Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 31 luglio 2014 (della Regione autonoma Valle  d'Aosta)
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(GU n. 42 del 2014-10-08)

    Ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta, con sede in  Aosta,
P.zza Deffeyes, n. 1, C.F. …, in persona del Presidente pro
tempore, Augusto Rollandin,  rappresentato  e  difeso,  in  forza  di
procura a margine del presente atto ed in virtu' della  deliberazione
della Giunta regionale n. 989 dell'11 luglio  2014,  dal  Prof.  Avv.
Francesco      Saverio      Marini      (…;       pec:
…;   fax.   …),
presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli n. 48, ha  eletto
domicilio;  ricorrente ;
    Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo  Chigi,
Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso ex  lege  dall'Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi,  12;
resistente;
    Per  la  dichiarazione  di  illegittimita'   costituzionale   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «Misure urgenti  per  la
competitivita' e la giustizia sociale.  Deleghe  al  Governo  per  il
completamento della revisione  della  struttura  del  bilancio  dello
Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del  bilancio
e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche'  per
l'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di
tesoreria», convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del  2014,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  143
del 23 giugno 2014, limitatamente agli articoli 8, commi  4,  lettera
a), 6, 8 e 10; 46, commi 1,  2,  3,  4  e  6,  in  quanto  lesivi  di
competenze costituzionalmente e  statutariamente  garantite  in  capo
alla Regione ricorrente.
 
                                Fatto
 
    1.  Con  il  decreto-legge  n.  66  del  2014,   convertito   con
modificazioni  dalla  legge  n.  89  del  2014,  il  legislatore   ha
introdotto disposizioni urgenti volte a garantire  la  competitivita'
del nostro Paese, delegando il Governo all'adozione di un testo unico
in materia di  contabilita'  di  Stato  e  di  tesorerie,  nonche'  a
riordinare e potenziare la disciplina per la gestione del bilancio  e
per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa.
    2.  Molte  delle  norme  contenute  nel   citato   decreto-legge,
tuttavia,   incidono   indebitamente   su   sfere    di    competenza
costituzionalmente e statutariamente garantite in capo  alla  Regione
Valle d'Aosta,  ledendone  l'autonomia  legislativa,  finanziaria  ed
organizzativa.
    Si tratta, in particolare, delle seguenti previsioni normative:
        art. 8, comma 4, lettera a), nella parte in cui  impone  alle
pubbliche amministrazioni, per l'anno 2014, una riduzione della spesa
per acquisti di beni e servizi per un importo  complessivo  di  2.100
milioni di euro, includendo espressamente  tra  i  destinatari  della
previsione anche le Regioni ad autonomia speciale, alle  quali  viene
richiesto un risparmio complessivo di 700 milioni di euro;
        art. 8, comma 6, nella parte in cui  individua  le  modalita'
per la determinazione dei predetti obiettivi di  riduzione  di  spesa
attraverso  il  richiamo   espresso   dell'art.   46   del   medesimo
decreto-legge, parimenti impugnato con il presente ricorso e  oggetto
di separata trattazione;
        art. 8, comma 8, laddove stabilisce che la prevista riduzione
della spesa per l'acquisto di beni e servizi puo'  essere  conseguita
anche mediante la riduzione «degli importi dei  contratti  in  essere
nonche' di quelli relativi a procedure di  affidamento  per  cui  sia
gia'  intervenuta  l'aggiudicazione,  anche  provvisoria,  aventi  ad
oggetto acquisto o fornitura di  beni  e  servizi»,  il  tutto  nella
misura del 5%;
        art. 8, comma 10, nella parte in cui precisa che le Regioni e
le Province autonome di Trento e  Bolzano  possono  adottare  «misure
alternative di contenimento»  della  spesa  corrente  con  l'obbligo,
tuttavia, di conseguire risparmi di spesa che non  possono  risultare
inferiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del  comma  4
(ossia inferiori a 700 milioni di euro);
        art. 46, commi 1 e 2, nella parte in cui modificano l'art. 1,
comma 454, lettera d), della legge n. 228 del 2012, come  modificato,
a sua volta, dall'art. 1, comma 499, della  legge  n.  147  del  2013
(disposizioni, queste ultime, entrambe impugnate dalla Valle  dinanzi
a codesta Ecc.ma Corte con ricorsi recanti rispettivamente  nn.  r.g.
n. 24/2013 e 7/2014), aumentando di 5 milioni  di  euro,  per  l'anno
2014, e 7 milioni di euro, per gli anni  2015-2017,  gli  importi  da
computare in riduzione al complesso delle spese  finali,  nell'ambito
della  determinazione  dell'obiettivo  del  patto  di  stabilita'  in
termini di competenza eurocompatibile;
        art 46, comma 3,  laddove  modifica  testualmente  l'art.  1,
comma 526, della legge n. 147 del 2014, gia' impugnato dalla  Regione
con il citato ricorso n. 7/2014, imponendo alle Autonomie speciali un
ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di
440 milioni di euro per l'anno 2014 e di  300  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni  dal  2015  al  2017.  La  medesima  disposizione
chiarisce, inoltre, che fino all'emanazione delle norme di attuazione
di cui all'art. 27, della legge n. 42 del 2009, il  suddetto  importo
deve essere assicurato mediante il piu' volte  contestato  meccanismo
di accantonamento unilaterale dei  contributi  aggiuntivi  «a  valere
sulle quote di compartecipazione ai  tributi  erariali».  Per  quanto
concerne, nello specifico, la Valle d'Aosta, la stessa  sara'  tenuta
ad accantonare somme per  10.157  milioni  di  euro  con  riferimento
all'anno 2014  e  6.925  milioni  di  euro  con  riguardo  agli  anni
2015/2017;
        art. 46, comma 4, nella parte in cui prevede che gli  importi
individuati nei  precedenti,  gravati,  commi  2  e  3  dello  stesso
articolo,  possono   subire   delle   variazioni   mediante   accordo
sostitutivo da raggiungersi tra le Regioni  e  le  Province  autonome
interessate. Tale accordo deve essere siglato  «entro  il  30  giugno
2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» e deve  essere
successivamente recepito con decreto del  Ministero  dell'Economia  e
delle Finanze;
        art. 46, comma 6, laddove richiede  un  ulteriore  contributo
finanziario alle Regioni ad  autonomia  speciale,  qualificando  tale
obbligo  contributivo   come   «conseguenza   dell'adeguamento»   dei
rispettivi «ordinamenti ai principi di  coordinamento  della  finanza
pubblica». Lo stesso comma 6 specifica, inoltre,  che  il  contributo
deve  essere  assicurato  «a  valere  sui  risparmi  derivanti  dalle
disposizioni direttamente  applicabili  alla  Autonomie  speciali  ai
sensi dell'art. 117, comma 2, Cost..
