Ricorso n. 56 del 24 settembre 2008 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 settembre 2008 , n. 56
Depositato in cancelleria il 24 settembre 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 45 del 29-10-2008)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Nei confronti della Regione Molise in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge della Regione Molise n. 25 del 18 luglio 2008, recante le norme in materia di «Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati dei porticati», pubblicata nel B.U.R. n. 17 del 21 luglio 2008, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 19 settembre 2008, con riguardo all'art. 7, comma 4. L'art. 7, comma 4, della legge della Regione Molise n. 25/2008, indicata in epigrafe, recante disposizioni in materia di interventi per il recupero dei sottotetti e dei porticati, presenta diversi profili di illegittimita' costituzionale. E avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe la Regione Molise abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti M o t i v i 1. - L'art. 7, comma 4, della Legge regionale Molise n. 25/2008 viola l'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione. L'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 25/2008 citata, la cui rubrica recita «standard urbanistici», nell'ipotesi di recupero dei sottotetti e dei piani porticato volti alla realizzazione di nuove unita' abitative, prevede l'obbligo di reperimento di determinati spazi per parcheggi pertinenziali, legati alle nuove abitazioni da rapporto di pertinenzialita' «garantito da atto da trascriversi nei registri immobiliari...», disponendo, pertanto, la trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di asservimento. Viene, cosi', introdotta un'ipotesi di trascrizione nei registri immobiliari non prevista dalla legislazione statale, alla cui competenza e' riservata la disciplina della pubblicita' immobiliare. Infatti, gli atti di asservimento in questione non sono inclusi nell'elenco degli atti soggetti a trascrizione di cui all'art. 2643 del codice civile, ne', tanto meno, tra quelli indicati all'articolo 2645 del codice civile. La legge 24 marzo 1989, n. 122, recante disposizioni in materia di parcheggi, pur prevedendo, all'art. 9, il vincolo pertinenziale tra parcheggi ed immobili, nulla dispone espressamente in merito alla trascrivibilita' del predetto vincolo. La norma regionale de qua, quindi, risulta invasiva della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, comma 2, lett. l) Cost. 2. - L'art. 7, comma 4, della Legge regionale Molise n. 25/2008 viola l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione. Per quanto attiene agli aspetti strettamente fiscali, il d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, prevede, per tutti gli atti di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri immobiliari, l'assolvimento dell'imposta ipotecaria, salvo che per le formalita' eseguite a favore dello Stato. Pertanto, l'assolvimento dell'imposta ipotecaria anche per l'ipotesi di trascrizione in questione - pur non prevista dalla norma statale - determina una conseguente introduzione di una nuova fattispecie imponibile, anch'essa non disciplinata dalla norma statale. L'art. 7, comma 4, introducendo un presupposto per l'applicazione dell'imposta ipotecaria non disciplinato dalla norma statale, eccede, quindi, dalla competenza regionale, lede la competenza esclusiva statale in materia e si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera e), Cost. Va, infine, ricordato, che l'analoga legge della Regione Liguria n. 16/2008 e' stata gia' impugnata dal Governo.
P. Q. M. Si conclude perche' l'art. 7, comma 4, della legge della Regione Molise n. 25/2008 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo. Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 19 settembre 2008. Roma, addi' 19 settembre 2008 L'Avvocato dello Stato: Palmieri