Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 settembre 2016 (della Provincia autonoma di Bolzano).

4; 16, commi 2 e 4, secondo periodo.

(GU n. 44 del 2016-11-02)

 

Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano (c.f. e p.i. …), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Arno Kompatscher, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' della procura speciale rep. n. 24472 del 10 agosto 2016, rogata dal Segretario generale della Giunta provinciale dott. Eros Magnago, nonche' in virtu' della deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione a.stare in giudizio n. 965 del 6 settembre 2016, dagli avv.ti Renate von Guggenberg (c.f. … . - pec: …), Stephan Beikircher (c.f. … - pec: … Bernardi (c.f. … - pec: …) e Laura Fadanelli (c.f. F…- pec: …), di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata .. e n. fax …, e dall'avv. Michele Costa (c.f. …), di Roma, con indirizzo di posta elettronica … e presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata (pec: … e n. fax …);

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica;

per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1, 4, comma 4, 7, commi 1, 5 e 7, 8, 14, commi 1, 3 e 5, 15, commi 2, 3 e 4, e 16, commi 2 e 4, secondo periodo, della legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».

Fatto

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 18 luglio 2016 e' stata pubblicata la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».

Con l'art. 1 di tale legge viene istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente (comma 1), Agenzie che sono state istituite con l'art. 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, che concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualita' dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attivita' tecnico-scientifiche previste dalla stessa legge (comma 2).

Tale Sistema e' definito come una rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), nel rispetto della legge e delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia (art. 2, comma 1, lettera a), ove tali livelli sono qualificati dallo stesso legislatore come livello qualitativo e quantitativo di attivita' che deve essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale.

Il predetto Sistema nazionale esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome (art. 3, comma 1).

All'ISPRA la legge assegna funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico, finalizzate a rendere omogenee sotto il profilo tecnico, le attivita' del Sistema nazionale, facendo comunque salve «le competenze delle regioni e delle province autonome» ed assicurando il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema medesimo, nell'ambito di un organo appositamente istituito (Consiglio del Sistema nazionale - art. 13), nello svolgimento delle attivita' del predetto Sistema (art. 4, art. 6, comma 1).

Spetta all'ISPRA adottare, con il concorso delle Agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneita' dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonche' il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalita' operative del Sistema nazionale e delle attivita' degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale (art. 4, comma 4).

Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico dell'ISPRA sono finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attivita' del Sistema nazionale e sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema medesimo, nell'ambito del Consiglio del Sistema nazionale (art. 6, comma 1).

L'art. 7 dispone al comma 1 che le Agenzie per la protezione dell'ambiente sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile, prevedendo ulteriori norme di dettaglio ai commi 3, 4, 5 e 6.

Con il comma 2 dello stesso articolo viene riconosciuto alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il potere di disciplinare con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attivita' delle agenzie, tuttavia con il limite del rispetto dei LEPTA (come stabiliti ai sensi dell'art. 9, comma 3) e dell'obbligo di tenere conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attivita' del Sistema nazionale, programma che viene predisposto dall'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale, e approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza Stato-Regioni (art. 10) e nel quale sono individuate le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale.

Il comma 5 prevede che le Agenzie possono svolgere attivita' ulteriori a quelle obbligatoriamente attribuite dalle legge in esame, in favore di soggetti pubblici o private, sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto ministeriale.

Il comma 7 di tale articolo impone alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di apportare alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto dello stesso articolo, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'art. 8 introduce una norma di carattere generale relativa ai requisiti di imparzialita' dei direttori generali dell'ISPRA e delle Agenzie, pur prevedendo che gli stessi sono nominati secondo le procedure previste dalla legge per ciascun ente (comma 1), e istituisce, presso l'ISPRA, un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA stesso e delle Agenzie, nel quale, in fase di prima applicazione della legge, sono iscritti i direttori generali in carica (comma 2).

L'art. 14 demanda all'ISPRA, con il contributo delle Agenzie, il compito di predisporre uno schema di regolamento che stabilisce le modalita' di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle finzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attivita' ispettive, secondo il principio della rotazione del personale nell'esecuzione delle visite ispettive, il quale e' emanato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni (commi 1, 2 e 3).

In seguito all'adozione di tale regolamento, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle Agenzie sono tenuti a darvi attuazione mediante regolamenti interni che individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi (comma 5).

