RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 Maggio 2005 - 17 Maggio 2005 , n. 56

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 17 maggio 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

(GU n. 22 del 1-6-2005)

Il Governo della Repubblica italiana, in persona del Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12, propone impugnativa per illegittimita'
costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.,
Contro la Regione Marche, in persona del presidente della giunta
pro tempore, della legge regionale n. 15 del 23 febbraio 2005 recante
«Istituzione del Sistema regionale del Servizio civile», art. 2,
comma 1 lett. a) ed e); art. 4, comma 1, lett. c) ed i) art. 5, comma
2; art. 6, comma 2; art. 7 commi 1, 4, 5, 6 e 7; art. 9, comma 1;
art. 10; comma 1, lettera g); art. 12, lettere a) a) c) d) e) e f);
art. 13, lettera a)

Motivi

La legge e' illegittima per i seguenti motivi: la legge regionale
di cui in epigrafe dopo aver previsto l'istituzione del c.d. «sistema
regionale de servizio civile» (art. 1, comma 4), quale strumento di
integrazione tra le attivita' inerenti il servizio civile regionale
(art. 1, comma 3) e quelle concernenti l'attuazione della normativa
statale in materia di servizio civile nazionale (art. 1, comma 2),
con le norme, di seguito censurate, detta disposizioni che incidono
anche sul servizio civile nazionale senza attenersi alle competenze
regionali, stabilite dalla legge n. 64 del 2001 e dal d.lgs. n. 77
del 2002, invadendo in tal modo la materia «difesa e sicurezza dello
Stato» riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117,
secondo comma, lettera d), Cost.
In particolare sono illegittimi, in quanto incidenti nella
menzionata riserva statale:
1) l'art. 2, comma 1, lett. a), l'art. 4, commi 1 e 2, lett.
i) e l'art. 10, comma 1, lett. f), che, attribuendo alla regione le
funzioni di programmazione del sistema regionale del servizio civile
attraverso la predisposizione di apposite linee guida contrastano con
l'art. 2 del d.lgs. n. 77 del 2002 che riserva tali funzioni
all'Ufficio nazionale per il servizio civile;
2) l'art. 2, comma 1, lett. e), e l'art. 7, commi 5, 6 e 7,
che, attribuendo alla regione le attivita' connesse alla stipulazione
dei contratti di servizio civile, contrastano con l'art. 8 del d.lgs.
n. 77 del 2002 (come modificato dall'art. 6-quinquies della legge
n. 43 del 2005), che attribuisce la competenza a stipulare tali
contratti unicamente all'Ufficio nazionale per il servizio civile;
3) l'art. 5, comma 2, che, prevedendo che nella prima sezione
dell'albo, relativa al servizio civile nazionale, siano iscritte
anche le sedi locali degli enti e delle organizzazioni iscritti
all'albo nazionale e che, qualora un ente iscritto nell'albo
nazionale abbia piu' sedi nel territorio regionale si proceda ad
un'unica iscrizione (con l'indicazione delle singole sedi abilitate
alla presentazione dei progetti), contrasta con l'art. 5, comma 2 del
d.lgs. n. 77 del 2002 che dispone che l'iscrizione negli albi
regionali riguarda i soli enti «che svolgono attivita' esclusivamente
in ambito regionale e provinciale»;
4) l'art. 6, comma 2, che, stabilendo che i progetti
presentati dagli enti iscritti nell'albo regionale siano approvati
non solo sulla base dei criteri stabiliti nella legislazione statale,
ma anche delle linee guida approvate dalla regione, contrasta con
l'art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 77 del 2002, prevedendo criteri
ulteriori per l'approvazione dei progetti rispetto a quelli
individuati da tale ultimo articolo, secondo il quale
l'individuazione delle caratteristiche cui devono attenersi tutti i
progetti di servizio civile e' demandata ad un d.P.C.M., sentita la
Conferenza Stato-Regioni. Cio' contrasta altresi' con il principio di
leale collaborazione di cui all'art. 120, secondo comma, Cost.;
5) art. 7, comma 1, che prevede l'emanazione di un bando
regionale anche per i progetti di servizio civile nazionale,
disciplina aspetti organizzativi del servizio civile nazionale
riservati alla competenza statale;
6) l'art. 7, comma 4, stabilendo che l'avvenuta prestazione
del servizio civile regionale preclude la possibilita' di presentare
ulteriore domanda, introduce un'ulteriore ipotesi di incompatibilita'
per la prestazione del servizio civile nazionale rispetto a quelle
individuate dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 77 del 2002 (come
modificato dall'art. 6-quinquies della legge n. 43 del 2005),
ponendosi in contrasto con tale ultimo articolo;
7) gli artt. 12 e 13, che contengono le disposizioni
finanziarie, sono illegittimi in quanto, stabilendo la confluenza nel
fondo regionale delle risorse del Fondo nazionale per il servizio
civile, per un verso finanziano con le risorse nazionali anche il
servizio civile regionale (art. 12, lett. a), per altro verso
(art. 12 lett. b) e c)» operano trasferimenti di quote dal Fondo
statale al fondo regionale non previsti dalla normativa statale,
ponendosi per entrambe le fattispecie in contrasto con l'art. 4,
comma 2, del d.lgs. n. 77 del 2002. Inoltre l'art. 12, lett. d) e) ed
f), stabilendo la confluenza nel fondo regionale delle quote
provenienti da altri enti pubblici, da fondazioni bancarie e da
donazioni di soggetti pubblici e privati senza specificare che tali
stanziamenti sono riservati unicamente al servizio civile regionale,
contrasta con l'art. 11, lett. b) della legge n. 64 del 2001, secondo
il quale gli stanziamenti a favore del servizio nazionale da parte di
fondazioni, enti pubblici e privati debbano essere versati sul Fondo
nazionale.
Pertanto, le suddette disposizioni sono viziate sotto il profilo
della legittimita' costituzionale in quanto, laddove disciplinano il
servizio civile nazionale, travalicano l'ambito delle competenze
attribuite dalla normativa statale alle regioni, andando ad incidere
su una materia, quale quella della difesa della Patria, riservata
alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo
comma, lett. d), Cost.)
Nei sensi di cui sopra si e' gia' pronunciata codesta ecc.ma
Corte con la sentenza n. 228/2004 con la quale ha dichiarato non
fondate e inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale
sollevate nella materia in questione dalla Provincia autonoma di
Trento.



P. Q. M.
In base ai sopra esposti motivi si chiede a codesta ecc.ma Corte
di dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge indicata in
epigrafe.
Roma, 6 maggio 2005
L'Avvocato dello Stato: Massimo Mari

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