    La   medesima   disposizione,   infine,   demanda    alla    sede
dell'auto-coordinamento delle Regioni e delle Province autonome e  ad
un'intesa  da  sancire  in  Conferenza  permanente  il  riparto   del
contributo  complessivo,  specificando  che  l'intesa   deve   essere
raggiunta entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno in corso,
ed entro il 31  ottobre  2014,  con  riferimento  agli  anni  2015  e
seguenti.
    In mancanza del raggiungimento dell'intesa nei suddetti  termini,
la nonna attribuisce allo Stato il potere di determinare gli  importi
e di assegnarli ai  singoli  ambiti  di  spesa  -  mediante  DPCM  da
adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro  20
giorni dalla scadenza dei predetti termini - tenendo anche conto  del
PIL e  della  popolazione  residente.  Con  lo  stesso  provvedimento
governativo, infine, possono  essere  eventualmente  rideterminati  i
livelli  di  finanziamento  degli  ambiti  individuati  nonche'   «le
modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato».
    3. Cio' premesso,  con  il  presente  ricorso  la  Regione  Valle
d'Aosta,  come  in  epigrafe  rappresentata  e  difesa,  impugna   il
decreto-legge n. 66 del  2014,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge n. 89 del 2014, limitatamente alle norme piu' sopra menzionate,
in quanto lesive delle proprie prerogative tutelate da una pluralita'
di norme costituzionali e  statutarie,  e  ne  chiede,  pertanto,  la
declaratoria di illegittimita' costituzionale alla luce dei  seguenti
motivi di
 
                               Diritto
 
    In  via  preliminare  si  rileva  che  esigenze  di   organicita'
dell'impugnativa rendono opportuno trattare con  logica  priorita'  i
profili  di  incostituzionalita'  dell'art.  46,  del   decreto-legge
oggetto del presente giudizio, rispetto a quelli relativi al  gravato
art. 8 del medesimo decreto.
    Quest'ultimo, infatti, opera un rinvio espresso  alla  disciplina
recata dall'art. 46, la quale merita, pertanto, di  essere  esaminata
per prima.
Premessa  introduttiva  sulla  disciplina  recata  dall'art.  46  del
decreto-legge n. 66 del 2014, come convertito dalla legge n.  89  del
2014.
    1. Come rilevato in narrativa, l'art. 46 detta la disciplina  del
concorso delle Regioni e delle Province autonome alla riduzione della
spesa pubblica.
    Nel fare cio', il citato articolo prospetta, in maniera  peraltro
poco  chiara  e  disorganica,  due  distinte  modalita'  di  concorso
finanziario delle Autonomie speciali: da un lato, quella mediante  il
meccanismo,     reiteratamente      contestato      dalla      Valle,
dell'accantonamento a valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai
tributi erariali (comma  3);  dall'altro,  la  diversa  ed  ulteriore
modalita' di cui al comma 6, la  quale  contempla  l'adozione  di  un
DPCM, previa deliberazione del Consiglio di Ministri.
    2. Scendendo nel dettaglio, quest'ultima  procedura  e'  scandita
secondo i seguenti passaggi:
        a) lo Stato individua unilateralmente  l'entita'  complessiva
del contributo finanziario che le Autonomie speciali sono  tenute  ad
assicurare per ciascuno degli anni 2014-2015-2016 e 2017;
        b) le Autonomie propongono in sede di auto-coordinamento  gli
ambiti di spesa e gli importi relativi al predetto contributo;
        c) tale proposta deve  essere  successivamente  recepita  con
apposita intesa da sancire in Conferenza permanente;
        d) in caso di mancato raggiungimento dell'intesa - evenienza,
quest'ultima, che deve dirsi scontata atteso che il termine entro  il
quale l'accordo deve essere siglato o  e'  gia'  scaduto  (31  maggio
2014, per il contributo del 2014) o e' talmente breve  da  non  poter
essere rispettato (31 ottobre 2014,  per  il  contributo  degli  anni
2015/2017) - la disposizione attribuisce allo Stato il potere di:  i)
determinare gli importi del concorso ed assegnarli ai singoli  ambiti
di spesa (mediante  lo  strumento  del  DPC2V1);  ii)  eventualmente,
rideterminare i livelli di finanziamento degli ambiti unilateralmente
individuati nonche' «le modalita' di acquisizione  delle  risorse  da
parte dello Stato» (art. 46, comma 6).
    Cio' posto, occorre evidenziare  sin  d'ora  l'illegittimita'  di
ciascuno dei meccanismi di concorso finanziario piu' sopra descritti.
    3.  Iniziando   dal   primo   di   essi,   ossia   lo   strumento
dell'«accantonamento a valere sulle  quote  di  compartecipazione  ai
tributi  erariali  ,  la  Valle  d'Aosta  ne  ha  in  piu'  occasioni
evidenziato l'incostituzionalita' e reitera, anche in questa sede, le
censure gia' puntualmente svolte a tale specifico riguardo.