L'art. 15 che disciplina le modalita' di finanziamento, al comma 1 impone all'ISPRA e alle Agenzie di provvedere allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il finanziamento delle Agenzie e' assicurato dall'assegnazione alle medesime degli introiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni che introducono specifiche tariffe nazionali approvate con decreto ministeriale (entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge) e, nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali, dall'applicazione delle tariffe delle Agenzie approvate dalle rispettive regioni o province autonome; le modalita' di assegnazione dei predetti introiti sono individuate con decreto interministeriale da emanare previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (commi 2, 3 e 4).

Infine, l'art. 16, con una generale clausola di chiusura, fa salve le vigenti disposizioni regionali e provinciali, tuttavia solo «fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge» (comma 2) e dispone che le regioni e le province autonome recepiscono le disposizioni della legge entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa (comma 4).

L'espresso riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano contenuto in diverse nonne degli articoli appena richiamati, fornisce evidenza dell'estensione anche alla Provincia ricorrente della disciplina vincolante recata dalla legge medesima, pur in materie nelle quale essa ha gia' esercitato, in dipendenza delle prerogative sancite dallo Statuto di autonomia e dalle relative disposizioni attuative, organicamente la propria potesta' legislativa (l.p. 26/1995, l.p. 61/1973, l.p. 23/1976, l.p. 6/2010, l.p. 7/1981, l.p. 38/1994, l.p. 4/2006, l.p. 29/1975, l.p. 20/2012, 1.p. 8/2000, 1.p. 8/2002, 1.p. 16/1970, 1.p. 10/1990, l.p. 18/1991, 1.p. 41/1988, l.p. 18/1992, l.p. 2/2007, l.p. 1/1981, l.p. 7/2001, 1.p. 2/1984, l.p. 1/1992, l.p. 9/2010, l.p. 13/1993) ed amministrativa.

Le disposizioni sopra citate finiscono, dunque, comprimere fortemente l'autonomia concessa alla Provincia ricorrente in forza dello Statuto di autonomia e delle relative nonne di attuazione nonche' della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, oltre a contrastare con i principi di cui agli articoli 3, comma 1, e 97, comma 2, della Costituzione, nonche' con il principio pattizio e quelli della proporzionalita', della ragionevolezza e della leale collaborazione.

Quindi la Provincia autonoma di Bolzano impugna tali disposizioni per i seguenti motivi di

Diritto

Violazione degli articoli 8 (in particolare, n. 1, n. 5, n. 6, n. 13, n. 15, n. 16, n. 17 e n. 21), 9 (in particolare, n. 8, n. 9 e n. 10) e 16 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), e delle relative norme di attuazione; violazione degli articoli 53 e 54, n. 2), dello Statuto di autonomia; violazione del Titolo VI, in particolare articoli 75, 75-bis, comma 3-bis, e 79, dello Statuto di autonomia, e relative norme di attuazione, in particolare decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; violazione degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto di autonomia e relative norme di attuazione nonche' del principio pattizio, anche con riferimento all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42; violazione degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; violazione degli articoli 3, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione; violazione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; violazione dei principi della proporzionalita', della ragionevolezza e della leale collaborazione.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' stato approvato il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale di autonomia per il Trentino Alto Adige/Südtirol.

Le materie in cui le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno competenza legislativa propria sono elencate negli articoli 8 e 9. Ai sensi dell'art. 16 nelle materie di propria competenza legislativa le Province esercitano anche le relative funzioni amministrative.

In particolare, ai sensi dell'art. 8, primo comma, n. 1, n. 5, n. 6, n. 13, n. 15, n. 16, n. 17 e n. 21 e dell'art. 9, comma 1, n. 8, n. 9 e n. 10, dello Statuto di autonomia la Provincia autonoma di Bolzano ha competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, urbanistica e piani regolatori, tutela del paesaggio, opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche, caccia e pesca, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica, nonche' competenza legislativa concorrente in materia di incremento della produzione industriale, utilizzazione delle acque pubbliche ed igiene e sanita', competenze che hanno trovato la loro disciplina attuativa in una serie di norme di attuazione allo Statuto di autonomia. Inoltre, nelle materie di competenza della Provincia autonoma di Bolzano essa esercita anche le relative funzioni amministrative.

Tale sistema normativo ed organizzativo, fondato sullo Statuto di autonomia, continua ad operare nonostante la riforma della Costituzione del 2001, dato che la suddetta riforma non restringe la sfera di autonomia gia' spettante alle Province autonome per Statuto.

Infatti, l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dispone che le disposizioni in essa contenute si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le sole parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle ad esse gia' attribuite.

