Ricorso n. 55 del 17 maggio 2005 (Regione Toscana)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 Maggio 2005 - 17 Maggio 2005 , n. 55
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 17 maggio 2005 (della Regione Toscana)
(GU n. 22 del 1-6-2005)
Ricorso della Regione Toscana, in persona del suo Presidente pro
tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 528
dell'11 aprile 2005, rappresentato e difeso per mandato in calce al
presente atto dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni, presso lo
studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, Via del
Viminale n. 43;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per
la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5, quinto
comma, settimo comma, nono comma; dell'art. 10, decimo comma;
dell'art. 12, commi da 1 a 7 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35,
recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo
sviluppo economico, sociale e territoriale».
Nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2005, n. 62 e' stato
pubblicato il decreto legge in oggetto.
La ricorrente Amministrazione regionale non intende contestare le
misure volte a favorire lo sviluppo e l'internazionalizzazione del
sistema produttivo; tuttavia alcune specifiche disposizioni del c.d.
«decreto competitivita» si pongono in contrasto con gli artt. 117 e
118 della Costituzione e sono pertanto lesivi delle competenze
regionali costituzionalmente garantite, per i seguenti motivi di
D i r i t t o
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, quinto comma per
violazione degli artt. 117 e 118 Cost.
2) L'art. 5 disciplina gli interventi per lo sviluppo
infrastrutturale, al fine di favorire un'accelerazione nella
realizzazione delle opere ritenute strategiche ed urgenti.
In tale contesto e' illegittimo il quinto comma, ai sensi del
quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
dichiarati interventi infrastrutturali strategici, ai sensi della
legge obiettivo n. 443/2001, le opere ed i lavori previsti
nell'ambito delle concessioni autostradali gia' assentite, non
inclusi nel primo programma delle opere strategiche approvato dal
CIPE.
In base a tale previsione, quindi, e' attribuito il carattere
strategico ad opere e lavori previsti nell'ambito di concessioni
autostradali, senza alcuna intesa con la Regione e da cio' consegue
che la programmazione e la localizzazione di tali opere e lavori
potranno essere decisi unilateralmente dallo Stato senza
coinvolgimento regionale, mentre e' innegabile che la localizzazione
e la realizzazione di tali opere e lavori interferiscono con il
governo del territorio, materia affidata alla potesta' legislativa
concorrente ai sensi dell'art. 117 terzo comma Cost.
Ne' d'altra parte la norma impugnata rispetta i principi
stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 303/2003
emessa in relazione alla legge obiettivo.
In tale sentenza la Corte costituzionale ha chiarito che i
principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione di cui
all'art. 118 Cost. possono determinare uno spostamento delle
competenze di cui all'art. 117 Cost. dalle Regioni allo Stato; i
suddetti principi, pero', «convivono con il normale riparto di
competenze legislative contenuto nel titolo V e possono giustificarne
una deroga solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante
all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia
proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua
di uno stretto scrutinio di costituzionalita' e sia oggetto di un
accordo stipulato con la Regione interessata... .Predisporre un
programma di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti
produttivi e' attivita' che non mette capo ad attribuzioni
legislative statali, ma che puo' coinvolgere anche potesta'
legislative concorrenti (governo del territorio, porti ed aeroporti,
grandi reti di trasporto, distribuzione nazionale dell'energia)».
Percio' «per giudicare se una legge statale che occupi questo spazio
sia invasiva delle attribuzioni regionali o non costituisca invece
applicazione dei principi di sussidiarieta' ed adeguatezza, diviene
elemento valutativo essenziale la previsione di un'intesa fra lo
Stato e le Regioni, alla quale sia subordinata l'operativita' della
disciplina».
Nel caso in esame tale intesa non e' prevista e quindi si
consentono la localizzazione e la realizzazione di lavori ed opere
sul territorio regionale senza alcun coinvolgimento della Regione e
degli enti locali interessati, con conseguente violazione
dell'art. 118 Cost.
2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, settimo comma, per
violazione degli artt. 117 e 118 Cost.
La norma dispone che per le opere di cui al precedente comma
quinto viene nominato un Commissario straordinario, al quale sono
attribuiti le funzioni, i compiti ed i poteri gia' previsti dalla
legge n. 135/1997; il Commissario ha il precipuo compito di evitare o
rimuovere gli ostacoli o i ritardi per la realizzazione delle opere.
Tale disposizione viene qui contestata nella parte in cui
stabilisce che la proposta di nomina o di sostituzione dei Commissari
straordinari sia formulata:
sentito previamente il Presidente della Regione o della
Provincia autonoma, nel caso di opera di interesse regionale;
sentito il Presidente della Regione o della provincia
autonoma interessata ovvero il sindaco della citta' metropolitana
interessata, nel caso di opera di interesse interregionale o
internazionale.
La disposizione non rispetta le competenze regionali; infatti i
Commissari, dovendo garantire la celere realizzazione delle opere,
interferiscono con la loro attivita' nelle molteplici materie
regionali coivolte nella realizzazione delle opere strategiche
medesime.
Pertanto il rispetto delle attribuzioni regionali imporrebbe un
rafforzamento del ruolo della Regione, con la previsione dell'intesa
con la Regione medesima, in caso di nomina commissariale per un'opera
regionale, e del parere preventivo della Regione a fronte della
nomina commissariale per un'opera sovraregionale.
