Ricorso n. 55 del 19 aprile 2006 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 aprile 2006 , n. 55
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 19 aprile 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 20 del 17-5-2006)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Puglia, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della legge della Regione Puglia n. 4 del 9 febbraio 2006, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 17 febbraio 2006, n. 22, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2006. F a t t o In data 17 febbraio 2006 e' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia la legge regionale n. 4 del 9 febbraio 2006, recante "Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti". Con detta normazione la Regione ha regolamentato le ipotesi nelle quali il lavoratore, pur temporaneamente occupato, puo' mantenere i benefici dallo status di disoccupato. In particolare, la legge regionale, nel suo unico articolo, ha previsto che "1. I lavoratori che accettino un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata fino a dodici mesi, conservano lo status di disoccupati, indipendentemente dal reddito che ne sia derivato, il quale non concorre, ai fini della presente legge, alla soglia di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni e integrazioni. E' escluso ogni effetto delle norme di cui alla presente legge sull'accesso alle prestazioni previdenziali. Gli uffici competenti operano nei confronti dei suddetti lavoratori solo la sospensione di cui all'art. 5, lettera d), del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del d.lgs. n. 181/2000). 2. Qualora si tratti di giovani, come individuati dall'art. 1, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 181/2000, cosi' sostituito dal d.lgs. n. 297/2002, il periodo di lavoro che determina la sospensione non deve superare la durata di sei mesi. 3. Le norme di cui alla presente legge si applicano a far data dal 1° gennaio 2003.". La legge appare in contrasto in tutte le sue disposizioni con il dettato costituzionale, eccedendo le competenze regionali, e deve pertanto essere dichiarata costituzionalmente illegittima e conseguentemente annullata sulla base delle seguenti considerazioni in punto di D i r i t t o 1. - Va preliminarmente evidenziato che la materia regolamentata dalla legge regionale in esame rientra nel campo della previdenza sociale - atteso che lo stato di disoccupazione costituisce il presupposto per una serie di benefici rientranti in tale settore - e della tutela e sicurezza del lavoro. Sotto il primo profilo sussiste la competenza esclusiva della legislazione statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. o) della Costituzione, mentre sotto il secondo vi e' competenza concorrente tra la legislazione statale e quella regionale, di tal che e' riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali (art. 117, comma 3, Cost.). In tale contesto il legislatore statale ha quindi posto la normativa di principio con l'art. 4 del d.lgs. n. 181/2000 (come sostituito dall'art. 5, d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297), disposizione che, nel regolamentare la perdita dello stato di disoccupazione, demanda alle regioni la determinazione di procedure uniformi in materia di accertamento di detto stato sulla base dei seguenti, chiarissimi principi: "a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attivita' lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468; b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3; c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle regioni; d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.". La legge n. 4/2006 della Regione Puglia appare pertanto invasiva delle competenze statali. 2. - Come visto, i commi 1 e 2 della legge regionale prevedono una conservazione (sospensione) dello status di disoccupato in caso di accettazione di un lavoro temporaneo o a tempo determinato per un periodo diverso (e piu' lungo) rispetto a quello indicato dalla legge statale (lettera a); e cio' indipendentemente dal reddito che ne possa derivare mentre il d.lgs. n. 181/2000 ha previsto un preciso tetto (lettera d) ora riportata). Cosi' facendo il legislatore regionale ha evidentemente ecceduto dalle proprie competenze, consentendo la conservazione dello status di cui si tratta al di fuori delle ipotesi previste dalla norma interposta, contenente disciplina di principio fondamentale, vincolante in quanto riservata allo Stato. 3. - Non sfugge a doglianza nemmeno quanto previsto nel terzo comma dell'art. 1 della legge regionale in esame, censurabile laddove afferma la retroattivita' dei criteri posti nei due commi precedenti. Una tale previsione contrasta, infatti, con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, stabilendo una irragionevole e immotivata disparita' di trattamento rispetto alla analoga situazione nella quale versino i soggetti di altre regioni e contrastando con il principio di buon andamento dell'Amministrazione, onerando la stessa di complesse indagini e accertamenti e facendo in ultima analisi gravare sulla stessa prestazioni per le quali si erano gia' consolidate situazioni difformi. Conclusivamente, l'articolo unico della legge della Regione Puglia n. 4/2006 e' costituzionalmente illegittimo e tale dovra' essere dichiarato, con conseguente annullamento, in quanto invasivo delle competenze statali per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. o), dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, dell'art. 4, comma 1, lett. a), c), d), del d.lgs. n. 181/2000 (norma interposta), nonche' degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
P. Q. M. Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittima e conseguentemente annullare la legge della Regione Puglia n. 4 del 9 febbraio 2006, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 17 febbraio 2006, n. 22, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2006, nelle parti e per i motivi illustrati nel presente ricorso. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1. - estratto della delibera del Consiglio dei ministri 29 marzo 2006; 2. - copia della legge regionale impugnata. Con ogni salvezza. Roma, addi' 6 aprile 2006 Avvocato dello Stato: Massimo Salvatorelli