Ricorso n. 56 del 31 luglio 2014 (Regione autonoma Valle d'Aosta)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 31 luglio 2014 (della Regione autonoma Valle d'Aosta)
.
(GU n. 42 del 2014-10-08)
Ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta,
P.zza Deffeyes, n. 1, C.F. …, in persona del Presidente pro
tempore, Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di
procura a margine del presente atto ed in virtu' della deliberazione
della Giunta regionale n. 989 dell'11 luglio 2014, dal Prof. Avv.
Francesco Saverio Marini (…; pec:
…; fax. …),
presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli n. 48, ha eletto
domicilio; ricorrente ;
Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi,
Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
resistente;
Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il
completamento della revisione della struttura del bilancio dello
Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio
e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche' per
l'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di
tesoreria», convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143
del 23 giugno 2014, limitatamente agli articoli 8, commi 4, lettera
a), 6, 8 e 10; 46, commi 1, 2, 3, 4 e 6, in quanto lesivi di
competenze costituzionalmente e statutariamente garantite in capo
alla Regione ricorrente.
Fatto
1. Con il decreto-legge n. 66 del 2014, convertito con
modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, il legislatore ha
introdotto disposizioni urgenti volte a garantire la competitivita'
del nostro Paese, delegando il Governo all'adozione di un testo unico
in materia di contabilita' di Stato e di tesorerie, nonche' a
riordinare e potenziare la disciplina per la gestione del bilancio e
per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa.
2. Molte delle norme contenute nel citato decreto-legge,
tuttavia, incidono indebitamente su sfere di competenza
costituzionalmente e statutariamente garantite in capo alla Regione
Valle d'Aosta, ledendone l'autonomia legislativa, finanziaria ed
organizzativa.
Si tratta, in particolare, delle seguenti previsioni normative:
art. 8, comma 4, lettera a), nella parte in cui impone alle
pubbliche amministrazioni, per l'anno 2014, una riduzione della spesa
per acquisti di beni e servizi per un importo complessivo di 2.100
milioni di euro, includendo espressamente tra i destinatari della
previsione anche le Regioni ad autonomia speciale, alle quali viene
richiesto un risparmio complessivo di 700 milioni di euro;
art. 8, comma 6, nella parte in cui individua le modalita'
per la determinazione dei predetti obiettivi di riduzione di spesa
attraverso il richiamo espresso dell'art. 46 del medesimo
decreto-legge, parimenti impugnato con il presente ricorso e oggetto
di separata trattazione;
art. 8, comma 8, laddove stabilisce che la prevista riduzione
della spesa per l'acquisto di beni e servizi puo' essere conseguita
anche mediante la riduzione «degli importi dei contratti in essere
nonche' di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia
gia' intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad
oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi», il tutto nella
misura del 5%;
art. 8, comma 10, nella parte in cui precisa che le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano possono adottare «misure
alternative di contenimento» della spesa corrente con l'obbligo,
tuttavia, di conseguire risparmi di spesa che non possono risultare
inferiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del comma 4
(ossia inferiori a 700 milioni di euro);
art. 46, commi 1 e 2, nella parte in cui modificano l'art. 1,
comma 454, lettera d), della legge n. 228 del 2012, come modificato,
a sua volta, dall'art. 1, comma 499, della legge n. 147 del 2013
(disposizioni, queste ultime, entrambe impugnate dalla Valle dinanzi
a codesta Ecc.ma Corte con ricorsi recanti rispettivamente nn. r.g.
n. 24/2013 e 7/2014), aumentando di 5 milioni di euro, per l'anno
2014, e 7 milioni di euro, per gli anni 2015-2017, gli importi da
computare in riduzione al complesso delle spese finali, nell'ambito
della determinazione dell'obiettivo del patto di stabilita' in
termini di competenza eurocompatibile;
art 46, comma 3, laddove modifica testualmente l'art. 1,
comma 526, della legge n. 147 del 2014, gia' impugnato dalla Regione
con il citato ricorso n. 7/2014, imponendo alle Autonomie speciali un
ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di
440 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. La medesima disposizione
chiarisce, inoltre, che fino all'emanazione delle norme di attuazione
di cui all'art. 27, della legge n. 42 del 2009, il suddetto importo
deve essere assicurato mediante il piu' volte contestato meccanismo
di accantonamento unilaterale dei contributi aggiuntivi «a valere
sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali». Per quanto
concerne, nello specifico, la Valle d'Aosta, la stessa sara' tenuta
ad accantonare somme per 10.157 milioni di euro con riferimento
all'anno 2014 e 6.925 milioni di euro con riguardo agli anni
2015/2017;
art. 46, comma 4, nella parte in cui prevede che gli importi
individuati nei precedenti, gravati, commi 2 e 3 dello stesso
articolo, possono subire delle variazioni mediante accordo
sostitutivo da raggiungersi tra le Regioni e le Province autonome
interessate. Tale accordo deve essere siglato «entro il 30 giugno
2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» e deve essere
successivamente recepito con decreto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze;
art. 46, comma 6, laddove richiede un ulteriore contributo
finanziario alle Regioni ad autonomia speciale, qualificando tale
obbligo contributivo come «conseguenza dell'adeguamento» dei
rispettivi «ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza
pubblica». Lo stesso comma 6 specifica, inoltre, che il contributo
deve essere assicurato «a valere sui risparmi derivanti dalle
disposizioni direttamente applicabili alla Autonomie speciali ai
sensi dell'art. 117, comma 2, Cost..
La medesima disposizione, infine, demanda alla sede
dell'auto-coordinamento delle Regioni e delle Province autonome e ad
un'intesa da sancire in Conferenza permanente il riparto del
contributo complessivo, specificando che l'intesa deve essere
raggiunta entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno in corso,
ed entro il 31 ottobre 2014, con riferimento agli anni 2015 e
seguenti.
In mancanza del raggiungimento dell'intesa nei suddetti termini,
la nonna attribuisce allo Stato il potere di determinare gli importi
e di assegnarli ai singoli ambiti di spesa - mediante DPCM da
adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro 20
giorni dalla scadenza dei predetti termini - tenendo anche conto del
PIL e della popolazione residente. Con lo stesso provvedimento
governativo, infine, possono essere eventualmente rideterminati i
livelli di finanziamento degli ambiti individuati nonche' «le
modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato».
3. Cio' premesso, con il presente ricorso la Regione Valle
d'Aosta, come in epigrafe rappresentata e difesa, impugna il
decreto-legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla
legge n. 89 del 2014, limitatamente alle norme piu' sopra menzionate,
in quanto lesive delle proprie prerogative tutelate da una pluralita'
di norme costituzionali e statutarie, e ne chiede, pertanto, la
declaratoria di illegittimita' costituzionale alla luce dei seguenti
motivi di
Diritto
In via preliminare si rileva che esigenze di organicita'
dell'impugnativa rendono opportuno trattare con logica priorita' i
profili di incostituzionalita' dell'art. 46, del decreto-legge
oggetto del presente giudizio, rispetto a quelli relativi al gravato
art. 8 del medesimo decreto.
Quest'ultimo, infatti, opera un rinvio espresso alla disciplina
recata dall'art. 46, la quale merita, pertanto, di essere esaminata
per prima.
Premessa introduttiva sulla disciplina recata dall'art. 46 del
decreto-legge n. 66 del 2014, come convertito dalla legge n. 89 del
2014.
1. Come rilevato in narrativa, l'art. 46 detta la disciplina del
concorso delle Regioni e delle Province autonome alla riduzione della
spesa pubblica.
Nel fare cio', il citato articolo prospetta, in maniera peraltro
poco chiara e disorganica, due distinte modalita' di concorso
finanziario delle Autonomie speciali: da un lato, quella mediante il
meccanismo, reiteratamente contestato dalla Valle,
dell'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali (comma 3); dall'altro, la diversa ed ulteriore
modalita' di cui al comma 6, la quale contempla l'adozione di un
DPCM, previa deliberazione del Consiglio di Ministri.
2. Scendendo nel dettaglio, quest'ultima procedura e' scandita
secondo i seguenti passaggi:
a) lo Stato individua unilateralmente l'entita' complessiva
del contributo finanziario che le Autonomie speciali sono tenute ad
assicurare per ciascuno degli anni 2014-2015-2016 e 2017;
b) le Autonomie propongono in sede di auto-coordinamento gli
ambiti di spesa e gli importi relativi al predetto contributo;
c) tale proposta deve essere successivamente recepita con
apposita intesa da sancire in Conferenza permanente;
d) in caso di mancato raggiungimento dell'intesa - evenienza,
quest'ultima, che deve dirsi scontata atteso che il termine entro il
quale l'accordo deve essere siglato o e' gia' scaduto (31 maggio
2014, per il contributo del 2014) o e' talmente breve da non poter
essere rispettato (31 ottobre 2014, per il contributo degli anni
2015/2017) - la disposizione attribuisce allo Stato il potere di: i)
determinare gli importi del concorso ed assegnarli ai singoli ambiti
di spesa (mediante lo strumento del DPC2V1); ii) eventualmente,
rideterminare i livelli di finanziamento degli ambiti unilateralmente
individuati nonche' «le modalita' di acquisizione delle risorse da
parte dello Stato» (art. 46, comma 6).
Cio' posto, occorre evidenziare sin d'ora l'illegittimita' di
ciascuno dei meccanismi di concorso finanziario piu' sopra descritti.
3. Iniziando dal primo di essi, ossia lo strumento
dell'«accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali , la Valle d'Aosta ne ha in piu' occasioni
evidenziato l'incostituzionalita' e reitera, anche in questa sede, le
censure gia' puntualmente svolte a tale specifico riguardo.
Infatti tale meccanismo, sul quale si tornera' a breve, e' lesivo
delle attribuzioni della Regione ricorrente poiche' incide
unilateralmente e jure imperli sulle entita' delle compartecipazioni
valdostane ai tributi erariali, ossia su una materia riservata alla
normativa di attuazione contenuta nella 1. n. 690 del 1981,
modificabile, come chiaramente riconosciuto da codesta Ecc.ma Corte,
solo attraverso la particolare procedura aggravata di cui all'art.
