Ricorso n.55 del 6 maggio 2019 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 maggio 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 25 del 2019-06-19)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (C.F.
80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale
dello Stato (C.F. 80224030587 - n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c.
per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e
presso la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 -
ricorrente;
Contro la Regione Piemonte, in persona del Presidente della
Giunta regionale in carica intimata per la declaratoria di
illegittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 2, e dell'art.
19 della legge regionale Piemonte n. 5 del 22 febbraio 2019,
pubblicata nel BUR n. 9 del 28 febbraio 2019, recante «Disciplina dei
complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante», per
violazione degli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s), Costituzione.
Fatto
Con la legge n. 5 del 2019 la Regione Piemonte ha dettato
disposizioni in tema di complessi ricettivi all'aperto e di turismo
itinerante. In particolare, i primi due commi dell'art. 9 della
predetta legge, rubricato: «Disposizioni urbanistico-edilizie per
l'insediamento di campeggi, villaggi turistici ed aree per il turismo
itinerante», prevedono che: «1. L'insediamento dei complessi
ricettivi all'aperto, ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili
di cui all'art. 6, comma 5, e' consentito unicamente nelle aree
destinate a fini turistico-ricettivi, specificatamente individuate
dai piani regolatori comunali o intercomunali e in conformita' alle
disposizioni normative vigenti in materia urbanistica, di sicurezza
idrogeologica e sismica, edilizia, paesaggistica, di aree naturali e
biodiversita', della Rete Natura 2000, nonche' alle disposizioni
della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del
suolo) e degli strumenti di pianificazione territoriale e
paesaggistica regionali, ed e' soggetto al rilascio di un permesso di
costruire, nonche' al pagamento degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria e ai costi di costruzione (sottolineatura
aggiunta: n.d.r.).
2. Sono soggette, altresi', al rilascio del permesso di costruire
di cui al comma 1 le strutture di cui all'art. 5, comma 1, lettera
c). Non sono soggette al suddetto permesso le installazioni di cui
all'art. 5, comma 1, lettere d), e), f) e g), a condizione che il
progetto licenziato con il permesso di costruire comprenda e
rappresenti puntualmente la disposizione delle piazzole ospitanti
tali installazioni. Le installazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettere d), ad eccezione delle case mobili o mobil home, e) ed f) non
costituiscono interventi rilevanti sotto l'aspetto paesaggistico e
non richiedono autorizzazione paesaggistica. Le installazioni di cui
all'art. 5, comma 1, lettere d), limitatamente alle case mobili o
mobil home, e g) non costituiscono interventi rilevanti sotto
l'aspetto paesaggistico e non richiedono autorizzazione paesaggistica
limitatamente agli interventi di cui al punto A. 27 dell'allegato A
al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
(regolamento recante individuazione degli interventi esclusi
dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura
autorizzatoria semplificata)».
L'art. 19 della predetta legge regionale, rubricato: «Regolamento
di attuazione», dispone tra l'altro che: «La Giunta regionale [...]
adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, un regolamento che disciplina:
[omissis]
e) i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi,
nonche' i requisiti minimi igienico-sanitari e le condizioni per
l'allestimento dei campeggi temporanei o mobili di cui all'art. 6,
comma 5;
f) i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi,
nonche' i requisiti minimi igienico-sanitari e le condizioni per
l'allestimento delle aree adibite a garden sharing di cui all'art. 7;
[omissis]».
Le suddette disposizioni presentano profili di illegittimita'
costituzionale nella parte in cui non garantiscono il rispetto delle
norme statali relative alla tutela del patrimonio culturale e del
paesaggio. Esse meritano di essere percio' censurate per i seguenti
motivi di
Diritto
1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 2,
della legge regionale Piemonte n. 5 del 22 febbraio 2019, pubblicata
nel BUR n. 9 del 28 febbraio 2019 per violazione degli articoli 9 e
117, secondo comma, lettera s), Costituzione, in relazione agli
articoli 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed
agli allegati A (punti A.17 ed A.27) e B (punti 13.25 e 23.26) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 (regolamento
recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).
