RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 agosto 2009 , n. 53
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 7  agosto  2009  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri) . 
 
 
 
(GU n. 40 del 7-10-2009) 
 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  nei  cui  uffici
domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    Contro la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona  del
Presidente in carica, per l'impugnazione della  legge  regionale  del
Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 509 del  10
giugno 2009, recante «Misure urgenti in materia di sviluppo economico
regionale, sostegno al  reddito  dei  lavoratori  e  delle  famiglie,
accelerazione di lavori pubblici», in relazione: 
        al suo articolo 1, comma 5, lettera a); 
        al suo articolo 1, comma 5, lettere b) e c); 
        al suo articolo 1, comma 5, lettera k); 
        al suo articolo 7, comma 9. 
    La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 11 del  2009,  al
Capo I, reca  norme  finalizzate  a  favorire  l'accelerazione  della
realizzazione delle opere pubbliche. 
    In  questo  contesto,  l'articolo  1   della   legge,   rubricato
«semplificazione delle procedure contributive  in  materia  di  opere
pubbliche», introduce, al comma 5, una serie di modifiche alla  legge
regionale 31 maggio 2002, n. 14, recante la disciplina  organica  dei
lavori pubblici. 
    Tale comma, in particolare, dispone:  «Alla  legge  regionale  n.
14/2002 sotto apportale le seguenti modifiche: 
        a)  al  comma  8  dell'articolo  8 e'  aggiunto  il  seguente
periodo: 
"Per i suddetti lavori, di importo inferiore a 200.000 euro e  per  i
quali  sia  allegata  una  relazione   descrittiva   dell'intervento,
l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori di cui  all'articolo  7
sostituisce l'approvazione del progetto preliminare"; 
        b) dopo il  comma  9-bis  dell'articolo  9  sono  inseriti  i
seguenti: 
          "9-ter. Gli incarichi di  cui  ai  commi  9  e  9-bis  sono
affidati preferibilmente con il criterio dell'offerta  economicamente
piu' vantaggiosa di cui all'articolo 17. 
          9-quater. Gli incarichi di cui ai commi 9 e  9-bis  possono
essere affidati con il criterio del prezzo piu'  basso  ove  ritenuto
motivatamente piu' adeguato dalla  stazione  appaltante  rispetto  al
criterio di cui al comma 9-ter. 
          9-quinquies. Per l'affidamento degli incarichi  di  cui  ai
commi 9 e  9-bis  le  stazioni  appaltanti  devono,  preferibilmente,
utilizzare  le  tariffe  professionali  previste  per  le   categorie
interessate  quale  criterio   o   base   di   riferimento   per   la
determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento."; 
        c) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, prima  della
parala "con" e' inserita la seguente: "preferibilmente"; 
        d-i) ... Omissis ... 
        k) il comma 2 dell'articolo 56 e' sostituito dal seguente: 
          "2. Gli oneri per spese tecniche  generali  e  di  collaudo
sono commisurati alle aliquote percentuali dell'ammontare dei  lavori
e delle acquisizioni degli immobili di  progetto;  le  aliquote  sono
determinate per categorie di opere, anche  in  misura  graduale,  dal
D.P.Reg. 20 dicembre 2005, n. 453 (Determinazione aliquote  spese  di
progettazione, generali  e  di  collaudo),  tenuto  conto  dei  costi
desunti dalle tariffe professionali. Gli  incentivi  ammissibili  per
imprevisti, premi di accelerazione e per la  costituzione  del  fondo
per accordi bonari non possono complessivamente  eccedere  l'aliquota
massima  del  10  per  cento  dell'ammontare  dei  lavori   e   delle
acquisizioni degli immobili di progetto.  Le  somme  da  destinare  a
ricerche e indagini preliminari non possono eccedere complessivamente
l'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e  delle
acquisizioni degli immobili di progetto."; 
        l-m) ... Omissis ...». 
    Il Capo II della  legge  regionale,  reca  norme  in  materia  di
accelerazione e semplificazione delle procedure per la  realizzazione
di opere strategiche di interesse regionale. 
    In quest'ambito, l'articolo 7 della legge, rubricato  «opere  nel
settore delle infrastrutture di trasporto, della  mobilita'  e  della
logistica» al comma 9, dispone: 
    «Ferme  restando  le  disposizioni   normali   a   tutela   della
concorrenza, sono ridotti del 50 per cento  i  termini  previsti  dai
singoli procedimenti di competenza della regione e degli enti  locali
correlati alla realizzazione delle opere strategiche regionali». 
