N. 54 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 luglio 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 4 luglio 2003 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 38 del 24-9-2003)

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti
della Regione Basilicata, in persona del suo presidente della giunta,
avverso (la legge regionale 23 aprile 2003 n. 13, intitolata
«Modifica alla legge regionale 4 febbraio 2003 n. 43», pubblicata nel
Boll. uff n. 31 del giorno 1° maggio 2003.

La determinazione di proposizione del presente ricorso e' stata
approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 19 giugno
2003 (si depositera' estratto del relativo verbale).
L'art. 16 della legge reg. Basilicata 11 agosto 1999 n. 23
prevede sia in ogni comune (e non solo in quelli tenuti a produrre un
P.R.G.) prodotto un regolamento urbanistico chiamato a disciplinare
«gli insediamenti esistenti». In sostanza, detto regolamento e' per
certi versi simile alle consuete norme tecniche di attuazione.
L'art. 44 della legge teste' citata, dedicato alla «prima
applicazione» di essa, aveva al comma 1 stabilito due termini.
Sostituendo detto comma 1, l'art. 43 della legge reg. 4 febbraio 2003
n. 7, oltre a prorogare termini, ha nel secondo periodo del medesimo
comma 1 introdotto, per i comuni ivi considerati il termine del 31
marzo 2004 per il conferimento di incarico di redazione
dell'anzidetto regolamento, disponendo altresi' che, nel caso di
inosservanza, «si applicano i poteri sostitutivi previsti
dall'art. 46» della citata legge reg. del 1999. Tale art. 46, al
comma 2, prevedeva l'esercizio di poteri sostitutivi da parte della
giunta regionale.
Peraltro, il richiamo di quest'ultima disposizione contenuto nel
citato art. 43 della legge reg. 4 febbraio 2003 n. 7 appare
inefficace per anteriormente avvenuta abrogazione di essa (ossia
dell'anzidetto art. 46, comma 2) ad opera dell'art. 120, secondo
comma Cost.
La brevissima legge in esame anticipa al 30 giugno 2003 il
termine (31 marzo 2004), per il conferimento dell'incarico di
redigere il regolamento urbanistico. La brevita' del tempo lasciato
ai comuni dei quali si tratta (meno di due mesi) potrebbe concretare,
tenuto conto dei «tempi tecnici» delle procedure amministrative, una
avocazione di fatto alla giunta regionale di funzione indubbiamente
attribuita - per principio fondamentale (art. 117 terzo comma Cost.)
- agli enti locali.
Ad ogni buon conto qui si rileva che la modifica apportata in
aprile alla legge reg. del febbraio 2003 appare contrastante con
l'art. 114 secondo comma, l'art. 118 primo comma, e l'art. 120
secondo comma Cost., nonche' con l'art. 8, comma 1, della legge 5
giugno 2003 n. 131. Gli artt. 114 e 118 Cost. garantiscono
costituzionalmente le autonomie comunali ed inoltre danno ai
legislatori ordinari statali e regionali l'indirizzo le funzioni
amministrative sono attribuite ai comuni salvo che sussistano ragioni
di «esercizio unitario» di esse. Ancor piu' evidente il contrasto con
l'art. 120, secondo comma Cost.: tale comma nel primo periodo
attribuisce al Governo della Repubblica il potere di «sostituirsi a
organi ... delle citta' metropolitane delle province e dei comuni»
nei casi ivi indicati, e nel secondo periodo riserva alla «legge» il
compito di definire le procedure nel rispetto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. In attuazione delle teste'
richiamate disposizioni il citato art. 8, comma 1, ha posto regole
precise e di portata generale, tra l'altro prevedendo la
partecipazione al Consiglio dei ministri del presidente della giunta
regionale. La continuita' testuale dei due periodi dell'unitario
secondo comma dell'art. 120 Cost., le solenni disposizioni contenute
nell'art. 114, primo e secondo comma Cost., l'attribuzione alla
competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo
comma lettera p) Cost. della materia «organi di governo e funzioni
fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane» la cogente
esigenza di una disciplina unica o quanto meno fortemente coordinata
delle modalita' di esercizio dei poteri sostituitivi sin dal momento
della individuazione dell'organo deliberante l'intervento
sostitutivo, sono considerazioni tutte concordemente concludenti -
con altre che potranno essere evidenziate nel corso del processo
costituzionale - nel senso di una riserva allo Stato sia della
normazione in tema di poteri sostitutivi, sia dell'esercizio di tali
poteri.


P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata la illegittimita' costituzionale
della legge sottoposta a giudizio con ogni consequenziale pronuncia.
Roma, addi' 26 giugno 2003
Il vice Avvocato generale dello Stato: Franco Favara

Menu

Contenuti