Secondo la giurisprudenza di codesta Corte costituzionale, le norme
regionali che disciplinano le strutture ricettive temporanee e mobili
non possono prescindere dalla rilevanza paesaggistica e devono
rispettare le disposizioni stabilite in materia dalla legislazione
statale (cfr. Corte costituzionale, n. 119 del 2016). Nel caso di
specie questi principi risultano violati.
In particolare, il primo comma dell'art. 9 della legge regionale
Piemonte n. 5 del 2019 sottrae l'insediamento dei campeggi temporanei
o mobili previsti dall'art. 6, comma 5 (e cioe' di quelli aventi
finalita' sociali, ricreative, culturali e sportive), al rispetto dei
piani regolatori comunali o intercomunali che individuano le aree
destinate a fini turistico-ricettivi e delle disposizioni normative
in materia paesaggistica; in tal modo, tali insediamenti possono
essere consentiti dal Comune ai sensi del predetto art. 6, comma 5,
anche al di fuori di tali aree e senza il rispetto delle disposizioni
in materia paesaggistica. Cio' comporta che le strutture in esame,
anche quando rientrano in zone tutelate, non sono soggette ad alcuna
verifica di compatibilita' con le imprescindibili esigenze di tutela
del patrimonio culturale, in contrasto con quanto disposto in materia
di autorizzazione dall'art. 146 del decreto legislativo n. 42 del
2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, e con le
disposizioni contenute negli allegati A (punti A.17 ed A.27) e B
(punti 13.25 e 23.26) del decreto del Presidente della Repubblica n.
31 del 2017, che prevedono forme di esenzione o di semplificazione
procedurale.
Ad analoghe censure si espone il secondo comma, terzo periodo,
del predetto art. 9, che considera non rilevanti dal punto di vista
paesaggistico, e percio' sottratti al regime di autorizzazione
disciplinato dall'art. 146 del codice, le installazioni di cui
all'art. 5, lettera f), e cioe' le «strutture edilizie leggere o
manufatti», sebbene nessuna esenzione di tal genere sia prevista
dalla disciplina statale di riferimento, contenuta nell' art. 149 del
decreto legislativo n. 42 del 2004 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 31 del 2017, finalizzata all'ottimale tutela del
paesaggio ai sensi dell'art. 9 della Costituzione.
Costituzionalmente illegittima e' anche la disposizione contenuta
nel quarto periodo del secondo comma del citato art. 9, secondo cui
non sono rilevanti dal punto di vista paesaggistico, e non richiedono
quindi autorizzazione ex art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004,
le installazioni di cui all'art. 5, lettera g), e cioe' le strutture
per il soggiorno diurno degli ospiti, conformi al regolamento interno
della struttura ricettiva, funzionali al completo utilizzo e alla
protezione dell'allestimento o del mezzo mobile e rimovibili in ogni
momento (c.d. «preingressi»), limitatamente agli interventi di cui al
punto A.27 dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica
n. 31/2017. Anche in questo caso la norma contrasta con la normativa
statale di riferimento, a cui la disciplina regionale si deve
uniformare ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s),
Costituzione, per assicurare la migliore tutela del patrimonio
culturale e paesaggistico. Infatti, ne' l'art. 149 del decreto
legislativo n. 42/2004, ne' il richiamato punto A.27 dell'allegato A
al decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017 prevedono una
simile esenzione. In particolare, il predetto punto A.27
dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017
esclude dall'autorizzazione gli «interventi di manutenzione o
sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture
amovibili esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive
all'aria aperta gia' munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti
nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e
delle finiture esistenti»; in tale ambito non rientra la disciplina
dei «preingressi» desumibile dal combinato disposto dagli articoli 5,
comma 2, lettera g) e 9, comma 2, della legge regionale in esame,
perche' il progetto a costruire, a cui l'autorizzazione paesaggistica
fa riferimento, non illustra necessariamente tutte le installazioni,
ma soltanto la «disposizione delle piazzole ospitanti tali
installazioni» (cfr. art. 9, comma 2, secondo periodo, della legge
regionale Piemonte n. 5 del 2019). Pertanto, gli interventi di
manutenzione o sostituzione per i quali il legislatore regionale ha
escluso l'autorizzazione non si identificano con quelli per i quali
la norma statale prevede l'esonero, che riguardano solo elementi
amovibili di cui nel progetto originario siano gia' puntualmente
identificati caratteristiche morfo-tipologiche, materiali e finiture.
