Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 ottobre 2016 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
 

(GU n. 44 del 2016-11-02)

 

Ricorso, ex art. 127 della Costituzione, del Presidente del Consiglio dei ministri, (C.F. …) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. …) …; fax .. presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione Basilicata, (C.F. …) in persona del Presidente della Giunta pro tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' degli articoli 3, 7 comma 6 e 22, comma 1 della legge della Regione Basilicata 5 agosto 2016, n. 18, pubblicata nel B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2016, avente ad oggetto «Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili» in relazione all'art.

117, comma 3 Cost.

La legge regionale n. 18 del 5 agosto 2016 della Regione Basilicata reca norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La disciplina regionale appare quindi diretta a regolare i processi autorizzatori riguardanti una categoria ben determinata di infrastrutture dedicate al trasporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica in apparente rispetto del riparto di competenze legislative fissato dell'art. 117, comma 3 Cost. che, come noto, assegna allo Stato il compito dell'elaborazione dei principi fondamentali regolanti la materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (Corte costituzionale 383 del 2005, 124 del 2010, 215 del 2015 e 158 del 2016).

La conformita' al dettato costituzionale risulta tuttavia meramente apparente ove si consideri che l'introduzione di una soglia di riferimento (150.000 Volt) nella individuazione degli impianti i cui processi autorizzatori sono disciplinati a livello regionale, lascia scoperte tutta una serie di infrastrutture energetiche che, pur non essendo ricomprese in quelle facenti parte della rete di trasporto nazionale necessitano comunque di un indirizzo regolatorio da parte dell'ente regionale.

Si premette che gia' il titolo stesso della legge regionale che si impugna con il presente atto «Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili», definendo l'ambito di applicazione delle norme in essa contenute, risulta eccedere dalle competenze regionali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, per contrasto con la normativa statale interposta in materia di energia, dettata dal decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i..

Detta normativa statale, come meglio di seguito illustrato, ha infatti modificato il previgente assetto delle competenze tra lo Stato e le Regioni nella materia, che si fondava su criteri oggettivi, quali le soglie di tensione degli impianti elettrici, prevedendo, nel riparto di competenze, il criterio della appartenenza o meno alla Rete Nazionale di trasporto dell'energia.

Il ripristino da parte della regione Basilicata del riferimento alle soglie di tensione degli impianti elettrici altera profondamente il quadro regolatorio di riferimento provocando, in modo del tutto irragionevole, confusione tra gli operatori del settore a cui manca per molte tipologie infrastrutturali un parametro certo di riferimento.

Cio' premesso, risultano censurabili le disposizioni contenute negli articoli 3, 7 comma 6 e 22, comma 1 della legge regionale in esame.

In particolare:

L'art. 3 reca le definizioni ai fini dell'applicazione delle norme della stessa legge regionale, ma omette qualsivoglia riferimento alle linee di Altissima tensione (AAT) che non appaiono fra quelle elencate ai fini della legge in questione.

Rimangono pertanto escluse le linee al di sopra dei 150.000 volt dalla disciplina della legge impugnata, ancorche' le medesime possano non essere annoverate tra le infrastrutture facenti parte della rete di trasporto nazionale.

L'art. 7, rubricato «Domanda di autorizzazione», al comma 6, ripropone il summenzionato limite di tensione, laddove viene disciplinata la presentazione della domanda di autorizzazione.

La soglia di 150.000 Volt viene infine ribadita anche nel comma 1 dell'art. 22, rubricato «Disposizioni transitorie per gli elettrodotti» laddove si prevede l'esercente puo' entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale in commento chiedere un'autorizzazione in sanatoria per gli impianti gia' in esercizio.

E' opportuno rammentare che l'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 dispone che, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attivita' di preminente interesse statale e sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate.

L'autorizzazione unica riguarda la costruzione e l'esercizio di elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto, come definita dall'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed e' estesa a tutte le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli elettrodotti stessi.

La suddetta legge ha modificato il previgente assetto della suddivisione delle competenze tra Stato e Regioni, fondato sui criteri oggettivi, introdotti dal decreto legislativo n. 112/1998, della potenza degli impianti e della tensione delle reti di trasporto, sostituendolo con il criterio dell'appartenenza o meno degli impianti alla rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica.

La suddivisione delle competenze tra Stato e Regioni in base al criterio dell'appartenenza o meno degli impianti alla rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica e' ribadita, inoltre, nel Titolo III, Capo II, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, integrato con decreto legislativo n. 330/2004, che disciplina i procedimenti di espropriazione finalizzati alla

realizzazione di infrastrutture lineari energetiche.

Il fatto che gia' lo stesso titolo della legge regionale in esame limiti l'oggetto della norma alle linee ed agli impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, assume rilievo relativamente al contrasto con la normativa statale di settore.

Inoltre tale limite viene implicitamente ribadito, come detto, dalle disposizioni contenute negli articoli 3, 7 comma 6 e 22, comma 1 della legge regionale.

Pertanto, considerato che le disposizioni regionali disattendono l'assetto delle competenze definite dal legislatore statale, creando di fatto un vuoto normativo per quanto riguarda la regolamentazione delle linee al di sopra dei 150.000 volt non facenti parte della rete

di trasmissione nazionale, esse risultano eccedere dalle competenze regionali per violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, che elenca fra le materie di legislazione concorrente quella relativa alla «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», in quanto contrastano con la normativa statale interposta sopra menzionata.

 

P.Q.M.

Voglia codesta Ecc.ma Corte dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli 3, 7 comma 6 e 22, comma 1 della legge della Regione Basilicata 5 agosto 2016, n. 18, pubblicata nel B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2016, avente ad oggetto «Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt, non «facenti parte della rete di trasmissione nazionale, e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili» in relazione all'art. 117, comma 3 Cost..

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 27 settembre 2016;

2. copia della legge regionale impugnata;

3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali.

 

Roma, 30 settembre 2016

L'Avvocato dello Stato: Aiello

 

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