Ricorso n. 53 del 7 agosto 2009 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 agosto 2009 , n. 53
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 agosto 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri) .
(GU n. 40 del 7-10-2009)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; Contro la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente in carica, per l'impugnazione della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 509 del 10 giugno 2009, recante «Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici», in relazione: al suo articolo 1, comma 5, lettera a); al suo articolo 1, comma 5, lettere b) e c); al suo articolo 1, comma 5, lettera k); al suo articolo 7, comma 9. La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2009, al Capo I, reca norme finalizzate a favorire l'accelerazione della realizzazione delle opere pubbliche. In questo contesto, l'articolo 1 della legge, rubricato «semplificazione delle procedure contributive in materia di opere pubbliche», introduce, al comma 5, una serie di modifiche alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, recante la disciplina organica dei lavori pubblici. Tale comma, in particolare, dispone: «Alla legge regionale n. 14/2002 sotto apportale le seguenti modifiche: a) al comma 8 dell'articolo 8 e' aggiunto il seguente periodo: "Per i suddetti lavori, di importo inferiore a 200.000 euro e per i quali sia allegata una relazione descrittiva dell'intervento, l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori di cui all'articolo 7 sostituisce l'approvazione del progetto preliminare"; b) dopo il comma 9-bis dell'articolo 9 sono inseriti i seguenti: "9-ter. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9-bis sono affidati preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 17. 9-quater. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9-bis possono essere affidati con il criterio del prezzo piu' basso ove ritenuto motivatamente piu' adeguato dalla stazione appaltante rispetto al criterio di cui al comma 9-ter. 9-quinquies. Per l'affidamento degli incarichi di cui ai commi 9 e 9-bis le stazioni appaltanti devono, preferibilmente, utilizzare le tariffe professionali previste per le categorie interessate quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento."; c) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, prima della parala "con" e' inserita la seguente: "preferibilmente"; d-i) ... Omissis ... k) il comma 2 dell'articolo 56 e' sostituito dal seguente: "2. Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, dal D.P.Reg. 20 dicembre 2005, n. 453 (Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo), tenuto conto dei costi desunti dalle tariffe professionali. Gli incentivi ammissibili per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari non possono complessivamente eccedere l'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Le somme da destinare a ricerche e indagini preliminari non possono eccedere complessivamente l'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto."; l-m) ... Omissis ...». Il Capo II della legge regionale, reca norme in materia di accelerazione e semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere strategiche di interesse regionale. In quest'ambito, l'articolo 7 della legge, rubricato «opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilita' e della logistica» al comma 9, dispone: «Ferme restando le disposizioni normali a tutela della concorrenza, sono ridotti del 50 per cento i termini previsti dai singoli procedimenti di competenza della regione e degli enti locali correlati alla realizzazione delle opere strategiche regionali». Le norme sopra individuate sosto illegittime per i seguenti M o t i v i 1) Violazione dell'art. 4, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1. In relazione all'art. 117 secondo comma, lettere e) e l), violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della «tutela della concorrenza» e dell'«ordinamento civile». I vizi in rubrica caratterizzano le disposizioni impugnate della legge regionale che intervengono nella disciplina dei lavori pubblici (art. l, comma 5, lettere a, b, c e k). Si e' visto come l'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge regionale sia intervenuto sull'articolo 8, comma 8, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2002, recante la disciplina organica dei lavori pubblici (in prosieguo, per brevita', «legge regionale sui lavori pubblici»). Per effetto della Novella, la disposizione ha assunto il seguente tenore (si enfatizza il testo introdotto dalla disposizione impugnata): «Per i lavori in minore complessita', la cui progettazione non richieda fasi autonome di approfondimento, il progetto definitivo e quello esecutivo sono sviluppati in un unico elaborato tecnico, salvo diversa indicazione del responsabile unico del procedimento. Per i suddetti lavori, di importo inferiore a 200.000 euro e per i quali sia allegata una relazione descrittiva dell'intervento, l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori di cui all'articolo 7 sostituisce l'approvazione del progetto preliminare». Il richiamato articolo 7 della legge regionale sui lavori pubblici, dispone che l'attivita' di realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale si svolga sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali. Il programma e' predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici, dai loro consorzi di diritto pubblico, dagli organismi di diritto pubblico e dagli altri soggetti individuati dall'articolo 3, nel rispetto dei documenti programmatori, previsti dalla normativa vigente, ivi compresa la normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno di riferimento. Il programma e l'elenco annuale dei lavori - che deve contenere, per le opere non realizzate dall'amministrazione regionale, l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, nonche' quelli comunque acquisibili - sono poi approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante. L'individuazione nel programma dell'intervento costituisce presupposto per l'avvio delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva. Si vede, quindi, come l'effetto della disposizione qui censurata sia quello di rendere superflua, in relazione ai lavori da essa considerati, la fase della progettazione preliminare e della sua approvazione (introducendo un ulteriore elemento di semplificazione rispetto a quello, gia' previsto dalla legge regionale sui lavori pubblici per gli affidamenti di rilievo economico minore, della tendenziale concentrazione in un unico elaborato tecnico del progetto definitivo e di quello esecutivo). Questo regime contrasta con le previsioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttine 2004/17/CE e 2004/18/CE» (in prosieguo, per brevita', il «Codice dei contratti pubblici» ovvero, piu' in breve, «il Codice»). Si evince, infatti, dal combinato disposto degli articoli 93 e 128 del Codice che il progetto preliminare e l'elenco annuale sono strumenti eterogenei, volti l'uno alla programmazione della singola opera e l'altro alla programmazione generale annuale, che contengono dati non sovrapponibili. Tanto e' vero che l'articolo 128, comma 7, del codice stabilisce che «(u)n lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziane necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro». Il progetto preliminare definisce, in particolare, le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attivita' di riuso e riciclaggio, della sua fattibilita' amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonche' in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche funzionali e tecnologiche, dei lavori da realizzare. Si tratta, come noto, di una scelta che risale gia' alla legge quadro n. 109 del 1994 - ai cui principi era espressamente attribuita, dall'art. 1, comma 2, natura di norme fondamentali di riforma economico-sociale e di principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato - che appunto prevedeva che l'attivita' di progettazione fosse articolata in tre distinte fasi, scandite dall'approvazione del progetto preliminare, di quello definitivo e poi di quello esecutivo. Funzione del progetto preliminare era ed e', tra le altre, quella di consentire l'avvio della procedura espropriativa. E', pertanto, da escludere che le informazioni contenute nell'elenco annuale, ancorche' integrate dalla «relazione descrittiva» che la disposizione censurata prescrive, possano efficacemente surrogare quelle richieste ai fini del progetto preliminare o, comunque, soddisfare le esigenze ad esso sottese. Ed e' parimenti da escludere che la normativa statale consenta di prescindere dalla fase della progettazione preliminare. L'art. 1, comma 5, lettere b) e c) della legge regionale, con un altro intervento di novellazione della legge regionale sui lavori pubblici (in particolare degli art. 9 e 17 della legge), introduce una preferenza («preferibilmente») per il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa nel caso dell'aggiudicazione degli incarichi di progettazione. Questo criterio preferenziale si traduce in un obbligo di specifica ed adeguata motivazione per il caso in cui la stazione appaltante decida di ricorrere al criterio del prezzo piu' basso. La disposizione contrasta con gli articoli 91, comma 2 e 57, comma 6 del codice dei contratti pubblici, i quali stabiliscono che la stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. L'art 1, comma 5, lettera k) della legge regionale prevede che gli oneri per le spese tecniche generali e di collaudo siano commisurati ad aliquote determinate dal presidente della regione. La disposizione non e' in linea con l'art. 92, comma 3, del codice dei contratti pubblici, che attribuisce ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti, la determinazione di dette aliquote. La Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, in quanto regione a statuto speciale, esercita, ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 9) della statuto regionale, approvato con legge costituzionale n. 1 del 1963, una potesta' legislativa primaria in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse regionale. Tale potesta' incontra il limite del rispetto dei vincoli posti dallo stesso art. 4, comma 1 dello statuto, tra i quali quelli risultanti dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale. Il legislatore statale conserva quindi il potere di vincolare la potesta' legislativa primaria delle regioni speciali e delle province autonome attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come riforme economico-sociali, con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli anni legislativi statali emanati in tali materie potranno continuare ad imporsi al rispetto delle regioni a statuto speciale (si confrontino le sentenze n. 51 e n. 447 del 2006). La Corte ha, peraltro, ripetutamente chiarito (si vedano, fra le altre, le sentt. nn. 536 del 2002 e 447 del 2006) che, nel caso in cui una materia attribuita dallo statuto speciale alla potesta' primaria delle regioni a statuto speciale o delle province autonome interferisca in tutto o in parte con un ambito spettante, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost., alla potesta' legislativa esclusiva statale, il legislatore nazionale puo' incidere sulla materia di competenza regionale qualora l'intervento sia volto a garantire standard minimi ed uniformi ed ad introdurre limiti unificanti che rispondano ad esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato, con una prevalenza della competenza esclusiva statale su quella primaria delle regioni speciali e delle province autonome. Cio' vale, in particolare, per la materia della «tutela della concorrenza», attribuita al legislatore statale anche allorquando l'intervento normativo di carattere generale finisca per intersecare la competenza legislativa di regioni a statuto speciale e province autonome (cfr. sent. nn. 443 del 2007, 1 del 2008, 51 del 2008, 326 del 2008). I principi contenuti nel codice dei contratti pubblici, in continuita' con quanto stabilito dalla c.d. legge Merloni, devono considerarsi espressione di riforma economico-sociale. Inoltre, come ampiamente chiarito nella giurisprudenza della Corte (cfr., per tutte, la sentenza n. 411 del 2008) nella disciplina degli appalti pubblici si profila un'interferenza tra materie di competenza statale e materie di competenza regionale che, tuttavia, si atteggia in maniera particolare, risolvendosi normalmente con la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa (v. anche sentenza n. 401 del 2007), in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme contenute nel codice dei contratti pubblici. E' stato, al riguardo, chiarito che la disciplina delle procedure di gara e, in particolare, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all'attivita' di progettazione, mirano a garantire che le stesse si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della liberta' di stabilimento, nonche' dei principi costituzionali di trasparenza e della parita' di trattamento (sentenza n. 431 e n. 401, cit., del 2007). Queste norme, in quanto volte a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono riconducibili alla tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale, cui, pertanto, va riconosciuto titolo a porre in essere una disciplina dettagliata delle procedure in questione, senza che rilevi che l'oggetto dell'intervento regionale sia, in ipotesi, circoscritto ai contratti che non raggiungono la c.d. soglia comunitaria (cio', sia perche' tale soglia costituisce un discrimine per la sola applicazione del diritto comunitario derivato, non rilevando rispetto all'applicazione dei principi fondamentali posti dal Trattato, sia perche' la distinzione tra contratti sotto-soglia e contratti sopra-soglia non puo' essere, di per se', invocata quale utile criterio ai fini della individuazione dello steso ambito materiale della tutela della concorrenza: cfr. sent. n. 401 del 2007, cit., e sent. n. 160 del 2009). All'ambito della competenza esclusiva statale va, poi, ricondotta anche «la fase negoziale dei contratti della pubblica amministrazione, che ricomprende l'intera disciplina di esecuzione del rapporto contrattuale, incluso l'istituto del collaudo», giacche' questa fase «si connota per la normale mancanza di poteri autoritativi in capo al soggetto pubblico, sostituiti dall'esercizio di autonomie negoziali», di tal che essa «deve essere ascritta all'ambito materiale dell'ordinamento civile» (sent. n. 401 del 2007 cit. richiamata dalla sentenza n. 411 del 2008 cit.). Alla luce di queste indicazioni deve essere letto, e si giustifica, l'art. 4, comma 5, del codice dei contratti pubblici, nella parte in cui esso impone anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformare la propria legislazione in materia di appalti pubblici a quanto stabilito dal codice stesso. Come e' stato chiarito nella sentenza n. 411 del 2008, un limite a tale obbligo potrebbe, astrattamente, rinvenirsi solo in una norma statutaria che attribuisca specificamente alla competenza esclusiva regionale le materia cui afferiscono le norme del codice dei contratti. Tale condizione, tuttavia, non si verifica nell'ipotesi di una norma statatene che - come nel caso della Sardegna, analizzato nel precedente qui in rassegna - si limiti ad attribuire alla regione una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale: questa competenza, infatti, non comprende le norme relative alle procedure di gara ed all'esecuzione del rapporto contrattuale, settori che restano oggetto della disciplina del codice dei contratti, alla cui prescrizione il legislatore regionale deve adeguarsi. Si dimostra, pertanto, sostanzialmente corretta la declinazione delle competenze contenuta nell'articolo 4, comma 3, del codice dei contratti pubblici, secondo il quale spetta al legislatore statale la disciplina della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento, dei criteri di aggiudicazione, del subappalto, dei poteri di vigilanza sul mercato, dell'attivita' di progettazione e piani di sicurezza, della stipulazione ed esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilita' e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilita' amministrative, del contenzioso. La competenza statale e' esclusiva in quanto si tratta di aspetti rientranti, alcuni, nel perimetro della materia della «tutela della concorrenza» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e, Cost. (le