Ricorso n. 55 del 19 luglio 2003 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 55 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 luglio 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 19 luglio 2003 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 38 del 24-9-2003)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso
cui ha per legge domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei
confronti della Regione Toscana in persona del presidente della
giunta regionale pro tempore, avverso la legge regionale n. 24 del
12 maggio 2003 (pubbl. nel B.U.R. n. 20 del 16 maggio 2003) recante
«norme in materia di igiene del personale addetto all' industria
alimentare», a seguito ed in forza della deliberazione del Consiglio
dei ministri in data 19 giugno 2003 che ha deciso l'impugnativa della
legge regionale di cui sopra (estratto dalla quale verra' deposita
col presente ricorso).
Con il presente atto il Presidente del Consiglio dei ministri,
come sopra rappresentato e difeso, ricorre a codesta ecc.ma Corte
costituzionale, per chiedere, ai sensi dell'art. 127, primo comma
Cost. (nuovo testo) e dell'art. 31 legge 11 marzo 1953 n,. 87 (come
sostituito dall'art. 9, comma 1, legge 5 giugno 2003 n. 131) la
declaratoria di illegittimita' costituzionale della epigrafata legge
regionale, con particolare riferimento all'art. 1, comma 2, e agli
articoli ad esso collegati; e cio' sulla base delle seguenti
motivazioni.
La legge della Regione Toscana qui impugnata reca norme in
materia di igiene del personale addetto all'industria alimentare,
prevedendo all'art. 1 che in Toscana il personale addetto
all'industria alimentare:
debba osservare le norme igieniche stabilite dal decreto
legislativo 26 maggio 1997 n. 155 (di attuazione delle direttive
93/43/CEE e 96/3/CE);
che lo stesso non sia piu' tenuto ad acquisire il libretto di
idoneita' sanitaria previsto dall'art. 14 legge 30 aprile 1962,
n. 283 e dal relativo regolamento di esecuzione (artt. 37 e 41 del
d.P.R.) n. 327/1980);
che tale libretto possa comunque essere sempre richiesto da
coloro che si rechino a prestare la propria attivita' lavorativa in
altre regioni ove permane l'obbligo del rinnovo annuale del
menzionato libretto.
All'art. 2 la legge prevede che, al fine di prevenire le malattie
trasmissibili con gli alimenti e garantire la salubrita' degli
stessi, la regione:
disciplini la formazione degli addetti all'industria
alimentare e dei responsabili dell'industria alimentare;
emani specifici indirizzi alle ASL (ai sensi del d.P.R. 14
luglio 1995) per la verifica del rispetto delle regole di igiene
alimentare e per il controllo sulla formazione del personale
effettuata dai responsabili delle imprese alimentari, - tenga conto
delle necessita' connesse alla specifica attivita', prevedendo in
particolare procedure semplificate di autocontrollo per il personale
saltuariamente impiegato in sagre, fiere e manifestazioni (art. 92,
comma 14, legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Gli indirizzi diretti alle ASL sono contenuti nel piano regionale
di sorveglianza su alimenti e bevande, da approvarsi dalla giunta
regionale entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge in esame,
nel rispetto del d.P.R. 14 luglio 1995, e di quanto disposto
dall'azione programmata sicurezza alimentare e igiene della
nutrizione di cui al piano sanitario regionale 2002-2004.
All'art. 3 la legge regionale in esame prevede espressamente la
cessazione dell'applicazione dei menzionati articoli della
legislazione statale previstivi dell'obbligo per gli addetti
all'industria alimentare di munirsi del libretto sanitario dalla data
di pubblicazione dei menzionati provvedimenti regionali.
Cio' premesso si rileva che l'art. 1, comma 2, della legge
regionale e gli articoli ad esso collegati, nel prevedere che il
personale addetto all'industria alimentare non sia tenuto ad
acquisire il libretto di idoneita' sanitaria previsto dall'art. 14
della legge n. 283/1962 (e dagli artt. 37 e 41 del relativo
regolamento di attuazione, d.P.R. n. 327/1980), sembra eccedere dalla
competenza legislativa regionale, in quanto viola un principio
fondamentale stabilito dallo Stato per la tutela della salute
pubblica. L'articolo 14, delle citata legge statale, infatti, trova
la propria ragione nell'evitare che operatori non sani o portatori di
malattie vengano a contatto con i prodotti alimentari, esponendo
l'utenza al pericolo di eventuali contagi ed e' stato definito dalla
Corte di cassazione «norma imperativa attinente all'ordine pubblico e
posta a tutela ... del diritto alla salute, costituzionalmente
garantito alla generalita' dei cittadini» (sent. n. 3302/1985, poi
confermata dalle n. 11468/1996 e n. 9447/1997). Dall'enunciato della
Corte sembra pertanto discendere che la legge regionale oltre a
costituire violazione di un principio fondamentale della materia, ai
sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. puo' altresi' configurarsi
quale invasione di un'attribuzione riservata allo Stato
dall'art. 117, secondo comma lett. h) Cost. Va aggiunto che le
iniziative formative del personale, previste dall'art. 2 delle legge
regionale qui impugnata appaiono ammissibili unicamente quali misure
integrative rispetto alla prescrizione del libretto di idoneita'
sanitaria.
P. Q. M.
Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che la Corte
ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittima la legge
della Regione Toscana 12 maggio 2003 n. 24 nell'art. 1, comma 2 e
articoli ad esso collegati.
Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso:
1) estratto della deliberazione C.d.M. del 19 giugno 2003;
2) Copia della legge regionale impugnata.