48-bis dello Statuto (Corte cost., sent. n. 133 del 2010).
4. Quanto, poi, al descritto meccanismo di cui al comma 6, va
chiarito che solo apparentemente esso e' rispettoso della specialita'
del sistema finanziario delle Autonomie, rivelandosi in concreto
direttamente lesivo del principio pattizio (che deve presiedere tutti
i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni speciali) e,
conseguentemente, delle prerogative costituzionali e statutarie della
Valle.
Infatti se, per un verso, il legislatore ha previsto strumenti di
garanzia del principio consensualistico, quali la «proposta» e l'
«intesa», gli stessi strumenti risultano, tuttavia, radicalmente
vanificati dalla previsione che impone il raggiungimento dell'intesa
entro limiti temporali impossibili da rispettare.
La lesivita' del meccanismo - conciata all'assenza di una reale
volonta' statale di tutelare adeguatamente la speciale autonomia
valdostana - e' ancor piu' evidente tenuto conto che, in mancanza
dell'intesa, lo Stato e' autorizzato a decidere in via unilaterale
l'entita' degli importi che ciascuna Regione speciale sara' tenuta ad
assicurare nonche' la loro destinazione, potendo perfino
rideterminare i livelli di finanziamento e «le modalita' di
acquisizione delle risorse (regionali) da parte dello Stato».
5. E' innegabile, pertanto, la portata gravemente lesiva dei
meccanismi di concorso finanziario delineati a livello statale, i
quali, come subito si chiarira', non realizzano affatto il corretto
bilanciamento tra il principio del coordinamento della finanza
pubblica e quello della specialita' finanziaria delle Regioni
speciali, ma introducono, di converso, dei vincoli di spesa
stringenti in evidente violazione del metodo «negoziale».
I. Illegittimita' costituzionale del combinato disposto di cui ai
commi 1, 3 e 4 dell'art. 46, del decreto legislativo n. 66 del 2014,
come convertito dalla legge n. 89 del 2014. per violazione del
principio pattizio, dell'autonomia legislativa, finanziaria e
organizzativa regionale, del principio di ragionevolezza, nonche'
degli articoli 5 e 120 cost..
1. Ferme restando le considerazioni che precedono, deve essere
dichiarata costituzionalmente illegittima, anzitutto, la disciplina
recata dal combinato disposto di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 46,
mediante la quale viene sostituito il comma 526 dell'art. 1, della
legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilita' 2014), gia' impugnato
dalla Valle d'Aosta con ricorso n. 7 del 2014 (giusta deliberazione
della Giunta regionale n. 133 del 2014).
2. Il legislatore statale, infatti, ha sostituito la precedente
disciplina, anch'essa incostituzionale, con una ancor piu'
pregiudizievole per la Regione ricorrente, imponendo a quest'ultima
«un ulteriore concorso» agli obiettivi di finanza pubblica mediante
incremento degli importi gia' stabiliti dalla gravata legge di
stabilita' 2014.
Allo stato attuale, quindi, la Valle e' tenuta a contribuire agli
obiettivi finanziari nella misura di 10.157 milioni di euro, per
l'anno 2014, e nella misura di 6.926 milioni di euro, per gli armi
2015-2017.
La disciplina oggetto di censura, inoltre, ha chiarito che fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27, della
legge n. 42 del 2009, i predetti importi dovranno essere assicurati
attraverso il contestato meccanismo di accantonamento unilaterale «a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali».
3. Poste tali premesse, l'incostituzionalita' del combinato
disposto di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 46 e' di tutta evidenza
atteso che lo Stato, ancora una volta, pretende di definire in via
unilaterale e in violazione della «tecnica dell'accordo», la misura
puntuale delle entita' finanziarie gravanti sulla Regione ricorrente
(Corte cost., sent. n. 74 del 2009).
Cio' determina, tuttavia, non solo la lesione del principio di
ragionevolezza e di leale collaborazione di cui agli articoli 3, 5 e
120 Cost., ma altresi' una intollerabile lesione della speciale
autonomia finanziaria della Valle.
Lesione che risulta aggravata, peraltro, dalla circostanza che la
misura complessiva dell'entita' finanziaria imposta alla Regione e'
immediatamente accantonata dallo Stato «a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali», ossia sulla base di un
meccanismo manifestamente illegittimo.
In tal modo, infatti, il legislatore statale incide jure imperli
sulle entita' delle compartecipazioni valdostane ai tributi erariali,
ossia su una materia riservata alla normativa di attuazione contenuta
nella legge n. 690 del 1981 e, segnatamente, negli articoli da 2 a 7
di tale atto normativo, i quali fissano le quote di tributi erariali
da attribuire alla Valle.
4. Cio' determina, anzitutto, la violazione dell'art. 48-bis,
dello Statuto speciale. Per effetto di tale previsione, infatti,
eventuali modifiche o deroghe all'ordinamento finanziario valdostano
e alle norme di attuazione statutarie possono avvenire solo a seguito
dei lavori della commissione paritetica e previo parere del Consiglio
della Valle, proprio al fine di garantire le «particolari condizioni
di autonomia attribuite alla Regione».
