Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  5  marzo  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 17 del 26.04.2012 )  
 
 
 
     Ricorso del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  (C.F.
… - n. fax … ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti …)  e  
presso  la  stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n.  12, 
 giusta  delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella  riunione  
del  27  gennaio 2012), ricorrente; 
    Contro la Regione Umbria, in persona del Presidente della  Giunta
Regionale in carica, con sede  in  Perugia,  Corso  Vannucci  n.  96,
intimata; 
    Per la declaratoria di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.
28, comma 1, della legge della Regione Umbria del 23  dicembre  2011,
n. 18, pubblicata nel B.U.R. del 29 dicembre 2011, n. 61, S.O. n.  1,
recante  «Riforma  del  sistema  amministrativo  regionale  e   delle
autonomie locali  e  istituzione  dell'Agenzia  forestale  regionale.
Conseguenti modifiche normative». 
    Per violazione dell'art. 117, comma 2,  lettere  e)  e  1)  della
Costituzione. 
  
                                Fatto 
  
    Con  legge  23  dicembre  2011,  n.  18,  fa  Regione  Umbria  ha
introdotto  una  disciplina  volta  all'individuazione  di  misure  e
interventi  strategici  di   razionalizzazione,   semplificazione   e
riordino del  sistema  amministrativo  regionale  e  delle  autonomie
locali. In tale contesto, la legge ha istituito  l'Agenzia  forestale
regionale, alla quale sono stati attribuiti i compiti di gestione, di
tutela e di valorizzazione  dei  beni  agro-forestali  della  Regione
nonche' le altre funzioni  elencate  nell'art.  19.  Con  riguardo  a
quest'ultima Agenzia, la legge regionale prevede in  particolare,  al
primo comma dell'art. 28, che «L'Agenzia realizza lavori ed opere con
procedure di evidenza pubblica. Qualora sussistano comprovati motivi,
lavori ed  opere  attinenti  o  funzionali  alle  proprie  competenze
previste dall'art. 19 possono essere  realizzati  in  amministrazione
diretta fino all'importo di 200.000,00 euro.». 
    Questa  disposizione  si  presta  a  censure  di   illegittimita'
costituzionale per i seguenti motivi di 
  
                               Diritto 
  
    Il trascritto primo comma dell'art. 28, in combinato disposto con
l'articolo 19, nella parte in cui attribuisce  all'Agenzia  forestale
regionale il  potere  di  realizzare  lavori  ed  opere  attinenti  o
funzionali alle proprie competenze «in amministrazione  diretta  fino
all'importo di 200.000,00 euro», risulta in  evidente  contrasto  con
l'articolo 125 del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
recante il Codice dei contratti pubblici. Segnatamente, il  contrasto
emerge sia con riguardo al comma 5 del predetto art. 125, secondo  il
quale «i  lavori  assunti  in  amministrazione  diretta  non  possono
comportare una spesa complessiva superiore a 50.000  euro»;  sia  con
riguardo al comma 6, che in via generale consente la  realizzabilita'
di  lavori  in  economia  soltanto  in  presenza   delle   specifiche
condizioni ivi previste, tra le quali la natura manutentiva di  opere
o  impianti  gia'  esistenti  dei  lavori   e   l'impossibilita'   di
realizzarli previo esperimento delle ordinarie  procedure  di  scelta
del contraente. 
    Alla  stregua  della  delineata   disciplina,   l'amministrazione
diretta e' dunque caratterizzata dal limite  massimo  della  spesa  e
dalla definizione  precisa  delle  prestazioni  acquisibili  mediante
detta procedura. Tali limitazioni  sono  all'evidenza  preordinate  a
segnare in  modo  rigoroso  gli  esatti  confini  entro  i  quali  e'
eccezionalmente consentito agli  Enti  pubblici  di  far  ricorso  ad
un'esecuzione dei lavori in deroga al principio della gara pubblica e
di tutela della concorrenza e del mercato. Orbene, e' noto che l'art.
117,  secondo  comma,   lettera   e)   della   Costituzione   riserva
all'esclusiva competenza  dello  Stato  la  potesta'  legislativa  in
materia di tutela della concorrenza, di  tal  che  la  violazione  di
siffatti limiti, qual e' quella  prefigurata  dalla  norma  regionale
oggetto della presente impugnazione,  costituisce  palese  violazione
della suddetta previsione costituzionale. 
    L'illegittimita' costituzionale della norma regionale de qua,  in
quanto  comportante  un'indebita   dilatazione   delle   ipotesi   di
assunzione dei lavori in amministrazione  diretta  prefigurate  dalla
legislazione statale in tema di lavori pubblici, emerge con chiarezza
anche sotto l'ulteriore profilo del contrasto con l'art. 4, comma  3,
del medesimo decreto legislativo  n.  163  del  2006.  Questa  norma,
infatti, com'e'  ben  noto,  in  puntuale  attuazione  della  riserva
esclusiva di potesta' legislativa attribuita allo Stato nella  stessa
materia della tutela della concorrenza ed in quella  di  «ordinamento
civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), preclude alle
Regioni di prevedere una disciplina  diversa  da  quella  recata  dal
codice degli appalti in materia di  qualificazione  e  selezione  dei
concorrenti,  di  procedure  di   affidamento   e   di   criteri   di
aggiudicazione. 
    A proposito delle richiamate  disposizioni  in  tema  di  appalti
pubblici, del resto, codesta ecc.ma  Corte  ha  gia'  avuto  modo  di
chiarire che la disciplina delle procedure di gara e, in particolare,
la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti,
delle procedure di affidamento e dei criteri di  aggiudicazione,  ivi
compresi quelli che devono presiedere all'attivita' di progettazione,
mirano a garantire che le medesime si  svolgano  nel  rispetto  delle
regole  concorrenziali  e  dei  principi  comunitari   della   libera
circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della
liberta' di stabilimento,  nonche'  dei  principi  costituzionali  di
trasparenza e parita' di trattamento (sentenze n. 431 e  n.  401  del
2007 e sentenza n. 411 del 2008). Su tale presupposto,  codesta  ecc.
ma Corte ha precisato  che  tali  disposizioni  «in  quanto  volte  a
consentire la piena apertura del mercato nel settore  degli  appalti,
sono riconducibili all'ambito  della  tutela  della  concorrenza,  di
esclusiva competenza del legislatore statale, che ha titolo  pertanto
a porre in  essere  una  disciplina  integrale  e  dettagliata  delle
richiamate procedure (adottata con il citato decreto  legislativo  n.
163 del 2006)» (in tal senso, ex plurimis, la citata sentenza n.  411
del 2008). 
 
  
                                P.Q.M. 
  
    Voglia     l'ecc.ma     Corte      costituzionale      dichiarare
costituzionalmente illegittimo l'art. 28, comma l, della legge  della
Regione Umbria del 23 dicembre 2011,  n.  18,  recante  «Riforma  del
sistema  amministrativo  regionale  e  delle   autonomie   locali   e
istituzione dell'Agenzia forestale regionale.  Conseguenti  modifiche
normative», per violazione dell'art. 117, comma 2, lettere  e)  e  l)
della Costituzione. 
    Unitamente all'originale  notificato  del  presente  ricorso,  si
depositeranno: 
        copia conforme della  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri
adottata  nella  riunione  del   24   febbraio   2012,   recante   la
determinazione di proposizione del  presente  ricorso,  con  allegata
relazione illustrativa. 
          Roma, 24 febbraio 2012 
  
                 L'avvocato dello Stato: Di Martino 
  

 

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