Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 6  maggio  2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

(GU n. 25 del 2019-06-19)

 

Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   (C.F.

80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale

dello Stato (C.F. 80224030587 - n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c.

per il ricevimento degli atti  ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)  e

presso la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12  -

ricorrente;

Contro la Regione  Piemonte,  in  persona  del  Presidente  della

Giunta  regionale  in  carica  intimata  per   la   declaratoria   di

illegittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 2,  e  dell'art.

19 della  legge  regionale  Piemonte  n.  5  del  22  febbraio  2019,

pubblicata nel BUR n. 9 del 28 febbraio 2019, recante «Disciplina dei

complessi  ricettivi  all'aperto  e  del  turismo  itinerante»,   per

violazione degli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s), Costituzione.

 

                                         Fatto

 

    Con la legge n.  5  del  2019  la  Regione  Piemonte  ha  dettato

disposizioni in tema di complessi ricettivi all'aperto e  di  turismo

itinerante. In particolare, i  primi  due  commi  dell'art.  9  della

predetta legge,  rubricato:  «Disposizioni  urbanistico-edilizie  per

l'insediamento di campeggi, villaggi turistici ed aree per il turismo

itinerante»,  prevedono  che:  «1.   L'insediamento   dei   complessi

ricettivi all'aperto, ad esclusione dei campeggi temporanei o  mobili

di cui all'art. 6, comma  5,  e'  consentito  unicamente  nelle  aree

destinate a fini  turistico-ricettivi,  specificatamente  individuate

dai piani regolatori comunali o intercomunali e in  conformita'  alle

disposizioni normative vigenti in materia urbanistica,  di  sicurezza

idrogeologica e sismica, edilizia, paesaggistica, di aree naturali  e

biodiversita', della Rete  Natura  2000,  nonche'  alle  disposizioni

della legge regionale 5 dicembre 1977,  n.  56  (Tutela  ed  uso  del

suolo)  e  degli   strumenti   di   pianificazione   territoriale   e

paesaggistica regionali, ed e' soggetto al rilascio di un permesso di

costruire,  nonche'  al  pagamento  degli  oneri  di   urbanizzazione

primaria e secondaria  e  ai  costi  di  costruzione  (sottolineatura

aggiunta: n.d.r.).

    2. Sono soggette, altresi', al rilascio del permesso di costruire

di cui al comma 1 le strutture di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera

c). Non sono soggette al suddetto permesso le  installazioni  di  cui

all'art. 5, comma 1, lettere d), e), f) e g),  a  condizione  che  il

progetto  licenziato  con  il  permesso  di  costruire  comprenda   e

rappresenti puntualmente la  disposizione  delle  piazzole  ospitanti

tali installazioni. Le installazioni di  cui  all'art.  5,  comma  1,

lettere d), ad eccezione delle case mobili o mobil home, e) ed f) non

costituiscono interventi rilevanti sotto  l'aspetto  paesaggistico  e

non richiedono autorizzazione paesaggistica. Le installazioni di  cui

all'art. 5, comma 1, lettere d), limitatamente  alle  case  mobili  o

mobil  home,  e  g)  non  costituiscono  interventi  rilevanti  sotto

l'aspetto paesaggistico e non richiedono autorizzazione paesaggistica

limitatamente agli interventi di cui al punto A. 27  dell'allegato  A

al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  2017,  n.  31

(regolamento  recante   individuazione   degli   interventi   esclusi

dall'autorizzazione   paesaggistica   o   sottoposti   a    procedura

autorizzatoria semplificata)».

    L'art. 19 della predetta legge regionale, rubricato: «Regolamento

di attuazione», dispone tra l'altro che: «La Giunta  regionale  [...]

adotta,  entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore   della

presente legge, un regolamento che disciplina:

        [omissis]

        e) i requisiti localizzativi,  urbanistici,  tecnico-edilizi,

nonche' i requisiti minimi  igienico-sanitari  e  le  condizioni  per

l'allestimento dei campeggi temporanei o mobili di  cui  all'art.  6,

comma 5;

        f) i requisiti localizzativi,  urbanistici,  tecnico-edilizi,

nonche' i requisiti minimi  igienico-sanitari  e  le  condizioni  per

l'allestimento delle aree adibite a garden sharing di cui all'art. 7;

    [omissis]».

    Le suddette disposizioni  presentano  profili  di  illegittimita'

costituzionale nella parte in cui non garantiscono il rispetto  delle

norme statali relative alla tutela del  patrimonio  culturale  e  del

paesaggio. Esse meritano di essere percio' censurate per  i  seguenti

motivi di

                                            Diritto

 

        1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 9, commi  1  e  2,

della legge regionale Piemonte n. 5 del 22 febbraio 2019,  pubblicata

nel BUR n. 9 del 28 febbraio 2019 per violazione degli articoli  9  e

117, secondo comma,  lettera  s),  Costituzione,  in  relazione  agli

articoli 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed

agli allegati A (punti A.17 ed A.27) e B (punti 13.25  e  23.26)  del

decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del  2017  (regolamento

recante individuazione degli interventi  esclusi  dall'autorizzazione

paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria  semplificata).

