Ricorso n. 54 del 28 agosto 2008 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 agosto 2008 , n. 54
Depositato in cancelleria il 4 settembre 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 44 del 22-10-2008)
Impugnativa della legge della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 30 giugno 2008 pubblicata sul B.U.R. n. 108 del 30 giugno 2008 recante «Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni», ai sensi dell'art. 127 Cost., deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 28 agosto 2008. Il Governo della Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 propone impugnativa per l'illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost. Contro la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, della legge regionale n. 10 del 30 giugno 2008, pubblicata in B.U.R. n. 108 del 30 giugno 2008, recante «Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni», in base ai seguenti M o t i v i 1) L'art. 28, comma 2, prevede da parte della Regione «l'individuazione della tariffa di riferimento», che costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato e la redazione, da parte di questa, del piano economico e del piano finanziario. L'art. 154 del d.lgs n. 152/2006, al comma 2, prevede che «il Ministero dell'ambiente e della tutela del del territorio, ... definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici...» con successiva determinazione della tariffa da parte dell'Autorita' d'ambito «al fine della predisposizione del piano finanziario di cui all'art. 149, comma 1, lettera c)» (comma 4). Inoltre, l'art. 161, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152/2006, prevede che il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI) predisponga con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui al citato art. 154. Da cio' si evince la riserva statale sulla determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato, che costituisce la base della tariffa determinata dall'AATO, quest'ultima posta a base di gara per la scelta del gestore del servizio idrico integrato, nonche' della redazione del piano economico e di quello finanziario, che costituiscono il presupposto alla determinazione di tale tariffa. Pertanto, la disposizione regionale in esame, nel contrastare con la citata normativa statale, viola la competenza statale in materia di tutela della concorrenza, ponendosi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost., in quanto la tariffa di riferimento garantisce uguali criteri di partecipazione competitiva su tutto il territorio nazionale, rientrando tra gli interventi finalizzati a promuovere la c.d. concorrenza «per il mercato», la quale impone che la scelta del contraente avvenga all'esito di specifiche procedure di gara (Corte cost. n. 401 del 2007). Le regioni sono solamente coinvolte nel procedimento amministrativo relativo alla determinazione della tariffa di riferimento, per il tramite della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI). La norma viola altresi' l'articolo 117, secondo comma, lettera s) Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale la materia dell'ambiente, in quanto le citate norme statali di riferimento concernenti la determinazione della tariffa di riferimento sono volte a garantire standard quantitativi e qualitativi della risorsa idrica che devono garantire uniformita' su tutto il territorio nazionale. Per le medesime motivazioni e' censurabile l'articolo 28, comma 7, che prevede da parte della regione la costituzione di una nuova «struttura organizzativa il cui costo di funzionamento e' a carico delle tariffe dei servizi nel limite di spesa fissato dalla Giunta regionale». Tale previsione si pone in contrasto con la citata normativa statale, di cui al citato d.lgs. n. 152/2006, che non prevede l'introduzione di una nuova ed ulteriore componente di costo nella determinazione della tariffa, che e' riservata alla competenza statale, alterando la concorrenza e dando origine a meccanismi competitivi disomogenei sul territorio nazionale.
P. Q. M. Si chiede a codesta ecc.ma Corte di dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge indicata in epigrafe. Roma, addi' 28 agosto 2008 L'Avvocato dello Stato: Massimo Mari