    Infatti tale meccanismo, sul quale si tornera' a breve, e' lesivo
delle  attribuzioni   della   Regione   ricorrente   poiche'   incide
unilateralmente e jure imperli sulle entita' delle  compartecipazioni
valdostane ai tributi erariali, ossia su una materia  riservata  alla
normativa  di  attuazione  contenuta  nella  1.  n.  690  del   1981,
modificabile, come chiaramente riconosciuto da codesta Ecc.ma  Corte,
solo attraverso la particolare procedura aggravata  di  cui  all'art.
48-bis dello Statuto (Corte cost., sent. n. 133 del 2010).
    4. Quanto, poi, al descritto meccanismo di cui  al  comma  6,  va
chiarito che solo apparentemente esso e' rispettoso della specialita'
del sistema finanziario  delle  Autonomie,  rivelandosi  in  concreto
direttamente lesivo del principio pattizio (che deve presiedere tutti
i rapporti  finanziari  tra  lo  Stato  e  le  Regioni  speciali)  e,
conseguentemente, delle prerogative costituzionali e statutarie della
Valle.
    Infatti se, per un verso, il legislatore ha previsto strumenti di
garanzia del principio consensualistico, quali  la  «proposta»  e  l'
«intesa», gli  stessi  strumenti  risultano,  tuttavia,  radicalmente
vanificati dalla previsione che impone il raggiungimento  dell'intesa
entro limiti temporali impossibili da rispettare.
    La lesivita' del meccanismo - conciata all'assenza di  una  reale
volonta' statale di  tutelare  adeguatamente  la  speciale  autonomia
valdostana - e' ancor piu' evidente tenuto  conto  che,  in  mancanza
dell'intesa, lo Stato e' autorizzato a decidere  in  via  unilaterale
l'entita' degli importi che ciascuna Regione speciale sara' tenuta ad
assicurare   nonche'   la   loro   destinazione,   potendo    perfino
rideterminare  i  livelli  di  finanziamento  e  «le   modalita'   di
acquisizione delle risorse (regionali) da parte dello Stato».
    5. E' innegabile, pertanto,  la  portata  gravemente  lesiva  dei
meccanismi di concorso finanziario delineati  a  livello  statale,  i
quali, come subito si chiarira', non realizzano affatto  il  corretto
bilanciamento  tra  il  principio  del  coordinamento  della  finanza
pubblica  e  quello  della  specialita'  finanziaria  delle   Regioni
speciali,  ma  introducono,  di  converso,  dei  vincoli   di   spesa
stringenti in evidente violazione del metodo «negoziale».
    I. Illegittimita' costituzionale del combinato disposto di cui ai
commi 1, 3 e 4 dell'art. 46, del decreto legislativo n. 66 del  2014,
come convertito dalla legge  n.  89  del  2014.  per  violazione  del
principio  pattizio,  dell'autonomia   legislativa,   finanziaria   e
organizzativa regionale, del  principio  di  ragionevolezza,  nonche'
degli articoli 5 e 120 cost..
    1. Ferme restando le considerazioni che  precedono,  deve  essere
dichiarata costituzionalmente illegittima, anzitutto,  la  disciplina
recata dal combinato disposto di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art.  46,
mediante la quale viene sostituito il comma 526  dell'art.  1,  della
legge n. 147 del 2013 (Legge  di  stabilita'  2014),  gia'  impugnato
dalla Valle d'Aosta con ricorso n. 7 del 2014  (giusta  deliberazione
della Giunta regionale n. 133 del 2014).
    2. Il legislatore statale, infatti, ha sostituito  la  precedente
disciplina,  anch'essa   incostituzionale,   con   una   ancor   piu'
pregiudizievole per la Regione ricorrente, imponendo  a  quest'ultima
«un ulteriore concorso» agli obiettivi di finanza  pubblica  mediante
incremento degli  importi  gia'  stabiliti  dalla  gravata  legge  di
stabilita' 2014.
    Allo stato attuale, quindi, la Valle e' tenuta a contribuire agli
obiettivi finanziari nella misura di  10.157  milioni  di  euro,  per
l'anno 2014, e nella misura di 6.926 milioni di euro,  per  gli  armi
2015-2017.
    La disciplina oggetto di censura, inoltre, ha chiarito  che  fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui  all'art.  27,  della
legge n. 42 del 2009, i predetti importi dovranno  essere  assicurati
attraverso il contestato meccanismo di accantonamento unilaterale  «a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali».
    3.  Poste  tali  premesse,  l'incostituzionalita'  del  combinato
disposto di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 46 e' di  tutta  evidenza
atteso che lo Stato, ancora una volta, pretende di  definire  in  via
unilaterale e in violazione della «tecnica dell'accordo»,  la  misura
puntuale delle entita' finanziarie gravanti sulla Regione  ricorrente
(Corte cost., sent. n. 74 del 2009).
    Cio' determina, tuttavia, non solo la lesione  del  principio  di
ragionevolezza e di leale collaborazione di cui agli articoli 3, 5  e
120 Cost., ma  altresi'  una  intollerabile  lesione  della  speciale
autonomia finanziaria della Valle.
    Lesione che risulta aggravata, peraltro, dalla circostanza che la
misura complessiva dell'entita' finanziaria imposta alla  Regione  e'
immediatamente accantonata dallo  Stato  «a  valere  sulle  quote  di
compartecipazione ai  tributi  erariali»,  ossia  sulla  base  di  un
meccanismo manifestamente illegittimo.
    In tal modo, infatti, il legislatore statale incide jure  imperli
sulle entita' delle compartecipazioni valdostane ai tributi erariali,
ossia su una materia riservata alla normativa di attuazione contenuta
nella legge n. 690 del 1981 e, segnatamente, negli articoli da 2 a  7
di tale atto normativo, i quali fissano le quote di tributi  erariali
da attribuire alla Valle.