Cio' e' stato riconosciuto anche da codesta ecc.ma Corte ancora con la sentenza n. 279/2005: «... l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - secondo cui "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite" - e' ... tale da non lasciare alcun dubbio circa la volonta' del legislatore costituzionale di estendere in via diretta alle Regioni a statuto speciale le maggiori autonomie riconosciute alle Regioni a statuto ordinario, senza alcuna limitazione quanto alle forme di tutela.» e confermato, tra l'altro con riferimento al servizio idrico e alle relative tariffe, nella sentenza n. 357/2010 e, da ultimo, nella sentenza n. 51/2016, con precedenti richiamati.

Nella sentenza n. 51/2016 codesta ecc.ma Corte ha inoltre affermato che il sistema di attribuzioni provinciali - nell'esercizio del quale la Provincia autonoma [di Trento] ha da tempo delineato il quadro organizzatorio del servizio idrico integrato provinciale - «non e' stato sostituito dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente», a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione.

Nell'esercizio delle sopra citate potesta', la Provincia autonoma di Bolzano ha anche la relativa potesta' regolamentare. Infatti, in virtu' dell'art. 54, comma 1, n. 2), dello Statuto di autonomia spetta alla Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti sulle materie che sono devolute alla potesta' regolamentare delle province, regolamenti che vengono emanati dal presidente della provincia (art. 53).

Inoltre, ai sensi dell'art. 103 dello Statuto di autonomia per le modificazioni dello Statuto di autonomia si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. Le sole norme del Titolo VI dello Statuto di autonomia possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato, peraltro secondo una procedura rafforzata, e cioe' su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province (art. 104).

E l'art. 107 dello Statuto di autonomia prevede l'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto.

Il Titolo VI dello Statuto di autonomia riconosce alla Regione Trentino Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e Bolzano una particolare autonomia di carattere finanziario.

Con l'Accordo del 15 ottobre 2014 la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno concordato con il Governo la modificazione del Titolo VI, recante appunto le disposizioni di carattere finanziario, secondo la procedura rinforzata prevista dal precitato art. 104.

Con tale accordo, che e' stato poi recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, si e' introdotta una nuova regolazione dei rapporti finanziari tra gli stessi, innovando la disciplina relativa contenuta nello Statuto di autonomia ed adeguando le norme di attuazione statutaria in materia di «riserve all'erario», nonche' introducendo alcune altre norme di rango statutario in materia finanziaria, cosi' rivedendo l'Accordo di Milano dell'anno 2009.

In merito codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n. 28/2016, ha confermato che le province autonome godono di una particolare autonomia in materia finanziaria, caratterizzata (e rafforzata) da un meccanismo peculiare di modificazione delle relative disposizioni statutarie, che ammette l'intervento del legislatore statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa con la regione e le province autonome.

L'art. 75 del Titolo VI attribuisce alle province autonome le quote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate dallo Statuto e percette nei rispettivi territori ed, in ogni caso, i nove decimi di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ulteriori rispetto a quelle espressamente elencate.

L'art. 79 disciplina come il Sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province, dagli enti locali, dagli enti e organismi strumentali pubblici e privati delle province e di quelli degli enti locali, dalle aziende sanitarie, dalle universita', dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dagli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza Pubblica, di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e che sono le province che provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti dei predetti enti, prevedendo espressamente che nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo.

Viene, inoltre, previsto che la regione e le province provvedono, per se' e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, recante norme di attuazione allo Statuto concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'art. 75-bis, comma 3-bis, del Titolo VI contiene la specifica disciplina delle riserve all'erario, mentre l'art. 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, recante norme di attuazione allo Statuto di autonomia in materia di finanza regionale e provinciale, contiene specifiche disposizioni per quanto attiene l'attivita' di accertamento delle imposte erariali.

Con sentenza n. 145/2014 codesta ecc.ma Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di norme statali che riservavano all'erario entrate tributarie devolute per Statuto ad una Regione ad autonomia differenziata, in difetto del requisito della specifica destinazione, mentre per la parte che introduceva una riserva all'erario rispettosa del requisito della temporaneita' e della specifica destinazione ha confermato la legittimita' della riserva.

Ora, ai sensi del gia' citato art. 2 decreto legislativo n. 266/1992, decreto attuativo dello Statuto di autonomia, deputato a disciplinare i rapporti tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento, la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata unicamente ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello Statuto di autonomia e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel piu' ampio termine da esso stabilito e che nel frattempo restano applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti.

