RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 Maggio 2005 - 16 Maggio 2005 , n. 53

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 16 maggio 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 22 del 1-6-2005)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Toscana, in persona del Presidente della giunta
regionale pro tempore, domiciliato per la carica in Firenze avverso e
per l'annullamento degli articoli 59 e 139 della legge regionale 24
febbraio 2005, n. 40 pubblicata in BUR del 7 marzo 2005, n. 19)
recante «Disciplina del Servizio sanitario regionale» per violazione
degli artt. 117, comma 2, lettera l), 117, comma 3, e 97 Cost,
nonche' di principi fondamentali in materia di preclusione di
incarichi direttivi e di prorogatio, e cio' a seguito ed in forza
della delibera del Consiglio dei ministri in data 29 aprile 2005, che
ha disposto per l'impugnativa di detta legge.
Con la legge regionale in epigrafe indicata (pubblicata in BUR
n. 19 del 7 marzo 2005) la Regione Toscana ha inteso dettare una
rinnovata organica disciplina del servizio sanitario regionale, con
particolare riferimento agli aspetti programmatori, ordinamentali e
organizzativi.
Peraltro, proprio con riguardo a tali ultimi aspetti, la legge
regionale appare non del tutto in linea con il vigente assetto
costituzionale delle competenze in materia; per cui con il presente
atto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, a cio' autorizzato in
forza della delibera consiliare, propone ricorso a codesta ecc.ma
Corte costituzionale; e cio' per le seguenti motivazioni.
La legge in esame, presenta profili di illegittimita'
costituzionale in ordine alle due seguenti disposizioni:
1) l'art. 59, nel prevedere che gli incarichi di direzione
delle strutture organizzative sanitarie «sono conferiti ai dirigenti
sanitari ... in regime di rapporto di lavoro esclusivo da mantenere
per tutta la durata dell'incarico» e nel dettare analoga statuizione
per il personale universitario (professori e ricercatori che, presso
le aziende del servizio sanitario regionale, svolgono «un'attivita'
assistenziale esclusiva per tutta la durata dell'incarico»), eccede
dalla competenza legislativa regionale.
La suddetta disposizione contrasta con il principio fondamentale
in materia di tutela della salute di cui all'art. 2-septies della
legge n. 138 del 2004, di conversione del decreto-legge n. 81 del
2004. Tale articolo, che ha sostituito il comma 4 dell'art. 15-
quater del d.lgs. n. 502/1992, introdotto dal d.lgs. n. 229/1999,
statuisce, infatti, la non esclusivita' del rapporto di lavoro, che
non preclude la direzione di strutture semplici e complesse.
La disposizione regionale, pertanto, nel subordinare il
conferimento dei predetti incarichi all'esclusivita' del rapporto di
lavoro, per un verso contrasta con l'art. 117, comma 3, Cost.
disattendendo il principio fondamentale dettato in materia di tutela
della salute della non preclusione degli incarichi a chi abbia optato
per il rapporto di lavoro non esclusivo (principio, questo,
conseguente alla scelta del legislatore statale di superare il
principio della «irreversibilita» che caratterizzava il rapporto di
lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari come delineato dal d.lgs.
n. 229/1999); per altro verso, interviene nella disciplina del
rapporto di lavoro del dirigente sanitario, incidendo nella materia
«ordinamento civile», riservata alla legislazione esclusiva dello
Stato dall'art. 117, comma 2, lettera l) Cost.
L'art. 59, inoltre, contrasta con l'art. 3 Cost., sia sotto il
profilo della ragionevolezza, sia sotto quello della disparita' di
trattamento. E' infatti irragionevole differenziare i dirigenti
sanitari in regime di esclusivita' con il Servizio sanitario dai
dirigenti che, invece, non hanno optato portale rapporto: il rapporto
di lavoro non esclusivo non incide, infatti, in alcuna maniera, sulla
disponibilita' che il dirigente sanitario deve comunque garantire e
sullo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
Ne e' dato ravvisare nella menzionata differenza tra dirigenti
sanitari la tutela di un interesse di rango costituzionale tale da
giustificare il diseguale trattamento. La disposizione censurata pone
infine una irragionevole disparita' di trattamento nell'ambita del
personale universitario fondata su di un fatto accidentale quale il
rapporto esistente o inesistente con la Regione.
Si evidenzia, inoltre, che analoghe impugnative sono state gia'
proposte con riferimento, rispettivamente, alle leggi della Toscana
n. 56/2004 e dell'Emilia-Romagna n. 29/2004;
2) L'art. 139, nel disporre che gli organi dell'Agenzia
Regionale di Sanita' (ARS), disciplinata dall'art. 82 della medesima
legge, «in carica al momento dell'entrata in vigore della presente
legge, restano in carica fino all'entrata in vigore della legge di
revisione dell'ARS», la quale viene presentata, in forma di proposta,
dalla giunta regionale al consiglio regionale entro 240 giorni
dall'entrata in vigore della legge in esame, viola i principi di
legalita', buon andamento e imparzialita' dell'organizzazione
amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione. La prorogatio
a tempo indeterminato di tali organi, nel contrastare con i
menzionati principi costituzionali, viola in particolare l'art. 3
della legge n. 444 del 1994 (di conversione del decreto-legge n. 293
del 1994) che, quale espressione dei suddetti principi, configura e
disciplina l'istituto della «prorogatio» quale ipotesi da prevedere
in via del tutto eccezionale e comunque vincolata nei tempi e nei
contenuti. La menzionata disposizione statale prevede, infatti, che
gli organi amministrativi scaduti (tali sono da ritenersi infatti gli
organi dell'ARS decaduti, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale
n. 22 del 2000, nel marzo 2005 con lo scioglimento del Consiglio
regionale che li ha nominati) sono prorogati per non piu' di 45
giorni durante i quali possono emanare solo gli atti di ordinaria
amministrazione, nonche' quelli urgenti e non indifferibili.
La disposizione regionale censurata, invece, prevede una vera e
propria prorogatio a tempo indeterminato laddove statuisce che gli
organi dell'ARS restino in carica come minimo 240 giorni dalla
entrata in vigore della presente legge, decadendo dal loro incarico
solo all'entrata in vigore del provvedimento di revisione della
stessa ARS. In piu', ai medesimi organi vengono attribuite, nel
periodo di proroga, funzioni non affievolite di studio e di ricerca,
nonche' eventuali ulteriori incarichi da parte della giunta regionale
o del Consiglio regionale.



P. Q. M.
Tanto premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri, come in
epigrafe rappresentato e difeso che la Corte ecc.ma voglia dichiarare
costituzionalmente illegittimi e quindi annullare gli articoli 59 e
139 della legge regionale Toscana 24 febbraio 2005 n. 40, per
contrasto con l'artt. 117, comma 2, lettera l); 117, comma 3 e 97
Cost. nonche' coi principi fondamentali in materia di preclusione di
incarichi direttivi e di prorogatio.
Si depositeranno, con l'originale notificato del presente
ricorso:
1) estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri 29
aprile 2005;
2) copia della legge regionale Toscana n. 40/2005.
Roma, addi' 3 maggio 2005
Avvocato dello Stato: Paolo Costantino

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