    4. Cio' determina, anzitutto,  la  violazione  dell'art.  48-bis,
dello Statuto speciale. Per  effetto  di  tale  previsione,  infatti,
eventuali modifiche o deroghe all'ordinamento finanziario  valdostano
e alle norme di attuazione statutarie possono avvenire solo a seguito
dei lavori della commissione paritetica e previo parere del Consiglio
della Valle, proprio al fine di garantire le «particolari  condizioni
di autonomia attribuite alla Regione».
    Nel caso di specie, tuttavia, il legislatore statale pretende  di
stabilire in via unilaterale gli importi del concorso valdostano alla
manovra, disponendone  l'immediato  accantonamento  «a  valere  sulle
quote  di  compartecipazioni  ai  tributi  erariali»  e   vanificando
radicalmente,  in  tal  modo,  le  speciali  garanzie  procedimentali
previste a tutela dell'autonomia regionale dal citato art. 48-bis.
    5. La fondatezza di siffatta  censura  trova  evidente  conferma,
peraltro, nell'art. 1 del decreto legislativo n.  320  del  1994,  di
attuazione  dello  Statuto,  il  quale  dispone  che:  «l'ordinamento
finanziario della Regione, stabilito a norma dell'art. 50,  comma  3,
dello statuto speciale, con la legge 26 novembre del  1981,  n.  690»
puo' essere «modificato solo con  il  procedimento  di  cui  all'art.
48-bis del medesimo statuto speciale».
    Da  cio'  consegue,  pertanto,  che  la  materia  relativa   alla
compartecipazione regionale ai tributi  erariali  -  riservata,  come
detto, alla normativa di attuazione statutaria  -  non  puo'  formare
oggetto di modifica unilaterale da parte dello Stato.
    6.  In  tali  esatti  termini  si  e'  espressa,  del  resto,  la
giurisprudenza costituzionale, che non ha mancato di evidenziare  che
le norme di attuazione, per la loro «particolare competenza  separata
e riservata, risultano caratterizzate da particolare forza  e  valore
e,  di  conseguenza,  sottratte,  anche  in  assenza  di  un'espressa
clausola di salvaguardia,  alla  possibilita'  di  abrogazione  o  di
deroga da parte di norme di legge ordinaria» (Corte cost.,  sent.  n.
191 del 1991; cosi' anche Corte cost., sent. n. 206 del 1975).
    Con  la  sentenza  n.  133  del  2010,  inoltre,  la   Corte   ha
espressamente ribadito che le modifiche dell'ordinamento  finanziario
della Regione Valle d'Aosta - disciplinato dalla richiamata legge  n.
690  del  1981  -  «devono  avvenire  con  il  procedimento  previsto
dall'art. 48-bis dello Statuto».
    7. Ora, non vi e' dubbio che la disciplina statale in questa sede
gravata violi manifestamente, sotto tutti i profili  appena  esposti,
l'art.   48-bis   dello   Statuto   speciale   valdostano,   ledendo,
corrispondentemente,   la    particolare    autonomia    legislativa,
organizzativa e finanziaria valdostana, tutelata da una pluralita' di
previsioni costituzionali e statutarie.
    Il riferimento e', nello specifico:
        i) all'art. 2, comma 1, lettera a)  dello  Statuto  speciale,
che attribuisce alla Regione ricorrente, tra l'altro, «il  potere  di
regolare [...] la gestione del bilancio e l'erogazione delle spese in
esso stanziate» (cfr. Corte cost., sent. n. 107 del 1970);
        ii) all'art. 3, comma 1, lett. f), del medesimo Statuto,  che
riconosce alla Valle la potesta' di introdurre norme  legislative  di
integrazione ed attuazione, nell'ambito dei principi individuati  con
legge dello Stato, in materia di «finanze regionali  e  comunali»,  e
che qualifica  la  competenza  normativa  valdostana  nelle  suddette
materie, alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e  119,  Cost.
(i quali risultano parimenti lesi dalla disposizione censurata),  non
piu' come meramente suppletiva rispetto a quella statale;
        iii) all'art. 4, dello Statuto speciale, che attribuisce alla
Valle il potere  di  esercitare  nei  predetti  ambiti  materiali  le
corrispondenti funzioni amministrative;
        iv) all'art. 12, dello stesso  Statuto,  che  riconosce  alla
Regione ricorrente quote tributarie erariali.
    8. L'incostituzionalita' dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 46  rileva,
inoltre, anche in relazione  all'art.  3  Cost.,  la  cui  violazione
ridonda in una menomazione delle prerogative  regionali,  in  ragione
del  fatto  che  il  predetto  accantonamento  e'  immediatamente  (e
irragionevolmente)  disposto  a  favore  dello  Stato  senza   alcuna
limitazione  temporale,  stante   l'abrogazione   della   norma   che
individuava in trenta  mesi  il  termine  di  legge  entro  il  quale
provvedere all'emanazione delle norme di attuazione di  cui  all'art.
art. 27, della legge n. 42 del 2009.
    9. Ne' si dica, infine, che i menzionati vizi  di  illegittimita'
sarebbero esclusi dalla clausola di salvaguardia di cui al  comma  4,
dell'art. 46.
    Tale disposizione, come rilevato in narrativa,  ha  previsto  che
l'entita' dei contributi  finanziari  predeterminati  a  monte  dallo
Stato possa essere modificata dalle Regioni  ad  autonomia  speciale,
«ad  invarianza  di  concorso  complessivo  alla  finanza  pubblica»,
mediante accordo da siglare in Conferenza  permanente  «entro  il  30
giugno 2014».
    Ora,  non  occorrono  defatiganti  fomentazioni  per   dimostrare
l'assurdita' di tale previsione normativa: se da un lato, infatti, e'
contemplata la possibilita' per la Valle di  raggiungere  un  accordo
sostitutivo idoneo a  modificare  le  determinazioni  unilateralmente
assunte dallo Stato, per altro verso viene richiesto, in maniera  del
tutto irragionevole, che il  raggiungimento  di  tale  accordo  debba
avvenire entro il 30 giugno 2014, ossia nel rispetto  di  un  termine
gia' ampiamente scaduto.
    Il che equivale a  dire,  evidentemente,  che  non  vi  e'  alcun
accordo sostitutivo suscettibile di essere siglato a  garanzia  delle
prerogative regionali.
    Si  insiste,  pertanto,  alla  luce  delle   considerazioni   che
precedono, affinche' venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale
della disciplina recata dal combinato disposto di cui ai commi 1, 3 e
4 dell'art.  46,  del  decreto  legislativo  n.  66  del  2014,  come
convertito nella legge n. 89 del 2014, sotto tutti i profili e per le
ragioni dinanzi esposte.
II.  Illegittimita'  costituzionale  della  disciplina   recata   dal
combinato disposto di cui ai  commi  1,  2  e  4  dell'art.  46,  del
decreto-legge n. 66 del 2014, come convertito dalla legge n.  89  del
2014, per violazione delle competenze  legislative,  organizzative  e
finanziarie costituzionalmente e statutariamente  garantite  in  capo
alla regione Valle d'Aosta.
    1. Mediante  i  censurati  commi  1,  2  e  4  dell'art.  46,  il
legislatore  statale   ha   inteso   modificare   -   incrementandoli
ulteriormente - gli importi del concorso della Valle  al  risanamento
pubblico, gia' previsti nella tabella di cui  alla  lettera  cl)  del
comma 454, dell'art. 1,  della  legge  n.  228  del  2012  (Legge  di
stabilita' 2013), come modificato dall'art. 1, comma 499, della legge
n. 147 del 2013 (Legge di stabilita' 2014).
    2. A tale proposito, per  completezza  di  difesa,  e'  opportuno
richiamare brevemente il contenuto delle norme appena citate.
    Quanto all'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del  2012,  esso
ha  stabilito  che  le  Regioni  ad  autonomia  speciale   concordano
annualmente  con  il  Ministero   dell'Economia   e   delle   Finanze
l'obiettivo  «in  termini  di  competenza  euro  compatibile».   Tale
contributo va determinato «riducendo il complesso delle spese  finali
[...] risultante dal consuntivo 2011» degli  importi  previsti  dalla
tabella di cui alla lettera d), ovvero, per quanto concerne la Valle,
12 milioni di euro per l'anno 2014, e 16 milioni di euro per gli anni
2015-2017.
    La richiamata disciplina e' stata successivamente modificata  per
effetto dell'art. 1, comma 499, della legge n. 147 del 2013.
    Quest'ultimo -  che  ha  avuto  la  funzione  di  specificare  il
contenuto della  citata  lettera  d)  -  ha  individuato  in  maniera
puntuale gli importi da computare in  riduzione  al  complesso  delle
spese finali della Valle, quantificandoli in ulteriori 7  milioni  di
euro per l'anno 2014, e 9 milioni di euro per gli anni 2015-2017.
    3. Sempre  in  argomento  e'  bene  rammentare  che  entrambe  le
disposizioni sono state tempestivamente impugnate davanti  a  codesta
Ecc.ma  Corte  rispettivamente  con  i  ricorsi  n.  24/2013  (giusta
deliberazione della Giunta regionale n. 201 del  2013)  e  n.  7/2014
(giusta deliberazione della Giunta regionale n. 133 del 2014), qui da
intendersi richiamati e trascritti.
    E' bene altresi' precisare, sempre sul punto,  che  le  modifiche
apportate   alla   previgente   disciplina   riguardano    unicamente
l'innalzamento degli importi del  concorso  valdostano  alla  manovra
finanziaria, lasciando intatte,  nella  sostanza,  le  modalita'  del
concorso, gia' ripetutamente contestate dalla Regione ricorrente.
    4. Cio' premesso, la disciplina desumibile dal combinato disposto
di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 46, del decreto-legge  n.  66  del
2014 e'  manifestamente  incostituzionale  sotto  una  pluralita'  di
profili.
    Il legislatore statale, infatti, incrementando ulteriormente  gli
importi di cui alla tabella della lett. d), dell'art. 1,  comma  454,
della legge n. 228 del 2012, non ha fatto altro  che  individuare  in
via unilaterale l'entita' dell' «obiettivo in termini  di  competenza
euro-compatibile», determinando, in luogo della  Regione  ricorrente,
il contenuto del menzionato accordo con il MEF.
    Il tutto, ancora una volta, in palese  violazione  del  principio
pattizio,  strumentale  a  garantire   alla   Valle   di   concordare
fattivamente le modalita' del  proprio  concorso  agli  obiettivi  di
finanza pubblica.
    Se e' vero, infatti, che, come piu' volte osservato dalla  Corte,
«non e' contestabile il potere del  legislatore  statale  di  imporre
agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse
ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari,
vincoli alle politiche di bilancio, anche  se  questi  si  traducono,
inevitabilmente, in  limitazioni  indirette  all'autonomia  di  spesa
degli enti» (Corte cost., sentt. nn. 82 del 2007;  sent.  n.  36  del
2004),  e'  altrettanto  vero  che  un  tale  obbligo   deve   essere
contemperato e  coordinato  con  la  speciale  autonomia  in  materia
finanziaria di cui godono le Regioni  speciali,  in  forza  dei  loro
statuti. In tale prospettiva,  la  previsione  normativa  del  metodo
dell'accordo  Stato-Regioni  deve  considerarsi,  secondo  la  Corte,
un'espressione  della   descritta   autonomia   finanziaria   e   del
contemperamento di tale principio con quello del rispetto dei  limiti
alla spesa imposti dal cosiddetto patto di stabilita' (sent.  n.  353
del 2004).
    Lo strumento dell'accordo, pertanto,  deve  essere  preferito  ad
altri meccanismi in quanto  strumentale  all'esigenza  di  rispettare
l'autonomia, finanziaria degli enti speciali (sent.  n.  169/2007)  e
non puo' certamente essere vanificato dal legislatore  statale,  come
invece e' stato fatto per il tramite della normativa in  questa  sede
gravata.
