Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 settembre 2016 (della Provincia autonoma di Trento).
 

(GU n. 44 del 2016-11-02)
 


Ricorso della Provincia autonoma di Trento (cod. fisc. …), in persona del presidente della giunta provinciale pro tempore dott. Ugo Rossi, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale del 2 settembre 2016, n. 1519 (doc. 1) e delibera di ratifica del consiglio provinciale del 14 settembre 2016, n. 8 (doc. 2), rappresentata e difesa, come da procura speciale dell'8 settembre 2016 dall'Ufficiale rogante dott. Guido Baldessarelli, n. 44218 di racc., n. 28292 di rep. (doc. 3), dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (cod. fisc. …) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod. fisc. …) dell'Avvocatura della Provincia di Trento, nonche' dall'avv. Luigi Manzi (cod. fisc. …) di Roma, con domicilio eletto presso quest'ultimo in via Confalonieri, n. 5, Roma;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,

per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 4, comma 4; 7, commi 1, 5 e 7; 8; 14, commi 1, 3 e 5; 15, commi 2, 3 e 5; 16, commi 2 e 4, secondo periodo, della legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2016, n. 166;

per violazione:

dell'art. 8, in particolare n. 1), n. 5), n. 6), n. 13), n. 15), n. 16), n. 17), n. 21); dell'art. 9, in particolare n. 8), n. 9), n. 10); dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale), nonche' delle relative norme di attuazione;

degli articoli 53 e 54 dello Statuto speciale, in combinato disposto con l'art. 117, sesto comma, Cost.;

del Titolo VI dello Statuto speciale (in particolare degli articoli 75 e 79), degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale, nonche' delle correlative norme di attuazione, e del principio pattizio, anche in riferimento all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 46;

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articoli 2 e 4;

dell'art. 3, primo comma, dell'art. 97, secondo comma, dell'art. 117, terzo comma, quarto comma e sesto comma, dell'art. 118 e dell'art. 119, della Costituzione, anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonche' del principio di leale collaborazione.

 

Fatto

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2016, n. 166, e' stata pubblicata la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».

Tale legge da' vita al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, costituito dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente (art. 1). Il Sistema nazionale e' chiamato ad attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), nel rispetto delle leggi statali e delle leggi regionali e delle province autonome (art. 2, comma 1, lettera a), e le sue funzioni sono elencate nell'art. 3.

L'ISPRA e' costituito come persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 4, comma 1). All'ISPRA la legge attribuisce funzioni tecniche e scientifiche sia quale organismo di supporto del Ministero dell'ambiente, sia quale organismo direttamente responsabile delle attivita' di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonche' della funzione di coordinamento dell'intero Sistema nazionale (art. 4, comma 3).

Inoltre, l'art. 4, comma 4, conferisce all'ISPRA il potere di adottare (con il «concorso delle agenzie»), norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneita' dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonche' l'aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalita' operative del Sistema nazionale e delle attivita' degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale. Ulteriori compiti di indirizzo e coordinamento sono attribuiti dall'ISPRA dall'art. 6.

L'art. 7 predetermina la natura giuridica e il carattere delle agenzie regionali e provinciali per l'ambiente, che debbono essere costituite come persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile (comma 1).

Inoltre esso consente alle agenzie di svolgere attivita' diverse, applicando tariffe definite con decreto ministeriale (comma 5) e impone alle Regioni e alle Province autonome di apportare alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto dell'intero articolo centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 7).

L'art. 8 stabilisce i requisiti non solo del direttore generale dell'ISPRA, ma anche delle agenzie (imponendone cosi la figura) ed istituisce presso l'ISPRA l'anagrafe nazionale di tale soggetti.

L'art. 9 prevede i livelli essenziali delle prestazioni tecnico-ambientali (LEPTA) quale livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale, e dispone che essi siano fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'art. 10 prevede il Programma triennale delle attivita', disponendo che esso sia predisposto dall'ISPRA e approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Una volta approvato, il Programma costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attivita' delle agenzie.

L'art. 11 affida all'ISPRA la realizzazione e la gestione del Sistema informativo nazionale ambientale, mentre l'art. 12 istituisce la rete nazionale dei laboratori accreditati, organizzata dal Sistema nazionale.

L'art. 13 istituisce il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai «legali rappresentanti» delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA. Il Consiglio e' chiamato a esprimere parere vincolante sia sul Programma triennale di cui all'art. 10 sia su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al Governo del Sistema medesimo e sui provvedimenti tecnici del Governo nella materia ambientale.

L'art. 14 prevede che con regolamento ministeriale predisposto dall'ISPRA e approvato previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato - Regioni e Province autonome, siano disciplinate le modalita' di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attivita' ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzieta' dell'intervento ispettivo (comma 1), e siano inoltre individuate le modalita' per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati (comma 2). Lo stesso articolo prevede ancora che siano appositi regolamenti interni delle agenzie a individuare il personale addetto agli interventi ispettivi (comma 5).

L'art. 15 disciplina le modalita' di finanziamento non solo dell'ISPRA ma anche delle singole agenzie regionali o delle province autonome, disponendo al comma 2 l'applicazione di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esso inoltre prevede che «modalita' di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti all'attuazione del comma 2» (cioe' all'applicazione delle tariffe) sia disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'art. 16, comma 2, fa provvisoriamente salve le vigenti disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tuttavia solo «fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge». Corrispondentemente, il comma 4, secondo periodo, impone alle regioni e alle province autonome di recepire le disposizioni della legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

In questo quadro, la circostanza che l'art. 7, comma 2, disponga ancora che «le regioni e le Province autonome di Trento e di Balzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attivita' delle agenzie» risulta contestualmente limitata e contraddetta dal complessivo disegno della legge, che - come subito si dira' - evidentemente mira a creare una rete uniforme di agenzie governate dal centro e sostanzialmente separate, per quanto qui di interesse, dalla Provincia autonoma di appartenenza.

