Ricorso n. 52 dell'11 aprile 2006 (Commissario dello Stato per la Regione siciliana)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 aprile 2006 , n. 52
Ricorso per questione di legittmita' costituzionale depositato in cancelleria l'11 aprile 2006 (del Commissario dello Stato per la Regione siciliana)
(GU n. 19 del 10-5-2006)
L'Assemblea Regionale siciliana, nella seduta del 25 marzo 2006, ha approvato il disegno di legge n. 1037 dal titolo "Istituzione del Dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea. Disposizioni varie", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto Speciale, il successivo 28 marzo. Il provvedimento legislativo, oltre a prevedere l'istituzione di un nuovo Dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea e a disciplinarne gli ambiti di competenza, contiene varie disposizioni attinenti al settore dei beni culturali, nonche' misure organizzative dell'Assessorato regionale preposto al ramo. In particolare, la norma contenuta nell'art. 5, che testualmente si riporta, da' adito a censure per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione; "Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2000 n. 10: 1 - Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e' aggiunto il seguente periodo: "Nella terza fascia della dirigenza sono inquadrati altresi' i vincitori dei concorsi pubblici per dirigenti, di cui all'articolo 5, comma 3, a far data dalla effettiva immissione in servizio. Il rinvio al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, contenuto all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, si interpreta nel senso che trova applicazione il comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo medesimo rimanendo salvi gli effetti prodotti fino alla data della sua abrogazione. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 600 migliaia di euro, U.P.B. 4.2.1.5.3, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari successivi, la spesa valutata in 600 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2 accantonamento 1001."" Preliminarmente, va rilevato che la disposizione censurata riproduce sostanzialmente l'articolo 19, comma 8 del ddl. 1084 e l'articolo 10, comma 2 del ddl. 1095 - stralcio XIII entrambi oggetto di impugnativa, rispettivamente in data 14 dicembre 2005 e 27 gennaio 2006, per violazione dei medesimi parametri costituzionali prima citati e le cui motivazioni si intendono integralmente richiamare. Beneficiari della norma appaiono i vincitori dei concorsi per titoli, banditi nel 2000 dall'Assessorato dei BB.CC. secondo la normativa previgente alla l.r. n. 10 del 2000 per dirigenti tecnico biblioteconomo, bibliotecario, archivista, archeologo, antropologo, chimico, etnolinguista, fisico, storico dell'arte, paleografo, naturalista ecc. I vincitori dei suddetti concorsi per titoli a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione, conclusesi nel 2003, e quindi dopo l'entrata in vigore della cennata l.r. n. 10/2000, sono stati inquadrati nella categoria D corrispondente all'VIII livello retributivo, espressamente richiamato nei bandi di concorso. Adesso il legislatore, con la disposizione che si ritiene di dovere impugnare, intende procedere al reinquadramento dei cennati dipendenti nella terza fascia dirigenziale di cui all'art. 6, comma 1 l.r. n. 10/2000, facendo ricorso, attraverso l'interpretazione autentica del suddetto primo comma, all'art. 25, secondo comma del decreto legislativo n. 29/1993 ora abrogato, al fine di conferire efficacia retroattiva ai benefici previsti. Giova ricordare in proposito che in detta fascia dirigenziale ad esaurimento e' stato inquadrato, nella fase di prima applicazione della legge di riforma della dirigenza e dei rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della regione, il personale con qualifica di dirigente amministrativo e tecnico - ai sensi della normativa previgente - che era gia' in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, cioe' nel maggio del 2000. La previsione in questione era motivata dalla volonta' di valorizzare la professionalita' dei dipendenti, acquisita nel concreto svolgimento delle attivita' lavorative in una prospettiva di avanzamento e di riqualificazione del personale direttivo gia' in servizio da tempo, da concretizzarsi con l'ammissione a concorsi per l'accesso alla seconda fascia dirigenziale. Orbene, gli attuali destinatari della norma, si ripete inquadrati nella categoria D, in quanto la declaratoria delle funzioni del dirigente tecnico e/o amministrativo nell'ordinamento anteriore alla piu' volte citata, l.r. n. 10/2000 e' stata ricondotta generalmente a quella tipica dei funzionari direttivi trovando ampio riscontro anche nel Contratto collettivo di lavoro, dopo l'immissione in servizio, reclamando il diritto all'inquadramento nella terza fascia dirigenziale, hanno instaurato con l'amministrazione regionale un contenzioso il cui esito in atto non ha prodotto pronunce univoche dell'autorita' giudiziaria. Il legislatore, superando la determinazione assunta dai competenti uffici regionali in piena applicazione della l.r. n. 10/2000, con la norma in questione intende ora produrre, per una ben individuata categoria di soggetti, uno slittamento verso la qualifica dirigenziale non sorretto da puntuali specifiche esigenze dell'amministrazione, atteso che, fra l'altro, dai lavori parlamentari non e' emersa a tutt'oggi la necessita' di implementare la dotazione organica dei dirigenti, che attualmente e' pari a circa 2.600 unita' su circa 16.000 dipendenti. E' di tutta evidenza infatti che i soggetti interessati dalla norma in esame, non essendo in servizio alla data di entrata in vigore della piu' volte citata l.r. n. 10/2000, non possono legittimamente aspirare all'inserimento nella attuale terza fascia dirigenziale, in quanto non solo non hanno maturato il requisito minimo di anzianita' nella qualifica per accedere ai concorsi per la dirigenza ma neppure hanno partecipato ad una procedura di selezione specifica per l'accesso a tale carriera, essendo richiesto nella quasi totalita' dei bandi di concorso il possesso del solo diploma di laurea, contrariamente a quanto previsto dall'art. 28 del d.lgs. 29/1993 ove si chiedeva, oltre al possesso del titolo di studio accademico, il requisito della provenienza dalla carriera direttiva. La norma appare quindi configurare un reinquadramento ope legis alla qualifica superiore di una ristretta categoria di personale, in evidente contrasto non solo con il principio costituzionale del pubblico concorso e con la consolidata giurisprudenza di codesta Corte in materia (ex plurimis, sentenze n. 159 e n. 465 del 2005) ma anche con quello del buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto implementerebbe la dotazione organica dei dirigenti in assenza di una puntuale ricognizione del proprio fabbisogno in relazione anche all'organizzazione delle strutture interne dell'amministrazione. Essa per di piu', attraverso il ricorso all'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 2 della l.r. n. 10/2000, potrebbe dare adito ad ulteriore contenzioso per gli effetti derivanti dal retroattivo inquadramento giuridico - economico pure in presenza di prestazioni sinora rese dal personale interessato nella qualifica inferiore.
P. Q. M. E con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto impugna l'art. 5 del ddl. 1037 dal titolo "Istituzione del Dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea. Disposizioni varie" approvato dall'A.R.S. il 25 marzo 2006, per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Palermo, addi' 31 marzo 2006 Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: Alberto Di Pace