Ricorso n. 54 del 15 luglio 2014 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 15 luglio 2014 (del Presidente del Consiglio dei
ministri) .
(GU n. 42 del 2014-10-08)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (C.F.
….) in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, C.F. …, Fax … e PEC
…, presso la quale e' domiciliato
per legge in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12.
Contro Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta
Regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 1 lett. e) della legge Regione
Calabria recante «Testo di legge di revisione statutaria approvato
con 2ª deliberazione consiliare ai sensi dell'art. 123 della
costituzione - Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19
ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)", pubblicata sul
B.U.R.C. n. 25 del 9 giugno 2014, per contrasto con gli artt. 67 e
122, comma 1, della Costituzione.
e cio' a seguito e in forza
della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri
nella seduta del 30 giugno 2014.
Fatto
Nel B.U. della Regione Calabria n. 25 del 9 giugno 2014 e' stata
pubblicata la legge regionale avente ad oggetto «Modifiche ed
integrazioni alla Legge Regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto
della Regione Calabria)».
Il testo legislativo di detta legge e' stato approvato dal
Consiglio regionale, in prima lettura, con deliberazione n. 391 del
31 marzo 2014 e, in seconda lettura, con deliberazione n. 393 del 3
giugno 2014, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione.
Il testo dell'art. 2, comma 1 lett. c), che aggiunge il comma
4-ter all'art. 35 dello Statuto (l.r. n. 25/2004), prevede che «La
nomina ad assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la
sospensione di diritto dall'incarico di consigliere regionale
affidando temporaneamente la supplenza per l'esercizio delle funzioni
di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo
gli eletti, il maggior numero di voti».
La menzionata disposizione presenta profili di illegittimita'
costituzionale per le seguenti considerazioni in
Diritto
1. Violazione degli artt. 122, comma 1 della costituzione. Violazione
della speciale competenza legislativa in materia elettorale.
L'art. 2, comma 1 lett. c) della legge statutaria della Regione
Calabria, pubblicata sul B.U.R. n. 25 del 9 giugno 2014, aggiunge il
comma 4-ter all'art. 35 dello Statuto (l.r. n. 25/2004) disponendo
che:
«La nomina ad assessore di componenti del Consiglio regionale
comporta la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere
regionale affidando temporaneamente la supplenza per l'esercizio
delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha
riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti»
Tale disposizione statutaria, comportando la sospensione di
diritto dall'incarico di consigliere regionale e introducendo un
meccanismo di supplenza che affida temporaneamente l'esercizio delle
funzioni del «consigliere-assessore» al primo dei candidati non
eletti della stessa lista, viola l'art. 122, comma 1 Cost. poiche'
incide inevitabilmente sulla materia elettorale, materia che la Carta
Costituzionale ha inteso riservare alla legge regionale, nel rispetto
dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale.
Com'e' noto, ai sensi dell'art. 122, comma 1 Cost., «Il sistema
di elezione e i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' del
Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonche'
dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione
nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della
Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi».
Al riguardo, va evidenziato che la Corte costituzionale ha gia'
avuto modo di chiarire il contenuto di tale disposizione con
specifico riguardo al complesso riparto della materia elettorale fra
le diversi fonti normative statali e regionali, affermando che:
«...non si puo' pretendere, in nome della competenza
statutaria in tema di "forma di governo", di disciplinare la materia
elettorale tramite disposizioni statutarie, dal momento che il primo
comma dell'art. 123 ed il primo comma dell'art. 122 sono disposizioni
tra loro pariordinate: anche se sul piano concettuale puo' sostenersi
che la determinazione della forma di governo puo' (o addirittura
dovrebbe) comprendere la legislazione elettorale, occorre prendere
atto che, invece, sul piano della Costituzione vigente, la potesta'
legislativa elettorale e' stata attribuita ad organi ed a procedure
diverse da quelli preposti alla adozione dello statuto regionale e
che quindi lo statuto regionale non puo' disciplinare direttamente la
materia elettorale o addirittura contraddire la disposizione
costituzionale che prevede questa speciale competenza legislativa.
Anzi, il fatto che la legge statale e' chiamata a determinare i
principi fondamentali nelle materie di cui al primo comma dell'art.