In effetti, la Provincia di Trento ritiene che diverse disposizioni della legge n. 132 del 2016 siano costituzionalmente illegittime e lesive delle attribuzioni che le sono garantite dallo statuto.

Essa, pur ben comprendendo le esigenze unitarie che sono alla base della previsione dei LEPTA (art. 9) o anche della introduzione di determinate funzioni di indirizzo e coordinamento in capo allo Stato (quali quelle affidate all'ISPRA dall'art. 6 della legge o al Consiglio nazionale del sistema dall'art. 13), e nemmeno contestando la scelta del legislatore statale di articolare «a rete» un «sistema nazionale» per la protezione dell'ambiente (art. 1), non altrettanto pacificamente puo' accettare la sottrazione alla propria potesta' legislativa di porzioni essenziali della disciplina della natura giuridica e del carattere dell'Agenzia provinciale, dell'organizzazione della sua direzione e del suo personale, delle sue modalita' di azione nei diversi ambiti di competenza, dei modi e dei flussi del suo finanziamento, e il corrispondente attenuarsi, se non venir meno, del raccordo esistente tra la Provincia autonoma e la agenzia, quale parte della propria organizzazione amministrativa.

Essa ritiene, al contrario, che della rete possa continuare a far parte l'Agenzia provinciale, costituita secondo caratteristiche coerenti con le proprie competenze costituzionali.

Il modello qui contestato di rete separata e tendenzialmente accentrata emerge da diversi punti della normativa: dove se ne determinano la natura giuridica, il carattere e la direzione (articoli 7, 8); dove si prescrivono tariffe ministeriali per l'attivita' della agenzia (articoli 7, comma 5, e 15); dove si prevede una disciplina accentrata (per giunta regolamentare) delle modalita' di individuazione uniforme del personale ispettivo, e persino poteri regolamentare della stessa Agenzia non dipendenti da una attribuzione da parte della legislazione provinciale (art. 14); nella previsione del carattere vincolante della intera legge e (ove prevalesse un'interpretazione non costituzionalmente orientata) della sua applicazione diretta, decorso il termine concesso al legislatore locale per la sua «resezione» (art. 16).

Questo modello e' dettato dalla legge n. 132 del 2016 uniformemente per le regioni e per le Province autonome di Trento e di Bolzano. Ma proprio questo uniforme trattamento delle (Regioni speciali e delle) Province autonome e delle regioni ordinarie costituisce la fonte complessiva dei vizi della legge. Infatti, se per le Regioni ordinarie il modello cosi' costruito potrebbe trovare una copertura nella competenza statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., esso non puo' invece trovare applicazione con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, che e' titolare, oltre che della competenza legislativa primaria in materia di organizzazione degli uffici (art. 8, numero 1, dello statuto), anche della competenza legislativa primaria o concorrente in pressoche' tutte le materie che nella loro sintesi compongono il settore ambientale. Si considerino, infatti: la competenza legislativa primaria e la corrispondente autonomia amministrativa in materia di: urbanistica e tutela del paesaggio (art. 8, n. 5 e n. 6, ed art. 16, St.), protezione civile (art. 8, n. 13, ed art. 16, St.), caccia e pesca, alpicoltura e parchi naturali, viabilita' e acquedotti, agricoltura e foreste (art. 8, n. 15, n. 16, n. 17, n. 21, ed art. 16, St.); la potesta' legislativa concorrente e la correlativa autonomia amministrativa in materia di igiene e sanita', industria e artigianato, nonche' utilizzazione delle acque pubbliche (art. 9, nn. 10, 8 e 9, ed art. 16, St.).

Nell'esercizio di queste competenze - ordinamentali e materiali - la Provincia autonoma ha istituito con l.p. 11 settembre 1995, n. 11, «Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente», nel rispetto dei principi di riforma recati dal decreto-legge n. 496 del 1993, una propria agenzia provinciale per l'ambiente quale «struttura organizzativa della Provincia dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica e contabile», con il compito di svolgere le attivita' di supporto e consulenza tecnico-scientifica di interesse provinciale e le ulteriori attivita' tecniche e amministrative di prevenzione, di vigilanza e di controllo in materia ambientale e di rilievo igienico-sanitario ad essa demandate dalla legge (art. 1, commi 1 e 2). Tale agenzia svolge la propria attivita' in conformita' alle direttive emanate dalla Giunta provinciale, agli strumenti di coordinamento previsti dalla legge provinciale n. 11 del 1995, nonche' al programma di attivita' di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), della stessa legge.

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della l.p. n. 11 del 1995 la Provincia autonoma ha approvato, altresi', le tariffe per le prestazioni della Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, da ultimo aggiornate con delibera della Giunta provinciale 31 ottobre 2008, n. 2852, recante «Approvazione del tariffario delle prestazioni rese dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente».

Il complessivo assetto del quadro delle competenze provinciali e' stato riconosciuto anche dalla giurisprudenza costituzionale.

