N. 53 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 maggio 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 10 maggio 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 26 del 7-7-2004)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici e' per legge
domiciliato;

Contro la Regione Marche in persona del presidente della giunta
regionale p.t. per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale,
degli articoli 1 e 2 (e 3 in quanto ai primi due collegato) della
legge regionale delle Marche n. 4 del 24 febbraio 2004 pubblicata nel
B.U.R. n. 20 del 4 marzo 2004 in base alla deliberazione 23 aprile
2004 del Consiglio dei ministri che unitamente al presente ricorso
verra' depositata.
La legge regionale sopraindicata contiene disposizioni
eccezionali e straordinarie in attuazione del piano sanitario
regionale 2003/2006 relative al personale delle strutture sanitarie
private titolari di accordi contrattuali con il servizio sanitario
regionale.
In particolare gli artt. 1 e 2 della legge suindicata prevedono
l'inserimento nei ruoli regionali ed in particolare delle aziende del
servizio sanitario regionale del personale gia' assunto con contratto
a tempo indeterminato in unita' operative o strutture sanitarie
private (titolari di accordi contrattuali a sensi dell'art. 23 della
legge regionale 16 marzo 2000 n. 20 con il servizio sanitario
regionale) che risulti in esubero a seguito dei processi di
riconversione o disattivazione di unita' operative o di strutture
sanitarie private, determinati dall'attuazione del piano sanitario
regionale 2003/2006.
Le modalita' di inserimento nei ruoli regionali per il personale
in esubero in questione sono indicate nell'art. 2 commi 2, 3 e 4 e
consistono in «selezioni per titoli di servizio, professionali e
culturali ed esame orale» determinano la «copertura dei posti vacanti
in organico» ed «in caso di carenza d'organico» comportano che si
provveda, alla «rideterminazione del fabbisogno».
Per la rideterminazione del fabbisogno organico, finalizzato
all'inserimento in questione, l'art. 2, terzo comma, rinvia
all'art. 3 della stessa legge ed in detto articolo e' previsto che la
rideterminazione d'organico sia fatta in ambito territoriale zonale
dalle aziende del servizio sanitario regionale ed in ambito regionale
dalla Regione d'intesa con le aziende del S.S.R., «tenuto conto della
consistenza degli esuberi accertati».
In sostanza la legge regionale che viene denunciata col presente
atto prevede che, con precedenza riservata (e non quindi con concorso
pubblico) siano fatte assunzioni in pubblico impiego, coprendo con
tale sistema i posti in organico e predisponendo anche un aumento
dell'organico in caso di sua insufficienza per l'inserimento del
personale in esubero che abbia superato la procedura selettiva
riservata.
Le norme denunciate si pongono in contrasto con gli articoli 3,
51 e 97 commi 1 e 3 della Costituzione, secondo la interpretazione
piu' volte offertane dalla Corte costituzionale nonche' da ultimo
nelle sentenze 194/2002, 373/2002 e 274/2003


P. Q. M.
Si chiede che voglia codesta Corte, ecc.ma dichiarare la
illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 (e 3 in quanto ai
primi due collegato) della legge della Regione Marche n. 4 del
24 febbraio 2004.
Saranno depositati 1) estratto della delibera del Consiglio dei
ministri 23 aprile 2004; 2) rapporto sulla legge del Dipartimento
affari regionali.
Roma, addi' 27 aprile 2004
Avvocato dello Stato: Aldo Linguiti

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