Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 15 luglio  2014  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri) .
 

(GU n. 42 del 2014-10-08)

    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   (C.F.
….)  in  carica,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
Generale  dello  Stato,  C.F.  …,  Fax  …  e  PEC
…, presso la  quale  e'  domiciliato
per legge in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12.
    Contro Regione Calabria, in persona del Presidente  della  Giunta
Regionale  pro  tempore  per  la   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 1  lett.  e)  della  legge  Regione
Calabria recante «Testo di legge di  revisione  statutaria  approvato
con  2ª  deliberazione  consiliare  ai  sensi  dell'art.  123   della
costituzione - Modifiche ed  integrazioni  alla  Legge  Regionale  19
ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)", pubblicata sul
B.U.R.C. n. 25 del 9 giugno 2014, per contrasto con gli  artt.  67  e
122, comma 1, della Costituzione.
 
                     e cio' a seguito e in forza
 
    della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei  ministri
nella seduta del 30 giugno 2014.
 
                                Fatto
 
    Nel B.U. della Regione Calabria n. 25 del 9 giugno 2014 e'  stata
pubblicata  la  legge  regionale  avente  ad  oggetto  «Modifiche  ed
integrazioni alla Legge Regionale 19 ottobre  2004,  n.  25  (Statuto
della Regione Calabria)».
    Il testo legislativo  di  detta  legge  e'  stato  approvato  dal
Consiglio regionale, in prima lettura, con deliberazione n.  391  del
31 marzo 2014 e, in seconda lettura, con deliberazione n. 393  del  3
giugno 2014, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione.
    Il testo dell'art. 2, comma 1 lett. c),  che  aggiunge  il  comma
4-ter all'art. 35 dello Statuto (l.r. n. 25/2004),  prevede  che  «La
nomina ad assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la
sospensione  di  diritto  dall'incarico  di   consigliere   regionale
affidando temporaneamente la supplenza per l'esercizio delle funzioni
di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo
gli eletti, il maggior numero di voti».
    La menzionata disposizione  presenta  profili  di  illegittimita'
costituzionale per le seguenti considerazioni in
 
                               Diritto
 
1. Violazione degli artt. 122, comma 1 della costituzione. Violazione
della speciale competenza legislativa in materia elettorale.
    L'art. 2, comma 1 lett. c) della legge statutaria  della  Regione
Calabria, pubblicata sul B.U.R. n. 25 del 9 giugno 2014, aggiunge  il
comma 4-ter all'art. 35 dello Statuto (l.r.  n.  25/2004)  disponendo
che:
        «La nomina ad assessore di componenti del Consiglio regionale
comporta la  sospensione  di  diritto  dall'incarico  di  consigliere
regionale affidando  temporaneamente  la  supplenza  per  l'esercizio
delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che  ha
riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti»
    Tale  disposizione  statutaria,  comportando  la  sospensione  di
diritto dall'incarico di  consigliere  regionale  e  introducendo  un
meccanismo di supplenza che affida temporaneamente l'esercizio  delle
funzioni del  «consigliere-assessore»  al  primo  dei  candidati  non
eletti della stessa lista, viola l'art. 122, comma  1  Cost.  poiche'
incide inevitabilmente sulla materia elettorale, materia che la Carta
Costituzionale ha inteso riservare alla legge regionale, nel rispetto
dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale.
    Com'e' noto, ai sensi dell'art. 122, comma 1 Cost.,  «Il  sistema
di elezione e i casi di ineleggibilita'  e  di  incompatibilita'  del
Presidente e degli altri componenti della  Giunta  regionale  nonche'
dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge  della  Regione
nei limiti  dei  principi  fondamentali  stabiliti  con  legge  della
Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi».
    Al riguardo, va evidenziato che la Corte costituzionale  ha  gia'
avuto  modo  di  chiarire  il  contenuto  di  tale  disposizione  con
specifico riguardo al complesso riparto della materia elettorale  fra
le diversi fonti normative statali e regionali, affermando che:
        «...non  si  puo'  pretendere,  in  nome   della   competenza
statutaria in tema di "forma di governo", di disciplinare la  materia
elettorale tramite disposizioni statutarie, dal momento che il  primo
comma dell'art. 123 ed il primo comma dell'art. 122 sono disposizioni
tra loro pariordinate: anche se sul piano concettuale puo' sostenersi
che la determinazione della forma  di  governo  puo'  (o  addirittura
dovrebbe) comprendere la legislazione  elettorale,  occorre  prendere
atto che, invece, sul piano della Costituzione vigente,  la  potesta'
legislativa elettorale e' stata attribuita ad organi ed  a  procedure
diverse da quelli preposti alla adozione dello  statuto  regionale  e
che quindi lo statuto regionale non puo' disciplinare direttamente la
materia  elettorale  o  addirittura   contraddire   la   disposizione
costituzionale che prevede questa speciale competenza legislativa.
    Anzi, il fatto che la legge statale e' chiamata a  determinare  i
principi fondamentali nelle materie di cui al primo  comma  dell'art.
122 della Costituzione inevitabilmente riduce la stessa  possibilita'
della fonte statutaria  di  indirizzare  l'esercizio  della  potesta'
legislativa regionale in queste stesse materie.» (Corte Cost.,  sent.
n. 2/2004)
    Occorre altresi'  aggiungere  che  codesta  Corte  ha  dichiarato
incostituzionali analoghe disposizioni introdotte negli statuti delle
regioni Umbria ed Emilia Romagna con  sentenze,  rispettivamente,  n.
378 e n. 379 del 2004.
    In particolare, la Corte ha ribadito che nella disciplina dettata
dal citato art. 122 Cost. non residuano margini di determinazione per
l'autonomia statutaria regionale atteso  che  il  riconoscimento  del
potere statutario in tema di forma di governo regionale, riconosciuto
dall'art. 123 Cost. «e' accompagnato dalla  previsione  dell'articolo
122» e «quindi la disciplina dei particolari oggetti cui si riferisce
l'articolo 122  sfugge  alle  determinazioni  lasciate  all'autonomia
statutaria» (Corte Cost., sent. n. 379/2004).
    Occorre, infine, osservare che la formulazione della disposizione
in esame non puo' essere interpretata in alcun modo  come  espressiva
di  un  mero  principio  direttivo  per  il  legislatore   regionale,
nell'ambito della sua discrezionalita'  legislativa  in  materia,  in
quanto il meccanismo di sospensione e di supplenza  ivi  previsto  e'
descritto in modo talmente dettagliato e stringente  da  non  lasciar
residuare alcun margine di manovra in capo al legislatore regionale.
2. Violazione dell'art. 67 della costituzione. Violazione del divieto
di mandato imperativo.
    Vi  e'  un  ulteriore  ed  autonomo  profilo  di   illegittimita'
costituzionale della legge regionale in esame.
    La  diposizione  dell'art.  2,  comma  1  lett.  c)  della  legge
regionale de qua, infatti, nel prevedere una  sorta  di  "consigliere
supplente" si pone  in  manifesto  contrasto  con  il  principio  del
divieto di mandato imperativo  di  cui  all'art.  67  Cost.  poiche',
stante  la  sospensione  di  diritto  dall'incarico  di   consigliere
regionale e l'introduzione di un meccanismo di supplenza  che  affida
temporaneamente      l'esercizio       delle       funzioni       del
"consigliere-assessore" al  primo  dei  candidati  non  eletti  della
stessa lista, ne consegue che il consigliere supplente e' soggetto  a
revoca da parte del supplito  ove  questo  cessi  dalle  funzioni  di
assessore.
    Sebbene l'art. 67 Cost. si riferisca espressamente ai membri  del
Parlamento italiano, si ritiene che il principio ivi  espresso  abbia
portata  generale  e,  pertanto,  trascendendo  il  limitato   ambito
soggettivo  a  cui  fa  esplicito  riferimento  la  disposizione   in
questione, si debba applicare a tutte le cariche  elettive,  anche  a
quelle relative alle Regioni e agli enti locali.
    Al  riguardo,  pare  utile  riportare  quanto  statuito  in  piu'
occasioni da codesta Corte in materia di ampiezza e limiti del potere
statuario delle Regioni ad autonomia ordinaria:
        «...gli statuti regionali  non  solo,  come  tutte  le  norme
giuridiche del nostro  ordinamento,  devono  rispettare  puntualmente
"ogni disposizione della Costituzione", ma devono  anche  rispettarne
lo spirito, in nome della pure costituzionalmente necessaria "armonia
con la Costituzione" (sentenza n.  304  del  2002);  cio'  che,  piu'
recentemente, ha trovato conferma nell'affermazione che  gli  statuti
"dovranno essere in armonia  con  i  precetti  ed  i  principi  tutti
ricavabili dalla Costituzione" (sentenza n. 196 del 2003)."  (tra  le
altre, Corte Cost., sent. n. 2/2004 cit.).

 
                               P.Q.M.
 
    Tanto premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri, come in
epigrafe rappresentato e difeso.
    Chiede   che   codesta    Ecc.ma    Corte    voglia    dichiarare
costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1 lett. c) della legge
Regione Calabria recante "Testo  di  legge  di  revisione  statutaria
approvato con 2ª deliberazione  consiliare  ai  sensi  dell'art.  123
della costituzione - Modifiche ed integrazioni alla  Legge  Regionale
19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria"),  pubblicata
sul B.U.R.C. n. 25 del 9 giugno 2014, per contrasto con gli artt.  67
e 122, comma 1, della Costituzione.
    Si  depositeranno,  con  l'originale  notificato   del   presente
ricorso:
        1) Estratto della deliberazione  del  C.d.M.  del  30  giugno
2014;
        2) Copia della legge Regione Calabria impugnata.
          Roma, 7 luglio 2014
 
            Avvocato dello Stato: Maria Gabriella Mangia

 

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