Va ricordato, in particolare, che codesta ecc.ma Corte, nella sentenza n. 356 del 1994, aveva fatto salva la legittimita' delle precedenti norme di cui all'art. 03 del decreto-legge n. 496 del 1993, introdotto dalla legge di conversione n. 61 del 1994, che prescrivevano anche alle Province autonome di istituire proprio le agenzie per l'ambiente. Ma la legittimita' di tale intervento era stata affermata sul rilievo, da un lato, che tali norme avevano la qualita' di principi di riforma economico-sociale di settore; e, dall'altro, che esse lasciavano corrispondentemente «aperta alla legislazione provinciale ogni determinazione in ordine alla struttura ed agli organi dell'agenzia, all'articolazione degli uffici, agli ulteriori compiti che si ritenga di attribuire ad essa, alle procedure da seguire ed ai rapporti con gli altri organi provinciali».

In particolare la sentenza n. 356 del 1994 ha evidenziato che rimaneva «rimessa alla legge provinciale la disciplina dell'organizzazione, delle risorse tecniche e di personale, dei mezzi finanziari, delle modalita' di consulenza e di supporto tecnico da prestare agli apparati provinciali e degli enti locali che si avvalgono delle agenzie» e, conclusivamente, che «il modo d'essere di questi nuovi organismi, ferma la loro autonomia, e' rimesso alla disciplina della legge provinciale».

Tali conclusioni conservano piena validita' anche oggi, dal momento che i nuovi titoli competenziali invocati dallo Stato nei confronti delle Regioni a statuto ordinario e fondati sull'art. 117, secondo comma, Cost., novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 (e in particolare la competenza in materia di tutela dell'ambiente, ai sensi della lettera s) della disposizione citata), non possono essere opposti alla Provincia autonoma per giustificare una riduzione dell'autonomia ad essa garantita dallo statuto speciale, stante la clausola di maggior favore di cui all'art. 10 dettata dalla stessa legge costituzionale.

Come ricorda codesta Corte nella sentenza n. 233 del 2013, la competenza «riconosciuta alla Provincia dalla precedente normativa statutaria, "non e' stata sostituita dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente", a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, considerato che "la suddetta riforma, in forza del principio ricavabile dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non restringe la sfera di autonomia gia' spettante alla Provincia autonoma" (sentenza n. 357 del 2010)».

 

 

 

 

Diritto

 

Premessa.

Nell'esposizione dei motivi di diritto si da' la precedenza all'esame della clausola che riguarda i rapporti tra le disposizioni della legge n. 132 del 2016 e la legislazione della Provincia autonoma di Trento. Infatti, ove siano ritenute fondate le censure rivolte a tale clausola, e sia ripristinato il mero dovere di adeguamento in quanto imposto dallo Statuto, secondo i disposti dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, talune delle censure rivolte poi alle singole disposizioni potrebbero risultare superate, in quanto tali disposizioni non si imporrebbero direttamente alla legislazione provinciale ma dovrebbero essere autonomamente recepite, nei' limiti del dovere di adeguamento, dalla ricorrente Provincia.

I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 16, commi 2 e 4.

L'art. 16, comma 2, della legge n. 132 del 2016 stabilisce che «sono fatte salve, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge, le vigenti disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

L'art. 16, comma 4, secondo periodo, stabilisce che «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome recepiscono le disposizioni della medesima legge».

Si pone, intanto, un problema di interpretazione della disposizione del comma 2, non essendo chiaro se l'evento dedotto nella condizione sospensiva contenuta nella clausola di salvezza delle disposizioni regionali e delle Province autonome vada individuato nelle disposizioni regionali di «recepimento» (secondo quanto subito si dira'), o invece nell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di fonte statale.

Nel secondo caso, gia' il comma 2, nella parte in cui si riferisce alle Province autonome, sarebbe illegittimo, perche' esso, nella figura di una clausola di salvaguardia, predisporrebbe in realta' un meccanismo di applicabilita' diretta - anche se differita -delle norme statali, con abrogazione della legislazione provinciale.

Infatti, dire che le norme provinciali sono fatte salve fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali di attuazione significa anche dire che dopo quella data si applicano le norme statali e non quelle locali.

Tale ipotizzato effetto abrogativo o comunque sostitutivo della legislazione statale a quella provinciale sarebbe incompatibile con il peculiare meccanismo dettato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, che regola i rapporti tra legge statale e leggi locali nel Trentino-Alto Adige non secondo il modello di cui all'art. 10 della legge n. 62 del 1953 (per cui la legislazione statale di principio sopravvenuta puo' abrogare quella regionale), bensi' nei termini di un obbligo di adeguamento con facolta' del Governo, decorso il termine previsto per l'adeguamento, di impugnare in via successiva innanzi alla Corte costituzionale le leggi regionali o provinciali non adeguate. Spetta dunque esclusivamente a codesta ecc.ma Corte valutare se la legislazione provinciale e' o meno adeguata alla sopravvenuta legislazione statale che costituisce limite ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.

Ne consegue che le norme statali che dispongono la automatica abrogazione o sostituzione di leggi provinciali preesistenti sono illegittime per violazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, come e' stato piu' volte riconosciuto nella giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 301 e 274 del 2013, n. 237 del 2009, n. 198 del 2004).

Proprio con riferimento alla disciplina delle agenzie regionali per l'ambiente codesta ecc.ma Corte, in applicazione della richiamata disposizione di attuazione statutaria, aveva dichiarato illegittimo l'art. 7 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), come convertito in legge, «nella parte in cui dispone che le norme in esso contenute si applicano direttamente nelle province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adozione da parte delle stesse di apposita normativa» (sentenza n. 356 del 1994).