Nel caso di specie, tuttavia, il legislatore statale pretende di
stabilire in via unilaterale gli importi del concorso valdostano alla
manovra, disponendone l'immediato accantonamento «a valere sulle
quote di compartecipazioni ai tributi erariali» e vanificando
radicalmente, in tal modo, le speciali garanzie procedimentali
previste a tutela dell'autonomia regionale dal citato art. 48-bis.
5. La fondatezza di siffatta censura trova evidente conferma,
peraltro, nell'art. 1 del decreto legislativo n. 320 del 1994, di
attuazione dello Statuto, il quale dispone che: «l'ordinamento
finanziario della Regione, stabilito a norma dell'art. 50, comma 3,
dello statuto speciale, con la legge 26 novembre del 1981, n. 690»
puo' essere «modificato solo con il procedimento di cui all'art.
48-bis del medesimo statuto speciale».
Da cio' consegue, pertanto, che la materia relativa alla
compartecipazione regionale ai tributi erariali - riservata, come
detto, alla normativa di attuazione statutaria - non puo' formare
oggetto di modifica unilaterale da parte dello Stato.
6. In tali esatti termini si e' espressa, del resto, la
giurisprudenza costituzionale, che non ha mancato di evidenziare che
le norme di attuazione, per la loro «particolare competenza separata
e riservata, risultano caratterizzate da particolare forza e valore
e, di conseguenza, sottratte, anche in assenza di un'espressa
clausola di salvaguardia, alla possibilita' di abrogazione o di
deroga da parte di norme di legge ordinaria» (Corte cost., sent. n.
191 del 1991; cosi' anche Corte cost., sent. n. 206 del 1975).
Con la sentenza n. 133 del 2010, inoltre, la Corte ha
espressamente ribadito che le modifiche dell'ordinamento finanziario
della Regione Valle d'Aosta - disciplinato dalla richiamata legge n.
690 del 1981 - «devono avvenire con il procedimento previsto
dall'art. 48-bis dello Statuto».
7. Ora, non vi e' dubbio che la disciplina statale in questa sede
gravata violi manifestamente, sotto tutti i profili appena esposti,
l'art. 48-bis dello Statuto speciale valdostano, ledendo,
corrispondentemente, la particolare autonomia legislativa,
organizzativa e finanziaria valdostana, tutelata da una pluralita' di
previsioni costituzionali e statutarie.
Il riferimento e', nello specifico:
i) all'art. 2, comma 1, lettera a) dello Statuto speciale,
che attribuisce alla Regione ricorrente, tra l'altro, «il potere di
regolare [...] la gestione del bilancio e l'erogazione delle spese in
esso stanziate» (cfr. Corte cost., sent. n. 107 del 1970);
ii) all'art. 3, comma 1, lett. f), del medesimo Statuto, che
riconosce alla Valle la potesta' di introdurre norme legislative di
integrazione ed attuazione, nell'ambito dei principi individuati con
legge dello Stato, in materia di «finanze regionali e comunali», e
che qualifica la competenza normativa valdostana nelle suddette
materie, alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e 119, Cost.
(i quali risultano parimenti lesi dalla disposizione censurata), non
piu' come meramente suppletiva rispetto a quella statale;
iii) all'art. 4, dello Statuto speciale, che attribuisce alla
Valle il potere di esercitare nei predetti ambiti materiali le
corrispondenti funzioni amministrative;
iv) all'art. 12, dello stesso Statuto, che riconosce alla
Regione ricorrente quote tributarie erariali.
8. L'incostituzionalita' dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 46 rileva,
inoltre, anche in relazione all'art. 3 Cost., la cui violazione
ridonda in una menomazione delle prerogative regionali, in ragione
del fatto che il predetto accantonamento e' immediatamente (e
irragionevolmente) disposto a favore dello Stato senza alcuna
limitazione temporale, stante l'abrogazione della norma che
individuava in trenta mesi il termine di legge entro il quale
provvedere all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art.
art. 27, della legge n. 42 del 2009.
9. Ne' si dica, infine, che i menzionati vizi di illegittimita'
sarebbero esclusi dalla clausola di salvaguardia di cui al comma 4,
dell'art. 46.
Tale disposizione, come rilevato in narrativa, ha previsto che
l'entita' dei contributi finanziari predeterminati a monte dallo
Stato possa essere modificata dalle Regioni ad autonomia speciale,
«ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica»,
mediante accordo da siglare in Conferenza permanente «entro il 30
giugno 2014».
Ora, non occorrono defatiganti fomentazioni per dimostrare
l'assurdita' di tale previsione normativa: se da un lato, infatti, e'
contemplata la possibilita' per la Valle di raggiungere un accordo
sostitutivo idoneo a modificare le determinazioni unilateralmente
assunte dallo Stato, per altro verso viene richiesto, in maniera del
tutto irragionevole, che il raggiungimento di tale accordo debba
avvenire entro il 30 giugno 2014, ossia nel rispetto di un termine
gia' ampiamente scaduto.
Il che equivale a dire, evidentemente, che non vi e' alcun
accordo sostitutivo suscettibile di essere siglato a garanzia delle
prerogative regionali.
