Ricorso n. 53 del 31 maggio 2011 (presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 31 maggio 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri) .
(GU n. 34 del 10.8.2011)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
Contro la regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la declaratoria d'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 comma 1 e dell'art. 15 commi 1 e 2 della legge regionale Veneto n. 7 del 18 marzo 2011 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 22 marzo 2011, n. 23.
Tutte le disposizioni sopra richiamate appaiono costituzionalmente illegittime, sotto i profili che verranno ora evidenziati, e pertanto il Governo - giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2011 (che per estratto autentico si produce sub 1) - ai sensi dell'art. 127 Cost., la impugna con il presente ricorso per i seguenti
M o t i v i
1) Violazione dell'art. 117 commi 1 e 3 e dell'art. 41 Cost. La legge regionale n. 7 del 18.3.2011 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011), pubblicata nel B.U.R. della Regione Veneto del 22.3.2011 n. 23, all'art. 4, comma 1, rubricato "Disposizioni transitorie in materia di impianti fotovoltaici a terra e di impianti di produzione alimentati da biomassa e a biogas e bioliquidi e oneri istruttori in attuazione del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010 «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili» prevede che, «nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dello Sviluppo economico di cui all'art. 8-bis del D.L. 30.12.2008, n. 208 e dell'approvazione di uno specifico stralcio del Piano energetico regionale di cui all'art. 2 della L.R. 25/2000, ......relativo alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte del Consiglio Regionale e comunque non oltre il 31.12.2011, non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio di impianti fotovoltaici a terra in area agricola di potenza di picco superiore a 200kWp di impianti di produzione di
energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500kWe, nonche' di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1000kWe».
Cosi' disponendo, il legislatore regionale viola l'art. 117, comma primo della Costituzione, in quanto tale diposizione e' evidentemente ostativa al rispetto degli impegni internazionali e comunitari assunti dallo Stato.
Infatti, la norma regionale in epigrafe indicata pone un chiaro limite alla produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale in contrasto con le norme internazionali contenute nel Protocollo di Kyoto ed in contrasto con la normativa comunitaria (art. 3 direttiva n. 2001/77/CE) che incentivano, invece, lo sviluppo delle suddette fonti di energia, individuando soglie minime di produzione che ogni Stato si impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo (cfr. Corte Cost., sent. 3/4/2010, n. 124).
Si rileva, infatti, che sia la legislazione comunitaria che quella nazionale manifestano un orientamento favorevole per le fonti energetiche rinnovabili al fine di porre le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti. In particolare, in ambito europeo, un orientamento in tal senso e' rinvenibile nella direttiva n. 2001/77/CE ed in quella piu' recente del 23.4.2009, n. 2009/28/CE, che ha confermato questa impostazione di fondo.
In abito nazionale, la normativa comunitaria e' stata recepita dal D.lgs. n. 387/2003, il cui l'art. 12, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, enuncia i principi fondamentali in materia (Corte Cost., sent. 13/11/2006, n. 364).
In particolare, il citato art. 12, comma 10 del d.lgs n. 387//2003 dispone che le Regioni possono procedere alla individuazione di aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, in attuazione e nel rispetto delle Linee Guida nazionali.
Ebbene, ai sensi dell'art. 17 (in combinato disposto con l'allegato 3) delle Linee Guida adottate con D.M. 10.09.2010, le aree non idonee possono essere individuate solo a determinate condizioni,tassativamente elencate, nessuna delle quali ricorre nelle disposizioni censurate.
In effetti, ai sensi delle citate linee guida ministeriali, le aree non idonee possono essere individuate in relazione non a categorie generalizzate di aree ma solo a specifici siti, con riguardo all'installazione solo di determinate tipologie e/o dimensioni di impianti, previo espletamento di una istruttoria approfondita (dei cui esiti deve darsi adeguato conto nel provvedimento regionale che indica le aree non idonee), che individui le specifiche aree particolarmente sensibili o vulnerabili all'interno delle tipologie di aree elencate all'allegato 3.
Ulteriori principi fondamentali sono stati fissati, anche in questo ambito, dalla legge n. 239/2004 che ha realizzato "il Riordino dell'intero settore energetico, mediante una legislazione di cornice" (Corte Cost., sent. 14/10/2005, n. 383).
Si evidenzia altresi' che il divieto di rilasciare le autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio degli impianti sopra richiamati, si traduce in pratica nell'impossibilita', da parte degli operatori del settore, di presentare nuove istanze per il rilascio dell'autorizzazione in parola. Questo si pone in netto contrasto con il principio di liberta' di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost. e con il principio di liberalizzazione delle attivita' di produzione., importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 1 del d.lgs. 79/1999 (attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) nonche' con l'obiettivo di incremento della produzione e dei consumi finali di energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni comunitarie sopra richiamate.