    5. E' evidente, in definitiva, come il combinato disposto di  cui
ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 46, del decreto-legge  n.  66  del  2014,
come modificato dalla legge n. 89 del 214, determini una  illegittima
compressione dell'autonomia finanziaria valdostana.
    Lo  Statuto,  infatti,  riconosce  alla  Regione  ricorrente   la
potesta' legislativa in materia di ordinamento contabile e di finanze
regionali e comunali, attribuendo in  via  esclusiva  alle  norme  di
attuazione, adottate nel rispetto delle  procedure  di  cui  all'art.
48-bis, la disciplina dei predetti ambiti materiali,  oggi  riservata
alla piu' volte richiamata legge n. 690 del 1981.
    Ciononostante, come visto, la disciplina statale censurata  viola
apertamente  l'art.  48-bis  dello  Statuto  speciale,   ledendo   le
«particolari condizioni di autonomia attribuite alla Regione», atteso
che la medesima incide indebitamente sui  predetti  ambiti  materiali
senza rispettare in alcun modo il principio pattizio.
    6. Le  richiamate  violazioni  si  riflettono,  ledendola,  sulle
particolari prerogative valdostane tutelate: a) dall'art. 2, comma 1,
dello  Statuto  speciale,  che  attribuisce  alla  Valle,   come   in
precedenza rilevato, «il potere di regolare  [...]  la  gestione  del
bilancio e l'erogazione delle spese in esso  stanziate»  (cfr.  Corte
cost., sent. n. 107 del 1970); b) dall'art. 3, comma 1, lett. f), del
medesimo  Statuto,  che  riconosce  alla  Regione  la   potesta'   di
introdurre  norme  legislative   di   integrazione   ed   attuazione,
nell'ambito dei  principi  individuati  con  legge  dello  Stato,  in
materia di  «finanze  regionali  e  comunali»,  e  che  qualifica  la
competenza normativa valdostana nelle suddette materie, alla luce dei
novellati articoli 117, comma 3 e 119, Cost., in  combinato  disposto
con l'art. 10, legge cost. n.  3  del  2001  (ugualmente  lesi  dalla
disciplina censurata), non piu' come meramente suppletiva rispetto  a
quella statale.
    7. Per le stesse motivazioni risulta leso, inoltre, il  principio
costituzionale di leale collaborazione di cui agli articoli 5  e  120
Cost.,  il   cui   rispetto   e'   indispensabile   nell'ambito   del
coordinamento della finanza pubblica.  Si  consideri,  peraltro,  che
l'intervento statale determina un'ulteriore riduzione della capacita'
di spesa regionale, mediante rimodulazione unilaterale dei meccanismi
di patto; cio',  sebbene  detti  meccanismi  debbano  fondarsi,  come
costantemente  affermato  dalla  giurisprudenza  costituzionale,  sul
principio consensualistico, che dovrebbe  avere  rilievo  prioritario
nella determinazione del concorso agli obiettivi di finanza  pubblica
da parte delle Autonomie speciali.
    8. Ne' potrebbe  sostenersi,  infine,  che  l'incostituzionalita'
della disciplina  statale  sia  da  escludere  alla  luce  di  quanto
disposto dal comma 4, dello stesso art. 46, il quale  riconosce  alla
Valle, come evidenziato in precedenza, la possibilita' di raggiungere
un accordo sostitutivo in sede di  Conferenza  permanente,  idoneo  a
modificare gli importi predeterminati unilateralmente dallo Stato.
    E cio', per il semplice motivo che, come si e' gia' ripetuto,  il
termine ultimo per il raggiungimento di tale accordo  sostitutivo  e'
gia' ampiamente scaduto (30 giugno 2014).
    Le considerazione che precedono impongono,  pertanto,  che  venga
integralmente accolta la questione di costituzionalita' sollevata con
riferimento alla disciplina desumibile dal combinato disposto di  cui
ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 46,  del decreto-legge n.  66  del  2014,
come convertito dalla legge n. 89 del 2014,  in  quanto  contraria  a
tutti i parametri costituzionali e statutari  piu'  sopra  evocati  e
gravemente lesiva delle prerogative della Regione ricorrente.
III. Illegittimita' costituzionale dell'art. 46, comma  6,  dell'art.
46, del decreto legislativo n. 66 del  2014,  come  convertito  dalla
legge n. 89 del 2014, per violazione.
    1. Non puo' sottrarsi ad una declaratoria di  incostituzionalita'
nemmeno il comma 6 dell'art. 46, del decreto legislativo  n.  66  del
2012, come convertito nella legge n. 89 del 2014.
    Tale disposizione ha imposto un contributo ulteriore e aggiuntivo
a carico delle Regioni e  delle  Province  autonome,  determinato  in
complessivi 500 milioni di euro, per l'anno 2014,  e  in  complessivi
750 milioni di euro per gli anni 2015-2017.
    Per espressa previsione di legge,  il  predetto  contributo  deve
essere garantito sulla base del meccanismo gia' contestato da  questa
difesa alle pp. 8 e 9 del presente ricorso, ossia secondo i  seguenti
passaggi:
        i) lo Stato  individua  a  monte  l'entita'  complessiva  del
contributo finanziario che  le  Regioni  a  Statuto  speciale  devono
assicurare per ciascuno degli anni 2014-2015-2016 e 2017;
        ii) in  sede  di  auto-coordinamento  la  Regione  ricorrente
propone,  unitamente  alle  altre  Autonomie  speciali,  gli  importi
relativi al predetto contributo e gli ambiti di spesa cui esso  sara'
destinato;
        l) la suddetta proposta deve essere recepita  con  intesa  da
sancire in Conferenza unificata entro il termine del 31  maggio  2014
(per quanto riguarda il contributo del 2014) e del  31  ottobre  2014
(per  il  contributo  degli  anni  2015/2017),  ossia  entro   limiti
temporali gia' scaduti o cosi' brevi da non poter  essere  rispettati
(con conseguente vanificazione del principio pattizio);
        iv)  in  caso  di  mancato   raggiungimento   dell'intesa   -
condizione che, per quanto appena detto, si verifichera'  sicuramente
- lo Stato potra' determinare gli importi del  concorso  di  ciascuna
Regione speciale ed assegnarli ai singoli ambiti di  spesa  (mediante
lo  strumento  del  DPCM),  nonche'  rideterminare   i   livelli   di
finanziamento degli ambiti  unilateralmente  individuati  oltre  alle
«modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato»  (art.
