N. 56 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 maggio 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 31 maggio 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 27 del 14-7-2004)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha
domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 nei confronti della
Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente, per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale
n. 5 del 24 marzo 2004 (B.U.R. n. 40 del 25 marzo 2004), recante
«Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati.
Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14, e 12 marzo
2003, n. 2».

La legge della Regione Emilia-Romagna n. 5 del 24 marzo 2004
contiene norme concernenti l'immigrazione, nonche' il diritto di
asilo e la condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea.
Tali due materie sono riservate alla legislazione esclusiva dello
Stato dall'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della
Costituzione.
Lo straripamento della potesta' legislativa, con inerente vulnus
costituzionale, vizia l'intera legge regionale impugnata,
significativamente intitolata «Norme per l'integrazione sociale dei
cittadini stranieri immigrati».
Ed invero, sin dall'art. 1, comma 1, la impugnata legge legifera
in materia di concorso della Regione alla tutela dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea, cosi' impropriamente
invadendo la legislazione esclusiva dello Stato nella materia della
condizione giuridica di quei cittadini.
I successivi commi dell'art. 1 completano e specificano il non
consentito intervento normativo regionale (fatta eccezione per il
comma 2, che richiama applicativamente l'art. 3 della Costituzione)
in materia spettante alla legislazione statale.
L'art. 2 e' anch'esso in linea con la violazione costituzionale
(fatta eccezione per il riferimento ai cittadini dell'Unione europea)
e disvela ulteriormente l'evidente straripamento legislativo nel
comma 3, ove espressamente si fa riferimento ai benefici (di cui ai
successivi Capi dal II al V della legge impugnata) previsti e
destinati ai «cittadini stranieri immigrati».
Laddove, la materia dell'immigrazione e della condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
non tollera costituzionalmente intrusioni legislative regionali.
Dunque, e' l'intera legge regionale impugnata che (fatta
eccezione per i riferimenti ai cittadini dell'Unione) va dichiarata
costituzionalmente illegittima.
In ogni caso, il vulnus costituzionale d'invasivita' appare
eclatante in relazione alle seguenti disposizioni contenute nella
legge regionale impugnata:
1) l'art. 3, comma 4, lettera d), prevede una attivita' di
osservazione e monitoraggio - in raccordo con le Prefetture - del
funzionamento dei centri c.d. di accoglienza.
Tali centri pertengono direttamente alla materia
dell'immigrazione, nonche' alla materia dell'ordine pubblico e della
sicurezza, entrambe di esclusiva spettanza legislativa dello Stato.
Pertanto, la Regione non poteva legiferare nella materia.
Cio' che ha fatto, peraltro, introducendo invasivamente
integrazioni alla normativa dettata dallo Stato;
2) gli articoli 6 e 7 riconoscono nuove forme di
partecipazione dei «cittadini stranieri immigrati» all'attivita'
politico-amministrativa della Regione, quali rappresentanti della
«Consulta regionale», ad essa affidando rilevanti compiti
istituzionali propulsivi e consultivi. Tali forme partecipative
riguardano all'evidenza la condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea e l'immigrazione; materie
riservate in via esclusiva alla potesta' legislativa dello Stato;
3) l'art. 10 attribuisce il diritto ai «cittadini stranieri
immigrati» di accedere all'edilizia residenziale pubblica ed ai
benefici per la «prima casa».
Ma questa e' materia di condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea, costituzionalmente di
spettanza dello Stato.
Il quale Stato ha, peraltro, puntualmente legiferato
sull'argomento;
4) l'art. 3, comma 5, attribuisce alla Regione un potere
sostitutivo nei confronti degli Enti locali inadempienti alle
funzioni ed attivita' indicate nel medesimo art. 3.
Senonche' l'art. 3 e' - come gia' denunciato - invasivo della
competenza legislativa dello Stato; di tal che, nella materia, alcun
potere sostitutivo puo' essere riconosciuto alla Regione (ma, semmai
e ricorrendone i presupposti, allo Stato).
Ed inoltre la disposizione regionale denunciata non determina in
alcun modo il tipo di potere sostitutivo della Regione, con cio'
incorrendo in violazione anche degli articoli 114 e 120 della
Costituzione.


P. Q. M.
Si chiede che la legge regionale n. 5 del 24 marzo 2004 venga
dichiarata (fatta eccezione per i riferimenti ai cittadini
dell'Unione) costituzionalmente illegittima; quantomeno nei profili
subordinati articolati nel presente ricorso.
Si producono estratto della deliberazione del Consiglio dei
Ministri in data 7 maggio 2004, nonche' copia della legge regionale
impugnata.
Roma, addi' 19 maggio 2004
Avvocato dello Stato: Carlo Sica

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