Sempre nella ipotesi che il comma 2 qui impugnato si riferisca alle disposizioni di attuazione di fonte statale, un ulteriore profilo di incostituzionalita' va ravvisato nella pretesa del legislatore statale di imporre l'applicazione diretta di norme di rango regolamentare in sostituzione di quelle legislative provinciali: cio' equivale ad una sostanziale delegificazione di ambiti regolati dalla legge provinciale e dunque concretezza un fenomeno piu' volte giudicato incostituzionale da codesta Corte.

Si veda, in proposito, la sentenza n. 364 del 2003, nella quale si conferma che la delegificazione riguarda e puo' riguardare - oltre a disposizioni di leggi statali regolanti oggetti a qualsiasi titolo attribuiti alla competenza dello Stato - solo disposizioni di leggi statali che, nelle materie regionali, gia' avessero carattere di norme di dettaglio cedevoli la cui efficacia si esplicava nell'assenza di legislazione regionale, e che «l'emanazione dei regolamenti statali di delegificazione, riguardanti eventualmente ambiti materiali di competenza regionale, non ha alcun effetto abrogativo ne' invalidante sulle leggi regionali in vigore (...), ne' produce effetti di vincolo per i legislatori regionali».

Pertanto, ove la disposizione qui censurata fosse intesa nel senso sopra descritto (in parallelo con il fenomeno di delegificazione descritto al comma successivo con riferimento alla pregressa legislazione statale), essa risulterebbe costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992 e con le disposizioni dello statuto sopra indicate, limitatamente alla parte in cui essa si riferisce alle Province autonome.

Tale dichiarazione di illegittimita' costituzionale avrebbe l'effetto di provocare la riespansione della regola di cui al decreto legislativo n. 266 del 1992, con la conseguente applicazione delle norme provinciali.

Per diversa e non ipotetica ragione la Provincia autonoma ritiene altresi' costituzionalmente illegittimo il comma 4 dell'art. 16, con riferimento al suo secondo periodo, sopra ricordato. Esso infatti richiede che nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 132 del 2016 le regioni e le province autonome ne «recepiscono» le disposizioni.

Poiche' la Provincia autonoma e' titolare di competenze proprie - primarie e concorrenti, ai sensi degli articoli 8 e 9 dello statuto regionale - negli ambiti interessati dalla legge n. 132 del 2016, essa non puo' essere chiamata a recepire le norme recate dalla legge statale, se per recezione si intende - secondo l'uso comune del termine - la mera trasposizione nell'ordinamento provinciale delle norme statali.

Il termine «recezione» potrebbe certamente essere appropriato qualora l'ente territoriale disponesse di una mera competenza legislativa integrativa o delegata, ma e' altrettanto certamente di per se' lesivo dell'autonomia legislativa della Provincia se utilizzato dal legislatore statale per vincolare la Provincia all'osservanza di tutte le disposizioni della legge, anziche' ai soli principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto.

Non a caso, piu' volte codesta Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le disposizioni che pretendessero di imporre al legislatore locale di conformarsi a norme non idonee ad integrare limiti alle competenze delle regioni o delle province autonome. In questo senso si vedano, ad esempio, la sentenza n. 482 del 1995, dichiarativa della incostituzionalita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato «le disposizioni della presente legge» anziche' solo «i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge», oppure la sentenza n. 170 del 2001, con cui e' stata annullata la disposizione della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione della imprenditoria giovanile in agricoltura), che qualificava come norme fondamentali di riforma economico-sociale le disposizioni contenute nella legge medesima «anziche' i soli principi in essa contenuti o, comunque, da essa desumibili».

Per dimostrare la lesivita' di questa disposizione e' sufficiente considerare che quando la norma si combina con altri articoli qui impugnati, come l'art. 7 o l'art. 8, essa ne rende precettivo il contenuto di dettaglio.

Di qui la sua incostituzionalita' e l'interesse della Provincia a farne accertare l'illegittimita'.

II. Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 4.

L'art. 4, comma 4, conferisce all'ISPRA il potere di adottare, «con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneita' dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonche' il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalita' operative del Sistema nazionale e delle attivita' degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale».

Queste norme tecniche sono espressamente qualificate come vincolanti per il Sistema nazionale, e dunque lo sono anche per le agenzie provinciali per l'ambiente, le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge impugnata, sono parte integrante del Sistema nazionale.

La previsione di questo potere normativo in capo ad un organo statale lede le competenze legislative della provincia in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio (art. 8, n. 5 e n. 6), di caccia e pesca, di alpicoltura e parchi naturali, di viabilita' e di acquedotti, di agricoltura e foreste (art. 8, n. 15, n. 16, n. 17, n. 21 dello statuto), nonche' di potesta' legislativa concorrente e della correlativa autonomia amministrativa in materia di igiene e sanita', di industria e artigianato e di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 9, nn. 10, 8 e 9) e le corrispondenti funzioni amministrative (art. 16 dello statuto), nonche' - come espressamente rilevato in sede di delibera di impugnazione, alla pagina 4 - del principio di leale collaborazione.

Infatti, anche la legittimita' dei poteri regolamentari statali di carattere tecnico, che tuttavia interferiscono con competenze regionali o provinciali, e che come tali possono trovare giustificazione in stringenti esigenze di uniformita', e' condizionata, secondo la giurisprudenza di codesta Corte, alla previsione di moduli collaborativi con le regioni e le province autonome, nelle forme dell'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, o almeno del parere obbligatorio di tale organo.

