Ricorso n. 56 del 22 luglio 2003 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 56 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 luglio 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 22 luglio 2003 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 38 del 24-9-2003)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato, nei confronti della
Regione Basilicata, in persona del presidente della giunta regionale,
per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge
della Regione Basilicata 13 maggio 2003 n. 20, pubblicata nel
Bollettino ufficiale regionale n. 36 del 21 maggio 2003, recante
«razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei
carburanti», nell'art. 4 comma 2, in relazione agli articoli 5, 114,
117, 118, 119, 120 e 127 della Costituzione.
L'art. 4 della legge della Regione Basilicata n. 20 del 2003, nel
definire le competenze dei comuni per quanto concerne l'installazione
di nuovi impianti di distribuzione di carburanti su aree private,
stabilisce, al comma 2, che, trascorsi i termini assegnati dalla
stessa legge per l'esercizio di tali competenze senza che i comuni
abbiano provveduto, provvede la regione entro il termine ulteriore di
120 giorni con esercizio di poteri sostitutivi secondo le modalita'
di cui all'art. 46 della legge regionale n. 23 del 1999.
Tale disposizione appare costituzionalmente illegittima per
quanto appresso precisato.
Nell'accresciuta dimensione delle autonomie locali, operata con
la legge costituzionale n. 3 del 2001, i comuni (le province e le
citta' metropolitane) sono espressamente definiti componenti
dell'ordinamento generale della Repubblica allo stesso modo delle
regioni e dello Stato. La loro autonomia e potesta' statutaria, la
spettanza ad essi di poteri e funzioni propri sono solennemente
sanciti dalla Costituzione (art. 114).
L'art. 130, che prevedeva il controllo regionale sugli atti delle
province e dei comuni - condizionando nel loro complesso le autonomie
degli enti territoriali, di cui concorreva a definire la posizione
nell'ordinamento costituzionale - e' stato abrogato.
Sembra dunque che nel nuovo quadro costituzionale, che esclude
posizioni di supremazia delle regioni sui comuni, il problema
dell'esercizio di poteri sostitutivi si ponga in termini ben diversi
rispetto al passato ed appaiono difficilmente configurabili ad opera
di una legge regionale ipotesi di controllo sull'equiordinata
autonomia comunale, cui, ex art. 118, sono attribuite in via di
principio tutte le funzioni amministrative con la potesta'
regolamentare a queste inerente (art. 117, comma 6).
Specifico rilievo assume l'art. 120, il quale prevede un potere
di sostituzione del solo governo nell'esercizio delle competenze di
organi di enti autonomi di qualsiasi livello (regioni, comuni, citta'
metropolitane, province) e la competenza legislativa statale per la
disciplina dei poteri sostitutivi.
La portata di tale disposizione nel rigido sistema delle
autonomie, pienamente salvaguardate sotto ogni profilo a livello
costituzionale in base alla riforma del 2001 (cfr. anche art. 119),
porta in definitiva ad escludere un'attuale potesta' legislativa
della regione di prevedere ipotesi di controllo sostitutivo sui
comuni.
L'art. 4 comma 2 della legge 13 maggio 2003 n. 20 della Regione
Basilicata, che introduce un'ipotesi di controllo sostitutivo della
regione sui comuni, eccede quindi la competenza legislativa della
regione e viene impugnato per violazione degli artt. 5, 114, 117,
118, 119, 120 e 127 Cost.
P. Q. M.
Si conclude pertanto perche' sia dichiarata l'illegittimita'
costituzionale della legge 13 maggio 2003 n. 20 della Regione
Basilicata nell'art. 4 comma 2, come sopra precisato.
Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei
ministri.
Roma, addi' 14 luglio 2003
Avvocato dello Stato: Giorgio D'Amato
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 22 luglio 2003 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 38 del 24-9-2003)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato, nei confronti della
Regione Basilicata, in persona del presidente della giunta regionale,
per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge
della Regione Basilicata 13 maggio 2003 n. 20, pubblicata nel
Bollettino ufficiale regionale n. 36 del 21 maggio 2003, recante
«razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei
carburanti», nell'art. 4 comma 2, in relazione agli articoli 5, 114,
117, 118, 119, 120 e 127 della Costituzione.
L'art. 4 della legge della Regione Basilicata n. 20 del 2003, nel
definire le competenze dei comuni per quanto concerne l'installazione
di nuovi impianti di distribuzione di carburanti su aree private,
stabilisce, al comma 2, che, trascorsi i termini assegnati dalla
stessa legge per l'esercizio di tali competenze senza che i comuni
abbiano provveduto, provvede la regione entro il termine ulteriore di
120 giorni con esercizio di poteri sostitutivi secondo le modalita'
di cui all'art. 46 della legge regionale n. 23 del 1999.
Tale disposizione appare costituzionalmente illegittima per
quanto appresso precisato.
Nell'accresciuta dimensione delle autonomie locali, operata con
la legge costituzionale n. 3 del 2001, i comuni (le province e le
citta' metropolitane) sono espressamente definiti componenti
dell'ordinamento generale della Repubblica allo stesso modo delle
regioni e dello Stato. La loro autonomia e potesta' statutaria, la
spettanza ad essi di poteri e funzioni propri sono solennemente
sanciti dalla Costituzione (art. 114).
L'art. 130, che prevedeva il controllo regionale sugli atti delle
province e dei comuni - condizionando nel loro complesso le autonomie
degli enti territoriali, di cui concorreva a definire la posizione
nell'ordinamento costituzionale - e' stato abrogato.
Sembra dunque che nel nuovo quadro costituzionale, che esclude
posizioni di supremazia delle regioni sui comuni, il problema
dell'esercizio di poteri sostitutivi si ponga in termini ben diversi
rispetto al passato ed appaiono difficilmente configurabili ad opera
di una legge regionale ipotesi di controllo sull'equiordinata
autonomia comunale, cui, ex art. 118, sono attribuite in via di
principio tutte le funzioni amministrative con la potesta'
regolamentare a queste inerente (art. 117, comma 6).
Specifico rilievo assume l'art. 120, il quale prevede un potere
di sostituzione del solo governo nell'esercizio delle competenze di
organi di enti autonomi di qualsiasi livello (regioni, comuni, citta'
metropolitane, province) e la competenza legislativa statale per la
disciplina dei poteri sostitutivi.
La portata di tale disposizione nel rigido sistema delle
autonomie, pienamente salvaguardate sotto ogni profilo a livello
costituzionale in base alla riforma del 2001 (cfr. anche art. 119),
porta in definitiva ad escludere un'attuale potesta' legislativa
della regione di prevedere ipotesi di controllo sostitutivo sui
comuni.
L'art. 4 comma 2 della legge 13 maggio 2003 n. 20 della Regione
Basilicata, che introduce un'ipotesi di controllo sostitutivo della
regione sui comuni, eccede quindi la competenza legislativa della
regione e viene impugnato per violazione degli artt. 5, 114, 117,
118, 119, 120 e 127 Cost.
P. Q. M.
Si conclude pertanto perche' sia dichiarata l'illegittimita'
costituzionale della legge 13 maggio 2003 n. 20 della Regione
Basilicata nell'art. 4 comma 2, come sopra precisato.
Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei
ministri.
Roma, addi' 14 luglio 2003
Avvocato dello Stato: Giorgio D'Amato