Il legislatore regionale, disponendo dunque (all'art. 4 della L.R. Veneto n. 7 del 18.3.2011 quivi impugnata e in epigrafe meglio indicata) in modo difforme dalle norme nazionali, comunitarie ed internazionali, eccede dalla propria competenza e viola, di conseguenza, l'art. 117, commi 1 e 3 della Costituzione, nonche' l'art. 41 Cost..
2) Violazione dell'art. 117 comma 3 (in materia di protezione civile) e comma 2 lett. m) Cost.
L'art. 15, recante modifiche alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile", dispone, al comma 1 che, "Ferme restando le competenze del Sindaco, nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all'art. 2, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" e successive modificazioni, il presidente della provincia e' autorita' di protezione civile, responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale ed il Presidente della Giunta regionale e' autorita' di protezione civile, responsabile del coordinamento degli interventi organizzati dalle province interessate e degli eventuali interventi diretti richiesti in via sussidiaria dai presidenti delle province".
Al comma 2 dispone che "il coordinamento e l'adozione degli interventi di cui all'articolo 2, lettera b) della legge n. 225/92 e al verificarsi di situazioni di pericolo o di danno nei territori di rispettiva competenza, i sindaci e i presidenti delle comunita' montane forniscono alle sale operative delle province e le province forniscono alla sala operativa regionale tutti gli elementi utili per la conoscenza dell'evento e per l'assunzione delle iniziative necessarie".
Tale disciplina incide in modo sostanziale ed innovativo nel sistema regionale di protezione civile. Infatti, le disposizioni in epigrafe attribuiscono, nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all'art, 2, comma 1, lett. b) della L. n. 225/92, al Presidente della provincia il ruolo di autorita' di protezione civile, responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale, e al Presidente della Giunta regionale il ruolo di autorita' di protezione civile, responsabile del coordinamento degli interventi organizzati dalle province interessate e degli interventi diretti, richiesti in via sussidiaria dai Presidenti delle province. Incongrua risulta essere anche la formulazione della norma de qua laddove prevede - come detto - che
per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) della L. 225/92, competente sia il Sindaco, alla luce delle seguenti considerazioni e argomentazioni.
Come abbiamo visto, la norma qui impugnata e' finalizzata ad approntare specifiche modifiche alla legge regionale del Veneto 27 novembre 1984, n. 58, recante la "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile".
Del tutto evidente appare quindi la riconducibilita' della disciplina in esame nell'ambito della potesta' legislativa concorrente in materia di "protezione civile", ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.
Orbene - com'e' noto - per espressa previsione della citata disposizione costituzionale, nelle materie di legislazione concorrente spetta allo Stato dettare i principi fondamentali, mentre alla Regione e' riservata la disciplina di dettaglio.
Tale criterio generale in materia di regolamentazione del "concorso" tra il legislatore statale e quello regionale ha trovato ulteriore specificazione ad opera della copiosa giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte successiva alla riforma del Titolo V della Costituzione.
Nel contesto della minuziosa opera di interpretazione del nuovo testo dell'art. 117, di determinazione degli ambiti delle materie ivi contemplate e di definizione delle competenze rispettivamente attribuibili allo Stato e alle Regioni, la Corte ha innanzitutto avuto modo di affrontare apertamente il tema della natura dei principi fondamentali. affermando che "l'ampiezza e l'area di operativita' dei principi fondamentali - non avendo gli stessi carattere «di rigidita' e di universalita'» - non possono essere individuate in modo aprioristico e valido per ogni possibile tipologia di disciplina normativa. Esse, infatti, devono necessariamente essere calate nelle specifiche realta' normative cui afferiscono e devono tenere conto, in modo particolare, degli aspetti peculiari con cui tali realta' si presentano" (Corte cost., sentenza
n. 336 del 2005; cfr. anche Corte cost., sentenza n. 307 del 2003).
Fondamentale rilievo assume dunque, in ogni caso, la tutela delle esigenze unitarie di cui e' portatore lo Stato.
Sin dal primo momento codesta Ecc.ma Corte ha costantemente ribadito il principio per cui, nel vigore della riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, la legislazione regionale concorrente deve necessariamente svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legge dello Stato e che pertanto i suddetti principi, ove non ne siano stati formulati di nuovi, sono quelli desumibili dalla normativa statale previgente (v., in tema di "professioni", Corte cost., sentenze nn. 424, 355 e 319 del 2005, sentenze nn. 201 e 353 del 2003 e sentenza n. 282 del 2002).
In simili ipotesi, dunque, l'esercizio della competenza legislativa regionale deve sempre avvenire (ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131) nel rispetto di quei principi comunque risultanti anche dalla legislazione statale gia' in
vigore.
Ebbene, la previsione di cui al qui censurato art. 15 della legge finanziaria regionale Veneto 2011 si pone evidentemente in contrasto rispetto agli indicati parametri interpretativi. Essa infatti individua nel Presidente della provincia l'autorita' di protezione civile, responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1 lett. b) della legge n. 225 del 24.2.1992 ("eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via ordinaria").