Nella disposizione impugnata si parla invece di un «concorso delle agenzie». Ora, in primo luogo tale concorso rimane generico e indeterminato. Esso potrebbe persino considerarsi compreso nel generale coinvolgimento del Consiglio del Sistema nazionale previsto dall'art. 13 della legge, presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie, nel senso che tale Consiglio, e' chiamato, in via generale, ad esprimere parere vincolante «su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al Governo del Sistema medesimo, nonche' sui provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale».

In secondo luogo - e soprattutto - il coinvolgimento richiesto dal principio di leale collaborazione riguarda l'autonomia della Provincia autonoma di Trento quale espressione generale della propria comunita', e non puo' essere assicurato da meri terminali di un sistema nazionale integrato: la salvaguardia delle competenze provinciali attraverso il modulo collaborativo deve passare, necessariamente, attraverso il coinvolgimento dell'ente titolare delle competenze e non puo' essere surrogato dal coinvolgimento di un soggetto diverso, dotato di una distinta personalita' e di, una sua autonomia.

Il modulo di leale collaborazione potrebbe - in estremo subordine - essere assicurato dal concorso dell'Agenzia provinciale soltanto ove questa rimanesse una reale articolazione della Provincia, nel quadro dell'indirizzo politico-amministrativo di questa; ma non potra' mai esserlo se l'Agenzia e' obbligatoriamente (ma ad avviso della ricorrente Provincia autonoma illegittimamente, come si dira' nel punto subito seguente) trasformata - ai sensi dell'art. 7, comma 1, oggetto delle censura che segue - in separata persona giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.

III. Illegittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 1, 5 e 7, e dell'art. 8, commi 1 e 2.

L'art. 7 regola le agenzie per l'ambiente, prescrivendo che esse sono istituite come «persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile».

Invero, il successivo comma 2, stabilisce che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano «disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attivita' delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attivita', di cui all'art. 10».

Questa disposizione benche' riferita a tutte le regioni, senza alcuna considerazione per le speciali competenze della ricorrente Provincia - lascerebbe intendere la conservazione di quegli spazi di autonomia gia' riconosciuti dall'art. 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente», convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, come intesa da codesta Corte nella sentenza n. 356 del 1994.

Tuttavia, il modello organizzativo previsto dal comma 1 sembra essere vincolante per il legislatore provinciale, visto che il comma 7 dell'art. 7 impone, espressamente anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano di apportare alle leggi istitutive delle rispettive agenzie «le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto del presente articolo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge». In questo modo, sia il comma 1, nella parte in cui prescrive alla Provincia l'istituzione della agenzia provinciale come persona giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia tecnico scientifica, amministrativa, contabile, sia il comma 7, che rende le disposizioni dell'intero articolo vincolanti anche nei precetti di dettaglio, risultano ad avviso della ricorrente Provincia costituzionalmente illegittimi per le ragioni di seguito meglio specificate, a meno che l'accoglimento, ad opera di codesta ecc.ma Corte, della questione prospettata sull'art. 16, commi 2 e 4, non riconduca la vincolativita' per le Province autonome delle disposizioni dell'art. 7 nei limiti di cui agli articoli 4 e 5 dello Statuto e al dovere di adeguamento di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992.

Le previsioni impugnate ledono, anzitutto, l'autonoma organizzativa garantita alla Provincia dall'art. 8, n. 1), e dall'art. 16 dello statuto.

Tali disposizioni statutarie conferiscono alla Provincia potesta' legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici e del personale e la corrispondente autonomia amministrativa.

La competenza sulla organizzazione degli uffici copre anche la disciplina dell'agenzia provinciale per l'ambiente, tanto piu' se si tiene conto che tale agenzia e' chiamata ad operare in una molteplicita' di campi in cui la Provincia dispone di potesta' legislativa primaria, quali l'urbanistica e la tutela del paesaggio, la protezione civile, la caccia e la pesca, l'alpicoltura e i parchi naturali, la viabilita', gli acquedotti, l'agricoltura e le foreste (art. 8, rispettivamente nn. 5, 6, 12, 15, 16, 17 e 21 dello statuto), oppure di potesta' concorrente, quali l'igiene e la sanita', l'industria e l'artigianato e l'utilizzazione delle acque pubbliche (art. 9, n. 10, n. 8 e n. 9, dello statuto), e dunque della corrispondente autonomia amministrativa (art. 16 dello statuto).

Proprio in ragione di tali competenze, del resto, nella citata sentenza n. 356 del 1994 codesta ecc.ma Corte costituzionale, nel fare salva la legittimita' della normativa statale che aveva previsto l'istituzione delle agenzie regionali e che era stata impugnata dalla Provincia autonoma qui ricorrente, aveva dato decisivo rilievo alla circostanza che tale disciplina lasciasse comunque «aperta alla legislazione delle Province autonome ogni determinazione in ordine alla struttura ed agli organi dell'agenzia, all'articolazione degli uffici, agli ulteriori compiti che si ritenga di attribuire ad essa, alle procedure da seguire ed ai rapporti con gli altri organi provinciali», ed aveva sottolineato come le norme del decreto-legge riconoscessero la competenza del legislatore provinciale per la disciplina dell'organizzazione, delle risorse tecniche e di personale, dei mezzi finanziari, delle modalita' di consulenza e di supporto tecnico da prestare agli apparati provinciali e degli enti locali che si avvalgono delle agenzie (cosi al punto 4.1 del considerato in diritto).