Roma, addi' 3 luglio 2003
Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 19 luglio 2003 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 38 del 24-9-2003)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso
cui ha per legge domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei
confronti della Regione Toscana in persona del presidente della
giunta regionale pro tempore, avverso la legge regionale n. 24 del
12 maggio 2003 (pubbl. nel B.U.R. n. 20 del 16 maggio 2003) recante
«norme in materia di igiene del personale addetto all' industria
alimentare», a seguito ed in forza della deliberazione del Consiglio
dei ministri in data 19 giugno 2003 che ha deciso l'impugnativa della
legge regionale di cui sopra (estratto dalla quale verra' deposita
col presente ricorso).
Con il presente atto il Presidente del Consiglio dei ministri,
come sopra rappresentato e difeso, ricorre a codesta ecc.ma Corte
costituzionale, per chiedere, ai sensi dell'art. 127, primo comma
Cost. (nuovo testo) e dell'art. 31 legge 11 marzo 1953 n,. 87 (come
sostituito dall'art. 9, comma 1, legge 5 giugno 2003 n. 131) la
declaratoria di illegittimita' costituzionale della epigrafata legge
regionale, con particolare riferimento all'art. 1, comma 2, e agli
articoli ad esso collegati; e cio' sulla base delle seguenti
motivazioni.
La legge della Regione Toscana qui impugnata reca norme in
materia di igiene del personale addetto all'industria alimentare,
prevedendo all'art. 1 che in Toscana il personale addetto
all'industria alimentare:
debba osservare le norme igieniche stabilite dal decreto
legislativo 26 maggio 1997 n. 155 (di attuazione delle direttive
93/43/CEE e 96/3/CE);
che lo stesso non sia piu' tenuto ad acquisire il libretto di
idoneita' sanitaria previsto dall'art. 14 legge 30 aprile 1962,
n. 283 e dal relativo regolamento di esecuzione (artt. 37 e 41 del
d.P.R.) n. 327/1980);
che tale libretto possa comunque essere sempre richiesto da
coloro che si rechino a prestare la propria attivita' lavorativa in
altre regioni ove permane l'obbligo del rinnovo annuale del
menzionato libretto.
All'art. 2 la legge prevede che, al fine di prevenire le malattie
trasmissibili con gli alimenti e garantire la salubrita' degli
stessi, la regione:
disciplini la formazione degli addetti all'industria
alimentare e dei responsabili dell'industria alimentare;
emani specifici indirizzi alle ASL (ai sensi del d.P.R. 14
luglio 1995) per la verifica del rispetto delle regole di igiene
alimentare e per il controllo sulla formazione del personale
effettuata dai responsabili delle imprese alimentari, - tenga conto
delle necessita' connesse alla specifica attivita', prevedendo in
particolare procedure semplificate di autocontrollo per il personale
saltuariamente impiegato in sagre, fiere e manifestazioni (art. 92,
comma 14, legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Gli indirizzi diretti alle ASL sono contenuti nel piano regionale
di sorveglianza su alimenti e bevande, da approvarsi dalla giunta
regionale entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge in esame,
nel rispetto del d.P.R. 14 luglio 1995, e di quanto disposto
dall'azione programmata sicurezza alimentare e igiene della
nutrizione di cui al piano sanitario regionale 2002-2004.
All'art. 3 la legge regionale in esame prevede espressamente la
cessazione dell'applicazione dei menzionati articoli della
legislazione statale previstivi dell'obbligo per gli addetti
all'industria alimentare di munirsi del libretto sanitario dalla data
di pubblicazione dei menzionati provvedimenti regionali.
Cio' premesso si rileva che l'art. 1, comma 2, della legge
regionale e gli articoli ad esso collegati, nel prevedere che il
personale addetto all'industria alimentare non sia tenuto ad
acquisire il libretto di idoneita' sanitaria previsto dall'art. 14
della legge n. 283/1962 (e dagli artt. 37 e 41 del relativo
regolamento di attuazione, d.P.R. n. 327/1980), sembra eccedere dalla
competenza legislativa regionale, in quanto viola un principio
fondamentale stabilito dallo Stato per la tutela della salute
pubblica. L'articolo 14, delle citata legge statale, infatti, trova
la propria ragione nell'evitare che operatori non sani o portatori di
malattie vengano a contatto con i prodotti alimentari, esponendo
l'utenza al pericolo di eventuali contagi ed e' stato definito dalla
Corte di cassazione «norma imperativa attinente all'ordine pubblico e
posta a tutela ... del diritto alla salute, costituzionalmente
garantito alla generalita' dei cittadini» (sent. n. 3302/1985, poi
confermata dalle n. 11468/1996 e n. 9447/1997). Dall'enunciato della
Corte sembra pertanto discendere che la legge regionale oltre a
costituire violazione di un principio fondamentale della materia, ai
sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. puo' altresi' configurarsi
quale invasione di un'attribuzione riservata allo Stato
dall'art. 117, secondo comma lett. h) Cost. Va aggiunto che le
iniziative formative del personale, previste dall'art. 2 delle legge
regionale qui impugnata appaiono ammissibili unicamente quali misure
integrative rispetto alla prescrizione del libretto di idoneita'
sanitaria.
P. Q. M.
Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che la Corte
ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittima la legge
della Regione Toscana 12 maggio 2003 n. 24 nell'art. 1, comma 2 e
articoli ad esso collegati.
Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso:
1) estratto della deliberazione C.d.M. del 19 giugno 2003;
2) Copia della legge regionale impugnata.
Roma, addi' 3 luglio 2003
Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino