Ricorso n. 53 del 18 giugno 2003 (Regione Toscana)
N. 53 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 giugno 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 18 giugno 2003 (della Regione Toscana)
(GU n. 31 del 6-8-2003)
Ricorso per la Regione Toscana, in persona del Presidente pro
tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 451
del 12 maggio 2003, rappresentato e difeso, per mandato in calce al
presente atto, dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni, presso lo
studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del
Viminale n. 43;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per
la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 8 e
dell'art. 10, quarto e quinto comma, della legge 7 aprile 2003, n. 80
recante «Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale
statale».
Nella Gazetta Ufficiale del 18 aprile 2003, n. 91 e' stata
pubblicata la legge 7 aprile 2003, n. 80.
Per quanto qui interessa, l'art. 8 delega il Governo ad emanare
uno o piu' decreti legislativi per la graduale eliminazione,
dell'IRAP; l'art. 10, nel dettare norme per l'attuazione della
riforma e per la copertura finanziaraia, richiama ai commi quarto e
quinto la soppressione dell'IRAP.
Le suddette disposizioni sono lesive delle competenze regionali
costituzionalmente garantite dall'art. 117 e 119 Cost., per i
seguenti motivi di
D i r i t t o
La Corte costituzionale (sent. 1999, n. 138), in riferimento alla
originaria formulazione dell'art. 119 Cost., ha qualificato l'IRAP
come tributo proprio delle regioni, contrapponendola alle quote di
tributi erariali. Questa qualificazione, a maggior ragione, vale
oggi, in rapporto alla nuova formulazione della norma costituzionale.
Infatti, era semmai la contrapposizione dei tributi propri alle quote
di tributi erariali che poteva consentire di ricomprendere l'IRAP tra
le seconde (ma la Corte, come si e' detto, lo ha escluso), giacche'
si potevano, al limite, qualificare in tal modo quelle imposte che,
anche se integralmente percepite dalle regioni (quota del 100%),
dovessero essere disciplinate soltanto dallo Stato. Una soluzione del
genere e', a maggior ragione, esclusa attualmente, poiche' nella
nuova versione dell'art. 119 Cost., le uniche entrate tributarie,
oltre ai tributi propri, di cui regioni ed enti locali possono
disporre sono le compartecipazioni ai tributi erariali: il diverso
termine impiegato dalla norma - non piu' quote di tributi erariali ma
appunto compartecipazioni a tali tributi - e', al riguardo,
significativo, perche' la compartecipazione presuppone una
ripartizione del relativo gettito con l'ente competente ad istituire
e disciplinare il tributo. In definitiva, l'IRAP e' annoverabile tra
i tributi propri delle regioni perche' e' a queste che spetta
integralmente il relativo gettito, cosi' come sono qualificabili
nello stesso modo tutti i tributi attualmente esistenti che
presentino analoga caratteristica: cio' che conta e' la spettanza del
gettito, perche' la competenza a disciplinare il tributo e' questione
che dipende poi dal modo in cui la Costituzione ripartisce,
rispettivamente tra lo Stato e le regioni, i poteri in ordine ai
tributi propri delle regioni.
Quanto ai poteri spettanti alle regioni sui loro tributi propri,
la Corte costituzionale (sent. n. 111/1999), pur qualificando l'IRAP
come tributo proprio delle regioni, ha poi escluso che la legge
statale istitutiva (che come e' noto disciplina compiutamente ogni
aspetto di questa imposta) violi l'autonomia speciale della Regione
Sicilia. A questa conclusione la Corte perviene pero' muovendo dal
rilievo che il disegno abbozzato dallo statuto di taleRegione non ha
trovato poi seguito nell'ordinamento e le disposizioni di attuazione
hanno in realta' delineato un assetto completamente differente, in
cui la Regione Sicilia viene a disporre, sui suoi tributi propri, dei
medesimi spazi di autonomia riconosciuti alle altre le Regioni (sent.
1999, n. 138). Come e' noto, questi spazi di autonomia la Corte
costituzionale li ha ricostruiti muovendo da una lettura dell'art.
119 Cost. incentrata su due elementi tra loro strettamente connessi:
la potesta' impositiva e' conferita alle regioni dalle leggi di
coordinamento, preposte, secondo l'originaria formulazione dell'art.
119, a stabilire le forme ed i limiti dell'autonomia finanziaria
delle regioni e ad attribuire loro, appunto, i tributi propri (sent.
1990 n. 156); inoltre, e conseguentemente, questa potesta' e' cosa
distinta e separata dalla potesta' legislativa dell'art. 117, primo
comma Cost., per cui non si configura come potesta' di tipo
concorrente, ma semmai come potesta' attuativa alla stregua di quella
prevista dall'art. 117 u.c. (sent. 1998, n. 355 e sent. 1993,
n. 295). Sono questi i presupposti che hanno consentito alla Corte
costituzionale di dichiarare infondata la questione di
costituzionalita' relativa all'insufficiente spazio lasciato
all'autonomia normativa regionale dalla disciplina statale istitutiva
dell'IRAP.
Il fatto e' che entrambi i suddetti presupposti sono venuti meno
a seguito della modifica del titolo V della Costituzione. Infatti,
per un verso, la potesta' impositiva e' riconosciuta direttamente
dall'art. 119 Cost., in quanto la legge statale, non e' piu' preposta
a definire le forme ed i limiti dell'autonomia finanziaria ed in
quanto i tributi propri non sono piu' attribuiti da tale legge. Per
altro verso, per l'esercizio di questa potesta', l'art. 117 riconosce
una competenza legislativa di tipo esclusivo infatti il sistema
tributario e' stato eretto a distinta e specifica materia
dall'art. 117, secondo comma, che attribuisce alla potesta' esclusiva
dello Stato la disciplina del suo sistema contabile e tributario, per
cui, poiche' nella elencazione di materie dell'art. 117 manca invece
qualsiasi riferimento al sistema tributario delle regioni e degli
enti locali, bisogna concludere che queste due materie, in quanto non
altrimenti attribuite, rientrano nella potesta' residuale, di tipo
esclusivo, delle regioni prevista dall'art. 117, quarto comma.
In questo diverso contesto, gli unici limiti che possono
frapporsi all'esercizio da parte delle Regioni della loro potesta'
impositiva stanno nella competenza concorrente dello Stato in ordine
al coordinamento del sistema tributario e della finanza pubblica. La
legge dello Stato puo' quindi intervenire esclusivamente per
coordinare mediante principi fondamentali: il fatto che debba
trattarsi di una legislazione di coordinamento significa che essa
deve limitarsi a definire gli ambiti entro cui puo' essere esercitata
la potesta' impositiva dei vari livelli di governo; il fatto che cio'
debba avvenire mediante principi fondamentali significa che la legge
statale non puo' contenere disposizioni di dettaglio. Da tutto cio'
bisogna trarre la conclusione, che, a seguito dell'entrata in vigore
del nuovo titolo V della Costituzione, lo Stato ha perso il potere di
emanare, in ordine ai tributi propri delle regioni, disposizioni del
tipo di quelle istitutive dell'IRAP e che disposizioni statali del
genere restano in vigore fin quando le regioni non provvedano a
modificarle mediante l'esercizio della loro potesta' legislativa.
Ulteriore conclusione e', conseguentemente, che lo Stato ha anche
perso il potere di intervenire per sopprimere un tributo di spettanza
regionale.
Per i suddetti e' costituzionalmente illegittimo l'art. 8 nonche'
l'art. 10, commi quarto e quinto, in quanto richiamanti la
progressiva eliminazione dell'IRAP.
P. Q. M.
Si chiede che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 8 e 10, commi quarto e quinto per le
motivazioni esposte nel presente ricorso.
Firenze - Roma, addi' 11 giugno 2003
Avv. Lucia Bora - Avv. Fabio Lorenzoni
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 18 giugno 2003 (della Regione Toscana)
(GU n. 31 del 6-8-2003)
Ricorso per la Regione Toscana, in persona del Presidente pro
tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 451
del 12 maggio 2003, rappresentato e difeso, per mandato in calce al
presente atto, dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni, presso lo
studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del
Viminale n. 43;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per
la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 8 e
dell'art. 10, quarto e quinto comma, della legge 7 aprile 2003, n. 80
recante «Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale
statale».
Nella Gazetta Ufficiale del 18 aprile 2003, n. 91 e' stata
pubblicata la legge 7 aprile 2003, n. 80.
Per quanto qui interessa, l'art. 8 delega il Governo ad emanare
uno o piu' decreti legislativi per la graduale eliminazione,
dell'IRAP; l'art. 10, nel dettare norme per l'attuazione della
riforma e per la copertura finanziaraia, richiama ai commi quarto e
quinto la soppressione dell'IRAP.
Le suddette disposizioni sono lesive delle competenze regionali
costituzionalmente garantite dall'art. 117 e 119 Cost., per i
seguenti motivi di
D i r i t t o
La Corte costituzionale (sent. 1999, n. 138), in riferimento alla
originaria formulazione dell'art. 119 Cost., ha qualificato l'IRAP
come tributo proprio delle regioni, contrapponendola alle quote di
tributi erariali. Questa qualificazione, a maggior ragione, vale
oggi, in rapporto alla nuova formulazione della norma costituzionale.
Infatti, era semmai la contrapposizione dei tributi propri alle quote
di tributi erariali che poteva consentire di ricomprendere l'IRAP tra
le seconde (ma la Corte, come si e' detto, lo ha escluso), giacche'
si potevano, al limite, qualificare in tal modo quelle imposte che,
anche se integralmente percepite dalle regioni (quota del 100%),
dovessero essere disciplinate soltanto dallo Stato. Una soluzione del
genere e', a maggior ragione, esclusa attualmente, poiche' nella
nuova versione dell'art. 119 Cost., le uniche entrate tributarie,
oltre ai tributi propri, di cui regioni ed enti locali possono
disporre sono le compartecipazioni ai tributi erariali: il diverso
termine impiegato dalla norma - non piu' quote di tributi erariali ma
appunto compartecipazioni a tali tributi - e', al riguardo,
significativo, perche' la compartecipazione presuppone una
ripartizione del relativo gettito con l'ente competente ad istituire
e disciplinare il tributo. In definitiva, l'IRAP e' annoverabile tra
i tributi propri delle regioni perche' e' a queste che spetta
integralmente il relativo gettito, cosi' come sono qualificabili
nello stesso modo tutti i tributi attualmente esistenti che
presentino analoga caratteristica: cio' che conta e' la spettanza del
gettito, perche' la competenza a disciplinare il tributo e' questione
che dipende poi dal modo in cui la Costituzione ripartisce,
rispettivamente tra lo Stato e le regioni, i poteri in ordine ai
tributi propri delle regioni.
Quanto ai poteri spettanti alle regioni sui loro tributi propri,
la Corte costituzionale (sent. n. 111/1999), pur qualificando l'IRAP
come tributo proprio delle regioni, ha poi escluso che la legge
statale istitutiva (che come e' noto disciplina compiutamente ogni
aspetto di questa imposta) violi l'autonomia speciale della Regione
Sicilia. A questa conclusione la Corte perviene pero' muovendo dal
rilievo che il disegno abbozzato dallo statuto di taleRegione non ha
trovato poi seguito nell'ordinamento e le disposizioni di attuazione
hanno in realta' delineato un assetto completamente differente, in
cui la Regione Sicilia viene a disporre, sui suoi tributi propri, dei
medesimi spazi di autonomia riconosciuti alle altre le Regioni (sent.
