Ricorso n. 54 del 12 maggio 2004 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 54 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 maggio 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 12 maggio 2004 (del Presidente del Consiglio dei
Ministri)
(GU n. 27 del 14-7-2004)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma via dei Portoghesi 12, domicilia;
Contro la Regione Marche, in persona del presidente della giunta
regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita'
costituzionale della legge regionale 3 marzo 2004 n. 5, pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 23 dell'11 marzo
2004 e recente «Disposizioni in materia di salvaguardia delle
produzioni agricole, tipiche, di qualita' e biologiche».
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 23 aprile 2004 (si
depositera' estratto del verbale e relazione del ministro
proponente).
Con il provvedimento legislativo in esame la Regione Marche,
disponendo agli articoli 1, 2, 3 e 7 un divieto generalizzato di
coltivazione e consumo, nonche' l'esclusione da qualsiasi
incentivazione di ogni tipo di organismo geneticamente modificato
(OGM) e, comunque intervenendo in maniera autonoma con l'intera legge
regionale in un settore di esclusiva competenza statale si pone in
contrasto:
1. - con l'art. 22 delle direttiva 2001/18/CE, concernente
l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati, che stabilisce il principio della libera circolazione e
dispone che gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire
l'immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti,
conformi ai requisiti della direttiva stessa;
2. - le disposizioni di cui all'art. 23 della citata
direttiva 2001/18/CE e 25 del decreto legislativo 8 luglio 2003
n. 224 recante l'attuazione della stessa nel territorio nazionale,
che prevedono una clausola di salvaguardia, secondo cui solo le
previste autorita' competenti possono bloccare, ricorrendo gli
specifici presupposti e con le modalita' previste, la circolazione
nel proprio territorio di un prodotto contenente OGM ritenuto
pericoloso, avviando una serie di consultazioni, al termine delle
quali la Commissione dell'Unione europea dovra' decidere sulla
fondatezza delle misure unilaterali di salvaguardia, ripristinando un
eguale livello di protezione all'interno della comunita', ovvero
invitando lo Stato che le ha adottate ad abrogarle e a ripristinare
la libera circolazione del prodotto nel proprio territorio.
Peraltro l'autorita' competente responsabile per l'attuazione
delle prescrizioni della direttiva e' secondo l'art. 2 del decreto
legislativo n. 224/2003, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, che opera d'intesa, per quanto di rispettiva
competenza, con i Ministeri della salute, del lavoro, delle politiche
agricole, delle attivita' produttive e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
Pertanto la normativa regionale, ponendosi in diretto contrasto
con quella comunitaria viola l'art. 117 comma 1 della Costituzione ed
invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117, comma 2, lettera
s) della Costituzione, anche in considerazione che il previsto
divieto generalizzato alla presenza di OGM nel territorio regionale
si pone al di fuori del complesso quadro procedurale delineato in
materia dal decreto legislativo n. 224/2003, ai fini di una uniforme
tutela ambientale su tutto il territorio nazionale.
P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale
della legge della Regione Marche 3 marzo 2004 n. 5, con ogni
consequenziale pronuncia e si confida che, prima della discussione
del ricorso la regione faccia autonomamente cessare la materia del
contendere.
Roma, addi' 27 aprile 2004
Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 12 maggio 2004 (del Presidente del Consiglio dei
Ministri)
(GU n. 27 del 14-7-2004)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma via dei Portoghesi 12, domicilia;
Contro la Regione Marche, in persona del presidente della giunta
regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita'
costituzionale della legge regionale 3 marzo 2004 n. 5, pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 23 dell'11 marzo
2004 e recente «Disposizioni in materia di salvaguardia delle
produzioni agricole, tipiche, di qualita' e biologiche».
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 23 aprile 2004 (si
depositera' estratto del verbale e relazione del ministro
proponente).
Con il provvedimento legislativo in esame la Regione Marche,
disponendo agli articoli 1, 2, 3 e 7 un divieto generalizzato di
coltivazione e consumo, nonche' l'esclusione da qualsiasi
incentivazione di ogni tipo di organismo geneticamente modificato
(OGM) e, comunque intervenendo in maniera autonoma con l'intera legge
regionale in un settore di esclusiva competenza statale si pone in
contrasto:
1. - con l'art. 22 delle direttiva 2001/18/CE, concernente
l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati, che stabilisce il principio della libera circolazione e
dispone che gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire
l'immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti,
conformi ai requisiti della direttiva stessa;
2. - le disposizioni di cui all'art. 23 della citata
direttiva 2001/18/CE e 25 del decreto legislativo 8 luglio 2003
n. 224 recante l'attuazione della stessa nel territorio nazionale,
che prevedono una clausola di salvaguardia, secondo cui solo le
previste autorita' competenti possono bloccare, ricorrendo gli
specifici presupposti e con le modalita' previste, la circolazione
nel proprio territorio di un prodotto contenente OGM ritenuto
pericoloso, avviando una serie di consultazioni, al termine delle
quali la Commissione dell'Unione europea dovra' decidere sulla
fondatezza delle misure unilaterali di salvaguardia, ripristinando un
eguale livello di protezione all'interno della comunita', ovvero
invitando lo Stato che le ha adottate ad abrogarle e a ripristinare
la libera circolazione del prodotto nel proprio territorio.
Peraltro l'autorita' competente responsabile per l'attuazione
delle prescrizioni della direttiva e' secondo l'art. 2 del decreto
legislativo n. 224/2003, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, che opera d'intesa, per quanto di rispettiva
competenza, con i Ministeri della salute, del lavoro, delle politiche
agricole, delle attivita' produttive e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
Pertanto la normativa regionale, ponendosi in diretto contrasto
con quella comunitaria viola l'art. 117 comma 1 della Costituzione ed
invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117, comma 2, lettera
s) della Costituzione, anche in considerazione che il previsto
divieto generalizzato alla presenza di OGM nel territorio regionale
si pone al di fuori del complesso quadro procedurale delineato in
materia dal decreto legislativo n. 224/2003, ai fini di una uniforme
tutela ambientale su tutto il territorio nazionale.
P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale
della legge della Regione Marche 3 marzo 2004 n. 5, con ogni
consequenziale pronuncia e si confida che, prima della discussione
del ricorso la regione faccia autonomamente cessare la materia del
contendere.
Roma, addi' 27 aprile 2004
Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo