Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 31 agosto 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

GU n.40 del 10-10-2018)

 

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (codice fiscale 97163520584), in persona del Presidente p.t., ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale 80224030587) presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, fax 06-96514000, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it , nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale del 27 giugno 2018 n. 10, recante «Disposizioni in materia sanitaria», pubblicata sul BUR Basilicata n. 26 del 29 giugno 2018.

La legge della Regione Basilicata del 27 giugno 2018, n. 10, recante «Disposizioni in materia sanitaria», presenta profili d'illegittimita' costituzionale in quanto invade la competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile», in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., ledendo altresi' il precetto costituzionale di eguaglianza di cui all'art. 3, Cost.

In particolare.

1) L'art. 1 rubricato «Disposizioni in materia di sanita' convenzionata», al comma 1, dispone che «Fino all'approvazione della delib. G.R. n. 347 del 3 maggio 2017, le indennita' aggiuntive di cui all'art. 35, comma 1, dell'Accordo integrativo regionale approvato con delib. G.R. n. 331 dell'11 marzo 2008, sono da intendersi riconosciute in quanto correlate ai servizi resi da tutto il personale medico operante nel settore delle prestazioni assistenziali della medicina convenzionata a garanzia del miglioramento e dell'integrazione dell'assistenza medica ai cittadini». Il successivo comma 2 precisa che «le indennita' di cui al comma 1 si intendono finalizzate alla remunerazione delle particolari e specifiche condizioni di disagio e difficolta' in cui vengono rese le prestazioni sanitarie al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e del contributo offerto, anche in termini di disponibilita', allo svolgimento di tutte le attivita'.». A sua volta l'art. 35 dell'Accordo integrativo regionale, richiamato dalla norma regionale in esame, al comma 1, prevede che ai medici di continuita' assistenziale spetti un compenso aggiuntivo pari a «4 euro l'ora quale indennita' per i rischi derivanti dalla peculiarita' del servizio svolto».

Le disposizioni regionali in esame riconoscono pertanto ai medici di continuita' assistenziale, fino alla data di approvazione della delibera della Giunta regionale n. 347 del 3 maggio 2017, un compenso aggiuntivo, che, ai sensi dell'art. 35, comma 1, dell'Accordo integrativo regionale sopra menzionato, e' pari a euro 4/ora, quale indennita' per i rischi legati alla tipologia dell'incarico e per le particolari e specifiche condizioni di disagio e difficolta' in cui vengono rese le prestazioni sanitarie.

Il riconoscimento del predetto compenso aggiuntivo si discosta dai principi che ispirano l'Accordo Collettivo Nazionale di settore che regola le attribuzioni degli incarichi ai medici di continuita' assistenziale, preposti ad assicurare prestazioni assistenziali territoriali non differibili.

In particolare, l'art. 67, comma 1, dell'ACN 29 luglio 2009, di modifica dell'ACN del 2005 stabilisce che «Il medico di continuita' assistenziale assicura le prestazioni sanitarie non differibili ai cittadini residenti nell'ambito territoriale afferente alla sede di servizio». Il comma 17 del medesimo articolo stabilisce inoltre che «Il medico di continuita' assistenziale partecipa alle attivita' previste dagli Accordi regionali e aziendali. Per queste attivita' vengono previste quote variabili aggiuntive di compenso, analogamente agli altri medici di medicina generale che ad esse partecipano. Tali attivita' sono primariamente orientate, in coerenza con l'impianto generale del presente Accordo, a promuovere la piena integrazione tra i diversi professionisti della Medicina generale, anche mediante la regolamentazione di eventuali attivita' ambulatoriali».

