Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria  il 6  marzo  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 18 del 02.05.2012 )  
 
 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso   cui   e'
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    Contro Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore della
Giunta   regionale;   per   la   dichiarazione   di    illegittimita'
costituzionale  (giusta  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del
24.2.2012) dell'art. 7 comma 21 della  legge  regionale  pugliese  30
dicembre 2011 n. 38,  recante  disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio di previsione 2012 e bilancio  pluriennale  2012-2014  della
Regione Puglia, pubblicata nel BUR del 30.12.2011 n. 201. 
    L'art. 7 della legge finanziaria pugliese per il  2012  (1.r.  n.
38/2011), dedicato  alla  disciplina  del  tributo  speciale  per  il
deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'articolo  3,
comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dispone nel comma 21:
«21. Ai fini  dell'accertamento  e  dell'irrogazione  delle  relative
sanzioni possono essere utilizzati i verbali redatti dalla Guarda  di
finanza, dal Nucleo operativo ecologico  dell'Arma  dei  carabinieri,
dal Corpo  forestale  dello  Stato,  dalle  Province  e  dall'Agenzia
regionale per la protezione  dell'ambiente,  dai  Vigili  urbani,  in
relazione alla competenza a essi attribuita dai  singoli  regolamenti
comunali. Possono essere utilizzati  altresi'  i  dati  consuntivi  a
seguito delle ordinanze di bonifica emanate dai sindaci dei Comuni ex
articolo 192 (Divieto di abbandono), comma 3, del d.lgs. 152/2006. Il
Servizio finanze della Regione  Puglia  provvede  alla  contestazione
della  violazione  mediante  notifica  al   trasgressore,   a   mezzo
raccomandata A.R., con invito al pagamento  in  unica  soluzione  del
tributo evaso e delle sanzioni. Nel termine di sessanta giorni  dalla
data della notifica, il trasgressore puo'  definire  la  controversia
con il pagamento delle sanzioni indicate nell'atto  di  contestazione
secondo le modalita' di cui al comma  23,  sesto  periodo.  Entro  lo
stesso termine il trasgressore puo' produrre deduzioni  difensive  al
Servizio  finanze  della   Regione   oppure   impugnare   l'atto   di
contestazione  dinanzi  alle  commissioni  tributarie.  Nel  caso  di
presentazione di deduzioni  difensive  non  e'  ammessa  impugnazione
immediata e il termine di sessanta giorni per l'impugnazione  decorre
dalla data di notifica del provvedimento definitivo  di  irrogazione,
che deve essere adottato, a pena di decadenza, entro  un  anno  dalla
data di presentazione delle suddette deduzioni». 
    Nella parte in cui prevede che nel caso in cui  il  trasgressore,
entro sessanta giorni dalla notificazione dell'invito  al  pagamento,
presenti deduzioni difensive al Servizio finanze della  Regione,  non
e'  ammessa  l'impugnazione   immediata   dell'invito   avanti   alle
Commissioni tributarie, e il termine per proporre  tale  impugnazione
decorre dalla  data  di  notifica  del  provvedimento  definitivo  di
irrogazione delle sanzioni adottato entro un anno dalla presentazione
delle deduzioni, la disposizione viola l'art. 117 c. 2 lett. l) Cost. 
    Questa norma costituzionale  riserva  alla  potesta'  legislativa
esclusiva   dello   Stato   la   materia   «giurisdizione   e   norme
processuali». E' palese, quindi, che la Regione non  puo'  legiferare
in materia di ammissibilita'  dei  ricorsi  avanti  alle  Commissioni
tributarie e di termini per proporre tali ricorsi. 
    E' pacifica, in termini generali, la natura  giurisdizionale  del
procedimento avanti  alle  Commissioni  tributarie;  ed  e'  altresi'
indubbio, sul piano particolare che qui  interessa,  che  il  tributo
speciale per il conferimento in discarica dei  rifiuti  solidi  abbia
