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N. 56 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 aprile 2010. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 6 aprile 2010 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 18 del 5-5-2010) |
Ricorso nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei
ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e
difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliata nei confronti
della Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta
Regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 27
gennaio 2010, n. 5, recante «Disciplina delle modalita' di vigilanza
e controllo su opere e costruzioni in zone sisimiche», pubblicata nel
B.U.R. n. 6 del 3 febbraio 2010, per violazione dell'articolo 117,
secondo comma, lett. h), Cost. in virtu' della deliberazione del
Consiglio dei ministri in data 19 marzo 2010.
1. - L'articolo 18, comma 1, della L.R. Umbria n. 5/2010, dispone
quanto segue: «Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo
7, comma 1 e all'articolo 8, comma 2, ad esclusione degli interventi
di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati,
e' necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che
la realizzazione degli interventi avvenga in conformita' a quanto
previsto nel progetto. Con proprio atto la Giunta regionale puo'
individuare altri interventi edilizi esclusi dal collaudo. Il
collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi
particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano
ancora controllabili e collaudabili ad opere ultimate».
Tale previsione regionale, che consente l'esclusione del collaudo
statico di cui all'articolo 7 della legge statale n. 1086/1971 per
alcuni interventi non precisamente definiti («interventi di
riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati»), o
comunque per quegli ulteriori interventi successivamente
individuabili con provvedimento giuntale, si pone in contrasto con la
richiamata normativa statale.
Il menzionato articolo 7 della legge n. 1086/1971 prevede infatti
che siano obbligatoriamente assoggettate a collaudo statico, secondo
le ulteriori previsioni ivi dettagliate e secondo la normativa
tecnica di attuazione, tutte le opere di cui al precedente articolo
1: e quindi le opere in conglomerato cementizio armato normale,
quelle in conglomerato cementizio armato precompresso, nonche' le
opere a struttura metallica, accomunate dalla caratteristica di
assolvere ad una «funzione statica» relativa agli edifici cui
accedono (cfr. primo, secondo e terzo comma, nonche' Cass. Pen. ,
III, 19 novembre 1996, n. 9840).
Trattasi invero di normativa volta a garantire la sicurezza degli
edifici, ed a prevenire pericolo per la pubblica incolumita', secondo
quanto disposto dall'articolo 1, quarto comma, della medesima legge
n. 1086/1971, a mente del quale «la realizzazione delle opere di cui
ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la
perfetta stabilita' e sicurezza delle strutture e da evitare
qualsiasi pericolo per la pubblica incolumita'». Al riguardo, cfr.
Cass. Pen., III, 9 settembre 2004, n. 36093, secondo cui «la
prescrizione della denuncia dell'inizio dei lavori con conglomerato
cementizio, prevista dall'art. 1 legge 5 novembre 1971, n. 1089, e'
giustificata dalla necessita' di consentire all'ente preposto di
venire a conoscenza di ogni attivita' costruttiva in cemento armato,
ritenuta rilevante secondo l'interpretazione giurisprudenziale degli
articoli 1 e 4 cit. legge n. 1086, e di effettuare i dovuti controlli
al fine di escludere ogni pericolo per la pubblica e privata
incolumita', non rilevando in proposito le eventuali circolari
amministrative emanate in senso contrario dall'autorita' regionale»;
nonche' Cass. Pen. , III, 17 gennaio 2003, n. 2101, secondo cui la
ratio legis (...) e' quella di assicurare la stabilita' del
fabbricato in tutti i casi nei quali siano comunque adoperate
strutture in cemento armato o in metallo in funzione statica».
Ancor maggiore rigore sul controllo di siffatte costruzioni va
adoperato riguardo le costruzioni in zone sismiche (di cui in effetti
si occupa la normativa regionale qui impugnata), atteso quanto
opportunamente statuito da Cass. Pen.., III, 24 ottobre 2001, n.
38142: «In tema di edilizia, le disposizioni della normativa
antisismica di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 si applicano a
tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica
incolumita', a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle
strutture realizzate - a differenza della disciplina relativa alle
opere in conglomerato cementizio armato dettata dalla legge 5
novembre 1971, n. 1086 - in quanto l'esigenza di maggiore rigore
nelle zone dichiarate sismiche rende ancor piu' necessari i controlli
e le cautele prescritte, quando si impiegano elementi strutturali
meno solidi e duraturi del cemento armato».
2. - La indiscutibile pertinenza della normativa sul collaudo
statico alla materia della «sicurezza», consente di denunziare la
intervenuta violazione del relativo ambito di competenza statale,
delineato all'articolo 117, secondo comma, lett. h), Cost., («ordine
pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale») nella accezione recentissimamente fornitagli da codesta
Corte costituzionale, la quale ha segnalato che la indicata materia
«non si esaurisce nell'adozione di misure relative alla prevenzione e
repressione dei reati, ma comprende la tutela dell'interesse generale
alla incolumita' delle persone, e quindi la salvaguardia di un bene
che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio
nazionale» (sentenza 28 gennaio 2010, n. 21).
In effetti, la impugnata normativa regionale consente di
sottrarre l'assoggettamento all'obbligo di collaudo statico di
certuni interventi edilizi (come evidenziato, non meglio determinati,
o addirittura successivamente determinabili solo a seguito di
individuazione con «atto» della Giunta Regionale), a prescindere
dalla verifica del loro assolvimento della «funzione statica» cui la
legge n. 1086/1971 ricollega il richiamato obbligo.
In definitiva, oltre ad incidere su materia di esclusiva
competenza statale a mente della Costituzione, la norma regionale de
qua e' suscettibile di depotenziare i livelli di controllo sulla
staticita' di edifici, segnatamente in aree a rischio sismico, con
inaccettabile pericolosa incidenza sui livelli di sicurezza pubblica.
P. Q. M.
Ricorre alla ecc.ma Corte costituzionale affinche' la stessa
voglia dichiarare - in accoglimento delle sueposte deduzioni - la
illegittimita' costituzionale dell'articolo 18, comma 1, della legge
regionale 27 gennaio 2010, n. 5, recante «Disciplina delle modalita'
di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche»,
pubblicata nel B.U.R. n. 6 del 3 febbraio 2010, per contrasto con
l'articolo 117, secondo comma, lett. h), Cost.
Si deposita la seguente documentazione:
1) copia autentica dell'estratto del verbale relativo alla
deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2010, con
l'allegata relazione;
2) copia della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5, recante
«Disciplina delle modalita' di vigilanza e controllo su opere e
costruzioni in zone sisimiche», pubblicata nel B.U.R. n. 6 del 3
febbraio 2010.
Roma, addi' 29 marzo 2010
L'Avvocato dello Stato: Giancarlo Caselli
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