Secondo la giurisprudenza di codesta Corte costituzionale,  le  norme

regionali che disciplinano le strutture ricettive temporanee e mobili

non  possono  prescindere  dalla  rilevanza  paesaggistica  e  devono

rispettare le disposizioni stabilite in  materia  dalla  legislazione

statale (cfr. Corte costituzionale, n. 119 del  2016).  Nel  caso  di

specie questi principi risultano violati.

    In particolare, il primo comma dell'art. 9 della legge  regionale

Piemonte n. 5 del 2019 sottrae l'insediamento dei campeggi temporanei

o mobili previsti dall'art. 6, comma 5  (e  cioe'  di  quelli  aventi

finalita' sociali, ricreative, culturali e sportive), al rispetto dei

piani regolatori comunali o intercomunali  che  individuano  le  aree

destinate a fini turistico-ricettivi e delle  disposizioni  normative

in materia paesaggistica; in  tal  modo,  tali  insediamenti  possono

essere consentiti dal Comune ai sensi del predetto art. 6,  comma  5,

anche al di fuori di tali aree e senza il rispetto delle disposizioni

in materia paesaggistica. Cio' comporta che le  strutture  in  esame,

anche quando rientrano in zone tutelate, non sono soggette ad  alcuna

verifica di compatibilita' con le imprescindibili esigenze di  tutela

del patrimonio culturale, in contrasto con quanto disposto in materia

di autorizzazione dall'art. 146 del decreto  legislativo  n.  42  del

2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, e con  le

disposizioni contenute negli allegati A (punti  A.17  ed  A.27)  e  B

(punti 13.25 e 23.26) del decreto del Presidente della Repubblica  n.

31 del 2017, che prevedono forme di esenzione  o  di  semplificazione

procedurale.

    Ad analoghe censure si espone il secondo  comma,  terzo  periodo,

del predetto art. 9, che considera non rilevanti dal punto  di  vista

paesaggistico,  e  percio'  sottratti  al  regime  di  autorizzazione

disciplinato dall'art.  146  del  codice,  le  installazioni  di  cui

all'art. 5, lettera f), e cioe'  le  «strutture  edilizie  leggere  o

manufatti», sebbene nessuna esenzione  di  tal  genere  sia  prevista

dalla disciplina statale di riferimento, contenuta nell' art. 149 del

decreto legislativo n. 42 del 2004 e nel decreto del Presidente della

Repubblica n.  31  del  2017,  finalizzata  all'ottimale  tutela  del

paesaggio ai sensi dell'art. 9 della Costituzione.

    Costituzionalmente illegittima e' anche la disposizione contenuta

nel quarto periodo del secondo comma del citato art. 9,  secondo  cui

non sono rilevanti dal punto di vista paesaggistico, e non richiedono

quindi autorizzazione ex art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004,

le installazioni di cui all'art. 5, lettera g), e cioe' le  strutture

per il soggiorno diurno degli ospiti, conformi al regolamento interno

della struttura ricettiva, funzionali al  completo  utilizzo  e  alla

protezione dell'allestimento o del mezzo mobile e rimovibili in  ogni

momento (c.d. «preingressi»), limitatamente agli interventi di cui al

punto A.27 dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica

n. 31/2017. Anche in questo caso la norma contrasta con la  normativa

statale di  riferimento,  a  cui  la  disciplina  regionale  si  deve

uniformare  ai  sensi  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),

Costituzione,  per  assicurare  la  migliore  tutela  del  patrimonio

culturale e  paesaggistico.  Infatti,  ne'  l'art.  149  del  decreto

legislativo n. 42/2004, ne' il richiamato punto A.27 dell'allegato  A

al decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017  prevedono  una

simile  esenzione.   In   particolare,   il   predetto   punto   A.27

dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017

esclude  dall'autorizzazione  gli  «interventi  di   manutenzione   o

sostituzione,  senza  ampliamenti   dimensionali,   delle   strutture

amovibili  esistenti  situate  nell'ambito  di  strutture   ricettive

all'aria aperta gia' munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti

nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e

delle finiture esistenti»; in tale ambito non rientra  la  disciplina

dei «preingressi» desumibile dal combinato disposto dagli articoli 5,

comma 2, lettera g) e 9, comma 2, della  legge  regionale  in  esame,

perche' il progetto a costruire, a cui l'autorizzazione paesaggistica

fa riferimento, non illustra necessariamente tutte le  installazioni,

ma  soltanto  la  «disposizione   delle   piazzole   ospitanti   tali

installazioni» (cfr. art. 9, comma 2, secondo  periodo,  della  legge

regionale Piemonte n.  5  del  2019).  Pertanto,  gli  interventi  di

manutenzione o sostituzione per i quali il legislatore  regionale  ha

escluso l'autorizzazione non si identificano con quelli per  i  quali

la norma statale prevede  l'esonero,  che  riguardano  solo  elementi

amovibili di cui nel  progetto  originario  siano  gia'  puntualmente

identificati caratteristiche morfo-tipologiche, materiali e finiture.