46, comma 6).
    2. Poste tali premesse, la disciplina di cui si discute si mostra
manifestamente illegittima sotto i seguenti profili.
    Anzitutto, nella misura in cui  il  gravato  art.  46,  comma  6,
include anche  la  Valle  d'Aosta  -  gia'  gravata  dagli  specifici
incrementi dei concorsi alla finanza pubblica previsti dall'art.  46,
commi 2 e 3 - di un ulteriore  concorso  aggiuntivo,  pregiudicandone
gravemente la relativa capacita' di spesa,  in  ragione  dei  plurimi
contributi alla finanza pubblica alla medesima imposti.
    E, sotto questo specifico  versante,  non  puo'  che  richiamarsi
l'orientamento di codesta Ecc.ma  Corte,  secondo  cui  le  riduzioni
imposte dallo Stato alla  disponibilita'  finanziaria  regionale  non
possono mai essere tali da «produrre uno squilibrio incompatibile con
le esigenze complessive della spesa regionale»  (Corte  cost.,  cfr.,
tra le altre, sentt. nn. 417 del 2005; 260 del 2004; 376 del 2003), o
da  alterare  gravemente  «il  necessario  rapporto  di   complessiva
corrispondenza [...] tra bisogni regionali  e  mezzi  finanziari  per
farvi fronte» (Corte cost., cent. n. 307 del 1983).
    3. In  secondo  luogo,  poiche'  il  concorso  finanziario  viene
definito dallo Stato, ancora una volta, in via  unilaterale  e  senza
previo accordo con la ricorrente, in violazione del metodo  negoziale
nonche' in contrasto con i principi di eguaglianza, ragionevolezza  e
leale collaborazione di cui agli articoli 3, 5 e 120 Cost..
    4. Cio' determina,  evidentemente,  la  lesione  dei  piu'  volte
richiamati articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett.  f),  12,
48-bis e 50 della legge cost. 4/1948, oltre che dagli  articoli  117,
comma terzo, e 119 Cost. in combinato disposto con  l'art.  10  della
legge cost. 3 del 2001 e dalla relativa normativa  di  attuazione  e,
segnatamente, dagli articoli da 2 a 7 della legge 690/1981, la  quale
puo' essere modificata, preme ribadirlo, soltanto nel rispetto  delle
particolari   procedure   pattizie   statutariamente   previste   per
assicurare  un  coinvolgimento   diretto   ed   effettivo   dell'Ente
regionale.
    5. Alle considerazioni che precedono  si  aggiunga,  infine,  che
l'art. 46, comma 6, autorizza espressamente lo Stato a ripartire  tra
le  singole  Autonomie  speciali  gli  importi  del  concorso  e   ad
assegnarli agli specifici  ambiti  di  spesa,  con  la  possibilita',
peraltro, di rideterminare «i livelli di finanziamento  degli  ambiti
(unilateralmente) individuati e le modalita'  di  acquisizione  delle
risorse da parte dello Stato» (art. 46, comma 6).
    Ebbene,  il  mancato  rispetto  della   specialita'   finanziaria
valdostana non potrebbe essere, stante quanto appena  rilevato,  piu'
evidente, come dimostra il fatto che il  legislatore  statale  si  e'
perfino spinto a prevedere la «distrazione»  di  somme  dal  bilancio
regionale e la successiva «acquisizione» delle stesse direttamente al
patrimonio dello Stato.
    Si insiste, pertanto, affinche' venga dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 46, comma 6, del decreto legislativo  n.  66
del 2012, come convertito nella legge n. 89 del 2014.
IV.  Illegittimita'  costituzionale  della  disciplina   recata   dal
combinato disposto di cui ai commi 4, lett. a), 6, 8 e  10  dell'art.
8, del decreto-legge n. 66 del 2014, come convertito dalla  legge  n.
89 del 2014, per violazione dell'autonomia legislativa, organizzativa
e finanziaria costituzionalmente e statutariamente garantita in  capo
alla regione Valle d'Aosta.
    1. Anche la disciplina recata dal combinato disposto dei commi 4,
lettera a), 6, 8 e 10 dell'art. 8 del decreto-legge n. 66  del  2014,
come convertito dalla legge n. 89 del 2014,  deve  essere  dichiarata
incostituzionale  in  quanto  lesiva   delle   sfere   di   autonomia
legislativa, organizzativa e finanziaria della Regione ricorrente.
    2. Attraverso le norme in questa sede gravate, infatti, lo  Stato
ha individuato, per l'anno 2014, gli  obiettivi  di  riduzione  della
spesa per acquisti di beni e servizi in ogni settore, determinandoli,
con riguardo alle Autonomie speciali, in complessivi 700  milioni  di
curo.  La  medesima  disciplina,  inoltre,   ha   previsto   che   la
quantificazione degli importi per ciascuna Regione a statuto speciale
debba avvenire secondo le modalita' di  cui  al  successivo  art.  46
(ossia  secondo  meccanismi  manifestamente   lesivi   dell'autonomia
legislativa,  finanziaria  e  organizzativa  regionale)  e   sia   da
realizzare, come evidenziato in  narrativa,  mediante  riduzione  dei
corrispettivi  dei  contratti  in  essere  ovvero   mediante   misure
alternative di contenimento della spesa corrente.