Si insiste, pertanto, alla luce delle considerazioni che
precedono, affinche' venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale
della disciplina recata dal combinato disposto di cui ai commi 1, 3 e
4 dell'art. 46, del decreto legislativo n. 66 del 2014, come
convertito nella legge n. 89 del 2014, sotto tutti i profili e per le
ragioni dinanzi esposte.
II. Illegittimita' costituzionale della disciplina recata dal
combinato disposto di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 46, del
decreto-legge n. 66 del 2014, come convertito dalla legge n. 89 del
2014, per violazione delle competenze legislative, organizzative e
finanziarie costituzionalmente e statutariamente garantite in capo
alla regione Valle d'Aosta.
1. Mediante i censurati commi 1, 2 e 4 dell'art. 46, il
legislatore statale ha inteso modificare - incrementandoli
ulteriormente - gli importi del concorso della Valle al risanamento
pubblico, gia' previsti nella tabella di cui alla lettera cl) del
comma 454, dell'art. 1, della legge n. 228 del 2012 (Legge di
stabilita' 2013), come modificato dall'art. 1, comma 499, della legge
n. 147 del 2013 (Legge di stabilita' 2014).
2. A tale proposito, per completezza di difesa, e' opportuno
richiamare brevemente il contenuto delle norme appena citate.
Quanto all'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, esso
ha stabilito che le Regioni ad autonomia speciale concordano
annualmente con il Ministero dell'Economia e delle Finanze
l'obiettivo «in termini di competenza euro compatibile». Tale
contributo va determinato «riducendo il complesso delle spese finali
[...] risultante dal consuntivo 2011» degli importi previsti dalla
tabella di cui alla lettera d), ovvero, per quanto concerne la Valle,
12 milioni di euro per l'anno 2014, e 16 milioni di euro per gli anni
2015-2017.
La richiamata disciplina e' stata successivamente modificata per
effetto dell'art. 1, comma 499, della legge n. 147 del 2013.
Quest'ultimo - che ha avuto la funzione di specificare il
contenuto della citata lettera d) - ha individuato in maniera
puntuale gli importi da computare in riduzione al complesso delle
spese finali della Valle, quantificandoli in ulteriori 7 milioni di
euro per l'anno 2014, e 9 milioni di euro per gli anni 2015-2017.
3. Sempre in argomento e' bene rammentare che entrambe le
disposizioni sono state tempestivamente impugnate davanti a codesta
Ecc.ma Corte rispettivamente con i ricorsi n. 24/2013 (giusta
deliberazione della Giunta regionale n. 201 del 2013) e n. 7/2014
(giusta deliberazione della Giunta regionale n. 133 del 2014), qui da
intendersi richiamati e trascritti.
E' bene altresi' precisare, sempre sul punto, che le modifiche
apportate alla previgente disciplina riguardano unicamente
l'innalzamento degli importi del concorso valdostano alla manovra
finanziaria, lasciando intatte, nella sostanza, le modalita' del
concorso, gia' ripetutamente contestate dalla Regione ricorrente.
4. Cio' premesso, la disciplina desumibile dal combinato disposto
di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 46, del decreto-legge n. 66 del
2014 e' manifestamente incostituzionale sotto una pluralita' di
profili.
Il legislatore statale, infatti, incrementando ulteriormente gli
importi di cui alla tabella della lett. d), dell'art. 1, comma 454,
della legge n. 228 del 2012, non ha fatto altro che individuare in
via unilaterale l'entita' dell' «obiettivo in termini di competenza
euro-compatibile», determinando, in luogo della Regione ricorrente,
il contenuto del menzionato accordo con il MEF.
Il tutto, ancora una volta, in palese violazione del principio
pattizio, strumentale a garantire alla Valle di concordare
fattivamente le modalita' del proprio concorso agli obiettivi di
finanza pubblica.
Se e' vero, infatti, che, come piu' volte osservato dalla Corte,
«non e' contestabile il potere del legislatore statale di imporre
agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse
ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari,
vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono,
inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa
degli enti» (Corte cost., sentt. nn. 82 del 2007; sent. n. 36 del
2004), e' altrettanto vero che un tale obbligo deve essere
contemperato e coordinato con la speciale autonomia in materia
finanziaria di cui godono le Regioni speciali, in forza dei loro
statuti. In tale prospettiva, la previsione normativa del metodo
dell'accordo Stato-Regioni deve considerarsi, secondo la Corte,
un'espressione della descritta autonomia finanziaria e del
contemperamento di tale principio con quello del rispetto dei limiti
alla spesa imposti dal cosiddetto patto di stabilita' (sent. n. 353
del 2004).
Lo strumento dell'accordo, pertanto, deve essere preferito ad
altri meccanismi in quanto strumentale all'esigenza di rispettare
l'autonomia, finanziaria degli enti speciali (sent. n. 169/2007) e
non puo' certamente essere vanificato dal legislatore statale, come
invece e' stato fatto per il tramite della normativa in questa sede
gravata.
5. E' evidente, in definitiva, come il combinato disposto di cui
ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 46, del decreto-legge n. 66 del 2014,
come modificato dalla legge n. 89 del 214, determini una illegittima
compressione dell'autonomia finanziaria valdostana.
Lo Statuto, infatti, riconosce alla Regione ricorrente la
potesta' legislativa in materia di ordinamento contabile e di finanze
regionali e comunali, attribuendo in via esclusiva alle norme di
attuazione, adottate nel rispetto delle procedure di cui all'art.
48-bis, la disciplina dei predetti ambiti materiali, oggi riservata
alla piu' volte richiamata legge n. 690 del 1981.
Ciononostante, come visto, la disciplina statale censurata viola
apertamente l'art. 48-bis dello Statuto speciale, ledendo le
«particolari condizioni di autonomia attribuite alla Regione», atteso
che la medesima incide indebitamente sui predetti ambiti materiali
senza rispettare in alcun modo il principio pattizio.
6. Le richiamate violazioni si riflettono, ledendola, sulle
particolari prerogative valdostane tutelate: a) dall'art. 2, comma 1,
dello Statuto speciale, che attribuisce alla Valle, come in
precedenza rilevato, «il potere di regolare [...] la gestione del
bilancio e l'erogazione delle spese in esso stanziate» (cfr. Corte
cost., sent. n. 107 del 1970); b) dall'art. 3, comma 1, lett. f), del
medesimo Statuto, che riconosce alla Regione la potesta' di
introdurre norme legislative di integrazione ed attuazione,
nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, in
materia di «finanze regionali e comunali», e che qualifica la
competenza normativa valdostana nelle suddette materie, alla luce dei
novellati articoli 117, comma 3 e 119, Cost., in combinato disposto
con l'art. 10, legge cost. n. 3 del 2001 (ugualmente lesi dalla
disciplina censurata), non piu' come meramente suppletiva rispetto a
quella statale.
7. Per le stesse motivazioni risulta leso, inoltre, il principio
costituzionale di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120
Cost., il cui rispetto e' indispensabile nell'ambito del
coordinamento della finanza pubblica. Si consideri, peraltro, che
l'intervento statale determina un'ulteriore riduzione della capacita'
di spesa regionale, mediante rimodulazione unilaterale dei meccanismi
di patto; cio', sebbene detti meccanismi debbano fondarsi, come
costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, sul
principio consensualistico, che dovrebbe avere rilievo prioritario
nella determinazione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica
da parte delle Autonomie speciali.
8. Ne' potrebbe sostenersi, infine, che l'incostituzionalita'
della disciplina statale sia da escludere alla luce di quanto
disposto dal comma 4, dello stesso art. 46, il quale riconosce alla
Valle, come evidenziato in precedenza, la possibilita' di raggiungere
un accordo sostitutivo in sede di Conferenza permanente, idoneo a
modificare gli importi predeterminati unilateralmente dallo Stato.
E cio', per il semplice motivo che, come si e' gia' ripetuto, il
termine ultimo per il raggiungimento di tale accordo sostitutivo e'
gia' ampiamente scaduto (30 giugno 2014).
Le considerazione che precedono impongono, pertanto, che venga
integralmente accolta la questione di costituzionalita' sollevata con
riferimento alla disciplina desumibile dal combinato disposto di cui
ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 46, del decreto-legge n. 66 del 2014,
come convertito dalla legge n. 89 del 2014, in quanto contraria a
tutti i parametri costituzionali e statutari piu' sopra evocati e
gravemente lesiva delle prerogative della Regione ricorrente.
III. Illegittimita' costituzionale dell'art. 46, comma 6, dell'art.
46, del decreto legislativo n. 66 del 2014, come convertito dalla
legge n. 89 del 2014, per violazione.
1. Non puo' sottrarsi ad una declaratoria di incostituzionalita'
nemmeno il comma 6 dell'art. 46, del decreto legislativo n. 66 del
2012, come convertito nella legge n. 89 del 2014.
Tale disposizione ha imposto un contributo ulteriore e aggiuntivo
a carico delle Regioni e delle Province autonome, determinato in
complessivi 500 milioni di euro, per l'anno 2014, e in complessivi
750 milioni di euro per gli anni 2015-2017.
Per espressa previsione di legge, il predetto contributo deve
essere garantito sulla base del meccanismo gia' contestato da questa
difesa alle pp. 8 e 9 del presente ricorso, ossia secondo i seguenti
passaggi:
i) lo Stato individua a monte l'entita' complessiva del
contributo finanziario che le Regioni a Statuto speciale devono
assicurare per ciascuno degli anni 2014-2015-2016 e 2017;
ii) in sede di auto-coordinamento la Regione ricorrente
propone, unitamente alle altre Autonomie speciali, gli importi
relativi al predetto contributo e gli ambiti di spesa cui esso sara'
destinato;
l) la suddetta proposta deve essere recepita con intesa da
sancire in Conferenza unificata entro il termine del 31 maggio 2014
(per quanto riguarda il contributo del 2014) e del 31 ottobre 2014
(per il contributo degli anni 2015/2017), ossia entro limiti
temporali gia' scaduti o cosi' brevi da non poter essere rispettati
(con conseguente vanificazione del principio pattizio);
iv) in caso di mancato raggiungimento dell'intesa -
condizione che, per quanto appena detto, si verifichera' sicuramente
- lo Stato potra' determinare gli importi del concorso di ciascuna
Regione speciale ed assegnarli ai singoli ambiti di spesa (mediante
lo strumento del DPCM), nonche' rideterminare i livelli di
finanziamento degli ambiti unilateralmente individuati oltre alle
«modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato» (art.