    Le norme sopra individuate sosto illegittime per i seguenti 
                             M o t i v i 
1) Violazione dell'art. 4, comma 1,  della  legge  costituzionale  31
gennaio 1963 n. 1. In relazione all'art. 117 secondo  comma,  lettere
e) e l), violazione della potesta' legislativa esclusiva dello  Stato
nelle materie della «tutela della  concorrenza»  e  dell'«ordinamento
civile». 
    I vizi in rubrica caratterizzano le disposizioni impugnate  della
legge regionale che intervengono nella disciplina dei lavori pubblici
(art. l, comma 5, lettere a, b, c e k). 
    Si e' visto come l'articolo 1, comma 5, lettera a),  della  legge
regionale sia intervenuto  sull'articolo  8,  comma  8,  della  legge
regionale del Friuli-Venezia  Giulia  n.  14  del  2002,  recante  la
disciplina organica dei lavori pubblici (in prosieguo, per  brevita',
«legge regionale sui lavori pubblici»). 
    Per effetto della Novella, la disposizione ha assunto il seguente
tenore  (si  enfatizza  il  testo   introdotto   dalla   disposizione
impugnata): 
    «Per i lavori in minore complessita', la  cui  progettazione  non
richieda fasi autonome di approfondimento, il  progetto definitivo  e
quello esecutivo sono sviluppati in un unico elaborato tecnico, salvo
diversa indicazione del responsabile unico del  procedimento.  Per  i
suddetti lavori, di importo inferiore a 200.000 euro e  per  i  quali
sia   allegata    una    relazione    descrittiva    dell'intervento,
l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori di cui  all'articolo  7
sostituisce l'approvazione del progetto preliminare». 
    Il  richiamato  articolo  7  della  legge  regionale  sui  lavori
pubblici,  dispone  che  l'attivita'  di  realizzazione  dei   lavori
pubblici di interesse regionale si svolga sulla base di un  programma
triennale  e  dei  suoi  aggiornamenti  annuali.  Il   programma   e'
predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici, dai  loro  consorzi
di diritto pubblico, dagli organismi  di  diritto  pubblico  e  dagli
altri  soggetti  individuati  dall'articolo  3,  nel   rispetto   dei
documenti  programmatori,  previsti  dalla  normativa  vigente,   ivi
compresa la normativa urbanistica, unitamente all'elenco  dei  lavori
da realizzare nell'anno  di  riferimento.  Il  programma  e  l'elenco
annuale dei lavori - che deve contenere, per le opere non  realizzate
dall'amministrazione regionale, l'indicazione  dei  mezzi  finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul  proprio  bilancio,  ovvero
disponibili in base a  contributi  o  risorse  comunitarie,  statali,
regionali  o  di  altri  enti  pubblici,  nonche'   quelli   comunque
acquisibili - sono poi approvati unitamente al  bilancio  preventivo,
di cui costituiscono parte integrante. L'individuazione nel programma
dell'intervento costituisce presupposto per  l'avvio  delle  fasi  di
progettazione definitiva ed esecutiva. 
    Si vede, quindi, come l'effetto della disposizione qui  censurata
sia quello di rendere superflua,  in  relazione  ai  lavori  da  essa
considerati, la fase della  progettazione  preliminare  e  della  sua
approvazione (introducendo un ulteriore elemento  di  semplificazione
rispetto a quello, gia' previsto dalla  legge  regionale  sui  lavori
pubblici per gli  affidamenti  di  rilievo  economico  minore,  della
tendenziale concentrazione in un unico elaborato tecnico del progetto
definitivo e di quello esecutivo). 
    Questo regime contrasta con le previsioni del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante il  «Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttine
2004/17/CE e 2004/18/CE» (in prosieguo, per brevita', il «Codice  dei
contratti pubblici» ovvero, piu' in breve, «il Codice»). 
    Si evince, infatti, dal combinato disposto degli  articoli  93  e
128 del Codice che il progetto preliminare e  l'elenco  annuale  sono
strumenti eterogenei, volti l'uno alla programmazione  della  singola
opera e l'altro alla programmazione generale annuale, che  contengono
dati non sovrapponibili. 