    3. Ebbene si tratta, evidentemente, di una disciplina illegittima
nella misura in  cui  la  stessa  si  risolve,  in  estrema  sintesi,
nell'imposizione di un  ulteriore  contributo  finanziario  a  carico
della Valle, aggiuntivo rispetto a quello gia' previsto dall'art. 46.
    Non  si  vede,  infatti,  per  quale  ragione  anche  la  Regione
ricorrente - gia' assoggettata, come visto, al rigido regime speciale
di contribuzione delineato dall'art. 64 - debba essere annoverata tra
i  destinatari   della   disciplina   che   qui   si   censura,   con
l'irragionevole conseguenza di venire sostanzialmente  equiparata  ad
una Regione a Statuto ordinario.
    4. L'illegittimita' delle norme gravate rileva  anche  alla  luce
del rinvio espresso che le stesse operano al censurato art. 46  dello
stesso decreto-legge n. 66 del 2014.
    Ora, in disparte il fatto che tale rinvio  si  mostra  del  tutto
generico - non  consentendo  di  comprendere  se  il  concorso  debba
avvenire secondo le modalita' dell' «accantonamento  a  valere  sulle
quote di compartecipatone ai tributi erariali»  (art.  46,  comma  3)
oppure in sede di auto-coordinamento delle Autonomie  speciali  (art.
46, comma 6) - resta  il  fatto  che,  quale  che  sia  la  soluzione
prescelta, entrambi i meccanismi di concorso risultano  lesivi,  come
ampiamente dimostrato in precedenza, delle competenze  costituzionali
e statutarie della Valle.
    5. Sotto un ulteriore e connesso profilo, si osservi che anche in
questo caso lo Stato pretende di assoggettare la  Valle  all'ennesima
riduzione  della  propria  capacita'  di  spesa,  a  prescindere  dal
raggiungimento di qualsivoglia preventivo accordo con la ricorrente.
    Cio', in contrasto con quanto ripetutamente affermato dalla Corte
costituzionale, secondo la quale «il principio di leale collaboratone
in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni  speziali
impone la tecnica dell'accordo» (cfr., Corte cost., sent. n.  74  del
2009), la quale  e'  «espressione»  della  particolare  autonomia  in
materia finanziaria di cui  godono  le  Regioni  a  Statuto  speciale
(cfr., Corte cost., sentt. nn. 193 del 2012; 82  del  2007;  353  del
2004).
    6. Da ultimo,  e  ferme  restando  le  censure  sin'ora  esposte,
occorre evidenziare un  ulteriore  profilo  di  illegittimita'  della
disciplina statale gravata, nella parte in cui la stessa precisa  che
la riduzione (di 700 milioni di curo) si applica «in ragione  d'anno,
a decorrere dal 2015», introducendo in tal modo  una  misura  che  si
protrae a tempo sostanzialmente indeterminato (art. 8, comma 4).
    Siffatta  previsione,  tuttavia,  e'  contraria  all'orientamento
della giurisprudenza costituzionale, la quale ammette, come noto,  la
legittimita' di  speciali  contribuzioni  ad  opera  della  Autonomie
speciali in favore dello Stato  a  condizione  che  le  stesse  siano
conciate a situazioni temporalmente definite (cfr., sent. 193/2012).
    7. Alla luce  delle  considerazioni  che  precedono  si  insiste,
pertanto, affinche' venga dichiarata l'illegittimita'  costituzionale
della disciplina recata dal combinato disposto dei commi  4,  lettera
a), 6, 8 e 10 dell'art. 8, del decreto-legge n.  66  del  2014,  come
convertito in legge, nella misura in cui tale disciplina pretende  di
assoggettare anche la Valle d'Aosta -  gia'  gravata  dal  contributo
finanziario di cui al successivo art. 46 dello stesso decreto - ad un
ulteriore, aggiuntivo, contributo. Il tutto, peraltro, a  prescindere
dal necessario preventivo  coinvolgimento  della  Regione  ricorrente
che,  pur  godendo   di   autonomia   finanziaria   e   organizzativa
costituzionalmente e statutariamente tutelata, si  vede  costretta  a
sopportare una riduzione assai significativa della propria spesa  per
beni e servizi, predeterminata  nel  suo  ammontare  dallo  Stato  in
violazione del principio pattizio.

 
                                P.Q.M.
 
    Con  riserva  di  argomentare  ulteriormente,  la  Regione  Valle
d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, chiede a  codesta  Ecc.ma
Corte  di  voler  dichiarare  l'illegittimita'   costituzionale   del
decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66  «Misure  urgenti   per   la
competitivita' e la giustizia sociale.  Deleghe  al  Governo  per  il
completamento della revisione  della  struttura  del  bilancio  dello
Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del  bilancio
e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche'  per
l'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di
tesoreria», convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del  2014,
limitatamente all'art. 8, commi 4, lettera a), 6, 8 e 10  e  all'art.
46, commi 1, 2, 3, 4 e 6, in quanto  recanti  una  disciplina  lesiva
delle competenze costituzionalmente e  statutariamente  garantite  in
capo alla Regione ricorrente dagli articoli 2, comma 1, lett. a),  3,
comma 1, lett. f), 4,  12,  48-bis  e  50,  comma  5,  dello  Statuto
speciale, approvato con legge cost. n. 4/1948, e dalle relative norme
di attuazione e, segnatamente, quelle di cui alla legge  n.  690  del
1981, nonche' per violazione degli articoli  117,  comma  3,  e  119,
Cost., in combinato disposto con l'art. 10,  legge  cost.  n.  3  del
2001,  e  per  lesione   dei   principi   costituzionali   di   leale
collaborazione e ragionevolezza, sotto i profili  e  per  le  ragioni
dinanzi esposte.
    Roma, 25 luglio 2014
 

 

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