Tale considerazioni continuano ad essere valide, dal momento che le competenze provinciali incise dalla legge sono radicate nello statuto e, secondo quanto prescritto dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, non possono intendersi in alcuna parte ridotte dai titoli statali fondati sulle clausole della riforma del Titolo V.

In quanto l'Agenzia opera in tali materie, essa e' strumento dell'autonoma amministrazione provinciale, e le necessita' operative del coordinamento in sede nazionale non possono stravolgerne tale carattere, «staccando» una parte dell'amministrazione provinciale dal complesso della sua azione e dai suoi strumenti di direzione.

In particolare, la previsione della costituzione di una distinta «persona giuridica di diritto pubblico», e' specificamente invasiva dell'autonomia organizzativa provinciale, ed e' palesemente finalizzata a separare l'Agenzia dall'amministrazione e dalla stessa personalita' giuridica della Provincia autonoma, creando le premesse per «giustificare» altri poteri invasivi, quali la pretesa statale di dettare gli organi (i «direttori generali») e i loro requisiti, e persino di disciplinare il «codice etico» di personale provinciale, artificiosamente separato dalla propria amministrazione, di poterne dettare le regole di finanziamento e di esercitare tutti gli altri poteri qui contestati.

Per corrispondenti ragioni lesi sono anche l'art. 3, primo comma, Cost. e il principio di ragionevolezza radicato in tale disposizione costituzionale, nonche' il principio di buon andamento della amministrazione sancito dall'art. 97 Cost.

In violazione del canone di proporzionalita', corollario della ragionevolezza e del buon andamento, infatti, le disposizioni impugnate impongono obbligatoriamente stringenti requisiti - e in particolare l'attribuzione della personalita' giuridica - che riguardano il modo d'essere di questi organismi (per riprendere la sentenza n. 356 del 1994), e che comprimono l'autonomia organizzativa della Provincia in modo sicuramente eccedente rispetto allo scopo di coordinamento del sistema nel quadro nazionale.

Non e' dato di comprendere, infatti, perche' l'istituzione di una rete, per definizione composta di «nodi» distinti, debba passare attraverso la prescrizione di un modello uniforme, quando la legge gia' prevede strumenti sufficienti per l'interrelazione dei diversi soggetti del Sistema nazionale.

Si pensi ai poteri di coordinamento tecnico dell'ISPRA; alla previsione delle norme tecniche, espressamente funzionalizzate ad assicurare l'armonizzazione e l'omogeneita' dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale; alla istituzione di organi comuni, come il Consiglio del Sistema nazionale; sono previsioni, queste, di per se' sufficienti perche' i diversi «nodi» parlino tra di loro, senza che i soggetti del sistema debba essere costretti in un identico figurino strutturale. Presupposto per la comunicazione e' l'identita' della lingua, non quella dei soggetti.

Si precisa che in questo caso la legittimazione della Provincia a far valere anche una doglianza che invoca parametri esterni al riparto di competenza sussiste in considerazione della ridondanza della censura sulla autonomia legislativa della ricorrente (in particolare, sulle competenze in materia di organizzazione degli uffici e sulle altre competenze materiali piu' volte ricordate); la quale, in forza della norma impugnata, sarebbe tenuta a modificare la propria legislazione.

L'art. 8 stabilisce, con norma di dettaglio, i requisiti richiesti in capo ai direttori generali dell'ISPRA e delle agenzie per l'ambiente e istituisce una anagrafe di tali soggetti.

Il comma 1 prevede che «il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle agenzie sono nominati, secondo le procedure previste dalla legge per ciascun ente, tra soggetti di elevata professionalita' e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o societa' di produzione di beni o servizi che partecipano ad attivita' o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato ne' interdetti dai pubblici uffici».

Il comma 2 stabilisce che «presso l'ISPRA e' istituita un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle agenzie, costantemente aggiornata e pubblicata nel sito internet dell'ISPRA medesimo, contenente le informazioni sui requisiti professionali e sulla retribuzione dei medesimi. In fase di prima applicazione della presente legge, sono iscritti nell'anagrafe i direttori generali in carica alla data della sua entrata in vigore». Ad avviso della ricorrente Provincia, la disposizione di cui al comma 1 e' costituzionalmente illegittima in quanto detta norme di dettaglio autoapplicative. Le relative norme, infatti incidono sulla competenza legislativa della ricorrente in materia di organizzazione degli uffici e che intersecano le altre competenze materiali dell'ente autonomo gia' descritte e invocate nel presente ricorso, come sopra illustrato.

Per effetto di quanto stabilisce l'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, nelle materie provinciali, infatti, lo Stato non puo' intervenire con norme direttamente applicabili, essendo riservata alle Province autonome l'adeguamento della propria legislazione alle norme che costituiscono limiti ai sensi degli articoli 4 e 5 statuto. E' dunque violata anche la richiamata norma di attuazione statutaria.