A proposito di tale norma codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n. 380/1997, si e' cosi' espressa: «L'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, dettando la disciplina sopra richiamata in ordine ai rapporti fra legislazione statale e legislazione provinciale, vieta al legislatore statale - salvo che negli ambiti in cui il comma 4 del medesimo art. 2 fa salva l'immediata applicabilita' delle leggi statali (leggi costituzionali, e atti legislativi nelle materie in cui alla Provincia e' attribuita delega di funzioni statali o potesta' legislativa integrativa) - di attribuire alle norme da esso dettate nelle materie di competenza provinciale immediata e diretta applicabilita', prevalente su quella della legislazione provinciale preesistente, nel territorio delle province autonome.

Le norme di attuazione garantiscono in tal modo alla provincia uno spazio temporale per procedere all'adeguamento della propria legislazione ai vincoli che, in forza dello statuto, discendano dalle nuove leggi statali, ed escludono che in pendenza di tale adeguamento (...) l'applicabilita' delle norme di fonte statale si sostituisca automaticamente a quella delle norme provinciali. Da cio' anche la previsione della possibilita' per il Governo nazionale di impugnare, entro un ulteriore termine decorrente dalla scadenza di quello per l'adeguamento, la legislazione provinciale che non sia stata adeguata ai nuovi vincoli (...).

Questo sistema comporta che una legge statale, dettata in materia di competenza provinciale, in ambito diverso da quelli previsti dal comma 4 del predetto art. 2, la quale pretenda di far valere immediatamente e direttamente la propria efficacia anche nel territorio delle province autonome, prevalendo sulla legislazione provinciale previgente, debba ritenersi illegittima, per violazione della norma di attuazione statutaria - non derogabile dalla legge ordinaria dello Stato (sentenze nn. 38 e 40 del 1992; n. 69 del 1995) - nella parte in cui viene ad essa attribuita tale efficacia.

Resta tuttavia fermo che la legge statale sopravvenuta, nei limiti in cui contenga nuovi principi o nuove norme vincolanti, in forza dello statuto, nei confronti del legislatore provinciale, obbliga quest'ultimo a procedere al relativo adeguamento, entro il termine stabilito; e che il mancato adeguamento entro tale termine da' luogo alla sopravvenuta illegittimita' costituzionale della legislazione provinciale non adeguata, suscettibile di essere fatta valere, oltre che - in ogni tempo - in via incidentale nei giudizi nei quali essa sia destinata a trovare applicazione, in via principale su ricorso del Governo nazionale, ai sensi dell'art. 97 dello statuto speciale e dell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 266 del 1992.».

Ancora nel 1994 codesta ecc.ma Corte ha affermato l'operativita' di tale normativa di attuazione statutaria con specifico riferimento alla materia ambientale, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, istitutivo delle Agenzie per l'ambiente, come sostituito dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61, nella parte in cui dispone che le norme in esso contenute si applicano direttamente nelle Province autonome fino all'adozione da parte delle stesse di apposita normativa (sent. n. 356/1994).

Con riferimento all'art. 03, articolo premesso dall'art. 1 della legge di conversione, codesta ecc.ma Corte ebbe a statuire che le disposizioni impugnate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano non sono lesive dal momento che «e' rimessa alla legge provinciale la disciplina dell'organizzazione, delle risorse tecniche e di personale, dei mezzi finanziari, delle modalita' di consulenza e di supporto tecnico da prestare agli apparati provinciali e degli enti locali che si avvalgono delle agenzie», pur affermando «l'obbligo di istituire le agenzie provinciali risponde all'esigenza di assicurare la presenza di appositi ed autonomi organismi tecnici su tutto il territorio nazionale, in modo da rendere, tra l'altro, agevole ed omogenea la raccolta e l'elaborazione di dati in materia ambientale, e consentire l'esercizio indipendente dell'attivita' di consulenza e di controllo tecnico».

E a seguito del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale era stata chiesta la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992 e degli articoli 4 e 5 dello Statuto di autonomia, di diversissime leggi provinciali in materia ambientale per mancato adeguamento della legislazione provinciale ai principi posti dal predetto decreto-legge, con particolare riguardo all'istituzione delle Agenzie provinciali, la Provincia autonoma di Bolzano ha emanato la legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, istitutiva dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, adeguando cosi' la propria organizzazione in proposito. Di conseguenza il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e codesta ecc.ma Corte, con ordinanza n. 254/1996, ha dichiarato l'estinzione del giudizio.

Prevede, inoltre, l'art. 4 del decreto legislativo n. 266/1992 che nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative (comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative), diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo Statuto di autonomia e le relative norme di attuazione; cio' in applicazione del principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative (Corte cost. n. 236/2004).

