Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 1° giugno 2011 (del Commissario  dello  Stato  per  la Regione Siciliana). 

(GU n. 34 del 10.8.2011)

     L'Assemblea Regionale Siciliana,  nella  seduta  del  18  maggio 2011, ha approvato il disegno di legge n. 720 dal titolo  «Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni  di  entrate al bilancio della regione e finanziamento di borse di studio  per  la
frequenza alle scuole di specializzazione nelle facolta' di  medicina e chirurgia», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai  sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il  21  maggio 2011.
    L'articolo 2, 2° comma del provvedimento  legislativo  approvato, che contiene, fra l'altro, norme relative all'adozione, a carico  del bilancio regionale, di misure complementari a quelle  previste  dalla vigente normativa statale per la riqualificazione professionale ed il sostegno al reddito dei lavoratori degli enti privati che  realizzano
corsi di formazione finanziati dalla Regione ai sensi della  l.r.  n. 24/1976, da' adito a censure di incostituzionalita'.
    L'art. 2 testualmente recita: «Art. 2.  Disposizioni  transitorie per l'erogazione di somme al settore della formazione professionale.    
  1. Per l'anno formativo 2011 e nei limiti delle risorse decretate in  favore  di  ciascun  ente,  il  contributo   regionale   di   cui all'articolo 9, comma sesto, della legge regionale 6 marzo  1976,  n. 24, puo' coprire le spese relative alla retribuzione ed  ai  relativi oneri sociali per gli operatori docenti e non docenti degli  enti  di formazione, per  un  periodo  massimo  di  quattro  mesi  antecedenti l'inizio dell'anno formativo.
    2. Limitatamente all'anno formativo 2011, in  considerazione  dei ritardi connessi all'avvio del relativo Piano regionale  dell'offerta formativa, ai fini dell'erogazione delle percentuali di finanziamento a valere sull'anno in corso, relative al pagamento delle retribuzioni del personale degli enti di  formazione  professionale  di  cui  alla legge regionale n. 24/1976,  gli  enti  attuatori  sono  tenuti  alla presentazione del Documento unico  di  regolarita'  contributiva  con riferimento al periodo in cui e' avvenuta l'ultima  erogazione  delle percentuali di finanziamento relative alle spese per il  personale  a valere  sul  Piano   regionale   dell'offerta   formativa   dell'anno precedente.».
    La norma contenuta nel 2° comma  sostanzialmente  conferisce  una validita' temporale  superiore  a  quella  prescritta  dalla  vigente normativa statale al  Documento  Unico  di  Regolarita'  Contributiva (D.U.R.C.),  consentendo  agli  enti  di  formazione   professionale, beneficiari dei contributi  di  cui  alla  l.r.  n.  24/1976  per  il pagamento delle retribuzioni del proprio personale, di documentare la regolarita' e  la  correttezza  nei  pagamenti  e  negli  adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, per il  corrente  anno, facendo ricorso ad una attestazione riferita agli obblighi  esistenti
nel 2010. 
    La disposizione legislativa si pone in contrasto con gli artt. 3, 97 e 117, secondo comma  lett.  o)  della  Costituzione,  in  quanto, distorcendo la ratio sottesa all'istituzione ed alla  disciplina  del D.U.R.C. da parte del legislatore statale, assicura l'erogazione  del
finanziamento agli enti di formazione  professionale,  ancorche'  gli stessi  non  abbiano  provveduto   a   regolarizzare   le   posizioni contributive ed assicurative dei propri dipendenti.
    Il  D.U.R.C.,  ovvero   la   certificazione   della   regolarita' contributiva, rappresenta infatti una frontiera posta dalla  «Riforma Biagi», il d.lgs. n.  276/2003,  a  baluardo  difensivo  del  lavoro, valutato nella prospettiva di tre  dei  suoi  tradizionali  pilastri:
sicurezza   sul   lavoro,   tutela   retributiva   ed   assicurativa, contribuzione previdenziale.
    In tale ottica il legislatore statale  pertanto  ha  regolato  la materia del D.U.R.C. sia nell'ambito degli appalti  pubblici  (d.lgs. n. 163/2006, artt. 38 e  118),  sia  in  quello  per  l'accesso  alle sovvenzioni e benefici comunitari (d.l. n.  203/2005,  convertito  in
legge n. 248/2005).
    Inoltre, nel piu' ampio contesto di una politica di contrasto  al lavoro nero ed irregolare, il  legislatore  statale  nella  legge  n. 296/2006 all'art. 1, comma 1175 ha  previsto  che  tutti  i  benefici contributivi  previsti  dalla  normativa  in  materia  di  lavoro   e legislazione sociale devono essere subordinati al possesso, da  parte dei  datori  di  lavoro,   del   Documento   Unico   di   Regolarita' Contributiva, fermo restando  gli  altri  obblighi  di  legge  ed  il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali.
    In correlazione a tale obbligo il legislatore statale ha posto  a carico degli istituti previdenziali la verifica della sussistenza dei presupposti per il rilascio della certificazione  in  questione,  che deve  necessariamente  essere  acquisita  da   tutte   le   Pubbliche Amministrazioni,  compresa  quella  regionale,  prima  di   procedere all'erogazione di risorse pubbliche.