natura, appunto, di prestazione tributaria. Il comma 29  dell'art.  3
legge  549/95  prevede  infatti  che  l'ammontare  del  tributo   sia
determinato dalle leggi regionali in misura non inferiore ad  ? 0,001
e non superiore ad ? 0,01 per chilogrammo di  rifiuto  conferito.  La
determinazione dell'aliquota tra il minimo e il massimo  prestabiliti
dalla  legge  prescinde  completamente  da  qualsiasi  considerazione
specifica connessa ai costi del servizio di  smaltimento,  e  dipende
quindi  esclusivamente  da  valutazioni  finanziarie  della  Regione,
basate sulle esigenze di gettito della stessa.  Va  aggiunto  che  la
finalita' del tributo non e' quella di  assicurare  un  corrispettivo
direttamente remuneratorio dei  costi  del  servizio  di  smaltimento
bensi', al contrario, quella di «favorire  la  minore  produzione  di
rifiuti e il recupero dagli stessi di materia  prima  e  di  energia»
(art. 3 legge 549/95, comma 24). 
    Le generali finalita' di copertura  generale  delle  esigenze  di
gettito regionali e la connessione con lo scopo di interesse pubblico
di ridurre il conferimento di rifiuti, comportano  quindi  la  sicura
natura di imposta e non di corrispettivo del tributo in questione. 
    Da cio' discende che le controversie relative  ad  esso  ricadono
ipso iure nella giurisdizione delle Commissioni tributarie, ai  sensi
dell'art. 2 c. 1 d.lgs. 546/92, che devolve  a  questa  giurisdizione
«tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni  genere  e
specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali  e
comunali». 
    Da tutto cio' consegue che il regime di introduzione dei  ricorsi
e i termini per proporli sono  anche  per  il  tributo  in  questione
quelli regolati in via generale dagli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/92. In
particolare, l'art. 19 c. 1 alle lett. a) e b) prevede l'impugnazione
degli avvisi di accertamento e degli avvisi di liquidazione,  e  alla
lettera c) prevede l'impugnazione del  provvedimento  che  irroga  le
sanzioni.  L'invito  al  pagamento  del  tributo  e  delle   sanzioni
configurato dall'art. 21 c. 7 della  legge  regionale  qui  impugnata
puo' essere equiparato  a  tali  provvedimenti.  Esso  dovra'  quindi
essere impugnato nel termine ordinario di sessanta giorni  dalla  sua
notificazione previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/92. 
    Le citate disposizioni del d.lgs.  546/92  non  prevedono  alcuna
inammissibilita' «sopravvenuta» dei ricorsi contro atti compresi  tra
quelli impugnabili, per il  caso  in  cui  il  contribuente  proponga
deduzioni all'amministrazione volte a provocare la rinuncia di questa
alla  pretesa  fiscale  azionata  con  l'atto  impositivo;   ne'   il
differimento della decorrenza del termine di impugnazione al  momento
successivo in cui l'amministrazione si pronuncera'  sull'istanza  del
contribuente. 
    Disponendo in questi ultimi sensi, l'art. 21 c. 7 l.r. 38/2011 ha
quindi modificato il regime  di  impugnazione  previsto  dalla  legge
statale disciplinante il contenzioso tributario, ed ha  in  tal  modo
indebitamente invaso la competenza statale esclusiva  sussistente  in
materia ai sensi dell'art. 117 c. 2 lett. l) Cost.  
 
 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  7
comma 21 della legge regionale  pugliese  30  dicembre  2011  n.  38,
recante disposizioni per la formazione  del  bilancio  di  previsione
2012  e  bilancio  pluriennale  2012-2014   della   Regione   Puglia,
pubblicata nel BUR del 30.12.2011 n. 201. 
    Si producono in allegato la delibera del Consiglio  dei  ministri
in data 24.2.2012 (per estratto in copia conforme) e il  testo  della
legge impugnata. 
      Roma, 28 febbraio 2012 
 
                                      L'avvocato dello Stato: Gentili 
 

 

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