    Tanto e' vero che l'articolo 128, comma 7, del codice  stabilisce
che  «(u)n  lavoro  puo'   essere   inserito   nell'elenco   annuale,
limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento all'intero
lavoro sia stata elaborata  la  progettazione  almeno  preliminare  e
siano state quantificate le complessive risorse finanziane necessarie
per la realizzazione dell'intero lavoro». 
    Il   progetto   preliminare   definisce,   in   particolare,   le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro  delle
esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni  da  fornire  e
consiste in una relazione illustrativa  delle  ragioni  della  scelta
della soluzione prospettata in base alla valutazione delle  eventuali
soluzioni possibili, anche con riferimento ai  profili  ambientali  e
all'utilizzo dei materiali provenienti dalle  attivita'  di  riuso  e
riciclaggio,  della  sua  fattibilita'  amministrativa   e   tecnica,
accertata   attraverso   le   indispensabili   indagini   di    prima
approssimazione, dei costi, da determinare in relazione  ai  benefici
previsti,  nonche'  in  schemi  grafici  per  l'individuazione  delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche funzionali  e
tecnologiche, dei lavori da realizzare. 
      
    Si tratta, come noto, di una scelta che risale  gia'  alla  legge
quadro  n.  109  del  1994  -  ai  cui  principi  era   espressamente
attribuita, dall'art. 1, comma 2, natura  di  norme  fondamentali  di
riforma economico-sociale e  di  principi  della  legislazione  dello
Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale,  anche
per il rispetto degli  obblighi  internazionali  dello  Stato  -  che
appunto prevedeva che l'attivita' di progettazione  fosse  articolata
in  tre  distinte  fasi,  scandite  dall'approvazione  del   progetto
preliminare, di quello definitivo e poi di quello esecutivo. 
    Funzione del progetto preliminare era ed e', tra le altre, quella
di consentire l'avvio della procedura espropriativa. 
    E',  pertanto,  da  escludere  che  le   informazioni   contenute
nell'elenco   annuale,   ancorche'   integrate    dalla    «relazione
descrittiva»  che  la  disposizione  censurata   prescrive,   possano
efficacemente  surrogare  quelle  richieste  ai  fini  del   progetto
preliminare o, comunque, soddisfare le esigenze ad esso sottese. 
    Ed e' parimenti da escludere che la normativa statale consenta di
prescindere dalla fase della progettazione preliminare. 
    L'art. 1, comma 5, lettere b) e c) della legge regionale, con  un
altro intervento di novellazione della  legge  regionale  sui  lavori
pubblici (in particolare degli art. 9 e 17  della  legge),  introduce
una  preferenza  («preferibilmente»)  per  il  criterio  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa nel  caso  dell'aggiudicazione  degli
incarichi di progettazione. 
    Questo  criterio  preferenziale  si  traduce  in  un  obbligo  di
specifica ed adeguata motivazione per il  caso  in  cui  la  stazione
appaltante decida di ricorrere al criterio del prezzo piu' basso. 
    La disposizione contrasta con gli articoli  91,  comma  2  e  57,
comma 6 del codice dei contratti pubblici, i quali  stabiliscono  che
la stazione appaltante sceglie l'operatore economico che  ha  offerto
le condizioni piu' vantaggiose, secondo il criterio del  prezzo  piu'
basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
    L'art 1, comma 5, lettera k) della legge  regionale  prevede  che
gli oneri  per  le  spese  tecniche  generali  e  di  collaudo  siano
commisurati ad aliquote determinate dal presidente della regione.  La
disposizione non e' in linea con l'art. 92, comma 3, del  codice  dei
contratti pubblici, che attribuisce ad un decreto del Ministro  della
giustizia,  di  concerto  con  quello  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, la determinazione di dette aliquote. 
    La Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, in quanto  regione
a statuto speciale, esercita, ai sensi dell'art. 4, comma  1,  n.  9)
della statuto regionale, approvato con legge costituzionale n. 1  del
1963, una potesta' legislativa primaria in materia di lavori pubblici
di esclusivo interesse regionale. 
    Tale potesta' incontra il limite del rispetto dei  vincoli  posti
dallo stesso art. 4, comma  1  dello  statuto,  tra  i  quali  quelli
risultanti dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale. 
    Il legislatore statale conserva quindi il potere di vincolare  la
potesta' legislativa primaria delle regioni speciali e delle province
autonome attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come  riforme
economico-sociali, con  la  conseguenza  che  le  norme  fondamentali
contenute negli anni legislativi  statali  emanati  in  tali  materie
potranno continuare ad imporsi al rispetto delle  regioni  a  statuto
speciale (si confrontino le sentenze n. 51 e n. 447 del 2006). 