    La mancata acquisizione del D.U.R.C.  comporta  per  il  privato, infatti, l'esclusione  dall'appalto  e/o  il  mancato  incasso  delle liquidazioni dovute, nonche' la decadenza dai  benefici  normativi  e contributivi, fermo restando che  la  regolarita'  contributiva  deve
essere accertata dagli enti  preposti  alla  data  di  richiesta  del datore di lavoro e deve sussistere  al  momento  della  presentazione della dichiarazione.
    L'intera procedura per la richiesta e per il successivo  rilascio del  D.U.R.C.,  nonche'  il  periodo  di  validita'   dello   stesso, costituiscono oggetto di puntuale normazione primaria e secondaria da parte  dello  Stato  e  trovano  applicazione  uniforme   sull'intero
territorio nazionale.
    Orbene, la norma teste' approvata, nell'introdurre una disciplina difforme a quella nazionale per un determinato  settore  d'intervento della  Regione  (id  est  la   formazione   professionale),   seppure transitoriamente,  costituisce  un  ingiustificato  ed  inammissibile travalicamento della normativa dello Stato in materia  di  previdenza ex articolo 117, comma 2, lett. o).
    Il legislatore siciliano infatti, benche'  goda,  in  materia  di legislazione sociale, di competenza concorrente ex art. 17  lett.  f) dello Statuto Speciale, puo' esercitarla entro i limiti dei  principi ed interessi generali cui si  informa  la  legislazione  dello  Stato essendogli precluso introdurre modifiche alla stessa  che  comportino lo snaturamento della ratio come nel caso in specie. 
    La  norma  determina  anche  una  ingiustificata  disparita'   di trattamento rispetto a tutti i cittadini,  imprenditori  e/o  privati destinatari di provvidenze pubbliche.
    Ai  datori  di  lavoro  operanti  nel  settore  della  formazione professionale in Sicilia, che in ipotesi non hanno provveduto e/o che non  provvederanno  al  regolare  adempimento  dei  propri   obblighi previdenziali viene, infatti, concessa una agevolazione,  che  in  un momento di crisi economica diffusa costituisce  un  vero  privilegio, discriminante rispetto all'intera platea di operatori economici,  che a vario titolo entrano in contatto con l'amministrazione regionale, i quali per percepire  le  spettanze  loro  dovute  sono  obbligati  al puntuale rispetto della normativa statale in materia di D.U.R.C.
    Tale  disparita'   di   trattamento   non   trova   una   congrua giustificazione  obiettiva  sia  rispetto  alla  logica  del  vigente sistema giuridico, sia riguardo all'utilita' e/o al beneficio che  ne potrebbe in ipotesi derivare per la Pubblica Amministrazione e/o  per
i lavoratori dipendenti.
    Essa costituisce una deviazione dalla  finalita'  perseguita  dal legislatore  nazionale  in  attuazione   della   propria   competenza esclusiva ex art. 117,  comma  2,  lett.  o)  della  Costituzione  in materia di previdenza rendendo la disposizione in questione  altresi' affetta da irragionevolezza intrinseca.
    La norma contenuta nell'articolo 2, comma 2,  infatti,  piega  la ratio della legislazione statale volta a garantire il rispetto  degli obblighi previdenziali ed assicurativi da parte dei datori di  lavoro in favore proprio di coloro  i  quali  verosimilmente  non  li  hanno adempiuti. L'applicazione della  disposizione  infatti  consentirebbe agli stessi di percepire un contributo da cui dovrebbero,  piuttosto, essere dichiarati decaduti qualora non in possesso  del  D.U.R.C.  al momento della liquidazione delle somme dovute.
    La norma di cui all'art. 2, comma 2 per le  motivazioni  esposte, appare  contraddittoria  con  il  sistema  giuridico,  non   coerente rispetto alla ratio dello stesso in quanto introduce  una  disciplina non idonea,  pertinente  ed  adeguata  per  conseguire  le  finalita' sottese all'intero provvedimento legislativo, id est il  sostegno  al reddito dei lavoratori del settore della formazione professionale,  e si  ritiene  affetta  da  irragionevolezza  intrinseca  e  quindi  in contrasto con gli articoli 3 e 97  della  Costituzione  (ex  plurimis sentenze Corte costituzionale n..83 del 1973, n. 170 del 1984, n. 454 del 2006).

                               P.Q.M.

    Impugna l'articolo 2, 2° comma del disegno di legge  n.  720  dal titolo  «Interventi  nel  settore  della  formazione   professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della regione e finanziamento  di borse di studio per la  frequenza  alle  scuole  di  specializzazione nelle facolta' di medicina  e  chirurgia»,  approvato  dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 maggio  2011  per  violazione degli articoli 3, 97 e 117, comma 2, lett. o)  della  Costituzione  e dell'art. 17 dello Statuto Speciale.
        Palermo, addi' 26 maggio 2011

                     Il Commissario dello Stato
                      per la Regione Siciliana
                               Aronica 

 

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