122 della Costituzione inevitabilmente riduce la stessa possibilita'
della fonte statutaria di indirizzare l'esercizio della potesta'
legislativa regionale in queste stesse materie.» (Corte Cost., sent.
n. 2/2004)
Occorre altresi' aggiungere che codesta Corte ha dichiarato
incostituzionali analoghe disposizioni introdotte negli statuti delle
regioni Umbria ed Emilia Romagna con sentenze, rispettivamente, n.
378 e n. 379 del 2004.
In particolare, la Corte ha ribadito che nella disciplina dettata
dal citato art. 122 Cost. non residuano margini di determinazione per
l'autonomia statutaria regionale atteso che il riconoscimento del
potere statutario in tema di forma di governo regionale, riconosciuto
dall'art. 123 Cost. «e' accompagnato dalla previsione dell'articolo
122» e «quindi la disciplina dei particolari oggetti cui si riferisce
l'articolo 122 sfugge alle determinazioni lasciate all'autonomia
statutaria» (Corte Cost., sent. n. 379/2004).
Occorre, infine, osservare che la formulazione della disposizione
in esame non puo' essere interpretata in alcun modo come espressiva
di un mero principio direttivo per il legislatore regionale,
nell'ambito della sua discrezionalita' legislativa in materia, in
quanto il meccanismo di sospensione e di supplenza ivi previsto e'
descritto in modo talmente dettagliato e stringente da non lasciar
residuare alcun margine di manovra in capo al legislatore regionale.
2. Violazione dell'art. 67 della costituzione. Violazione del divieto
di mandato imperativo.
Vi e' un ulteriore ed autonomo profilo di illegittimita'
costituzionale della legge regionale in esame.
La diposizione dell'art. 2, comma 1 lett. c) della legge
regionale de qua, infatti, nel prevedere una sorta di "consigliere
supplente" si pone in manifesto contrasto con il principio del
divieto di mandato imperativo di cui all'art. 67 Cost. poiche',
stante la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere
regionale e l'introduzione di un meccanismo di supplenza che affida
temporaneamente l'esercizio delle funzioni del
"consigliere-assessore" al primo dei candidati non eletti della
stessa lista, ne consegue che il consigliere supplente e' soggetto a
revoca da parte del supplito ove questo cessi dalle funzioni di
assessore.
Sebbene l'art. 67 Cost. si riferisca espressamente ai membri del
Parlamento italiano, si ritiene che il principio ivi espresso abbia
portata generale e, pertanto, trascendendo il limitato ambito
soggettivo a cui fa esplicito riferimento la disposizione in
questione, si debba applicare a tutte le cariche elettive, anche a
quelle relative alle Regioni e agli enti locali.
Al riguardo, pare utile riportare quanto statuito in piu'
occasioni da codesta Corte in materia di ampiezza e limiti del potere
statuario delle Regioni ad autonomia ordinaria:
«...gli statuti regionali non solo, come tutte le norme
giuridiche del nostro ordinamento, devono rispettare puntualmente
"ogni disposizione della Costituzione", ma devono anche rispettarne
lo spirito, in nome della pure costituzionalmente necessaria "armonia
con la Costituzione" (sentenza n. 304 del 2002); cio' che, piu'
recentemente, ha trovato conferma nell'affermazione che gli statuti
"dovranno essere in armonia con i precetti ed i principi tutti
ricavabili dalla Costituzione" (sentenza n. 196 del 2003)." (tra le
altre, Corte Cost., sent. n. 2/2004 cit.).
P.Q.M.
Tanto premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri, come in
epigrafe rappresentato e difeso.
Chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare
costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1 lett. c) della legge
Regione Calabria recante "Testo di legge di revisione statutaria
approvato con 2ª deliberazione consiliare ai sensi dell'art. 123
della costituzione - Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale
19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria"), pubblicata
sul B.U.R.C. n. 25 del 9 giugno 2014, per contrasto con gli artt. 67
e 122, comma 1, della Costituzione.
Si depositeranno, con l'originale notificato del presente
ricorso:
1) Estratto della deliberazione del C.d.M. del 30 giugno
2014;
2) Copia della legge Regione Calabria impugnata.
Roma, 7 luglio 2014
Avvocato dello Stato: Maria Gabriella Mangia