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N. 54 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1° aprile 2010. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 1° aprile 2010 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 18 del 5-5-2010) |
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato,
difeso e assistito ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e' legalmente
domiciliato contro la Regione Veneto in persona del Presidente della
Giunta regionale pro tempore per la declaratoria della illegittimita'
costituzionale della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 5, recante:
«Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprieta'
e alla gestione d'impresa» art. 3, comma 1, comma 2, lett. c) e comma
3; art. 4, comma 1 e comma 1, lett. b) (B.U.R. n. 8 del 26 gennaio
2010).
La legge regionale n. 5 del 22 gennaio 2010 - con la quale sono
state dettate norme per favorire e sostenere la partecipazione dei
lavoratori dipendenti di societa' di capitali, di societa' di persone
e di imprese individuali alla gestione delle imprese stesse e alla
determinazione dei relativi obiettivi - presenta i seguenti profili
di illegittimita' costituzionale.
In particolare, l'art. 3, rubricato «Agevolazioni per i
lavoratori» stabilisce che «la Giunta regionale concede agevolazioni
e/o finanziamenti» ai predetti destinatari, specificando al comma 2,
lettera c) che e' in facolta' della medesima Giunta regionale
«concedere esenzioni o riduzioni di tributi... per quanto di
competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria
regionale».
Il successivo comma 3 dispone, poi, che le suddette misure
agevolative «sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente previste
da norme nazionali». Tutte le esenzioni sono quindi concesse, a norma
del comma 1 dell'art. 3, dalla Giunta regionale.
Di tenore analogo sono le disposizioni contenute all'art. 4,
rubricato «agevolazioni per le imprese», che stabilisce, al comma 1,
che la Giunta regionale concede una serie di misure agevolative alle
imprese che attuano la partecipazione dei lavoratori alla proprieta'
e alla gestione dell'impresa, tra cui (lettera b) «esenzioni,
riduzioni o altre forme di agevolazioni in materia tributaria, per
quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge
finanziaria regionale».
Entrambi gli articoli all'esame sono illegittimi, sia per
l'attribuzione della competenza a concedere agevolazioni fiscali alla
Giunta regionale anziche' al Consiglio regionale, sia per la
indeterminatezza e l'ampiezza dei rispettivi ambiti di applicazione,
in quanto non vengono specificate ne' la natura - regolamentare o
meramente amministrativa - del provvedimento di competenza della
Giunta, ne' la tipologia dei tributi interessati, in violazione
quindi del principio di buon andamento della Pubblica amministrazione
di cui all'art. 97 della Costituzione.
Lo spostamento di competenze dall'organo legislativo all'organo
esecutivo e i diversi effetti dello strumento giuridico prescelto
(provvedimento amministrativo, anziche' legge) determinano, infatti,
la violazione dell'articolo 23 della Costituzione, che prevede la
riserva di legge in materia tributaria.
Deve al riguardo rilevarsi che, sia pure con l'eccezione di
alcuni casi in cui esenzioni o riduzioni di tributi comunali o
provinciali possono essere oggetto di regolamenti (rispettivamente
comunali o provinciali), peraltro sempre nei limiti stabiliti dalla
normativa statale di riferimento, le misure agevolative fiscali
possono essere introdotte solo con legge.
Ne' appare sufficiente a garantire la conformita' ai citati
parametri costituzionali la locuzione «per quanto di competenza, nei
limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale»,
contenuta in entrambi gli articoli all'esame.
Inoltre, come piu' volte affermato da codesta ecc.ma Corte
costituzionale (cfr. Corte costituzionale 25 ottobre 2005, n. 397)
deve ritenersi preclusa alle regioni la facolta' di legiferare su
tributi istituiti e disciplinati da legge statale, tra i quali, allo
stato della legislazione vigente, vanno annoverati anche i «tributi
regionali».
Pertanto le suddette disposizioni, nel prevedere la facolta'
della Giunta di concedere esenzioni e riduzioni di tributi, anche in
aggiunta alle agevolazioni introdotte dalla normativa statale, sono
illegittime per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera
e) della Costituzione, che attribuisce allo Stato la legislazione
esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato.
P. Q. M.
Si conclude perche' la legge regionale impugnata sia dichiarata
costituzionalmente illegittima.
Si producono:
estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 19
marzo 2010;
relazione, allegata alla medesima delibera, del Dipartimento
per gli affari regionali;
legge regionale impugnata (l.r. 22 gennaio 2010, n. 5).
Roma, addi' 25 marzo 2010
L'Avvocato dello Stato: Gabriella D'Avanzo
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