Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 15 settembre 2016 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

 

(GU n. 43 del 2016-10-26)

 

 

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato C.F. …, Fax … e PEC …, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta' di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC .. nei confronti della Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge regionale Liguria n. 11 del 5 luglio 2016, recante «Interventi in favore delle vittime della criminalita'», pubblicata nel B.U.R. n. 14 del 13 luglio 2016, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 9 settembre 2016.

1. La legge regionale della Liguria n. 11/2016, indicata in epigrafe, composta da 3 articoli, come esplicita lo stesso titolo, contiene norme in tema di interventi di assistenza e di aiuto ai familiari degli esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, deceduti, vittime della criminalita', mediante: a) assistenza legale; b) contributi utili ad affrontare emergenze economiche causate dal decesso (art. 1, comma 1, lettera a) e b), della legge stessa).

L'art. 1 della legge in esame, al comma 2, stabilisce che «La Regione prevede il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano indagati per aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa. Il presente comma si applica ai cittadini nei cui confronti l'azione penale e' esercitata a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge».

Il comma successivo prevede che la Giunta regionale definisca i criteri e le modalita' per l'applicazione dell'art. 1, dando priorita' ai soggetti superiori ai sessantacinque anni.

E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Regione Liguria abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti

Motivi

1. L'art. 1, comma 2, della legge Regione Liguria n. 11/2016 viola l'art. 117, comma 2, lettera l) e h), della Costituzione.

La norma di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale in esame, nell'assicurare il patrocinio a spese della Regione a tutti i soggetti che, indagati per eccesso colposo in legittima difesa, siano stati vittime di un delitto contro il loro patrimonio o contro la loro persona, invade la competenza legislativa riservata allo Stato in materia di «ordinamento penale», in violazione dell'art. 117, comma 2, lettera 1), della Costituzione.

La norma in esame, che, peraltro, e' connotata da assoluta indeterminatezza , quanto ad oggetto ed ambito dei soggetti tutelati, attua un generale riconoscimento del beneficio economico sempre e comunque per il solo fatto di avere commesso un fatto di reato in conseguenza di una paventata aggressione.

Tale generalizzata erogazione del beneficio in esame, senza alcuna limitazione, incide sull'equilibrio dei rapporti sociali, e dunque, sulla sicurezza; in quanto si configura quale intervento di favore anche nei confronti di chi e' autore di una condotta illecita commessa al di fuori della scriminante della legittima difesa e, quindi, sia stato condannato.

Come espressamente chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, la riserva allo Stato della materia «ordinamento penale» non e' «...una novita' introdotta in sede di revisione del Titolo V» (sentenza n. 185/2004, punto 2. del Considerato in diritto).

L'intervento sui profili penali e' tale da attrarre l'intera materia nella competenza statale, posto che «la considerazione del trattamento penale assume...preminenza agli effetti della competenza legislativa...» (sentenza n. 183/2006, punto 2. del Considerato in diritto).

L'art. 1, comma 2, della legge Regione Liguria n. 11/16 citata si pone, pertanto, in contrasto anche con la previsione Costituzionale di cui all'art. 117, comma 2, lettera h), che riserva alla esclusiva potesta' legislativa statale la materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, «materia che, per costante giurisprudenza di questa Corte, si riferisce "all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quest'ultimo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunita' nazionale" (ex plurimis, sentenza n. 35 del 2011)».(sentenze n. 118/2013, punto 5. del Considerato in diritto; e n. 33/2015, punto 5.1. del Considerato in diritto).

La Corte costituzionale ha costantemente affermato che si tratta di settore dell'ordinamento riferito alla «adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico» (sentenze n. 129 e 196 del 2009; 50/2008; 222 e 237 del 2006; 95 e 383 del 2005; 6, 162 e 428 del 2004; 313 del 2003; 407/2002; 218/1988), «inteso quest'ultimo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunita' nazionale, nonche' alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni». (sentenze n. 129/2009, punto 1. del Considerato in diritto; n. 313/2003, punto 11. del Considerato in diritto; e n. 290/2001 citata).

La Corte costituzionale ha anche piu' volte precisato che la nozione di sicurezza pubblica «riguarda le funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali quali l'integrita' fisica o psichica della persone, la sicurezza dei possessi e il rispetto e la garanzia di ogni altro bene che assume primaria importanza per l'esistenza stessa dell'ordinamento». (sentenze n. 105/2006, punto 3. del Considerato in diritto; n. 290/2001 citata e n. 218/1988).

Con le statuizioni contenute nella sentenza n. 35/2012, (punto 2 del Considerato in diritto), e' stato chiarito che «questa Corte ha ripetutamente affermato che l'ordine pubblico e la sicurezza, ai fini del riparto della competenza legislativa, hanno per oggetto le «misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico» (sentenza n. 407 del 2002; in seguito, ex plurimis, sentenze n. 35 del 2011, n. 226 del 2010, n. 50 del 2008, n. 222 del 2006, n. 428 del 2004).».

Va, inoltre, rilevato che, in alcune pronunce, la competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento penale" (art. 117, comma 2, lettera 1), e' stata intesa dalla Corte costituzionale in termini ampi.

Con la citata sentenza n. 50/2008 (punto 8. del Considerato in diritto), e' stato precisato che «nella parte in cui la norma...destina risorse al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere, essa, essendo finalizzata ad assicurare la prevenzione e repressione di reati, e' riconducile sia all'ambito materiale dell'ordine pubblico e sicurezza, sia a quello dell'ordinamento penale, attribuiti entrambi alla competenza legislativa esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettere h e l, Cost.)».

Dalla giurisprudenza costituzionale consolidata in materia e della quale si sono illustrati i passaggi rilevanti, si evince, dunque, che nella materia «ordine pubblico e sicurezza» rientrano le misure e le funzioni pubbliche preposte a tutelare i beni fondamentali e ogni altro bene che ha prioritaria importanza per l'ordinamento giuridico sociale.

Come osservato in sede di commento alla predetta giurisprudenza costituzionale, la capacita' «penetrativa» della potesta' legislativa statale in materia, anche nelle materie di potesta' legislativa regionale e anche nei confronti delle Regioni a Statuto speciale, si esprime con un intervento «di tipo trasversale e potenzialmente espansivo su altre materie di competenza regionale».

Inoltre, la competenza statale nella materia «ordine pubblico e sicurezza» ben si ricollega alla potesta' legislativa statale esclusiva in materia di «ordinamento penale»; alla quale e' sottesa l'esigenza che sia prevista una disciplina legislativa totalmente uniforme dal punto di vista territoriale, essendo non ammissibile una diversfficazione di interventi adottati, appunto, su base territoriale.

Per tali ragioni, la previsione normativa di cui all'art. 1, comma 2, della legge in esame viola la previsione costituzionale di cui all'art. 117, comma secondo, lettera 1) ed h), che riservano allo Stato la potesta legislativa esclusiva nelle materie dell'«ordinamento penale» nonche' dell"«ordine pubblico e della sicurezza».

 

P.Q.M.

Per i suesposti motivi si conclude perche' l'art. 1, comma 2, della legge regionale Liguria n. 11 del 5 luglio 2016, recante «Interventi in favore delle vittime della criminalita'», indicato in epigrafe, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Si produce l'attestazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 settembre 2016.

 

Roma, 9 settembre 2016

Il Vice avvocato generale dello Stato: Palmieri

 

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