Nell'ipotesi che l'art. 8 sia considerato non autoapplicativo, esso rimane comunque non conforme alle regole costituzionali e statutarie per il suo carattere dettagliato e minuzioso, e per la sua pretesa di vincolare alla Provincia autonoma anche nei suoi aspetti specifici e di dettaglio. Esso, infatti, viola l'art. 8, numero 1, dello statuto, e le diverse competenze legislative della Provincia nei singoli settori materiali in cui l'agenzia e' attiva, perche' la norma non ha le caratteristiche strutturali e contenutistiche di una norma di grande riforma o di una norma di principio. Quanto alla disposizione del comma 2 dell'art. 8, essa e' norma meramente accessoria e servente rispetto a quella del comma l, che sta e cade con la disposizione che lo precede. L'anagrafe nazionale, infatti, ha un senso se raccoglie funzionari che abbiano le identiche caratteristiche, come pretenderebbe appunto il comma 1. Ma una volta riconosciuta la competenza provinciale in ordine alla determinazione degli organi direttivi della agenzie per l'ambiente delle Province autonome e ai loro requisiti, l'inserimento dei titolari di tali organi (che non necessariamente debbono essere «direttori generali») nell'anagrafe nazionale appare forzato e illogico, e lede quindi non solo la potesta' della Provincia in materia di organizzazione degli uffici anche il principio di ragionevolezza e quello di buon andamento, concretando una ingerenza non giustificata da ragioni apprezzabili.

Anche in riferimento all'art. 8 la lesivita' della disposizione potrebbe venir meno qualora codesta Corte accogliesse preliminarmente la censura sollevata sull'art. 16, comma 2 e 4 della legge.

IV. Illegittimita' dell'art. 14, commi 1, 3, e 5.

L'art. 14 ha ad oggetto i poteri ispettivi del personale delle agenzie ed affida ad un regolamento ministeriale, approvato su iniziativa dell'ISPRA che ne predispone lo schema e previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, la disciplina del personale ispettivo e i relativi doveri (incluso il codice etico!) e compiti. L'individuazione del personale incaricato delle funzioni ispettive e' affidata ai regolamenti delle agenzie, in attuazione di quello statale.

In particolare, il comma 1 stabilisce che «l'ISPRA, con il contributo delle agenzie, predispone, basandosi sul principio del merito, uno schema di regolamento che stabilisce, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalita' di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attivita' ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzieta' dell'intervento ispettivo». Il comma 3 aggiunge che «il regolamento di cui al comma 1 e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Il comma 5 prevede che «in attuazione del regolamento di cui al comma 1, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie, attraverso specifici regolamenti interni, individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi».

Illegittima risulta in primo luogo, ad avviso della ricorrente Provincia autonoma, la previsione di un potere regolamentare statale - per giunta autoapplicativo, in lesione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992 - nelle materie di competenza provinciale, in violazione degli articoli 53 e 54, comma 1, n. 2, dello statuto; ma anche in violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost. (qui invocato insieme con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001), che sancisce un principio di parallelismo tra funzione legislativa e funzione regolamentare; oltre che degli articoli 8 e 9 dello statuto, in relazione ai titoli piu' volte richiamati nel presente ricorso, a partire dalla competenza primaria in materia di uffici e personale (art. 8, n. 1, dello statuto), nonche' degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, che prevedono i rapporti tra fonti statali e fonti provinciali come rapporti tra leggi e precludono l'affidamento allo Stato di poteri amministrativi nelle materie di competenza provinciale.

La previsione di cui al comma 2, per cui tale regolamento e' emanato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conferma che il legislatore statale e' consapevole del fatto che tale atto incide sulle competenze degli enti autonomi; ma la leale collaborazione non e' idonea a far salva la norma in esame, nella parte in cui pretende di applicarsi alle province autonome. Nei confronti delle provincie autonome, infatti, lo Stato non puo' invocare titoli capaci di condizionare le competenze ad esse garantite dello statuto speciale e che siano diversi da quelli menzionati negli articoli 4 e 5 dello statuto.

Infine, risulta palesemente illegittima la norma contenuta nel comma 5 che attribuisce ad un regolamento interno della agenzia, anziche' alla Provincia autonoma, la funzione di disciplinare il personale incaricato degli interventi ispettivi in attuazione del regolamento statale.

Nel momento stesso in cui la legge statale riconosce spazio ad una fonte autonoma, non e' dato di comprendere come tale spazio possa essere sottratto all'ente costituzionalmente competente - e cioe' la Provincia autonoma - per essere consegnato ad un diverso soggetto (l'agenzia provinciale), quando l'organizzazione degli uffici provinciali e' materia riservata alla potesta' legislativa della Provincia (art. 8, numero 1, dello statuto).

Cio' costituisce ulteriore documentazione dell'intento del legislatore statale di creare un universo tendenzialmente chiuso di Agenzie periferiche, la cui disciplina e azione dovrebbe separarsi dalle regioni: ma cio', come detto, non puo' accadere in relazione alla Provincia autonoma di Trento, costituzionalmente titolare delle competenze.

V. Illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 5, e dell'art. 15, commi 2, 3 e 5.

L'art. 7, comma 5, dispone che «le agenzie possono svolgere altresi' attivita' ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 4, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA».

Piu' in generale, l'art. 15, comma 2, dispone che «le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere sottoposti alle vigenti procedure di valutazione ambientale, compresi gli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante, nonche' alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Il successivo comma 3 prevede che «nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali di cui al comma 2 si applicano le tariffe delle agenzie, approvate dalle rispettive regioni o province autonome».

Il comma 5 stabilisce che «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita' di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni del comma 2».