Inoltre, per giurisprudenza costante di codesta ecc.ma Corte costituisce parametro autonomo di legittimita' la ragionevolezza delle leggi, mediante l'analisi della ratio unitamente ai principi della normativa, della razionalita', proporzionalita' ed adeguatezza della scelta del legislatore, in relazione agli obiettivi (sentenza n. 175/2005).

Risulta evidente che le disposizioni qui impugnate della legge n. 132/2016, introducendo, anche con riferimento diretto alla Provincia autonoma di Bolzano, una disciplina che pare essere anche per essa vincolante in materie in cui la stessa ha potesta' legislativa ed amministrativa proprie che peraltro ha gia' esercitato comprimono illegittimamente le particolari prerogative riconosciute alla stessa, per cui vanno dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione degli articoli 8 (in particolare, n. 1, n. 5, n. 6, n. 13, n. 15, n. 16, n. 17 e n. 21), 9 (in particolare, n. 8, n. 9 e n. 10) e 16 dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, degli articoli 53 e 54, n. 2), dello Statuto di autonomia, del Titolo VI dello Statuto di autonomia, in particolare degli articoli 75, 75-bis, comma 3-bis, e 79, e delle relative norme di attuazione, in particolare del decreto legislativo n. 268/1992, degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione nonche' del principio pattizio, anche con riferimento all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo n. 266/1992, degli articoli 3, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 nonche' dei principi della proporzionalita', della ragionevolezza e della leale collaborazione, come di seguito specificato:

a) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

Come gia' esposto, con l'art. 1 (Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente) della legge n. 132/2016 viene istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente (comma 1), Agenzie che a livello nazionale sono state istituite con l'art. 03 del decreto-legge n. 496/1993, che concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualita' dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attivita' tecnico-scientifiche previste dalla stessa legge (comma 2).

Ora e' evidente che tale norma, se e in quanto interferisce nel modello organizzativo della Provincia autonoma di Bolzano, e' lesivo specialmente della sua competenza primaria in materia di ordinamento degli uffici e del relativo personale di cui all'art. 8, n. 1, dello Statuto di autonomia e delle correlate funzioni amministrative di cui all'art. 16 del medesimo Statuto. b) Illegittimita' costituzionale dell'art. 16, commi 2 e 4, secondo periodo, della legge 28 giugno 2016, n. 132.

All'art. 16 (Disposizioni transitorie e finali), la legge n. 132/2016 reca una generale clausola di chiusura, la quale fa salve le vigenti disposizioni regionali e delle province autonome, «fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative» della legge stessa e dispone che le regioni e le province autonome ne recepiscano le disposizioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa (commi 2 e 4).

Ora e' evidente che detta clausola non garantisce la tutela del sistema organizzativo esistente nell'ambito territoriale della Provincia autonoma di Bolzano, nonche' dell'autonomia finanziaria della medesima. La normativa vigente a livello di questa Provincia autonoma, e' derivata dall'esercizio della potesta' legislativa e della corrispondente funzione amministrativa spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano nelle materie dell'ordinamento degli uffici e del personale di cui all'art. 8, n. 1, e all'art. 16 dello Statuto di autonomia nonche' dell'igiene e sanita' di cui all'art. 9, n. 10, e dell'art. 16 dello stesso Statuto, che hanno condotto all'organizzazione di apposite strutture interne all'Amministrazione della stessa per l'attribuzione ad esse dell'esercizio delle funzioni relative alla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (legge provinciale n. 26/1995) nonche' all'emanazione di una normativa specifica in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Inoltre, nella materia ambientale, oltre alle competenze, sia legislativa sia amministrativa, della Provincia autonoma di Bolzano, in materia di ordinamento del personale e degli uffici e in materia di igiene e sanita' rilevano anche, tra le altre, quelle in materia di urbanistica e tutela del paesaggio (articoli 8, n. 5 e n. 6, e 16), di protezione civile (articoli 8, n. 13, e 16), di caccia e pesca, di alpicoltura e parchi naturali, di viabilita' e acquedotti, di agricoltura e foreste (articoli 8, n. 15, n. 16, n. 17, n. 21, e 16), di industria e di artigianato e di utilizzazione delle acque pubbliche (articoli 9, n. 8 e n. 9, e 16.).

Tale sistema normativo ed organizzativo, fondato sullo Statuto di autonomia, continua ad operare anche dopo la riforma della Costituzione per effetto della legge costituzionale n. 3/2001, dato che la suddetta riforma non puo' restringere la sfera di autonomia gia' spettante per Statuto alle Province autonome.