    La Corte ha, peraltro, ripetutamente chiarito (si vedano, fra  le
altre, le sentt. nn. 536 del 2002 e 447 del 2006) che,  nel  caso  in
cui una materia  attribuita  dallo  statuto  speciale  alla  potesta'
primaria delle regioni a statuto speciale o delle  province  autonome
interferisca in tutto o in parte con un ambito  spettante,  ai  sensi
dell'art.  117, secondo  comma,  Cost.,  alla  potesta'   legislativa
esclusiva statale,  il  legislatore  nazionale  puo'  incidere  sulla
materia di competenza regionale  qualora  l'intervento  sia  volto  a
garantire  standard  minimi  ed  uniformi  ed  ad  introdurre  limiti
unificanti  che  rispondano  ad  esigenze  riconducibili  ad   ambiti
riservati alla competenza esclusiva dello Stato, con  una  prevalenza
della competenza esclusiva statale su quella primaria  delle  regioni
speciali e delle province autonome. 
    Cio' vale, in particolare, per la  materia  della  «tutela  della
concorrenza», attribuita al  legislatore  statale  anche  allorquando
l'intervento normativo di carattere generale finisca per  intersecare
la competenza legislativa di regioni a statuto  speciale  e  province
autonome (cfr. sent. nn. 443 del 2007, 1 del 2008, 51 del  2008,  326
del 2008). 
    I principi  contenuti  nel  codice  dei  contratti  pubblici,  in
continuita' con quanto stabilito dalla  c.d.  legge  Merloni,  devono
considerarsi espressione di riforma economico-sociale. 
    Inoltre, come  ampiamente  chiarito  nella  giurisprudenza  della
Corte (cfr., per tutte, la sentenza n. 411 del 2008) nella disciplina
degli appalti pubblici si  profila  un'interferenza  tra  materie  di
competenza statale e materie di competenza regionale  che,  tuttavia,
si atteggia in maniera particolare, risolvendosi normalmente  con  la
prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa (v.
anche  sentenza  n.  401  del  2007),  in  relazione   agli   oggetti
riconducibili alla competenza esclusiva statale,  esercitata  con  le
norme contenute nel codice dei contratti pubblici. 
    E' stato, al riguardo, chiarito che la disciplina delle procedure
di gara e, in particolare, la regolamentazione della qualificazione e
selezione dei concorrenti,  delle  procedure  di  affidamento  e  dei
criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono  presiedere
all'attivita' di progettazione, mirano a garantire che le  stesse  si
svolgano nel rispetto delle  regole  concorrenziali  e  dei  principi
comunitari  della  libera  circolazione  delle  merci,  della  libera
prestazione dei servizi, della liberta' di stabilimento, nonche'  dei
principi costituzionali di trasparenza e della parita' di trattamento
(sentenza n. 431 e n. 401, cit., del 2007). 
    Queste norme, in quanto volte a consentire la piena apertura  del
mercato nel settore degli appalti,  sono  riconducibili  alla  tutela
della concorrenza, di esclusiva competenza del  legislatore  statale,
cui,  pertanto,  va  riconosciuto  titolo  a  porre  in  essere   una
disciplina dettagliata delle procedure in questione, senza che rilevi
che l'oggetto dell'intervento regionale sia, in ipotesi, circoscritto
ai contratti che non raggiungono la c.d.  soglia  comunitaria  (cio',
sia perche'  tale  soglia  costituisce  un  discrimine  per  la  sola
applicazione del diritto comunitario derivato, non rilevando rispetto
all'applicazione dei principi fondamentali posti  dal  Trattato,  sia
perche'  la  distinzione  tra  contratti  sotto-soglia  e   contratti
sopra-soglia non puo'  essere,  di  per  se',  invocata  quale  utile
criterio ai fini della individuazione dello  steso  ambito  materiale
della tutela della concorrenza: cfr. sent. n. 401 del 2007,  cit.,  e
sent. n. 160 del 2009). 
