RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 Maggio 2005 - 16 Maggio 2005 , n. 54

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 16 maggio 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 22 del 1-6-2005)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato;

nei confronti della Regione autonoma Friuli-Venzia Giulia, in
persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4, pubblicata
nel B.U.R. suppl. straord. n. 7 del 9 marzo 2005, recante «Interventi
per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie
imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della
Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa
C-439/1999, e al parere motivato della Commissione delle Comunita'
europee del 7 luglio 2004»:
nell'art. 27, in relazione all'art. 3, all'art. 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione ed agli artt. da 4 a 7 della
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).
La legge regionale n. 4/2005, reca una serie di interventi per il
sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Tra questi, l'art. 27
della l.r. prevede che i Consorzi di sviluppo industriale e l'EZIT
(Ente zona industriale di Trieste) possano essere esentati dai comuni
dal pagamento dell'ICI relativa alle aree e agli immobili destinati a
fini di pubblico interesse di loro pertinenza, ivi comprese le aree
acquisite dall'ente gestore al fine della loro successiva cessione
alle imprese interessate.
Tale legge, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 29
aprile 2005, n. 3, viene impugnata nella sopra indicata disposizione
per i seguenti motivi.
Nel disporre l'esenzione dell'ICI per i consorzi di sviluppo
industriale e per l'EZIT, con riferimento ad aree ed immobili
destinati a fini di pubblico interesse, la norma in questione
introduce una nuova categoria di immobili esenti rispetto a quelle
previste dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,
in aperto contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e) della
Costituzione, che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello
Stato la materia inerente al sistema tributario e contabile dello
Stato, nonche' con le disposizioni di cui agli artt. da 4 a 7 della
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), che, nel disciplinare le
materie riservate alla potesta' legislativa della Regione autonoma,
non contemplano quella concernente la predetta materia tributaria.
In particolare, costituisce ius receptum della giurisprudenza di
codesta Ecc.ma Corte il principio secondo cui, in assenza dei
presupposti per l'attuazione del disegno costituzionale insito
nell'art. 119 Cost., come sostituito dall'art. 5 della legge cost. 18
ottobre 2001, n. 3 - concernente l'autonomia finanziaria di entrata e
di spesa di regioni ed enti locali (ivi compresa la loro facolta' di
stabilire ed applicare tributi ed entrate propri), vale a dire in
assenza dell'«intervento del legislatore statale, il quale, al fine
di coordinare l'insieme della finanza pubblica, dovra' non solo
fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma
anche determinare le grandi linee del sistema tributario, e definire
gli spazi e i limiti entro i quali dovra' esplicarsi la potesta'
impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni, ed enti locali», e'
preclusa alle Regioni la potesta' di legiferare sui tributi
esistenti, istituiti e regolati da leggi statali e non sono ancora
individuabili nell'ordinamento, se non in limiti ristrettissimi,
tributi che possano definirsi a pieno titolo «propri» delle Regioni e
degli enti locali, nel senso di considerarsi frutto di una loro
autonoma potesta' impositiva, ancorche' il loro gettito sia destinato
in tutto o in parte a tali enti (Corte cost. sentt. nn. 37 e 241 del
2004; nn. 296 e 297 del 2003).
Per tali ragioni la censura di costituzionalita' formulata nel
presente ricorso non puo' dirsi superata nemmeno in virtu' del
richiamo alla conformita' ai principi di cui all'art. 119 Cost.,
contenuto nella citata norma della legge regionale impugnata.
Ne' vale a rendere legittimo l'esercizio della potesta'
legislativa regionale nella materia in questione l'ulteriore
richiamo, contenuto nella norma ridetta, all'art. 9 del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di
ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni). Tale
disposizione, infatti, prevede la competenza legislativa regionale
nella disciplina della finanza locale e dell'ordinamento finanziario
contabile. Essa, dunque, nella sua genericita', non puo'
ricomprendere la disciplina dei tributi statali, nei quali dev'essere
fatta rientrare anche l'imposta comunale sugli immobili, alla luce
della richiamata giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte.



P. Q. M.
Si conclude pertanto perche' sia dichiarata l'illegittimita'
costituzionale della legge della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia 4 marzo 2005, n. 4 nell'art. 27, comma 1, per le ragioni e
come sopra precisato.
Roma, addi' 5 maggio 2005
Avvocato dello Stato: Danilo Del Gaizo

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