Una siffatta disposizione appare tuttavia manifestamente contraria al dettato dell'art. 14 della menzionata legge n. 225/92, il quale attribuisce espressamente al Prefetto una serie di competenze, tra cui in particolare quella di assumere "la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale".
L'attribuzione di competenze generali al Presidente della provincia in materia di protezione civile a livello provinciale integra quindi una chiara violazione delle norme generali di organizzazione contenute nella legge-quadro sulla protezione civile.
Invero, come e' noto, tale legge-quadro e' la fonte di quei principi fondamentali del settore nel rispetto dei quali deve essere esercitata la competenza legislativa concorrente delle Regioni.
A questo proposito, e' appena il caso di ricordare che, in forza di quanto disposto dall'art. 12, comma 4, della legge n. 225/92, le disposizioni contenute nella predetta legge "costituiscono principi della legislazione statale in materia di attivita' regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia".
Per mezzo della suddetta legge, lo Stato ha quindi fissato i principi fondamentali della materia, lasciando alle Regioni esclusivamente il potere di emanare la normativa di dettaglio.
Ne' potrebbe rilevare, in senso contrario, la previgenza della legge de qua rispetto all'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, a cio' ostando la costante giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte, sopra richiamata.
Infine, non sembra potersi revocare in dubbio che l'individuazione di una competenza unitaria in capo al rappresentante del Governo nelle situazioni di emergenza sia finalizzata a garantire l'uniformita' degli standard di protezione attraverso la fissazione di una normativa uniforme, valida su tutto il territorio nazionale.
La necessita' dell'intervento statale appare infatti imprescindibile nel settore in questione, in cui sono coinvolti interessi ed esigenze dell'intera collettivita' nazionale, connessi a valori costituzionali di rilievo primario, in quanto strettamente inerenti alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Quello dettato dall'art. 14 della legge n. 225/92 e', pertanto, un principio fondamentale direttamente funzionale alla tutela delle specifiche esigenze di unitarieta' sussistenti nel settore della protezione civile, delle quali e' portatore lo Stato ed e' espressione il legislatore nazionale.
Esso corrisponde quindi esattamente alla nozione di "principio fondamentale", per come ricostruita dalla consolidata giurisprudenza costituzionale sopra illustrata.
Peraltro, la norma di cui al citato art. 14 deve essere considerata espressione di un principio insuscettibile di diversa regolamentazione ad opera del potere legislativo regionale concorrente anche per ragioni di sussidiarieta' ascendente ed
adeguatezza, essendo legata alla normativa di principio, di competenza statale, da un rapporto di necessaria integrazione (v. Corte cost., sentenza n. 430 del 2007).
E' invero incontestabile ed innegabile che la normativa statale su richiamata dispone che per tali eventi, in materia di protezione civile, la competenza sia del Prefetto.
Infatti, nell'attuale quadro istituzionale, la legislazione ordinaria di cui al citato art. 14 della L. n. 225/92, riconosce al Prefetto la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1 lett. b) della L. n. 225/92. Si osserva inoltre, che l'art. 108 del D.Lgs. n. 112/98 non riconosce analoghi compiti di gestione dell'emergenza alla provincia, cui e' demandata la vigilanza sulla predisposizione, da parte di strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) della L. n. 225/1992.
Anche l'art. 5, comma 4 del D.L. n. 343/2001, conv. in L. n. 401/2001, conferma l'attribuzione al Prefetto delle funzioni relative alle attivita' tecnico-operative volte ad assicurare i primi interventi al verificarsi degli eventi calamitosi, da effettuarsi a cura degli organi statali in concorso con le Regioni e cio', sia con riferimento alla direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale attraverso l'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari, sia vigilando sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.
Da cio' deriva anche l'esigenza che le funzioni amministrative ripartite sulla base di principi di sussidiarieta' ed adeguatezza di cui all'art. 118 della Costituzione, spettano allo Stato laddove sussista l'esigenza di un coordinamento tra Stato e Regione.
Pertanto, il legislatore regionale, prevedendo nelle disposizioni normative quivi censurate una generalizzata attribuzione al Presidente della Provincia della responsabilita' dell'organizzazione dei soccorsi a livello provinciale, senza circoscrivere il potere di intervento ai compiti ed alle funzioni di sua spettanza (volontariato, viabilita' provinciale, ecc.), eccede dalle proprie competenze e, ponendosi in contrasto con le disposizioni statali su richiamate, viola l'art. 117, comma 3 della Costituzione in materia di protezione civile nonche' l'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, che riserva allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
P.Q.M.
Chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 comma l e dell'art. 15 commi 1 e 2 della legge regionale Veneto n. 7 del 18.3.2011 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 22.3.2011 n. 23, per violazione - rispettivamente -dell'art. 117 commi 1 e 3 e dell'art. 41 Cost., e dell'art. 117 comma 3 (in materia di protezione civile) e 117 comma 2 lett. m) Cost.
Roma, addi' 20 maggio 2011
L'Avvocato dello Stato: Ventrella