46, comma 6).
2. Poste tali premesse, la disciplina di cui si discute si mostra
manifestamente illegittima sotto i seguenti profili.
Anzitutto, nella misura in cui il gravato art. 46, comma 6,
include anche la Valle d'Aosta - gia' gravata dagli specifici
incrementi dei concorsi alla finanza pubblica previsti dall'art. 46,
commi 2 e 3 - di un ulteriore concorso aggiuntivo, pregiudicandone
gravemente la relativa capacita' di spesa, in ragione dei plurimi
contributi alla finanza pubblica alla medesima imposti.
E, sotto questo specifico versante, non puo' che richiamarsi
l'orientamento di codesta Ecc.ma Corte, secondo cui le riduzioni
imposte dallo Stato alla disponibilita' finanziaria regionale non
possono mai essere tali da «produrre uno squilibrio incompatibile con
le esigenze complessive della spesa regionale» (Corte cost., cfr.,
tra le altre, sentt. nn. 417 del 2005; 260 del 2004; 376 del 2003), o
da alterare gravemente «il necessario rapporto di complessiva
corrispondenza [...] tra bisogni regionali e mezzi finanziari per
farvi fronte» (Corte cost., cent. n. 307 del 1983).
3. In secondo luogo, poiche' il concorso finanziario viene
definito dallo Stato, ancora una volta, in via unilaterale e senza
previo accordo con la ricorrente, in violazione del metodo negoziale
nonche' in contrasto con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e
leale collaborazione di cui agli articoli 3, 5 e 120 Cost..
4. Cio' determina, evidentemente, la lesione dei piu' volte
richiamati articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f), 12,
48-bis e 50 della legge cost. 4/1948, oltre che dagli articoli 117,
comma terzo, e 119 Cost. in combinato disposto con l'art. 10 della
legge cost. 3 del 2001 e dalla relativa normativa di attuazione e,
segnatamente, dagli articoli da 2 a 7 della legge 690/1981, la quale
puo' essere modificata, preme ribadirlo, soltanto nel rispetto delle
particolari procedure pattizie statutariamente previste per
assicurare un coinvolgimento diretto ed effettivo dell'Ente
regionale.
5. Alle considerazioni che precedono si aggiunga, infine, che
l'art. 46, comma 6, autorizza espressamente lo Stato a ripartire tra
le singole Autonomie speciali gli importi del concorso e ad
assegnarli agli specifici ambiti di spesa, con la possibilita',
peraltro, di rideterminare «i livelli di finanziamento degli ambiti
(unilateralmente) individuati e le modalita' di acquisizione delle
risorse da parte dello Stato» (art. 46, comma 6).
Ebbene, il mancato rispetto della specialita' finanziaria
valdostana non potrebbe essere, stante quanto appena rilevato, piu'
evidente, come dimostra il fatto che il legislatore statale si e'
perfino spinto a prevedere la «distrazione» di somme dal bilancio
regionale e la successiva «acquisizione» delle stesse direttamente al
patrimonio dello Stato.
Si insiste, pertanto, affinche' venga dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 46, comma 6, del decreto legislativo n. 66
del 2012, come convertito nella legge n. 89 del 2014.
IV. Illegittimita' costituzionale della disciplina recata dal
combinato disposto di cui ai commi 4, lett. a), 6, 8 e 10 dell'art.
8, del decreto-legge n. 66 del 2014, come convertito dalla legge n.
89 del 2014, per violazione dell'autonomia legislativa, organizzativa
e finanziaria costituzionalmente e statutariamente garantita in capo
alla regione Valle d'Aosta.
1. Anche la disciplina recata dal combinato disposto dei commi 4,
lettera a), 6, 8 e 10 dell'art. 8 del decreto-legge n. 66 del 2014,
come convertito dalla legge n. 89 del 2014, deve essere dichiarata
incostituzionale in quanto lesiva delle sfere di autonomia
legislativa, organizzativa e finanziaria della Regione ricorrente.
2. Attraverso le norme in questa sede gravate, infatti, lo Stato
ha individuato, per l'anno 2014, gli obiettivi di riduzione della
spesa per acquisti di beni e servizi in ogni settore, determinandoli,
con riguardo alle Autonomie speciali, in complessivi 700 milioni di
curo. La medesima disciplina, inoltre, ha previsto che la
quantificazione degli importi per ciascuna Regione a statuto speciale
debba avvenire secondo le modalita' di cui al successivo art. 46
(ossia secondo meccanismi manifestamente lesivi dell'autonomia
legislativa, finanziaria e organizzativa regionale) e sia da
realizzare, come evidenziato in narrativa, mediante riduzione dei
corrispettivi dei contratti in essere ovvero mediante misure
alternative di contenimento della spesa corrente.
3. Ebbene si tratta, evidentemente, di una disciplina illegittima
nella misura in cui la stessa si risolve, in estrema sintesi,
nell'imposizione di un ulteriore contributo finanziario a carico
della Valle, aggiuntivo rispetto a quello gia' previsto dall'art. 46.
Non si vede, infatti, per quale ragione anche la Regione
ricorrente - gia' assoggettata, come visto, al rigido regime speciale
di contribuzione delineato dall'art. 64 - debba essere annoverata tra
i destinatari della disciplina che qui si censura, con
l'irragionevole conseguenza di venire sostanzialmente equiparata ad
una Regione a Statuto ordinario.
4. L'illegittimita' delle norme gravate rileva anche alla luce
del rinvio espresso che le stesse operano al censurato art. 46 dello
stesso decreto-legge n. 66 del 2014.
Ora, in disparte il fatto che tale rinvio si mostra del tutto
generico - non consentendo di comprendere se il concorso debba
avvenire secondo le modalita' dell' «accantonamento a valere sulle
quote di compartecipatone ai tributi erariali» (art. 46, comma 3)
oppure in sede di auto-coordinamento delle Autonomie speciali (art.
46, comma 6) - resta il fatto che, quale che sia la soluzione
prescelta, entrambi i meccanismi di concorso risultano lesivi, come
ampiamente dimostrato in precedenza, delle competenze costituzionali
e statutarie della Valle.
5. Sotto un ulteriore e connesso profilo, si osservi che anche in
questo caso lo Stato pretende di assoggettare la Valle all'ennesima
riduzione della propria capacita' di spesa, a prescindere dal
raggiungimento di qualsivoglia preventivo accordo con la ricorrente.
Cio', in contrasto con quanto ripetutamente affermato dalla Corte
costituzionale, secondo la quale «il principio di leale collaboratone
in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni speziali
impone la tecnica dell'accordo» (cfr., Corte cost., sent. n. 74 del
2009), la quale e' «espressione» della particolare autonomia in
materia finanziaria di cui godono le Regioni a Statuto speciale
(cfr., Corte cost., sentt. nn. 193 del 2012; 82 del 2007; 353 del
2004).
6. Da ultimo, e ferme restando le censure sin'ora esposte,
occorre evidenziare un ulteriore profilo di illegittimita' della
disciplina statale gravata, nella parte in cui la stessa precisa che
la riduzione (di 700 milioni di curo) si applica «in ragione d'anno,
a decorrere dal 2015», introducendo in tal modo una misura che si
protrae a tempo sostanzialmente indeterminato (art. 8, comma 4).
Siffatta previsione, tuttavia, e' contraria all'orientamento
della giurisprudenza costituzionale, la quale ammette, come noto, la
legittimita' di speciali contribuzioni ad opera della Autonomie
speciali in favore dello Stato a condizione che le stesse siano
conciate a situazioni temporalmente definite (cfr., sent. 193/2012).
7. Alla luce delle considerazioni che precedono si insiste,
pertanto, affinche' venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale
della disciplina recata dal combinato disposto dei commi 4, lettera
a), 6, 8 e 10 dell'art. 8, del decreto-legge n. 66 del 2014, come
convertito in legge, nella misura in cui tale disciplina pretende di
assoggettare anche la Valle d'Aosta - gia' gravata dal contributo
finanziario di cui al successivo art. 46 dello stesso decreto - ad un
ulteriore, aggiuntivo, contributo. Il tutto, peraltro, a prescindere
dal necessario preventivo coinvolgimento della Regione ricorrente
che, pur godendo di autonomia finanziaria e organizzativa
costituzionalmente e statutariamente tutelata, si vede costretta a
sopportare una riduzione assai significativa della propria spesa per
beni e servizi, predeterminata nel suo ammontare dallo Stato in
violazione del principio pattizio.
P.Q.M.
Con riserva di argomentare ulteriormente, la Regione Valle
d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, chiede a codesta Ecc.ma
Corte di voler dichiarare l'illegittimita' costituzionale del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 «Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il
completamento della revisione della struttura del bilancio dello
Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio
e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche' per
l'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di
tesoreria», convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014,
limitatamente all'art. 8, commi 4, lettera a), 6, 8 e 10 e all'art.
46, commi 1, 2, 3, 4 e 6, in quanto recanti una disciplina lesiva
delle competenze costituzionalmente e statutariamente garantite in
capo alla Regione ricorrente dagli articoli 2, comma 1, lett. a), 3,
comma 1, lett. f), 4, 12, 48-bis e 50, comma 5, dello Statuto
speciale, approvato con legge cost. n. 4/1948, e dalle relative norme
di attuazione e, segnatamente, quelle di cui alla legge n. 690 del
1981, nonche' per violazione degli articoli 117, comma 3, e 119,
Cost., in combinato disposto con l'art. 10, legge cost. n. 3 del
2001, e per lesione dei principi costituzionali di leale
collaborazione e ragionevolezza, sotto i profili e per le ragioni
dinanzi esposte.
Roma, 25 luglio 2014