Dalla formulazione di tali disposizioni emerge che ai medici di continuita' assistenziale possono essere attribuite altre attivita' che si aggiungono alle normali funzioni istituzionali, ma queste ulteriori attivita' devono essere stabilite dagli Accordi collettivi regionali e aziendali e per la remunerazione delle stesse devono essere previste quote variabili aggiuntive di compenso. Non possono, invece, essere previsti compensi aggiuntivi, volti ad indennizzare il medico per le particolari e specifiche condizioni di disagio e difficolta' in cui vengono rese le prestazioni sanitarie da esso svolte, posto che, come sopra indicato, le predette quote variabili aggiuntive costituiscono la possibile remunerazione delle sole attivita' attribuite al medico in aggiunta rispetto a quelle istituzionali e la corresponsione del relativo compenso prescinde dalle particolari condizioni in cui e' resa l'attivita' assistenziale.

Inoltre, pur avendo l'art. 23 dell'Accordo collettivo nazionale 29 luglio 2009 (di modifica all'art. 72, comma 1, dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005) eliminato il riferimento ai «compensi lordi omnicomprensivi per ogni ora di attivita' svolta», va tuttavia segnalato che l'art. 72, nella nuova formulazione, contiene pur sempre il riferimento alla rideterminazione dell'onorario professionale prevedendo che «A far data dal 1° gennaio 2008 l'onorario professionale di cui all'art. 72, comma 1, dell'ACN 23 marzo 2005 e' rideterminato in euro 22.03 per ogni ora di attivita' svolta...»; tale riferimento deve, ad ogni modo, intendersi quale trattamento omnicomprensivo.

Alla luce di quanto rappresentato, con le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1, la legge regionale in questione esercita una competenza non propria, atteso che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, prima parte, del decreto legislativo n. 502 del 1992, il rapporto tra il servizio sanitario regionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale, conformi agli accordi collettivi nazionali.

Ed invero, quando - come nel caso in esame - un contratto collettivo nazionale determina, negli ambiti di disciplina ad esso riservati da una legge dello Stato, le materie e i limiti entro i quali deve svolgersi la contrattazione collettiva integrativa, non e' consentito ad una legge regionale derogare a quanto in tal senso disposto dal contratto collettivo nazionale.

Pertanto l'art. 1 della legge in esame invade la competenza esclusiva in materia di «ordinamento civile», alla quale e' riconducibile la contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera 1), Cost., ledendo altresi' l'esigenza connessa al precetto costituzionale di eguaglianza di cui all'art. 3, Cost., di garantire l'uniformita', sul territorio nazionale, delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti in questione.

2) All'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 consegue l'incostituzionalita' dell'art. 2 della legge in esame. Tale norma, riguardante le «Procedure per il recupero dei crediti», prevede che, in applicazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1, non si dia attuazione alle procedure di recupero delle somme percepite dai medici di continuita' assistenziale, a titolo di indennita', ai sensi dell'art. 35 comma 1, alinee 1, 2 e 6, dell'Accordo integrativo regionale sopra menzionato.

La norma regionale in esame - che dispone la rinuncia al recupero di somme che, come sopra descritto, sono state indebitamente erogate - ribadisce, infatti, attribuendogli maggior intensita', quanto disposto dall'art. 1, incorrendo pertanto, per i medesimi motivi esposti al punto 1), negli stessi vizi di costituzionalita' che inficiano l'art. 1.

Pertanto gli articoli 1 e 2 della legge in esame, e l'intera legge regionale avente carattere normativo omogeneo (essendo composta di soli tre articoli tra loro inscindibilmente connessi), invadono la competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile», alla quale e' riconducibile la contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera 1), Cost., ledendo altresi' l'esigenza connessa al precetto costituzionale di eguaglianza di cui all'art. 3, Cost., di garantire l'uniformita', sul territorio nazionale, delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti in questione.

P.Q.M.

Per i motivi esposti la norma regionale sopra indicata viene impugnata dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost., come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 2018.

Si conclude pertanto affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale nei sensi sopra esposti della legge della Regione Basilicata del 27 giugno 2018, n. 10, recante «Disposizioni in materia sanitaria».

 

Roma, 13 agosto 2018

L'Avvocato dello Stato: De Giovanni

 

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