In tal modo la legge regionale consente l'esonero
dall'autorizzazione per interventi non descritti nel progetto
originario, ampliando le ipotesi di esonero previste dalla legge
statale, riducendo il livello di tutela in violazione dell'art. 117,
comma 2, lett.s) Costituzione.
2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 1, della
legge della Regione Piemonte n. 5 del 2019, per violazione degli
articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), Costituzione, in
relazione alle parti II e III del decreto legislativo n. 42/2004, ed
in particolare all'art. 135 e agli articoli 143 e ss. del citato
decreto legislativo.
L'art. 19, comma 1, della legge regionale in esame prevede che
«La Giunta regionale [...] adotta, entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che
disciplina:
[omissis]
e) i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi,
nonche' i requisiti minimi igienico-sanitari e le condizioni per
l'allestimento dei campeggi temporanei o mobili di cui all'art. 6,
comma 5;
f) i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi,
nonche' i requisiti minimi igienico-sanitari e le condizioni per
l'allestimento delle aree adibite a garden sharing di cui all'art. 7;
[omissis]».
Tale regolamento si riferisce non solo a requisiti di carattere
prestazionale, ma anche ad aspetti tecnico-edilizi. Infatti la legge
regionale opera numerosi richiami al predetto regolamento per
definire i requisiti (anche di carattere dimensionale e
localizzativi) degli insediamenti. Si possono richiamare, in
proposito, l'art. 4, comma 2, della legge regionale in esame, che fa
riferimento al precedente comma 1, che tratta anche di «locali
accessori»; l'art. 5, comma 2, che si riferisce alle casistiche
definite al precedente comma 1, tra cui rientrano «unita' abitative
fisse», «mezzi mobili», «strutture edilizie leggere e manufatti» e
«preingressi»; l'art. 6, comma 7, che concerne «campeggi», «villaggi
turistici» e «locali»; l'art. 7, comma 4, che si riferisce
all'allestimento di «aree adibite a garden sharing»; l'art. 8, comma
6, interessa, tra l'altro, la «realizzazione di apposite aree per la
ricettivita' all'aperto» di cui al precedente comma 1. Tutte queste
disposizioni affidano infatti al regolamento la disciplina di
requisiti tecnico-edilizi di strutture che rilevano certamente quali
opere o interventi. Pertanto, il regolamento di cui trattasi attiene
anche alle modalita' realizzative di strutture che, costituendo tutte
opere o interventi, sono capaci di incidere dal punto di vista
territoriale ed hanno conseguente rilevanza culturale e
paesaggistica.
Cio' premesso, si rileva che le predette disposizioni dell'art.
19 della legge regionale in esame, non contengono un esplicito
richiamo ai requisiti di compatibilita' con le imprescindibili
esigenze di tutela del patrimonio culturale, che sono garantite dalle
previsioni e dalle prescrizioni delle parti II e III del decreto
legislativo n. 42/2004, ed in particolare dalle disposizioni del
Piano paesaggistico regionale previsto dagli articoli 135 e 143 e ss.
La norma qui censurata non assicura dunque il rispetto della
disciplina di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico imposta
dalla normativa statale richiamata, in guisa che essa si pone in
contrasto con i principi desumibili dagli articoli 9 e 117, comma 2,
lettera s), Costituzione.
Per questi motivi il Presidente del Consiglio dei ministri
propone il presente ricorso e confida nell'accoglimento delle
seguenti conclusioni.
P.Q.M.
Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare
costituzionalmente illegittimi gli articoli 9, commi 1 e 2, e 19
della legge regionale Piemonte n. 5 del 22 febbraio 2019, pubblicata
nel BUR n. 9 del 28 febbraio 2019, recante «Disciplina dei complessi
ricettivi all'aperto e del turismo itinerante», per violazione degli
articoli 9 e 117, comma 2, lettera s), Costituzione.
Si riproducono:
1. copia della legge regionale impugnata;
2. copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri
adottata nella riunione del 18 aprile 2019, recante la determinazione
di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione
illustrativa.
Roma, 26 aprile 2019
L'Avvocato dello Stato: Guida