N. 55 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 maggio 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 17 maggio 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 27 del 14-7-2004)

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato;

Nei confronti della Regione Lazio in persona del suo presidente
della giunta, avverso gli artt. 6 e 31 della legge regionale
27 febbraio 2004, n. 2 intitolata «Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2004», pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 7 del
10 marzo 2004.
La determinazione di proposizione del presente ricorso e' stata
approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 29 aprile
2004 (si depositera' estratto del relativo verbale).
L'art. 6 sopra menzionato e' composto da tre commi. Il comma 1 e'
conforme a quanto affermato da codesta Corte nella ordinanza
10 aprile 2003, n. 120. Il comma 3 reca una precisazione
condivisibile. Il comma 2 invece e' incompleto, o quanto meno
ingenera incertezza, perche' riconosce «il diritto di rimborso» senza
espressamente rammentare limiti temporali.
Comunque, l'art. 6 appare, in via preliminare, costituzionalmente
illegittimo per contrasto con gli artt. 117 comma secondo, lettera E
e 119, Cost., e con gli insegnamenti dati da codesta Corte nei
paragrafi 5 e 6 della sentenza 26 gennaio 2004, n. 37, nel paragrafo
3.1 della sentenza 15 ottobre 2003, n. 311, nel par. 2 della sentenza
26 settembre 2003, n. 297 e nel par. 2.1 della sentenza 26 settembre
2003, n. 296.
L'art. 31 concerne le «strutture di diretta collaborazione» con
il Consiglio regionale (sulle quali l'art. 37 della legge regionale
18 febbraio 2002, n. 6), ed in particolare i «servizi di supporto»
(espressione dall'incerto significato) a dette strutture. Il comma 2
dell'art. 31 dispone che i servizi dei quali si tratta devono essere
affidati («affida») alla S.p.a Lazio Service, la cui costituzione
sarebbe stata «promossa» attraverso la S.p.a. Sviluppo Lazio in
applicazione dell'art. 12 della legge regionale 10 maggio 2001,
n. 10. Sulle vicende relative alla costituzione della s.p.a Lazio
Service ed anche alla composizione del suo azionariato (dovrebbe
essere una «societa' mista») la Regione vorra' fornire alla Corte
ogni doverosa precisazione; per il momento puo' solo dirsi che la
societa' e' stata costituita ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 per creare
opportunita' ai lavoratori gia' impegnati in lavori socialmente
utili.
L'art. 31 citato al comma 3 stabilisce che la S.p.a. Lazio
Service «garantisce ... un numero di unita' di personale pari a
quello dei collaboratori esterni alla pubblica amministrazione»
indicato in un regolamento (che la Regione vorra' cortesemente unire
al suo atto di costituzione) del Consiglio regionale, ed in tal modo
- se ben si e' compreso - avrebbe quantificato - pero' in modo non
esplicito - la dotazione di personale dipendente dalla societa'; ed
al comma 4, con norma per la «prima applicazione», prevede
l'assunzione a tempo indeterminato degli anzidetti «collaboratori
esterni» e riconosce una «priorita» a quelli di essi con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato (il che lascia supporre che vi
siano altri collaboratori con contratti di varie tipologie).
Il comma 5 dell'art. 31 parrebbe consequenziale ai precedenti
commi: esso sopprime nel comma 4, lettera c), dell'art. 37 dianzi
citato, il numero 3 che devolveva al regolamento cui si e' accennato
il compito di disciplinare il numero massimo del personale da
scegliersi anche tra «esterni all'amministrazione regionale assunti
con contratti a tempo determinato» di diritto privato.
Il comma 7 dell'art. 31, pervero non del tutto univoco, recita
«il personale di cui al comma 4 deve essere assunto con qualifica e
trattamento pari a quello posseduto presso la Regione Lazio».
Non precisato e' se alla S.p.a Lazio Service si applichino anche
i commi 2 e 3 del citato art. 12.
In relazione all'art. 31 in esame si pone la questione se - e del
caso - entro quali limiti attivita' di una amministrazione pubblica
non rivolte «all'esterno» ossia alla generalita' dei cittadini od a
categorie di soggetti (ad esempio, gli imprenditori), possano essere
raffigurate come «servizi» e possano, cosi' raffigurate - essere
esternalizzate, senza contraddire l'art. 3, comma primo, l'art. 51,
comma primo e l'art. 97, commi primo e terzo Cost., nonche' gli
insegnamenti di codesta Corte (quali quelli contenuti nella sentenza
n. 274 del 2003).
In effetti, l'art. 31 in esame contrasta con i parametri
costituzionali menzionati (ed anche con l'art. 3 comma 53 della legge
finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350 e quindi con i parametri
costituzionali che detto comma sorreggono).
Con detto articolo, in pratica, si consentono assunzioni di
personale da adibirsi a compiti «interni», senza la garanzia
costituzionale del concorso pubblico; garanzia posta a presidio sia
della eguaglianza tra i cittadini sia del buon andamento delle
amministrazioni pubbliche. Il cosiddetto «outsaurcing» non puo'
divenire un modo di eludere l'anzidetta garanzia, specie se si
considera l'eventualita' di una futura legge la quale immetta il
personale di che trattasi nei ranghi della Regione (argomento questo
del quale codesta Corte si e' gia' occupata).
Ne' in contrario puo' addursi che una parte di detto personale
proviene dai lavori socialmente utili. L'art. 10 citato pone dei
limiti - «attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto
dei progetti in questione» e che siano «in continuita' con i progetti
medesimi» - che devono essere rispettati. Le societa' miste previste
da detto articolo - ammesso che la S.p.a Lazio Service rientri nella
categoria - non possono divenire strumenti «tutto fare», societa'
commerciali libere di svolgere qualsiasi attivita' (oltretutto
beneficiando di qualche privilegio).


P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata la illegittimita' costituzionale
delle disposizioni legislative sottoposte a giudizio, con ogni
consequenziale pronuncia.
Roma, addi' 6 maggio 2004
Vice avvocato generale dello Stato: Franco Favara

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