1999, n. 138). Come e' noto, questi spazi di autonomia la Corte
costituzionale li ha ricostruiti muovendo da una lettura dell'art.
119 Cost. incentrata su due elementi tra loro strettamente connessi:
la potesta' impositiva e' conferita alle regioni dalle leggi di
coordinamento, preposte, secondo l'originaria formulazione dell'art.
119, a stabilire le forme ed i limiti dell'autonomia finanziaria
delle regioni e ad attribuire loro, appunto, i tributi propri (sent.
1990 n. 156); inoltre, e conseguentemente, questa potesta' e' cosa
distinta e separata dalla potesta' legislativa dell'art. 117, primo
comma Cost., per cui non si configura come potesta' di tipo
concorrente, ma semmai come potesta' attuativa alla stregua di quella
prevista dall'art. 117 u.c. (sent. 1998, n. 355 e sent. 1993,
n. 295). Sono questi i presupposti che hanno consentito alla Corte
costituzionale di dichiarare infondata la questione di
costituzionalita' relativa all'insufficiente spazio lasciato
all'autonomia normativa regionale dalla disciplina statale istitutiva
dell'IRAP.
Il fatto e' che entrambi i suddetti presupposti sono venuti meno
a seguito della modifica del titolo V della Costituzione. Infatti,
per un verso, la potesta' impositiva e' riconosciuta direttamente
dall'art. 119 Cost., in quanto la legge statale, non e' piu' preposta
a definire le forme ed i limiti dell'autonomia finanziaria ed in
quanto i tributi propri non sono piu' attribuiti da tale legge. Per
altro verso, per l'esercizio di questa potesta', l'art. 117 riconosce
una competenza legislativa di tipo esclusivo infatti il sistema
tributario e' stato eretto a distinta e specifica materia
dall'art. 117, secondo comma, che attribuisce alla potesta' esclusiva
dello Stato la disciplina del suo sistema contabile e tributario, per
cui, poiche' nella elencazione di materie dell'art. 117 manca invece
qualsiasi riferimento al sistema tributario delle regioni e degli
enti locali, bisogna concludere che queste due materie, in quanto non
altrimenti attribuite, rientrano nella potesta' residuale, di tipo
esclusivo, delle regioni prevista dall'art. 117, quarto comma.
In questo diverso contesto, gli unici limiti che possono
frapporsi all'esercizio da parte delle Regioni della loro potesta'
impositiva stanno nella competenza concorrente dello Stato in ordine
al coordinamento del sistema tributario e della finanza pubblica. La
legge dello Stato puo' quindi intervenire esclusivamente per
coordinare mediante principi fondamentali: il fatto che debba
trattarsi di una legislazione di coordinamento significa che essa
deve limitarsi a definire gli ambiti entro cui puo' essere esercitata
la potesta' impositiva dei vari livelli di governo; il fatto che cio'
debba avvenire mediante principi fondamentali significa che la legge
statale non puo' contenere disposizioni di dettaglio. Da tutto cio'
bisogna trarre la conclusione, che, a seguito dell'entrata in vigore
del nuovo titolo V della Costituzione, lo Stato ha perso il potere di
emanare, in ordine ai tributi propri delle regioni, disposizioni del
tipo di quelle istitutive dell'IRAP e che disposizioni statali del
genere restano in vigore fin quando le regioni non provvedano a
modificarle mediante l'esercizio della loro potesta' legislativa.
Ulteriore conclusione e', conseguentemente, che lo Stato ha anche
perso il potere di intervenire per sopprimere un tributo di spettanza
regionale.
Per i suddetti e' costituzionalmente illegittimo l'art. 8 nonche'
l'art. 10, commi quarto e quinto, in quanto richiamanti la
progressiva eliminazione dell'IRAP.
P. Q. M.
Si chiede che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 8 e 10, commi quarto e quinto per le
motivazioni esposte nel presente ricorso.
Firenze - Roma, addi' 11 giugno 2003
Avv. Lucia Bora - Avv. Fabio Lorenzoni