Come gia' esposto, l'organizzazione della Provincia autonoma di Bolzano e' stata adeguata in proposito anche con l'istituzione dell'Agenzia provinciale per l'ambiente per effetto della legge provinciale n. 26/1995.

Ne consegue che l'obbligo di «recepire» le disposizioni della legge (articolo 16, comma 4, secondo periodo), solo se ed in quanto interpretato come obbligo di adeguare la legislazione gia' vigente alle norme di principio vincolanti ai sensi dello Statuto di autonomia sarebbe conforme alle disposizioni statutarie; tuttavia l'interpretazione letterale della disposizione in questione non garantisce tale risultato. Analogamente appare dubbio il contenuto del disposto (art. 16, comma 2) che si riferisce alle disposizioni attuative della legge - assicurando la salvezza delle disposizioni previgenti solo fino all'entrata in vigore delle predette disposizioni attuative - in quanto non e' chiaro a quale soggetto sia attribuita la potesta' di emanarle.

Diversamente le disposizioni di cui all'art. 16, commi 2 e 4, della legge n. 132/2016 contrastano con quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 266/1992 e, in merito alle corrispondenti funzioni amministrative nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome, con l'art. 4, comma 1, dello stesso decreto legislativo ai sensi del quale la legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative (comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative), diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo Statuto di autonomia e le relative norme di attuazione.

In merito va anche ribadito che codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 356/1994 ha precisato che il contenuto del vincolo di adeguamento consiste essenzialmente nella istituzione di un'Agenzia provinciale; mentre per quanto riguarda il suo «modo d'essere» (punto n. 4.1. della motivazione in diritto), e quindi proprio il modello organizzativo ed anche funzionale dell'Agenzia provinciale, la sua disciplina e' rimessa alla competenza esclusiva della Provincia autonoma.

Le norme di cui all'art. 16, commi 2 e 4, quindi, contraddicono in radice il riparto di competenze costituzionalmente sancito e si pongono in aperto contrasto con quanto disposto dal decreto legislativo n. 266/1992. Pare, dunque, chiara l'illegittimita' costituzionale di dette norme per violazione degli articoli 8 (in particolare, n. 1, n. 5, n. 6, n. 13, n. 15, n. 16, n. 17 e n. 21), 9 (in particolare, n. 8, n. 9 e n. 10) e 16 dello Statuto di autonomia, e delle relative norme di attuazione, per violazione degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo n. 266/1992 e per violazione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001.

c) Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132.

L'art. 4 (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), al comma 4 attribuisce all'ISPRA il compito di adottare, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale, e di coordinamento del sistema nazionale per assicurare l'uniformita' dei sistemi di controllo nel territorio nazionale.

Anche tale norma, attribuendo i precitati compiti all'ISPRA anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano e, quindi, disciplinando materie palesemente rientranti nella competenza legislativa provinciale, oltre che amministrativa, e gia' oggetto di legiferazione da parte della stessa e' lesiva delle potesta' ad essa attribuite come appena esposto sub b).

Inoltre, la disposizione non prevede forme di collaborazione delle regioni e delle province autonome, nemmeno nell'ambito del sistema della Conferenza Stato-Regioni o del Consiglio del sistema nazionale previsto all'art. 13, nonostante la compresenza di competenze statali e regionali.

Sennonche' e' giurisprudenza costante di codesta ecc.ma Corte che, nei casi di compresenza di competenze statali e regionali, qualora non sia possibile individuare la prevalenza di una rispetto alle altre, e' necessario integrare le previsioni normative con la previsione di una effettiva forma di partecipazione delle regioni (sentenza n. 303/2003 e successive richiamate, da ultimo, nella sentenza n. 7/2016).

Ne consegue che la norma di cui all'art. 4, comma 4, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima, oltre che per violazione degli articoli 8 (in particolare, n. 1, n. 5, n. 6, n. 13, n. 15, n. 16, n. 17 e n. 21), 9 (in particolare, n. 8, n. 9 e n. 10) e 16 dello Statuto di autonomia, e relative norme di attuazione, per violazione degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo n. 266/1992 e per violazione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, anche per violazione del principio della leale collaborazione.

d) Illegittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 1, 5 e 7, della legge 28 giugno 2016, n. 132.

Anche l'art. 7 (Agenzie per la protezione dell'ambiente) e' lesivo della competenza esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano in materia di ordinamento degli uffici e del relativo personale.