Inoltre la disposizione e' incostituzionale anche perche', per le
opere sovraregionali, prevede un'alternativita' tra il Presidente
della Regione ed il Sindaco della citta' metropolitana interessata
nell'espressione del parere finalizzato alla nomina del Commissario.
Tale alternativita' fa supporre che lo Stato possa unilateralmente
decidere se acquisire il parere del Presidente regionale o del
Sindaco prima di procedere alla nomina del Commissario, con la
conseguenza che la Regione puo' essere del tutto emarginata ed
esclusa.
Cio' determina una sicura lesione delle attribuzioni regionali,
costituzionalmente garantite ex artt. 117 e 118 Cost., incise
dall'attivita' del Commissario.
3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma nono, per
violazione degli artt. 117 e 118 Cost.
Il comma ottavo dell'art. 5 prevede che il Commissario
straordinario intervenga quando la realizzazione delle opere
strategiche di cui all'articolo in esame presenti rallentamenti,
ritardi o impedimenti; la norma non indica i poteri del Commissario,
ma rinvia a tal fine a quelli previsti dall'art. 13 della legge
n. 135/1997. Si tratta in sostanza di poteri di sostituzione rispetto
agli enti ordinariamente competenti per assicurare che l'opera
strategica proceda senza indugio.
Il comma nono, qui contestato, fa salva l'applicazione del comma
4-bis del citato art. 13 della legge n. 135/1997 (cioe' i poteri
commissariali di deroga), mentre non richiama l'applicabilita' anche
del quarto comma del medesimo art. 13.
Tale comma quarto dispone che, in caso di opere di competenza
regionale, provinciale e comunale, i provvedimenti necessari per
assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori sono comunicati dal
Commissario al Presidente della regione o della provincia e al
sindaco del comune territorialmente interessati, i quali - entro
quindici giorni dalla ricezione - possono disporre la sospensione dei
provvedimenti commissariali anche provvedendo diversamente.
L'applicabilita' di tale previsione della pregressa normativa non
e' richiamata dalla nuova disposizione percio' sorge il dubbio che
per le nuove opere il Commissario possa agire senza che la Regione e
gli enti locali abbiano lo strumento per intervenire sui
provvedimenti rientranti nelle rispettive competenze, con grave
lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite ed
incise dall'attivita' commissariale.
4) Violazione dell'art 10, comma 10, per violazione degli
artt. 117 e 118 Cost.
La norma stabilisce che il Ministro delle politiche agricole e
forestali, allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei
prodotti agicoli ed agroalimentari italiani promuova, tramite la
societa' Buonitalia S.p.A., un programma di azioni per garantire un
migliore accesso ai mercati internazionali. All'attuazione di tali
disposizioni, ivi inclusa l'individuazione delle effettive risorse
finanziarie disponibili, si provvede con decreto del Ministero delle
politiche agricole di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze.
L'oggetto di tale disposizione non riguarda ambiti materiali
riservati in via esclusiva allo Stato, perche' attiene
all'agricoltura ed al commercio con l'estero: la prima di competenza
residuale regionale e la seconda soggetta alla competenza
concorrente.
Pertanto la norma impugnata si pone in contrasto con l'art. 117
sesto comma Cost. in quanto rinvia ad un decreto ministeriale la
definizione delle modalita' e delle procedure per l'attuazione futura
della disposizione e cio' in una materia che non e' riservata in via
esclusiva allo Stato.
In denegata ipotesi la disposizione e' parimenti incostituzionale
perche' non e' previsto che il futuro decreto sia emanato di intesa
con la Conferenza Stato-Regioni: intesa che sarebbe invece necessaria
stante la incontestabile interferenza sussistente tra il contenuto
dell'emanando decreto e le attribuzioni regionali in materia di
agricoltura e di commercio con l'estero.
5) Illegittimita' costituzionale dell'art. 12, commi da uno a
sette, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.
L'art. 12 prevede un rilevante intervento statale nel settore del
turismo per il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del
settore turistico in sede nazionale.
E' istituito un Comitato nazionale per il turismo; si prevede la
trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo in Agenzia
nazionale del turismo ialiana, sottoposta all'attivita' di indirizzo
e vigilanza del Ministero delle attivita' produttive. Tale agenzia,
ente giuridico di diritto pubblico, e' dotata di autonomia
statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e
di gestione e per il proprio funzionamento si avvale anche di
contributi delle Regioni.
La disposizione appare incostituzionale: la materia del turismo
infatti non e' ricompresa nell'elenco delle materie riservate allo
Stato, ai sensi dell'art. 117 secondo comma Cost., ne' in quello
delle materie soggette alla potesta' legislativa concorrente.
Non sussiste dunque il titolo legittimante l'intervento statale,
in quanto il turismo attiene ad un ambito materiale di competenza
esclusiva regionale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma Cost.
P. Q. M.
Si chiede che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 5, quinto comma, settimo comma, nono comma;
dell'art. 10, decimo comma; dell'art. 12, commi da 1 a 7 del decreto
legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito
del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale», perche' in contrasto con gli artt. 117 e 118 della
Costituzione.
Firenze - Roma, addi' 14 maggio 2005
Avv. Lucia Bora - Avv. Fabio Lorenzoni