    In   tal   modo   la   legge   regionale    consente    l'esonero

dall'autorizzazione  per  interventi  non  descritti   nel   progetto

originario, ampliando le ipotesi  di  esonero  previste  dalla  legge

statale, riducendo il livello di tutela in violazione dell'art.  117,

comma 2, lett.s) Costituzione.

    2. Illegittimita' costituzionale dell'art.  19,  comma  1,  della

legge della Regione Piemonte n. 5  del  2019,  per  violazione  degli

articoli 9  e  117,  secondo  comma,  lettera  s),  Costituzione,  in

relazione alle parti II e III del decreto legislativo n. 42/2004,  ed

in particolare all'art. 135 e agli articoli  143  e  ss.  del  citato

decreto legislativo.

    L'art. 19, comma 1, della legge regionale in  esame  prevede  che

«La  Giunta  regionale  [...]  adotta,   entro   centottanta   giorni

dall'entrata in vigore  della  presente  legge,  un  regolamento  che

disciplina:

        [omissis]

        e) i requisiti localizzativi,  urbanistici,  tecnico-edilizi,

nonche' i requisiti minimi  igienico-sanitari  e  le  condizioni  per

l'allestimento dei campeggi temporanei o mobili di  cui  all'art.  6,

comma 5;

        f) i requisiti localizzativi,  urbanistici,  tecnico-edilizi,

nonche' i requisiti minimi  igienico-sanitari  e  le  condizioni  per

l'allestimento delle aree adibite a garden sharing di cui all'art. 7;

    [omissis]».

    Tale regolamento si riferisce non solo a requisiti  di  carattere

prestazionale, ma anche ad aspetti tecnico-edilizi. Infatti la  legge

regionale  opera  numerosi  richiami  al  predetto  regolamento   per

definire   i   requisiti   (anche   di   carattere   dimensionale   e

localizzativi)  degli  insediamenti.  Si   possono   richiamare,   in

proposito, l'art. 4, comma 2, della legge regionale in esame, che  fa

riferimento al precedente  comma  1,  che  tratta  anche  di  «locali

accessori»; l'art. 5, comma  2,  che  si  riferisce  alle  casistiche

definite al precedente comma 1, tra cui rientrano  «unita'  abitative

fisse», «mezzi mobili», «strutture edilizie leggere  e  manufatti»  e

«preingressi»; l'art. 6, comma 7, che concerne «campeggi»,  «villaggi

turistici»  e  «locali»;  l'art.  7,  comma  4,  che   si   riferisce

all'allestimento di «aree adibite a garden sharing»; l'art. 8,  comma

6, interessa, tra l'altro, la «realizzazione di apposite aree per  la

ricettivita' all'aperto» di cui al precedente comma 1.  Tutte  queste

disposizioni  affidano  infatti  al  regolamento  la  disciplina   di

requisiti tecnico-edilizi di strutture che rilevano certamente  quali

opere o interventi. Pertanto, il regolamento di cui trattasi  attiene

anche alle modalita' realizzative di strutture che, costituendo tutte

opere o interventi, sono  capaci  di  incidere  dal  punto  di  vista

territoriale   ed   hanno   conseguente   rilevanza    culturale    e

paesaggistica.

    Cio' premesso, si rileva che le predette  disposizioni  dell'art.

19 della legge  regionale  in  esame,  non  contengono  un  esplicito

richiamo  ai  requisiti  di  compatibilita'  con  le  imprescindibili

esigenze di tutela del patrimonio culturale, che sono garantite dalle

previsioni e dalle prescrizioni delle  parti II  e  III  del  decreto

legislativo n. 42/2004, ed  in  particolare  dalle  disposizioni  del

Piano paesaggistico regionale previsto dagli articoli 135 e 143 e ss.

La  norma  qui  censurata  non  assicura  dunque  il  rispetto  della

disciplina di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico imposta

dalla normativa statale richiamata, in guisa  che  essa  si  pone  in

contrasto con i principi desumibili dagli articoli 9 e 117, comma  2,

lettera s), Costituzione. 

    Per questi  motivi  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri

propone  il  presente  ricorso  e  confida  nell'accoglimento   delle

seguenti conclusioni. 

 

                                              P.Q.M.

 

    Voglia     l'ecc.ma     Corte      costituzionale      dichiarare

costituzionalmente illegittimi gli articoli 9, commi  1  e  2,  e  19

della legge regionale Piemonte n. 5 del 22 febbraio 2019,  pubblicata

nel BUR n. 9 del 28 febbraio 2019, recante «Disciplina dei  complessi

ricettivi all'aperto e del turismo itinerante», per violazione  degli

articoli 9 e 117, comma 2, lettera s), Costituzione.

    Si riproducono:

        1. copia della legge regionale impugnata;

        2. copia conforme della delibera del Consiglio  dei  ministri

adottata nella riunione del 18 aprile 2019, recante la determinazione

di  proposizione  del  presente  ricorso,  con   allegata   relazione

illustrativa.

 

Roma, 26 aprile 2019

L'Avvocato dello Stato: Guida

 

 

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