Tali disposizioni sono ad avviso della ricorrente Provincia costituzionalmente illegittime nella parte in cui impongono:

(i) che per le «attivita' ulteriori» l'agenzia provinciale sia tenuta ad applicare tariffe definite con decreto del Ministro, anziche' le tariffe approvate dalla Provincia (art. 7, comma 4);

(ii) che il tariffario ministeriale si applichi in luogo di quello provinciale anche per il rilascio dei pareri di compatibilita' ambientale e per le altre attivita' indicate nell'art. 15, comma 2;

(iii) che le tariffe ministeriali, in ogni caso, si sostituiscano direttamente a quelle provinciali (art. 15, comma 3);

(iv) che l'assegnazione alle agenzie degli introiti derivanti dalla applicazione delle tariffe di cui all'art. 15, comma 2, sia disciplinato con regolamento ministeriale, determinando cosi' un meccanismo di finanziamento dell'agenzia separato dall'amministrazione provinciale.

L'art. 7, comma 5, viola, in primo luogo, la potesta' della

provincia di organizzare i propri uffici (art. 8, n. 1, e art. 16 dello statuto), stabilendo i compiti di ciascuno e le attivita' alle quali esso e' chiamato, nonche' le condizioni tariffarie del loro svolgimento. Sono lese, inoltre, anche le competenze materiali nei diversi campi in cui l'agenzia e' chiamata ad intervenire, quali l'urbanistica e la tutela del paesaggio, la protezione civile, la caccia e la pesca, l'alpicoltura e i parchi naturali, la viabilita', gli acquedotti, l'agricoltura e le foreste, di competenza primaria (art. 8, nn. 5, 6, 12, 15, 16, 17 e 21 dello statuto dello statuto; art. 16 per la corrispondente autonomia amministrativa), nonche' l'igiene e la sanita', l'industria e l'artigianato e l'utilizzazione delle acque pubbliche, di competenza concorrente, ai sensi dell'art. 9, n. 10, n. 8 e n. 9, dello statuto speciale. Anche tali competenze comprendono, infatti, la disciplina delle attivita' e la loro assegnazione ai diversi settori e uffici dell'amministrazione provinciale, nonche' la disciplina delle condizioni, anche tariffarie, del loro svolgimento.

Va sottolineato infatti che la regolazione delle tariffe e' un aspetto della competenza sulla materia, come ha ricordato anche codesta Corte costituzionale a proposito delle tariffe sul servizio idrico, le quali sono determinate dalla Provincia autonoma di Trento nell'esercizio della propria competenza in materia di acque. Tale competenza - ha evidenziato la sentenza n. 233 del 2013 - «non si limita alla sola organizzazione e programmazione del servizio, ma comprende anche l'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti, le quali ultime costituiscono il "corrispettivo del predetto servizio" (sentenza n. 335 del 2008)». Analoghe considerazioni ricorrono anche nella sentenza n. 137 del 2014, sempre relativa alle tariffe per il servizio idrico, e piu' recentemente, nella stessa materia e con riferimento alle competenze della Valle d'Aosta, la sentenza n. 142 del 2015.

Ne consegue che la pretesa dello Stato di disciplinare con atto del Ministro tariffe in ambiti di competenza provinciale e' lesiva dell'autonomia legislativa ed amministrativa della ricorrente.

Le considerazioni appena svolte valgono anche ad illustrare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 2, che impone l'utilizzo delle tariffe ministeriali per le spese di rilascio dei pareri di compatibilita' ambientale e per le altre attivita' menzionate dalla disposizione.

L'applicabilita' diretta delle tariffe ministeriali e' confermata dal comma 3 dell'art. 15, specificamente impugnato per l'effetto direttamente sostitutivo, che e' di per se' incompatibile con quanto dispone l'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992).

L'art. 15, comma 3, infatti, stabilendo che nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali si applicano le tariffe delle agenzie, approvate dalle rispettive regioni o province autonome, sancisce che una volta entrate in vigore le tariffe approvate dal Ministero queste si sostituiscano a quelle deliberate dalla provincia autonoma.

Anche l'art. 15, comma 5, in collegamento con il comma 2 e con l'art. 7, comma 4, risulta illegittimo, in quanto esso prevede un sistema di finanziamento delle agenzie per l'ambiente, fondato sulle tariffe ministeriale e sul riparto degli introiti in applicazione di un emanando regolamento ministeriale, che e' incompatibile con l'autonomia finanziaria garantita alle province autonome dallo statuto speciale.

In particolare, lo Statuto assicura alle province autonomia di entrata e di spesa, con le relative risorse finanziarie e patrimoniali, ed impedisce la definizione unilaterale e con legge ordinaria da parte dello Stato dei rapporti finanziari con le medesime province autonome (Titolo VI dello Statuto speciale, ed in particolare articoli 75 e 79 St. e principio pattizio); o la destinazione delle risorse spettanti alla Provincia.

Spetta quindi alla provincia determinare le modalita' di finanziamento dell'agenzia provinciale.

 

 

P.Q.M.

 

La Provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare d'illegittimita' costituzionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 4, comma 4; 7, commi 1, 5 e 7; 8; 14, commi 1, 3 e 5; 15 commi 2, 3 e 5; 16, commi 2 e 4, secondo periodo, della legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2016, n. 166, nei termini e sotto i profili esposti nel presente ricorso.

Allegati:

1) delibera di giunta provinciale del 2 settembre 2016, n. 1519;

2) delibera di ratifica del consiglio provinciale del 14 settembre 2016, n. 8;

3) procura speciale n. rep. 28292 dell'8 settembre 2016.

 

Roma - Padova - Trento, 15 settembre 2016

Prof. avv. Falcon - avv. Pedrazzoli - avv. Manzi

 

 

 

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