Tale articolo riconosce alle regioni ed alle province autonome il potere di disciplinare con proprie leggi la struttura delle agenzie nonche' il loro funzionamento, il loro finanziamento e la pianificazione delle loro attivita', tuttavia con il limite del rispetto dei LEPTA (come stabiliti ai sensi dell'art. 9, comma 3) e della considerazione del programma triennale delle attivita' (di cui all'art. 10), predisposto dall'ISPRA, previo parere vincolante, del Consiglio del Sistema nazionale (di cui all'art. 13), ed approvato con decreto del Ministro competente, previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

Inoltre, viene imposto alle regioni e alle province autonome di apportare alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto dell'articolo in questione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge (comma 7), prevedendo peraltro che le agenzie per la protezione dell'ambiente debbano essere «persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile» (comma 1).

Detta prescrizione, concernente la struttura organizzativa delle agenzie, oltre ad essere lesiva delle predette competenze provinciali, e' in contrasto con i principi di proporzionalita' e di ragionevolezza (articoli 3 e 97 Cost.), in quanto impone scelte organizzative non necessarie al raggiungimento dello scopo, con conseguente incidenza sul riparto delle competenze tra lo Stato e le province autonome.

Pertanto, le norme di cui all'art. 7, commi 1, 5 e 7, vanno censurate, in particolare, per violazione dell'art. 8, n. 1, e 16 dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, tra cui art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992, per violazione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, per violazione degli articoli 3, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione nonche' per violazione dei principi della proporzionalita' e della ragionevolezza.

e) Illegittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

All'art. 8 (Requisiti del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie) il legislatore statale declina i requisiti di imparzialita' dei direttori generali delle agenzie ambientali (e dell'ISPRA), nonche' prevede l'istituzione di una specifica anagrafe dei medesimi, oggetto di pubblicazione sul sito internet dell'ISPRA. La norma richiede, per la nomina dei direttori generali delle agenzie regionali, un'elevata professionalita' e la qualificata esperienza nel settore ambientale, nonche' l'assenza di una serie di incarichi o di situazioni (commi 1 e 2).

Anche queste disposizioni, se intese come direttamente applicabili anche al direttore dell'Agenzia per l'ambiente della Provincia autonoma di Bolzano, incidono nella sua competenza esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e del relativo personale, come anche la previsione di un albo unico dei direttore generali, istituito presso l'ISPRA.

Inoltre, la disciplina di dettaglio che la norma predetta introduce non appare qualificabile come norma di principio, con conseguente obbligo di adeguamento della legislazione della provincia autonoma, che esclude la diretta applicazione della normativa statale. Quindi, di fatto risulta autoapplicativa e non lascia alcuno spazio all'autonomia del legislatore della provincia autonoma, anche in relazione alla disposizione che impone alle province autonome di recepire le disposizioni della legge (art. 16, comma 4, secondo periodo).

E', quindi, evidente che anche le norme di cui all'art. 8 sono lesive delle speciali prerogative riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano e, pertanto, violano, in particolare, gli articoli 8 (in particolare, n. 1, n. 5, n. 6,I n. 13, n. 15, n. 16, n. 17 e n. 21), 9 (in particolare, n. 8, n. 9 e n. 10) e 16 dello Statuto di autonomia e relative nonne di attuazione, gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo n. 266/1992 e l'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001.

f) Illegittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 1, 3 e 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132.

L'art. 14 (Disposizioni sul personale ispettivo) demanda ad un regolamento le modalita' di individuazione del personale incaricato delle attivita' ispettive, le competenze del medesimo e i criteri generali per lo svolgimento delle predette attivita', secondo il principio della rotazione del personale nelle visite ispettive, nonche' le modalita' per la segnalazione degli illeciti ambientali.

ISPRA e' chiamata a redigere lo schema di regolamento, con il contributo delle agenzie regionali. Il regolamento e' emanato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni (commi 1, 2 e 3).

Il presidente dell'ISPRA ed i legali rappresentanti delle agenzie sono tenuti ad adottare regolamenti interni attuativi recanti l'individuazione del personale incaricato delle ispezioni (comma 5).

Anche tale norma, oltre a violare la competenza esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano in materia di ordinamento degli uffici e del relativo personale, alla quale compete anche la correlativa funzione amministrativa, viola anche la sua potesta' regolamentare di cui all'art. 54, n. 2), dello Statuto di autonomia, in combinato disposto con l'art. 53, posto che nella predetta materia il potere regolamentare non puo' essere attribuito allo Stato.

Anche la previsione di poteri regolamentari attuativi dell'Agenzia non e' legittima, posto che gli stessi vanno attribuiti sempre alla provincia autonoma.