procedure di qualificazione e selezione dei concorrenti; le procedure di affidamento, esclusi i profili attinenti all'organizzazione amministrativa, ed esclusi, in particolare i criteri di scelta e di nomina delle commissioni di gara; i criteri di aggiudicazione; i criteri di aggiudicazione che devono presiedere all'attivita' di progettazione e alla formazione dei piani di sicurezza; i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti; il subappalto), ed altri nel perimetro della materia della disciplina dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l) (la regola della tassativita' dei tipi contrattuali per la realizzazione di lavori, di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 163/2006, le garanzie di esecuzione, la direzione dei lavori, le polizze, le varianti in corso d'opera ed il collaudo). E si conferma, alla stregua della richiamata giurisprudenza della Corte, che il riparto della competenza legislativa che ne deriva e' applicabile, in difetto di norme statutarie di specie, anche ai rapporti con la regioni a statuto speciale e le Province autonome di Treno e Bolzano. Sulla base di tali premesse sono censurabili: l'art. 1, comma 5, lettere b) e c) della legge regionale perche', intervenendo a disciplinare la fase della progettazione preliminare nei lavori di importo inferiore ad € 290.000,00, in particolare eliminando l'elaborazione del progetto preliminare e sostituendola con la redazione di una relazione descrittiva, viola i vincoli posti al legislatore regionale dall'art. 4, comma 1 dello statuto ed invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza; l'art. 1, comma 5, lettere b) e c) della legge regionale perche', introducendo il criterio preferenziale dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa nell'affidamento degli incarichi di progettazione, viola, anch'esso, i vincoli posti al legislatore regionale dall'art. 4, comma 1 dello statuto ed invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza; l'art. l, comma 5, lettera k) della legge regionale perche', prevedendo che gli oneri per le spese tecniche generali e di collaudo siano commisurati ad aliquote determinate dal presidente della regione, anziche' determinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con quello delle infrastrutture, viola i vincoli posti al legislatore regionale dall'art. 4, comma 1 dello statuto ed invade la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. 2) In relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s) violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nello materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». Il vizio denunciato nel presente mezzo caratterizza l'articolo 7, comma 9, della legge regionale. Questa disposizione, come si e' visto, opera una dimidiazione dei termini temporali previsti per l'approvazione dei progetti (preliminari e definitivi) di opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilita' e della logistica. Tale riduzione contrasta con quanto disposto dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norma in materia ambientale, che prevede, per le opere soggette a verifica di V.I.A. «valutazione d'impatto ambientale» o V.I.A. propriamente detta, una precisa scansione temporale per l'espletamento del procedimento di compatibilita' ambientale, fissando all'art. 26, comma 1, il termine di conclusione del procedimento (150 giorni elevati a 210 nel caso di progetti di particolare complessita'). La disposizione regionale ostacola, poi, il rispetto dei tempi stabiliti dalla norma nazionale per la consultazione del pubblico (cfr. art. 20, comma 3, in tema di «verifica di assoggettabilita»: 95 gg. e art. 24, comma 4, in tema di «consultazione»: 60 gg.,) ponendosi in contrasto, per tale via, con i principi di partecipazione sanciti dalla normativa comunitaria (direttiva c.d. V.I.A. n. 85/337/ CEE, art. 6) e internazionale (Convenzione di Aarhus). Analogamente, la norma regionale finisce per interferire con i termini sostanziali e di consultazione del pubblico previsti con riferimento al procedimento di rilascio della V.A.S. (valutazione ambientale strategica): si confrontino, ad es., i termini previsti dagli artt. 12 e 14. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., spetta allo Stato la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, che viene a prevalere su quella dettata non solo dalle regioni ordinarie ma anche dalle regioni o dalle province autonome, in materie di competenza propria, ed in riferimento ad altri interessi, come confermato dalla Corte in numerosi interventi (si confrontino, tra le altre, le sentenza nn. 378 del 2007 e n. 62 del 2008). Sulla base di queste premesse e' censurabile la disposizione qui in esame, perche' invasiva della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s). Infatti, l'articolo 7, comma 9, della legge regionale, disciplina i procedimenti di competenza della regione e degli enti locali friuliani secondo modalita' temporali non compatibili con quelle, disciplinate dalla norma statale, previste dai procedimenti di rilascio della valutazione d'impatto ambientale e della valutazione ambientale strategica.
P. Q. M. Alla stregua di quanto precede si confida che codesta ecc.ma Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' dell'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e k) e dell'articolo 7, comma 9 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n 11. Roma, addi' 3 agosto 2009 L'Avvocato delle Stato: Sergio Fiorentino