    All'ambito della competenza esclusiva statale va, poi, ricondotta
anche   «la   fase   negoziale   dei   contratti    della    pubblica
amministrazione, che ricomprende l'intera  disciplina  di  esecuzione
del rapporto contrattuale, incluso l'istituto del collaudo», giacche'
questa  fase  «si  connota  per  la  normale   mancanza   di   poteri
autoritativi in capo al soggetto pubblico, sostituiti  dall'esercizio
di autonomie negoziali»,  di  tal  che  essa  «deve  essere  ascritta
all'ambito materiale dell'ordinamento civile» (sent. n. 401 del  2007
cit. richiamata dalla sentenza n. 411 del 2008 cit.). 
    Alla  luce  di  queste  indicazioni  deve  essere  letto,  e   si
giustifica, l'art. 4, comma 5, del  codice  dei  contratti  pubblici,
nella parte in cui esso impone anche alle regioni a statuto  speciale
e alle Province autonome di Trento e  di  Bolzano  di  conformare  la
propria  legislazione  in  materia  di  appalti  pubblici  a   quanto
stabilito dal codice stesso. 
    Come e' stato chiarito nella sentenza n. 411 del 2008, un  limite
a tale obbligo potrebbe, astrattamente, rinvenirsi solo in una  norma
statutaria che attribuisca specificamente alla  competenza  esclusiva
regionale  le  materia  cui  afferiscono  le  norme  del  codice  dei
contratti. 
    Tale condizione, tuttavia, non si verifica  nell'ipotesi  di  una
norma statatene che - come nel caso della  Sardegna,  analizzato  nel
precedente qui in rassegna - si limiti ad attribuire alla regione una
competenza legislativa primaria in  materia  di  lavori  pubblici  di
interesse regionale: questa competenza,  infatti,  non  comprende  le
norme relative alle procedure di gara ed all'esecuzione del  rapporto
contrattuale, settori che restano oggetto della disciplina del codice
dei contratti, alla cui prescrizione il  legislatore  regionale  deve
adeguarsi. 
    Si dimostra, pertanto, sostanzialmente corretta  la  declinazione
delle competenze contenuta nell'articolo 4, comma 3, del  codice  dei
contratti pubblici, secondo il quale spetta al legislatore statale la
disciplina della qualificazione e selezione  dei  concorrenti,  delle
procedure  di  affidamento,  dei  criteri  di   aggiudicazione,   del
subappalto, dei poteri di vigilanza sul  mercato,  dell'attivita'  di
progettazione e piani di sicurezza, della stipulazione ed  esecuzione
dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione  dei
lavori,  contabilita'  e  collaudo,  ad  eccezione  dei  profili   di
organizzazione e contabilita' amministrative, del contenzioso. 
    La competenza statale e' esclusiva in quanto si tratta di aspetti
rientranti, alcuni, nel perimetro della materia della  «tutela  della
concorrenza» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e, Cost. (le
procedure di qualificazione e selezione dei concorrenti; le procedure
di  affidamento,  esclusi  i  profili  attinenti   all'organizzazione
amministrativa, ed esclusi, in particolare i criteri di scelta  e  di
nomina delle commissioni di gara;  i  criteri  di  aggiudicazione;  i
criteri di aggiudicazione  che  devono  presiedere  all'attivita'  di
progettazione e alla formazione dei piani di sicurezza; i  poteri  di
vigilanza sul mercato degli appalti; il  subappalto),  ed  altri  nel
perimetro della materia della disciplina dell'ordinamento  civile  di
cui  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l)  (la  regola  della
tassativita' dei tipi contrattuali per la realizzazione di lavori, di
cui all'art. 53 del d.lgs. n. 163/2006, le garanzie di esecuzione, la
direzione dei lavori, le polizze, le varianti in corso d'opera ed  il
collaudo). 
    E si conferma, alla stregua della richiamata giurisprudenza della
Corte, che il riparto della competenza legislativa che  ne  deriva e'
applicabile, in difetto di  norme  statutarie  di  specie,  anche  ai
rapporti con la regioni a statuto speciale e le Province autonome  di
Treno e Bolzano. 