Pare chiara, dunque, l'illegittimita' delle norme di cui all'art. 14, commi 1, 3 e 5, in particolare per violazione degli articoli 8 (in particolare, n. 1, n. 5, n. 6, n. 13, n. 15, n. 16, n. 17 e n. 21), 9 (in particolare, n. 8, n. 9 e n. 10), 16, 53 e 54, n. 2), dello Statuto di autonomia e relative norme di attuazione, degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo n. 266/1992 e dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001.

g) Illegittimita' costituzionale dell'art. 15, commi 2, 3 e 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132.

L'art. 15 (Modalita' di finanziamento), comma 1, prevede che le agenzie provvedano alle proprie funzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il finanziamento delle predette agenzie e' assicurato dall'assegnazione alle medesime degli introiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni che introducono specifiche tariffe nazionali approvate con decreto ministeriale e, nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali, dall'applicazione delle tariffe delle agenzie approvate dalle rispettive regioni o province autonome; le modalita' di assegnazione dei predetti introiti sono individuate con decreto interministeriale da emanare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (articoli 15, commi 4, 2 e 3, e 7).

La norma prevede inoltre che le agenzie possano svolgere attivita' ulteriori rispetto a quelle obbligatoriamente attribuite dalla legge in esame, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto ministeriale (art. 7, comma 5).

La disciplina statale del sistema di finanziamento delle agenzie ambientali, recata da una mera legge ordinaria (nel combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 15 e nel disposto del comma 5 dell'art. 7), si pone in contrasto con l'autonomia finanziaria spettante alla Provincia ricorrente, non risultando compatibile con le previsioni statutarie che assicurano alla medesima autonomia di entrata e di spesa, con le relative risorse finanziarie e patrimoniali, e che impediscono la definizione unilaterale da parte dello Stato dei rapporti finanziari con la stessa (Titolo VI, in particolare articoli 75, 75-bis, comma 3-bis, e 79 dello Statuto di autonomia).

Infatti, le relazioni finanziarie predette sono definite nello Statuto stesso, nelle leggi rinforzate appositamente previste dallo stesso, nonche' nelle norme di attuazione statutaria, sulla base di procedure paritetiche (articoli 103, 104, 107) che evidentemente non sono rispettate con l'emanazione di una legge ordinaria statale.

Con specifico riferimento alla determinazione ed alla approvazione delle tariffe delle prestazioni delle Agenzie ambientali, le disposizioni legislative statali sono incompatibili con la disciplina vigente della Provincia autonoma di Bolzano relativa all'approvazione delle proprie tariffe della quale verrebbero a determinare l'abrogazione, con violazione delle norme statutarie, anche tenuto conto dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza costituzionale in ordine alle analoghe tariffe (sentenza n. 233/2013).

In attuazione delle leggi provinciali in materie di rilievo ambientale di competenza della Provincia autonoma di Bolzano, la Giunta provinciale, con la deliberazione n. 1506 del 9 dicembre 2014, modificata con la deliberazione n. 920 del 23 agosto 2016, ha approvato il «Tariffario dell'Agenzia provinciale per l'ambiente».

Pare chiara, dunque, l'illegittimita' costituzionale delle norme di cui all'art. 15, commi 2, 3 e 4, in particolare per violazione del Titolo VI, in particolare articoli 75, 75-bis, comma 3-bis, e 79, dello Statuto di autonomia e relative norme di attuazione, in particolare decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto di autonomia nonche' del principio pattizio, anche con riferimento all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche' degli articoli 8 (in particolare, n. 1, n. 5, n. 6, n. 13, n. 15, n. 16, n. 17 e n. 21), 9 (in particolare, n. 8, n. 9 e n. 10) e 16 dello Statuto di autonomia, degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo n. 266/1992, dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001.

 

P.Q.M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1, 4, comma 4, 7, commi 1, 5 e 7, 8, 14, commi 1, 3 e 5, 15, commi 2, 3 e 4, e 16, commi 2 e 4, secondo periodo, della legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».

Si depositano con il presente atto:

1) autorizzazione a stare in giudizio (deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 965 del 6 settembre 2016);

2) procura speciale rep. n. 24488 dd. 6 settembre 2016;

3) deliberazione del Consiglio provinciale di Bolzano n. 10/2016 del 14 settembre 2016, di ratifica della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 965/2016.

 

Bolzano-Roma, 15 settembre 2016

Avv.ti Guggenberg - Beikircher - Bernardi - Fadanelli - Costa

 

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