, si ripete inquadrati
nella  categoria  D,  in  quanto  la  declaratoria delle funzioni del
dirigente  tecnico e/o amministrativo nell'ordinamento anteriore alla
piu' volte citata, l.r. n. 10/2000 e' stata ricondotta generalmente a
quella tipica dei funzionari direttivi trovando ampio riscontro anche
nel  Contratto  collettivo  di lavoro, dopo l'immissione in servizio,
reclamando   il   diritto   all'inquadramento   nella   terza  fascia
dirigenziale,  hanno  instaurato  con  l'amministrazione regionale un
contenzioso  il  cui  esito in atto non ha prodotto pronunce univoche
dell'autorita' giudiziaria.
    Il   legislatore,   superando   la   determinazione  assunta  dai
competenti   uffici   regionali  in  piena  applicazione  della  l.r.
n. 10/2000,  con  la norma in questione intende ora produrre, per una
ben  individuata  categoria  di  soggetti,  uno  slittamento verso la
qualifica  dirigenziale  non sorretto da puntuali specifiche esigenze
dell'amministrazione,   atteso   che,   fra   l'altro,   dai   lavori
parlamentari  non e' emersa a tutt'oggi la necessita' di implementare
la  dotazione organica dei dirigenti, che attualmente e' pari a circa
2.600 unita' su circa 16.000 dipendenti.
    E'  di  tutta  evidenza  infatti che i soggetti interessati dalla
norma  in  esame,  non  essendo  in  servizio alla data di entrata in
vigore   della   piu'  volte  citata  l.r.  n. 10/2000,  non  possono
legittimamente  aspirare  all'inserimento  nella attuale terza fascia
dirigenziale,  in  quanto  non  solo  non hanno maturato il requisito
minimo  di anzianita' nella qualifica per accedere ai concorsi per la
dirigenza  ma neppure hanno partecipato ad una procedura di selezione
specifica  per  l'accesso  a  tale  carriera, essendo richiesto nella
quasi totalita' dei bandi di concorso il possesso del solo diploma di
laurea,  contrariamente  a  quanto  previsto  dall'art. 28 del d.lgs.
29/1993  ove  si  chiedeva,  oltre  al  possesso del titolo di studio
accademico, il requisito della provenienza dalla carriera direttiva.
    La  norma  appare quindi configurare un reinquadramento ope legis
alla  qualifica superiore di una ristretta categoria di personale, in
evidente  contrasto  non  solo  con  il  principio costituzionale del
pubblico  concorso  e  con  la  consolidata giurisprudenza di codesta
Corte  in materia (ex plurimis, sentenze n. 159 e n. 465 del 2005) ma
anche  con  quello del buon andamento della pubblica amministrazione,
in  quanto  implementerebbe  la  dotazione  organica dei dirigenti in
assenza  di  una  puntuale  ricognizione  del  proprio  fabbisogno in
relazione    anche   all'organizzazione   delle   strutture   interne
dell'amministrazione.
    Essa  per  di  piu',  attraverso  il  ricorso all'interpretazione
autentica  dell'art. 1,  comma 2 della l.r. n. 10/2000, potrebbe dare
adito   ad  ulteriore  contenzioso  per  gli  effetti  derivanti  dal
retroattivo  inquadramento  giuridico - economico pure in presenza di
prestazioni  sinora  rese  dal  personale interessato nella qualifica
inferiore.

        
      
                              P. Q. M.
    E  con  riserva  di  presentazione  di  memorie  illustrative nei
termini  di  legge,  il  sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace,
Commissario  dello  Stato  per  la Regione siciliana, visto l'art. 28
dello  Statuto  speciale,  con  il presente atto impugna l'art. 5 del
ddl.  1037  dal  titolo  "Istituzione  del Dipartimento regionale per
l'architettura  e l'arte contemporanea. Disposizioni varie" approvato
dall'A.R.S.  il  25  marzo 2006, per violazione degli articoli 3 e 97
della Costituzione.
        Palermo, addi' 31 marzo 2006
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: Alberto Di Pace

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