    Sulla base di tali premesse sono censurabili: 
        l'art. 1, comma 5, lettere b)  e  c)  della  legge  regionale
perche', intervenendo a  disciplinare  la  fase  della  progettazione
preliminare nei lavori di  importo  inferiore  ad  €  290.000,00,  in
particolare eliminando  l'elaborazione  del  progetto  preliminare  e
sostituendola con la redazione di una relazione descrittiva, viola  i
vincoli posti al legislatore regionale  dall'art.  4,  comma 1  dello
statuto ed invade la  competenza  esclusiva  statale  in  materia  di
tutela della concorrenza; 
        l'art. 1, comma 5, lettere b)  e  c)  della  legge  regionale
perche',  introducendo   il   criterio   preferenziale   dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa nell'affidamento degli  incarichi  di
progettazione, viola,  anch'esso,  i  vincoli  posti  al  legislatore
regionale dall'art. 4, comma 1 dello statuto ed invade la  competenza
esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza; 
        l'art. l, comma 5, lettera k) della legge regionale  perche',
prevedendo che gli oneri per le spese tecniche generali e di collaudo
siano  commisurati  ad  aliquote  determinate  dal  presidente  della
regione,  anziche'  determinate  con  decreto  del   Ministro   della
giustizia, di concerto  con  quello  delle  infrastrutture,  viola  i
vincoli posti al legislatore regionale dall'art.  4,  comma  1  dello
statuto ed invade la  competenza  esclusiva  statale  in  materia  di
ordinamento civile. 
      
      
2) In relazione all'art. 117, secondo comma,  lettera  s)  violazione
della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nello materia  della
«tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». 
    Il vizio denunciato nel presente mezzo caratterizza l'articolo 7,
comma 9, della legge regionale. 
    Questa disposizione, come si e' visto, opera una dimidiazione dei
termini  temporali   previsti   per   l'approvazione   dei   progetti
(preliminari e definitivi) di opere nel settore delle  infrastrutture
di trasporto, della mobilita' e della logistica. 
    Tale riduzione contrasta con quanto disposto dal d.lgs. 3  aprile
2006, n. 152, recante norma in materia ambientale, che  prevede,  per
le  opere  soggette  a  verifica  di  V.I.A.  «valutazione  d'impatto
ambientale»  o  V.I.A.  propriamente  detta,  una  precisa  scansione
temporale  per  l'espletamento  del  procedimento  di  compatibilita'
ambientale, fissando all'art. 26, comma 1, il termine di  conclusione
del procedimento (150 giorni elevati a 210 nel caso  di  progetti  di
particolare complessita'). 
    La disposizione regionale ostacola, poi, il  rispetto  dei  tempi
stabiliti dalla norma nazionale per  la  consultazione  del  pubblico
(cfr. art. 20, comma 3, in tema di «verifica di assoggettabilita»: 95
gg. e art.  24,  comma  4,  in  tema  di  «consultazione»:  60  gg.,)
ponendosi  in  contrasto,  per  tale   via,   con   i   principi   di
partecipazione sanciti dalla normativa  comunitaria  (direttiva  c.d.
V.I.A. n. 85/337/ CEE,  art.  6)  e  internazionale  (Convenzione  di
Aarhus). 
    Analogamente, la norma regionale finisce per  interferire  con  i
termini sostanziali e di  consultazione  del  pubblico  previsti  con
riferimento al procedimento di  rilascio  della  V.A.S.  (valutazione
ambientale strategica): si confrontino, ad es.,  i  termini  previsti
dagli artt. 12 e 14. 
    Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s)  Cost.,  spetta
allo Stato la disciplina unitaria e complessiva  del  bene  ambiente,
che viene a prevalere  su  quella  dettata  non  solo  dalle  regioni
ordinarie ma anche  dalle  regioni  o  dalle  province  autonome,  in
materie di competenza propria, ed in riferimento ad altri  interessi,
come confermato dalla Corte in numerosi interventi  (si  confrontino,
tra le altre, le sentenza nn. 378 del 2007 e n. 62 del 2008). 
    Sulla base di queste premesse e' censurabile la disposizione  qui
in esame, perche' invasiva della competenza esclusiva statale di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera s). 
    Infatti, l'articolo 7, comma 9, della legge regionale, disciplina
i procedimenti di  competenza  della  regione  e  degli  enti  locali
friuliani secondo modalita' temporali  non  compatibili  con  quelle,
disciplinate  dalla  norma  statale,  previste  dai  procedimenti  di
rilascio della valutazione d'impatto ambientale e  della  valutazione
ambientale strategica. 

        
      
                              P. Q. M.  
    Alla stregua di quanto precede  si  confida  che  codesta  ecc.ma
Corte  vorra'  dichiarare  l'illegittimita'  dell'art.  1,  comma  5,
lettere a), b), c) e k)  e  dell'articolo  7,  comma  9  della  legge
regionale del Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n 11. 
        Roma, addi' 3 agosto 2009 
              L'Avvocato delle Stato: Sergio Fiorentino 

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